scusa e dove avrei detto che non puoi visualizzare le telecamere? o che sei obbligato ad abbonarti a un istituto di vigilanza?
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E' questo il punto...il tizio non può procedere all' ispezione/perquisizione del fermato e neanche trattenerlo contro la sua volontà solo perchè ha suonato la barriera, poichè il fatto che la barriera suoni non implica necessariamente che sia stato compiuto un reato giusto? Metti per ipotesi che il fermato non voglia stare là e che il tizio lo obblighi...il fermato è vero che aspetta, però dopo quando arriverà la Polizia e magari il controllo sulla persona avrà esito negativo secondo te quest' ultima come reagirà?
Diversa cosa è invece se il tizio, o il cittadino come dici tu vede materialomente il soggetto "X" che ruba. Là si che possono intervenire e fermarlo. E' una linea sottile che fa la differenza, però esiste
Pardon... In effetti dovevo quotare il messaggio....era il post di Ladone... eccolo:
Gli operatori service (guardiania, portierato, reception, centralinista, fattorino, portiere, eccetera), non posseggono Titoli di Polizia e non possono svolgere quei particolari servizi di vigilanza e controllo destinati alle agenzie di Vigilanza privata, videovigilanza compresa.
Non sono più previsti nelle Questure, come succedeva un tempo, registri appositi di tali operatori.
La barriera che suona non implica niente, anche se potesse essere visto come fondato motivo...solo l'agente di PG può perquisirti...dunque in teoria anche se suona e ti dice mi faccia vedere qualcosa...puoi benissimo passare davanti che non succede niente
ragazzi è esattamente quello che sto dicendo!! comunque stiamo andando un po OT, pero' sarebbe interessante avere una sezione del forum dedicata al portierato/antitaccheggio/security visto che ultimamente sta prendendo molto piede...
Guardiamo la normativa dal codice di procedura penale:
352 Perquisizioni
1. Nella flagranza del reato (382) o nel caso di evasione (385 c.p.), gli ufficiali di polizia giudiziaria (57) procedono a perquisizione personale o locale (247 s.) quando hanno fondato motivo di ritenere che sulla persona si trovino occultate cose o tracce pertinenti al reato che possono essere cancellate o disperse ovvero che tali cose o tracce si trovino in un determinato luogo o che ivi si trovi la persona sottoposta alle indagini o i evaso.
2. Quando si deve procedere alla esecuzione di un`ordinanza che dispone la custodia cautelare (284-286, 292) o di un ordine che dispone la carcerazione (656) nei confronti di persona imputata o condannata per uno dei delitti previsti dall`art. 380 ovvero al fermo di una persona indiziata di delitto (384), gli ufficiali di polizia giudiziaria (113 att.) possono altresÏ procedere a perquisizione personale o locale se ricorrono i presupposti indicati nel comma 1 e sussistono particolari motivi di urgenza che non consentono la emissione di un tempestivo decreto di perquisizione.
3. La perquisizione domiciliare puÚ essere eseguita anche fuori dei limiti temporali dell`art. 251 quando il ritardo potrebbe pregiudicarne l`esito.
4. La polizia giudiziaria trasmette senza ritardo, e comunque non oltre le quarantotto ore, al pubblico ministero del luogo dove la perquisizione Ë stata eseguita il verbale delle operazioni compiute. Il pubblico ministero, se ne ricorrono i presupposti, nelle quarantotto ore successive, convalida la perquisizione.
Chiaramente la norma indica che tale atto può essere fatto SOLO da un Ufficiale di Polizia Giudiaziaria.
Certamente infatti è la prima cosa che ti insegnano quando ti assumono come antitaccheggio (se l'agenzia è seria), cosi come non aprire borse e borsette neanche su invito del presunto ladro.
Il bello è che puntualmente il negoziante te lo chiede, e quando gli spieghi che non si puo' e che spetta alle Forze dell'Ordine ti guarda pure male..
Esiste la formula del "consenso dell'avente diritto". Quando lavoravo in aeroporto (come gpg) dovevo effettuare dei controlli sui bagagli a mano dei passeggeri che stavano per imbarcarsi, dopo i filtri dei controlli di sicurezza. In pratica non potevamo dire "mi apra il bagaglio" perchè è un ordine e noi non abbiamo la qualifica per farlo. Si aggira la cosa chiedendo "Posso vedere il contenuto del bagaglio?"..in questo modo si richiede implicitamente il consenso del passeggero, capite la differenza? In caso di risposta negativa chiamavamo la PS. Però in aeroporto le gpg hanno espressamente compiti di polizia in quanto delegati dalla stessa ad assolvere i compiti ad essi preposti.
Sarebbe interessante capire se il consenso dell'avente diritto vale in generale..