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Visualizza Versione Completa : Aspettativa nella Polizia di Stato: norme



Kojak
04-07-16, 17: 55
Su richiesta di un utente, e sperando di fare cosa gradita a chiunque sia interessato all'argomento, sintetizzo qui di seguito la normativa di applicazione dell'istituto dell'aspettativa nella Polizia di Stato.
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ASPETTATIVA

CARATTERISTICHE GENERALI

L'aspettativa per motivi di salute e di famiglia è disciplinata dalla Legge 24 dicembre 1993, nr.537, e dalla Legge 23 dicembre 1994, nr.724, e, per le parti non previste da tali leggi, dalle disposizioni di cui al DPR 10 gennaio 1957, nr.3 e successive modificazioni e integrazioni. Con la circolare 333-A/9807.F.4 del 30 marzo 1999 è stata decentrata la competenza precedentemente esercitata dalla Direzione Centrale del Personale del Dipartimento, all'adozione dei provvedimenti relativi alla concessione di congedo straordinario e aspettativa. La stessa circolare ha tuttavia conservato e confermato la competenza dei Servizi della DirEzione Centrale del Personale per quei provvedimenti che producendo effetti giuridici sul ruolo ovvero essendo soggetti ad una particolare disciplina normativa, presuppongono una procedura centralizzata. Questi sono:


l'aspettativa per motivi di famiglia di cui all'art.69 del D.P.R. nr.3/1957, e istituti similari quali l'aspettativa per ricongiungimento al coniuge in servizio all'estero di cui alla Legge 1980, n.26;


l'aspettativa per mandato parlamentare di cui all'art.71 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29;


l'aspettativa speciale, ai sensi dell'art.8 del D.P.R. 24 aprile 1982, n.339 per passaggio del personale non idoneo all'espletamento dei servizi di Polizia, ad altri ruoli dell'Amministrazione della pubblica sicurezza o d’altra amministrazione dello Stato.

Il dipendente che non abbia fruito dell'intero periodo di congedo straordinario, potrà essere collocato in aspettativa per infermità soltanto per assenze continuative superiori ai sette giorni lavorativi. Il computo dei sette giorni va effettuato escludendo dallo stesso le giornate di festività previste ai sensi del vigente ordinamento, ed i giorni di riposo settimanale ricadenti nel periodo d’assenza dal servizio per malattia goduti dai dipendenti interessati è stata esclusa, in relazione alla fruizione di periodi d’aspettativa per motivi di salute, qualsiasi forma di riduzione proporzionale del congedo ordinario. Il periodo di ricovero in luoghi di cura a seguito di ferite o lesioni riportate per cause di servizio non è computato ai fini del compimento del periodo massimo d’aspettativa.

Fino a completa guarigione clinica, i periodi d’assenza del dipendente dovuti a ferite o lesioni traumatiche riportate in servizio, che non comportino inidoneità assoluta al servizio, non sono computati ai fini del compimento del periodo massimo d’aspettativa. Il limite massimo è di 18 mesi consecutivi. Per configurare una soluzione di continuità e scongiurare il raggiungimento del limite previsto, occorre che tra due periodi d’aspettativa intercorra un intervallo di un periodo di servizio attivo superiore a tre mesi. Periodi di congedo ordinario o straordinario non possono essere considerati quali servizio attivo.

L'aspettativa per motivi di famiglia è concessa a domanda e comporta l'esclusione di tutti gli assegni e l'interruzione della continuità del servizio nel senso che i relativi periodi non sono utili ai fini dell'anzianità di servizio, della progressione economica e di carriera.

L'aspettativa per motivi di famiglia può essere concessa per un periodo massimo di 12 mesi consecutivi. Per configurare una soluzione di continuità e scongiurare il raggiungimento del limite previsto, occorre che tra due periodi d’aspettativa intercorra un intervallo di un periodo di servizio attivo superiore a sei mesi. Periodi di congedo ordinario o straordinario non possono essere considerati quali servizio attivo. I periodi d’aspettativa per motivi di famiglia si sommano con quelli fruiti per infermità ai fini del raggiungimento del limite massimo di 30 mesi nel quinquennio.

