Dispositivo dell'art. 5 Codice Civile
Fonti → Codice Civile → LIBRO PRIMO - DELLE PERSONE E DELLA FAMIGLIA → Titolo I - Delle persone fisiche (Artt. 1-10)
Gli atti di disposizione del proprio corpo sono vietati quando cagionino una diminuzione permanente della integrità fisica (1), o quando siano altrimenti contrari alla legge [c.p. 579], all'ordine pubblico o al buon costume [Cost. 32] (2).
Note
(1) In base a tale principio è ammissibile la donazione del sangue, mentre è vietato il trapianto di cornea di persona vivente, in quanto tale prelievo pregiudicherebbe irrimediabilmente la funzione della vista. La legge n. 458/1967 consente il trapianto del rene, in quanto l'altro rene è sufficiente ad assicurare la funzione di depurazione del sangue. Ai sensi della l. 483/1999, inoltre, è ammesso, in deroga al divieto di cui all'art. 5 c.c., disporre a titolo gratuito di parti di fegato al fine esclusivo del trapianto tra persone viventi.
(2) Non sono, pertanto, ammessi gli atti di disposizione contrari ai principi generali dell'ordinamento (ordine pubblico) e ai precetti morali dominanti in un certo momento storico (buon costume), oltre, naturalmente, quelli espressamente vietati dalla legge. Il soggetto vivente ha, poi, un potere sul proprio (futuro) cadavere in ordine al trattamento da riservare ad esso (sepoltura, cremazione) e alla destinazione a trapianto di determinati organi. La disciplina dei trapianti di organi da cadavere a scopo terapeutico è stata profondamente modificata dalla l. 91/1999; in particolare è ora previsto che i cittadini «sono tenuti a dichiarare la propria libera volontà in ordine alla donazione di organi e di tessuti del proprio corpo successivamente alla morte» e che «la mancata dichiarazione di volontà è considerata quale assenso alla donazione».
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