di regola è previsto da apposite circolari l'istituzione di uno staff di accoglienza e sostegno, soprattutto per i detenuti nuovi giunti. Dello staff fa parte anche l'esperto ex art 80 che quasi sempre è uno psicologo in convenzione con l'amministrazione. La relazione di sintesi, invece, "dovrebbe" essere redatta utilizzando tutti i contributi d'osservazione provenienti dal GOT (gruppo osservazione e trattamento) al quale partecipa anche l'ispettore coordinatore di reparto, oltre a tutte le professionalità che svolgono l'osservazione del detenuto. In un primo momento l'osservazione è finalizzata ad una proposta di programma di trattamento (patto trattamentale) che il detenuto sottoscrive per accettazione esplicita. Il patto sottoscritto diventa l'ipotesi si trattamento discussa in èquipe d'osservazione e che culmina con la redazione di una "relazione di sintesi". La relazione di sintesi è un documento a rilevanza esterna in quanto viene inviato al magistrato di sorveglianza ed agli uffici per l'esecuzione penale esterna e contiene anche eventuali proposte premiali (come la possibilità di fruire di permessi o di essere ammessi al lavoro esterno). Ovviamente la decisione sui benefici in questione spetta al Magistrato di Sorveglianza che decide anche in base alla relazione di sintesi redatta dall'èquipe. Per le misure alternative, invece, è competente il Tribunale di Sorveglianza.
L'èquipe d'osservazione è presieduta dal Direttore ed è composta dall'educatore ( che rappresenta l'elemento di raccordo fra il GOT e l'èquipe), dall'assistente sociale incaricato del caso, dallo psicologo, e dal Comandante di Reparto (commissario).
Ovviamente l'osservazione del detenuto continua per tutto il periodo detentivo e la relazione di sintesi viene periodicamente aggiornata.
Tutto ciò si riferisce ai detenuti "definitivi" ossia coloro che sono condannati con una sentenza passata in giudicato, mentre per gli imputati non è possibile elaborare un programma di trattamento in quanto vige la presunzione di non colpevolezza di cui all'Art. 27 Cost. Nei confronti degli imputati si attua un trattamento penitenziario finalizzato a sostenere il soggetto nel percorso detentivo e solo se l'imputato ne fa richiesta può partecipare alle attività trattamentali organizzate in istituto e/o lavorare.
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