L'aspettativa per motivi di famiglia e quella per motivi di salute non possono superare, cumulate tra loro il limite di due anni e mezzo nel quinquennio, Ai sensi dell'art.70 del testo unico delle disposizioni degli impiegati civili dello Stato, il dipendente che abbia raggiunto i limiti previsti per l'aspettativa può chiedere ed ottenere un ulteriore periodo d’aspettativa (non retribuita in alcun modo) di 6 mesi per motivi di particolare gravità.

Una particolare forma d’aspettativa per candidatura o conferimento di mandato politico ed Amministrativo è prevista dall'articolo 53 del D.P.R. 24 aprile 1982 nr.335.

Questa tipologia d’aspettativa è oggetto di separata trattazione in questo stesso volume, L'aspettativa costituisce più che un diritto del dipendente una modificazione temporanea del suo rapporto d'impiego e consiste nella sospensione della prestazione lavorativa.

MOTIVI DI FAMIGLIA

Costituisce un beneficio concesso con provvedimento discrezionale per un periodo massimo di un anno.

Due diversi periodi vengono cumulati quando fra essi non intercorrono sei mesi di servizio prestato. Quindi non può superare, cumulato con quello per malattia, il limite dei 18 mesi. Non può eccedere la durata massima di un anno.

Non da diritto ad alcun assegno e non è valutabile ad alcun effetto (progressione di carriera, retribuzione, trattamento di quiescenza e previdenza), è concessa, su richiesta motivata, dall'Amministrazione Centrale. L'Amministrazione deve pronunciarsi entro un mese.

I due periodi di aspettativa per motivi di famiglia si sommano agli effetti del limite massimo di un anno quando tra essi non intercorra un periodo di servizio attivo superiore a 6 mesi.Interrompe la continuità del servizio nel senso che il periodo non è computato ai fini dell'anzianità e dell'avanzamento di carriera. Anche quando sia già stato concesso il beneficio l’amministrazione ha il potere di revocarlo per motivi di servizio.

L'aspettativa per motivi di famiglia è prevista dall'ari 69 del T.U. e può essere concessa solo a domanda dell'interessato. Va considerato che il dipendente non gode di un "diritto" ad ottenere l'aspettativa in questione, ma solo di un interesse che la Pubblica Amministrazione valuterà in relazione alle motivazioni addotte ed alle esigenze del servizio.

Comunque sia, all'atteggiamento implicitamente negativo dell'Amministrazione, l'interessato può reagire facendo seguire, trascorsi almeno 60 giorni dalla domanda, una diffida a dare risposta. Ove anche di fronte a quest'ultima iniziativa l'Amministrazione rimanga silente per oltre 30 giorni, l'interessato può adire la giustizia amministrativa (TAR) entro il 60° giorno dallo scadere del precedente periodo di 30 giorni.

L'Amministrazione può respingere la domanda, ritardarne l'accoglimento o anche ridurre il periodo richiesto, per ragioni di servizio. Inoltre, l'aspettativa già concessa può essere in qualunque momento revocata, sempre per esigenze di servizio.

Tuttavia, l'Amministrazione, nei casi sopra descritti, è tenuta ad enunciare nei provvedimenti, i motivi attraverso i quali è pervenuta a tali determinazioni. Nel corso del periodo trascorso in aspettativa per motivi di famiglia, il dipendente non ha diritto ad alcuna retribuzione.

Tale periodo non è valido ne ai fini della progressione in carriera, ne ai fini di previdenza e quiescenza. Inoltre, comporta la proporzionale riduzione del congedo ordinario e della tredicesima mensilità. L'interessato assumerà, nel ruolo di appartenenza, la posizione che gli compete dopo aver dedotto il tempo trascorso in tale status: il nuovo posto di ruolo spettante all'impiegato che cessa dalla posizione di aspettativa per motivi di famiglia deve essere stabilito, naturalmente, con formale atto dell'Amministrazione.

L'aspettativa per motivi di famiglia, non può durare più di dodici mesi continuativi.

