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Visualizza Versione Completa : Persona non vuole sporgere querela. Possiamo fare qualcosa?



Shalton
04-12-17, 14: 56
Salve a tutti. Mi si presenta un consiglio di un amico a cui non saprei come rispondere. Chiedo quindi ai più esperti.

Una sua parente è minacciata da suo nipote, pregiudicato, per avere soldi. La questione è che la signora non vuole sporgere querela (poiché non sono presenti le aggravanti per la procedibilità d'ufficio).

Noi carabinieri cosa possiamo fare a livello di pubblica sicurezza in tale situazione?
Escludo chiamare l' "indagato" in caserma e fargli la ramanzina, visto che oltre a non poter chiamare una persona a sommarie informazioni dell'indagato senza un'indagine si andrebbe a creare una situazione più complicata.

Kojak
04-12-17, 15: 21
Il difetto di querela impedisce qualsiasi altra azione, ivi compresa la "ramanzina" (che troverebbe la sua ratio esclusivamente nella presentazione di un esposto).
Più di tenere monitorata la situazione, non si può fare.

Shalton
24-12-17, 13: 31
Invece nel caso in cui assisto a un furto, procedibile a querela di parte, e la parte non vuole sporgere querela sono tenuto comunque ad effettuare un'annotazione di PG?

AlexanderAvi
24-12-17, 13: 45
Invece nel caso in cui assisto a un furto, procedibile a querela di parte, e la parte non vuole sporgere querela sono tenuto comunque ad effettuare un'annotazione di PG?

Non si potrebbe comunque procedere. La querela è condizione di procedibilità, quindi, a meno che non sussistano le aggravanti per la procedibilità d'ufficio, non puoi fare nulla.
D'altronde lo Stato ha introdotto appositamente tale normativa. Per alcuni reati deve esserci l'interesse della vittima ad agire per tutelarsi; se essa non ha alcun interesse a farlo, perché dovrebbe intervenire lo Stato (con relativo dispendio di risorse per il perseguimento di reati ben più gravi)?

Shalton
24-12-17, 13: 55
Non si potrebbe comunque procedere. La querela è condizione di procedibilità, quindi, a meno che non sussistano le aggravanti per la procedibilità d'ufficio, non puoi fare nulla.
D'altronde lo Stato ha introdotto appositamente tale normativa. Per alcuni reati deve esserci l'interesse della vittima ad agire per tutelarsi; se essa non ha alcun interesse a farlo, perché dovrebbe intervenire lo Stato (con relativo dispendio di risorse per il perseguimento di reati ben più gravi)?

La mia logica, per esempio nel reato di percosse, è "Vengo attivato dalla centrale operativa per percosse ad una persona. Questa non vuole sporgere querela, però il reo ha già una condotta reiterata per una serie di precedenti del medesimo reato. Non si può delineare una pericolosità sociale e chiedere, da parte nostra, una misura di sicurezza per esempio? O comunque informare l'autorità di PS competente?". Si limita tutto alla relazione di servizio?

Kojak
24-12-17, 14: 02
La mia logica, per esempio nel reato di percosse, è "Vengo attivato dalla centrale operativa per percosse ad una persona. Questa non vuole sporgere querela, però il reo ha già una condotta reiterata per una serie di precedenti del medesimo reato. Non si può delineare una pericolosità sociale e chiedere, da parte nostra, una misura di sicurezza per esempio? O comunque informare l'autorità di PS competente?". Si limita tutto alla relazione di servizio?
Purtroppo sì, anche se due righe di annotazione ci potrebbero comunque stare. Il dirigente (o il comandante) decreterà l'attesa querela dell'atto. Ci si potrebbe muovere parallelamente con il reato di maltrattamenti in famiglia (se l'intervento è avvenuto in ambito familiare), poiché gli strumenti normativi per questo specifico reato sono molto più immediati e incisivi. Ma è un caso particolare. Le sole percosse restano a querela di parte.

AlexanderAvi
24-12-17, 14: 09
La mia logica, per esempio nel reato di percosse, è "Vengo attivato dalla centrale operativa per percosse ad una persona. Questa non vuole sporgere querela, però il reo ha già una condotta reiterata per una serie di precedenti del medesimo reato. Non si può delineare una pericolosità sociale e chiedere, da parte nostra, una misura di sicurezza per esempio? O comunque informare l'autorità di PS competente?". Si limita tutto alla relazione di servizio?

Aggiungo che le misure di sicurezza devono essere esplicitamente previste dalla legge.
Nel reato di percosse ciò non avviene, quindi non possono applicarsi.

Shalton
24-12-17, 14: 10
Ho capito, ringrazio entrambi.

Shalton
31-01-18, 21: 16
Sempre inerente alla querela avrei un dubbio.

Ha senso chiamare a sommarie informazioni (351 CPP) la persona offesa del reato per porre domande particolari in seguito? Per dubbi che ci sorgono dopo che spontaneamente è venuta a sporgere querela.

Kojak
01-02-18, 00: 03
Non ha granchè senso, poiché la parte offesa può in ogni momento integrare la querela già presentata.

Shalton
01-02-18, 10: 57
Però deve esserci la sua volontà. Se invece questa non si manifesta e abbiamo necessità di informazioni per l'attività investigativa potrebbe tornare utile. Mi chiedo quindi se a livello legale esista la possibilità di sentire la persona offesa come "testimone" .

Kojak
01-02-18, 11: 08
Però deve esserci la sua volontà. Se invece questa non si manifesta e abbiamo necessità di informazioni per l'attività investigativa potrebbe tornare utile. Mi chiedo quindi se a livello legale esista la possibilità di sentire la persona offesa come "testimone" .
L'escussione di una qualsiasi persona a s.i.t. è sempre possibile per finalità investigative proprie dell'ufficio, questo a prescindere se questa persona sia anche parte offesa.

Shalton
05-02-18, 11: 25
Per ciò che riguarda avviso orale e ammonimento soltanto la parte offesa può presentarli? O anche un'altra persona (Esempio un parente nonché un appartenente alle forze di polizia) può? Trattandosi di misure preventive che vanno a ledere un potenziale comportamento pericoloso.

Kojak
05-02-18, 11: 37
Per ciò che riguarda avviso orale e ammonimento soltanto la parte offesa può presentarli? O anche un'altra persona (Esempio un parente nonché un appartenente alle forze di polizia) può? Trattandosi di misure preventive che vanno a ledere un potenziale comportamento pericoloso.
L'avviso orale (di cui all'art. 3 DLGS 159/2011) è erogato dal Questore sulla base dei rapporti che provengono dalla Polizia Giudiziaria sul conto di un individuo.
L'ammonimento (L. 38/2009) è un quid pluris che viene richiesto al Questore da parte di privati vittime dei c.d. atti persecutori. A richiederlo è la sola parte lesa come soggetto direttamente interessato alla tutela del diritto.