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Visualizza Versione Completa : il RSPP servzio di prevenzione e protezione "antinfortunistica" come viene catalogato



bladeerik
22-06-17, 14: 24
salve a tutti, sono un c.m.s. dell'esercito mi hanno da poco nominato rspp del mio reggimento. volevo sapere se l'incarico e/o la mansione di responsabile del servizio prevenzione e protezione è a tutti gli effetti un incarico/mansione esclusivo e se dipendo direttamente dal comandante. cordiali saluti.

beowuff
22-06-17, 14: 56
Bladeerik, benvenuto. Prima di ricevere risposta ti chiedo di presentarti nell'apposita sezione e leggere il Regolamento del Forum, trovi tutti i link nella mia firma. Grazie e buona continuazione.

bartok
22-06-17, 16: 51
bladeerik,


salve a tutti, sono un c.m.s. dell'esercito mi hanno da poco nominato rspp del mio reggimento. volevo sapere se l'incarico e/o la mansione di responsabile del servizio prevenzione e protezione è a tutti gli effetti un incarico/mansione esclusivo e se dipendo direttamente dal comandante. cordiali saluti.


intanto, possiedi i requisiti di cui all'art. 32 del DLGS 81/2008?

la domanda che fai, mi fa pensare che non li possiedi veramente, il che è male per te. Ti consiglio di leggere la Sezione III, del Capo III, del Titolo I, che parla dell'SPP.

Comunque, quando si parla di DLGS 81/2008, DLGS 50/2016, DPR 207/2010, scordati le parole "Comandante", "CMS", "Ufficiali", ecc. Ed entra nell'ottica di "RUP", "Datore di lavoro", "RSPP", "Direttore dei lavori".

L'art. 17, stabilisce come obbligo non delegabile del datore di lavoro, la nomina dell'RSPP. Non di uno o più RSPP. Inoltre l'art. 31, comma 8 stabilisce che possa essere designato un unico SPP con un unico RSSS anche nel caso di gruppi d'imprese, quindi con più datori di lavoro.

Nel caso dunque di un Reggimento, il "datore di lavoro" è il Comandante, in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Inoltre, nei campi di applicazione del DLGS 50/2016, secondo quanto disposto dall'art. 89 del DLGS 81/2008, il "responsabile dei lavori" è il RUP. Ma essendo che il "responsabile dei lavori", secondo il medesimo art., PUO' essere nominato dal "Committente" per demandare parte dei propri obblighi in materia di sicurezza, ne risulta che in questi casi il il RUP è anche "committente".

Quindi, il Comandante, ai fini del DLGS 81/2008, è SICURAMENTE il "datore di lavoro" e, se il reggimento esegue lavori pubblici, il Comandante è anche RUP, "responsabile dei lavori" e "committente".

Quindi, per rispondere alla tua domanda, tu rispondi SI' al tuo Comandante, ma non in quanto Comandante, ma in quanto "datore di lavoro". E nell'adempimento del tuo incarico, non conta niente che tu sia CMS, "soldato" o "generale di corpo d'armata": conta SOLO che tu abbia i requisiti di cui all'art. 32. E i tuoi unici compiti, come RSPP, sono quelli stabiliti dal DLGS 81/2008. Per vedere quali sono, vai a vedere la Sezione III che ti ho detto. Comunque sia, secondo l'art. 31, l'RSPP e gli addetti dell'SPP non possono subire pregiudizio a causa dell'attività svolta nell'adempimento del proprio mandato e devono di disporre del tempo e dei mezzi adeguati.

bartok
22-06-17, 19: 34
A proposito...

se per



è a tutti gli effetti un incarico/mansione esclusivo


intendi se l'RSPP deve necessariamente fare solo l'RSPP, allora no: l'RSPP non è un incarico/mansine esclusivo.

Come desumibile dall'art. 31, la nomina dell'RSPP all'interno di un Reggimento ricade nella fattispecie in cui l'RSPP dev'essere interno all'unità produttiva, configurandosi come "lavoratore", ai sensi dell'art. 2. Cioè il contratto che lega il "datore di lavoro" al "lavoratore", è quello per cui il "lavoratore" è stato assunto. Quindi il "lavoratore" continua a svolgere la sua mansione/incarico. Tuttavia, come detto prima, il "datore di lavoro" ha l'obbligo di mettere l'RSPP nella condizione di svolgere il proprio incarico di RSPP, fornendogli tempo e mezzi adeguati.
Ogni inadempienza o omissione, nel DLGS 81/2008, ha risvolti potenzialmente penali.