Perché l'aspettativa sia considerata continuativa, occorre che tra due periodi non intercorra un periodo di servizio attivo superiore a sei mesi (art. 70 T.U.).Al riguardo, ne il congedo ordinario, ne quello straordinario possono essere considerati servizi attivi.

Inoltre, come già accennato, l'aspettativa per infermità e quella per motivi di famiglia cumulate, non possono superare i due anni e mezzo (ossia 30 mesi pari a 913 giorni) nell'ultimo quinquennio.

L'aspettativa, oltre che poter essere revocata in qualsiasi momento per motivi di servizio, cessa di diritto se l'impiegato, mentre si trova in tale posizione, venga collocato in disponibilità, ai sensi del successivo art. 72, quarto comma del D.P.R. 3/1957.

ULTERIORE PERIODO DI ASPETTATIVA

Qualora l'impiegato abbia raggiunto (con o senza le particolari sommatorie di periodi dinanzi ricordati) uno dei seguenti limiti di aspettativa:


12 mesi, per motivi di famiglia;


18 mesi, per infermità;


30 mesi, nel quinquennio (per famiglia e/o per infermità);


può chiedere, ai sensi dell'ari. 70 - 3° comma del T.U., un ulteriore periodo di aspettativa, non superiore a sei mesi, per motivi di particolare gravita.

Sul piano economico, detto "ulteriore periodo" non viene retribuito in alcun modo.

Sul piano giuridico è sufficiente rilevare che il trattamento in questione segue quello proprio del titolo per il quale l'aspettativa ulteriore viene accordata. Ne consegue che, in caso di "motivi di famiglia", nemmeno il relativo periodo sarà valutato agli effetti giuridici.

MOTIVI DI SALUTE

Viene concessa, per un massimo di 18 mesi nel quinquennio, quando sia accertata l'esistenza di una malattia che impedisca temporaneamente di prestare regolarmente servizio. La relativa istanza deve essere presentata per via gerarchica e corredata dalla certificazione medica.

Può essere concessa anche d'ufficio. Alla visita di controllo da parte di un medico scelto dall'Amministrazione il dipendente ha facoltà di farsi assistere, a sue spese, da un sanitario di fiducia. L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre, durante l'aspettativa, l'interessato ad ulteriori visite di controllo.

Si ha diritto all'intero stipendio per i primi 12 mesi e a metà stipendio per il restante periodo, conservando i benefici per carichi di famiglia. Se l'aspettativa è dovuta ad infermità riconosciuta come "SI" dipendente da causa di servizio, spettano gli interi assegni per tutti i 18 mesi.

La durata complessiva, per motivi di famiglia e per infermità, non può superare, in ogni caso, due anni e mezzo nel quinquennio.Per motivi di particolare gravita, l'Amministrazione può concedere ulteriori sei mesi, senza assegni.

Ai fini della durata massima di trenta mesi (18 per motivi di salute e 12 per motivi di famiglia) si considera il quinquennio che verrà a scadere nell'ultimo giorno del nuovo periodo di aspettativa richiesto dal dipendente.

MOTIVI DI STUDIO

La giurisprudenza affermato che, nell'espressione "motivi di famiglia", che possono giustificare la richiesta del dipendente, rientrano i motivi di studio, e in particolare la frequenza di corsi universitari, dovendosi comprendere nei motivi di famiglia tutte le situazioni meritevoli di apprezzamento e di tutela secondo il comune consenso, in quanto attinenti al benessere, allo sviluppo e al progresso dell'impiegato, inteso come membro di una famiglia o anche come persona singola.

La legge dell'8 marzo 2000, n.53 ha poi previsto, all'articolo 5, la concessione di "congedi per la formazione", da usufruire secondo le modalità previste nei contratti collettivi.

darcur
12-03-17, 17: 50
ciao
spero di avere risposte esaustive da chi ne sa veramente, in quanto ho bisogno di delucidazioni importanti per gravissimi motivi familiari.

Avendo presentato richiesta di aspettativa per gravi motivi familiari (per grave malattia di mio padre), al mio ufficio di appartenenza, e sapendo di dover aspettare le osservazioni del dirigente del mio ufficio, prima di inviare il tutto al ministero, vorrei sapere l'iter e i tempi pratici che dovrò aspettare nel famoso mese in cui l' Amministrazione deve pronunciarsi; ossia, come procederà la cosa. In particolare se ci saranno visite mediche, richiesta di ulteriori documenti o certificati, se il tutto è semplice da ottenere, e tutto ciò che ne sapete su questo delicatissimo argomento.

