Originariamente Scritto da
Blushield
Sì in caso di scarsa visibilità.
L'art. 183 del Regolamento di Esecuzione del CdS
Visibilità degli agenti del traffico
1. Gli agenti preposti alla regolazione del traffico e gli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12 del Codice, durante i servizi previsti dall'articolo 11, commi 1 e 2, del Codice, quando operano sulla strada
devono essere visibili a distanza, sia di giorno che di notte, mediante l'uso di appositi capi di vestiario o dell'uniforme confezionati con tessuto rifrangente di colore bianco o grigio argento a luce riflessa bianca.
2.
Nelle ore notturne e negli altri casi di scarsa visibilità, il personale di cui al comma 1 deve indossare almeno il berretto o il casco, ovvero altro copricapo, e manicotti sugli avambracci di tessuto come indicato al comma 1 (fig. II.475/a). I predetti capi di vestiario possono essere di tipo asportabile. Il casco protettivo previsto dall'articolo 171 del Codice deve essere corredato di una fascia in pellicola vinilica bianca rifrangente di altezza non inferiore a 3 cm.
Naturalmente, prima ancora delle norme di legge, la visibilità dell'operatore e quindi la sua sicurezza, è imposta innanzi tutto semplicemente dal buon senso.
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