Vi prego di rispondere solo se avete certezze
Grazie mille

Kojak
12-03-17, 17: 55
Se la documentazione presentata è completa ed esauriente, l'iter parte subito; altrimenti chiederanno l'implementazione della pratica con nuove certificazioni.
Di solito tale pratica riveste carattere d'urgenza, quindi passa all'esame del Consiglio di Amministrazione per prima rispetto ad altre. Se la gravità della situazione è palese, non mi consta che abbiano chiesto alcuna visita medica ulteriore.

darcur
17-03-17, 20: 03
Grazie mille

gio.pds
10-04-17, 02: 31
Domanda:
Il congedo oer la formazione, fruibile da parte di chi ha almeno maturato 5 anni di servizio effettivo com'è regolamtato? Si può fruire di 11 mesi con o senza assegni? Mi risulta senza, ma quindi quale sarebbe l'effettiva differenza con l'istituto dell'aspettativa?

Kojak
10-04-17, 12: 04
Domanda:
Il congedo oer la formazione, fruibile da parte di chi ha almeno maturato 5 anni di servizio effettivo com'è regolamtato? Si può fruire di 11 mesi con o senza assegni? Mi risulta senza, ma quindi quale sarebbe l'effettiva differenza con l'istituto dell'aspettativa?
E' l'equivalente dell'anno sabbatico previsto anche per altre amministrazioni dello Stato.
Vieni collocato fuori ruolo per 11 mesi, con perdita di tutte le competenze principali e accessorie; perdi inoltre l'anzianità di servizio, nel senso che il tuo posto nella graduatoria generale dei dipendenti del Ministero scala in basso fino al tuo reintegro in servizio. L'aspettativa è invece retribuita.

gio.pds
10-04-17, 17: 17
E' l'equivalente dell'anno sabbatico previsto anche per altre amministrazioni dello Stato.
Vieni collocato fuori ruolo per 11 mesi, con perdita di tutte le competenze principali e accessorie; perdi inoltre l'anzianità di servizio, nel senso che il tuo posto nella graduatoria generale dei dipendenti del Ministero scala in basso fino al tuo reintegro in servizio. L'aspettativa è invece retribuita.

L'aspettativa per motivi di studio è retribuita? :jawdrop:

13alex01
03-05-17, 17: 50
Rivolgo questa domanda agli amministratori di questa pagina e a chiunque voglia rispondermi per esperienza pregressa. Ho una laurea in giurisprudenza e vorrei partecipare ad un dottorato di ricerca. C'è una normativa ad hoc per i dipendenti pubblici che da la possibilità di fruire di un periodo di aspettativa retribuito. Qui ( https://www.google.it/amp/s/www.laleggepertutti.it/130082_aspettativa-per-dottorato-di-ricerca-chi-ne-ha-diritto/amp ) un sunto della normativa in questione. Qualcuno può dirmi qualcosa in più? La legge prevede che l'aspettativa su indicata è valida ai fini di progressione di carriera, pensionistica e di tfr. Vale lo stesso discorso anche per l'anzianità di sede che viene computata nella mobilità a domanda del personale? Esperienze in merito? Grazie a tutti!!

giagre
30-05-17, 13: 43
Rivolgo questa domanda agli amministratori di questa pagina e a chiunque voglia rispondermi per esperienza pregressa. Ho una laurea in giurisprudenza e vorrei partecipare ad un dottorato di ricerca. C'è una normativa ad hoc per i dipendenti pubblici che da la possibilità di fruire di un periodo di aspettativa retribuito. Qui ( https://www.google.it/amp/s/www.laleggepertutti.it/130082_aspettativa-per-dottorato-di-ricerca-chi-ne-ha-diritto/amp ) un sunto della normativa in questione. Qualcuno può dirmi qualcosa in più? La legge prevede che l'aspettativa su indicata è valida ai fini di progressione di carriera, pensionistica e di tfr. Vale lo stesso discorso anche per l'anzianità di sede che viene computata nella mobilità a domanda del personale? Esperienze in merito? Grazie a tutti!!

Ciao, contattami in privato.

13alex01
03-06-17, 13: 45
Fatto! Scusami per il ritardo!

Cannondale
01-09-17, 17: 52
Carissimi colleghi vi faccio un ulteriore quesito che sicuramente i più esperti sapranno rispondere...

Sono in aspettativa per malattia e da poco ho ricevuto la convocazione per presentarmi presso la sala medica della questura per la visita di controllo.

Se il medico decidesse di decurtare o non confermare il certificato del medico di base e se io non accettassi quest'ultimo giudizio cosa ne comporterebbe?

L'invio immediato presso la cmo ed io nell'attesa permarrei in aspettativa?

Grazie di tutto

Mauro

Kojak
01-09-17, 18: 39
Ho riunito il tuo topic alla discussione principale, così potrai trovare più ampi riferimenti normativi.
Se il medico del Corpo non conferma il certificato dl medico di base annullandolo o riducendone la portata, l'unico sbocco è la CMO che metterà la parola definitiva alla faccenda.

Cannondale
01-09-17, 19: 21
L'unico mio dubbio riguarda la mia posizione nell'attesa della visita alla cmo...
Grazie

Kojak
01-09-17, 19: 23
L'unico mio dubbio riguarda la mia posizione nell'attesa della visita alla cmo...
Grazie
L'aspettativa dovrebbe proseguire comunque fino alla visita alla CMO (che verrà chiesta con decreto d'urgenza).

Cannondale
01-09-17, 20: 16
Grandioso.

Grazie

Dogui
22-01-18, 22: 16
Salve a tutti,mi scuso a priori con lo staff se ho aperto una nuova discussione ma non sono stato capace di individuare l'eventuale esatta collocazione di questo mio topic, in relazione al suo contenuto (sono al mio primo post in questo forum...:am055).

Premesso questo, spero che qualcuno sappia delucidare con certezza i dubbi che sto per esporre relativi alla mia situazione,ahimè un pò delicata e mal supportata dai miei uffici di competenza,dove ognuno dice la sua,lasciando il dipendente nell'insicurezza più totale.

Ebbene,il 24 dicembre 2016 ho subito un gravissimo incidente d'auto,dove ho riportato lesioni gravi a entrambe le rotule delle ginocchia. Da allora sono in aspettativa malattia NON PER CAUSA DI SERVIZIO (l'incidente mi è capitato col mio mezzo ed ero appena entrato in congedo). Ho subito già 3 interventi e mi appresto a subire il 4° a febbraio,che dovrebbe sistemarmi una volta per tutte e permettermi di completare la mia (inevitabilmente lunga) guarigione.
L'ufficio mi ha detto che la mia aspettativa CONSECUTIVA parte quindi dal 24.12.2016 e si è protratta fino a oggi,dove attualmente sono in corso gli ultimi 50 giorni ricevuti dalla CMO,da cui dovrò presentarmi l'1 marzo 2018. (Che mi ha confermato di aspettare gli esiti del prossimo intervento per darmi un responso definitivo sul mio rientro in servizio operativo...o nel malaugurato caso,nei ruoli tecnici...cosa che io dovrei evitare).

(Totali saranno 432gg. dal 24.12.2016 al 01.03.2018).
In base alla normativa (18 mesi max consecutivi se NON PER CAUSA DI SERVIZIO) devo rientrare entro fine giugno 2018 per non sforare.

I miei dubbi:
1)La normativa dice che il periodo massimo di aspettativa malattia consecutiva per la PS. è 18 mesi (tutti retribuiti se C.D.S. o 12 al 100% primi 12 mesi,50% 13mo-18mo,poi riforma o aspettativa a 0 su richiesta). Ecco,io sono appena entrato nel tredicesimo mese (gennaio 2018),mi aspettavo la decurtazione dello stipendio ma sul cedolino Noipa mi appare lo stesso privo di decurtazioni. Non vorrei incappare in restituzioni coatte o simili di soldi già spesi,per cui chiedevo come mai?
* Qualcuno sa dirmi se il congedo straordinario (in questo caso anno 2017) non usufruito va contato e aggiunto al periodo dei 12/18 mesi,prolungando quindi il periodo retribuito al 100% ???
* E' possibile che fra i tempi di segnalazione dell' ufficio cassa della questura-ufficio personale-noipa-ecc... non siano arrivati ad applicarmi la decurtazione???
* Qualcuno sa che tempi e modi intercorrono per la decurtazione del 50% all'ingresso del 13°mo mese di aspettativa?? Non vorrei ritrovarmi a febbraio con una doppia decurtazione e a 0 stipendio....e purtroppo non c'è modo alcuno di evitare la decurtazione,dato che non posso fare richiesta di causa di servizio per ovvi motivi.

2)Altro dubbio che mi sta seriamente preoccupando,nonostante l'ufficio mi abbia risposto diversamente,è che dal 14.10.2016 all' 11.12.2016 io ero già stato in aspettativa malattia per una frattura a un dito della mano. Leggendo che l'aspettativa fa cumulo se non intervallata da almeno 3 mesi di servizio attivo (in questo caso non passati perchè sono rientrato il 12.12.2016 e ho avuto l'incidente il 24.12.2016...ALLA FACCIA DELLA SFIGA...),ho pensato che sti 59gg. si possano cumulare con quelli attuali dell'incidente, riducendo cosi il periodo di aspettativa massima di 18 mesi da giugno ad aprile (!!!!), e la cosa sarebbe alquanto preoccupante, dato che dovrei rientrare immediatamente.
L'ufficio segreteria del mio compartimento stradale mi ha confermato più volte che la mia aspettativa parte dal 24.12.2016 e non si cumula con quella prima (non ho del resto nemmeno ricevuto decurtazione sugli stipendi da novembre in poi....),ma il dubbio mi resta,perchè ho notato che ognuno negli uffici burocratici dice spesso la sua e poi puntualmente si becca la tranvata il dipendente ignaro di turno.

Ora: deduco che l'aspettativa non si cumuli se LE CAUSE DI PATOLOGIE SONO DIFFERENTI come nel mio caso o devo seriamente preoccuparmi ??? Spero di no....

Ringrazio chiunque possa delucidarmi e darmi risposte certe in merito,e mi scuso per il "poemetto" un pò lungo da leggere. :)

Kojak
23-01-18, 15: 18
Ciao Antonio! Ho riunito il tuo topic con la discussione principale nella quale a pagina 1 trovi il prospetto generale dell'intera disciplina.
Fermo restando che l'interpretazione normativa subisce purtroppo indebite interpretazioni da parte degli uffici periferici, riporto uno stralcio della parte di disciplina che ti interessa:


MOTIVI DI SALUTE

Viene concessa, per un massimo di 18 mesi nel quinquennio, quando sia accertata l'esistenza di una malattia che impedisca temporaneamente di prestare regolarmente servizio. La relativa istanza deve essere presentata per via gerarchica e corredata dalla certificazione medica.

Può essere concessa anche d'ufficio. Alla visita di controllo da parte di un medico scelto dall'Amministrazione il dipendente ha facoltà di farsi assistere, a sue spese, da un sanitario di fiducia. L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre, durante l'aspettativa, l'interessato ad ulteriori visite di controllo.

Si ha diritto all'intero stipendio per i primi 12 mesi e a metà stipendio per il restante periodo, conservando i benefici per carichi di famiglia. Se l'aspettativa è dovuta ad infermità riconosciuta come "SI" dipendente da causa di servizio, spettano gli interi assegni per tutti i 18 mesi.

La durata complessiva, per motivi di famiglia e per infermità, non può superare, in ogni caso, due anni e mezzo nel quinquennio.Per motivi di particolare gravita, l'Amministrazione può concedere ulteriori sei mesi, senza assegni.

Ai fini della durata massima di trenta mesi (18 per motivi di salute e 12 per motivi di famiglia) si considera il quinquennio che verrà a scadere nell'ultimo giorno del nuovo periodo di aspettativa richiesto dal dipendente.

Detto questo:
1) la malattia parte sempre come congedo straordinario, superato il cui limite massimo viene trasformata in automatico in aspettativa. Regna molta confusione sul fatto se i giorni di CS vengano conteggiati a parte rispetto all'aspettativa, oppure se quest'ultima va ad assorbire i primi alla loro scadenza. In ogni caso il CS non fruito non si cumula e decade con la fine dell'anno cui si riferisce.
2) con il sistema NoiPa non ci sono più i tempi "morti" che aveva il precedente sistema di contabilizzazione: se sei sicuro di avere fatto i conti correttamente ti conviene rivolgerti al tuo Ufficio del Personale ove sicuramente sapranno spiegarti quale criterio è stato adottato.
3) L'eventuale decurtazione non può comunque superare il quinto dello stipendio quindi, in caso di indebita contabilizzazione, le somme eventualmente da restituire verranno spalmate su più mensilità.
4) l'intervallo di tre mesi lo leggo qui per la prima volta.... Ho sempre saputo che l'aspettativa viene interrotta anche solo con un giorno di effettivo servizio, tanto che in taluni casi è sufficiente essere comandati 8/14 disposizione Ufficio Sanitario o disposizione CMO. Anche su questo vale la pena di informarsi presso il tuo ufficio del Personale.

Ti formulo i miei personali migliori auguri di pronta guarigione e di rapido rientro in servizio!

Dogui
23-01-18, 15: 26
Ok grazie!! Chiederó ulteriori lumi al mio ufficio sperando in qualche risposta piu esaustiva...!!

Fulvia
14-02-18, 16: 35
Buongiorno, sono nuova e ho bisogno del vostro consiglio e sostegno.
Mi sono arruolata in polizia nel 1989 e purtroppo nel 1995 sono dovuta transitare nel ruolo tecnico della Polizia di Stato in quanto affetta da un tumore benigno che mi ha fatta giudicare dalla CMO "Non idonea permanentemente al servizio di istituto in modo parziale".
Ora mi trovo a soffrire di fibrillazione atriale parossistica, per la quale ho subito una ablazione cardiaca transcateterale e prendo diversi farmaci sia per la pressione arteriosa che anticoagulanti.
Presto dovrò recarmi presso la CMO di Padova per visita di idoneità, chiedo a voi, certamente più esperti di me cosa mi potrei aspettare...
Per esempio se mi rimandassero di volta in volta sempre più avanti, considerato che sono in aspettativa da settembre? Fino a quando lo potranno fare? Che cosa succederà dopo che saranno passati i 12 mesi di aspettativa?
Grazie a tutti quelli che vorranno rispondere.

Kojak
14-02-18, 17: 07
@Fulvia
Come nuova utente sei tenuta a presentarti nell’apposita sezione del forum. Trovi il link nella mia firma. Grazie.
Nel frattempo ho riunito il tuo topic alla discussione principale sull’argomeno, in cui potrai trovare le prime indicazioni ai tuoi quesiti.

Fulvia
14-02-18, 17: 12
@Fulvia
Come nuova utente sei tenuta a presentarti nell’apposita sezione del forum. Trovi il link nella mia firma. Grazie.
Nel frattempo ho riunito il tuo topic alla discussione principale sull’argomeno, in cui potrai trovare le prime indicazioni ai tuoi quesiti.

Ciao e grazie, ho provveduto a presentarmi.
Cortesemente potresti mettermi il link del topic di cui parli? Grazie ancora.

Kojak
14-02-18, 17: 18
Ciao Fulvia. Il topic in questione è quello che stai leggendo ora: puoi scorrere le sue pagine a ritroso e in prima pagina trovi uno specchietto riassuntivo della normativa. Leggendo le tue domande ritengo tuttavia che, a causa della loro specificità, solo i medici della CMO ti potranno rispondere. Ti formulo in ogni caso i miei migliori auguri per una rapida definizione della faccenda. Un abbraccio, e sempre FORZA, COLLEGA!!!!!

Fulvia
14-02-18, 17: 23
Ti ringrazio molto, ma nello specifico, forse mi sono espressa poco chiaramente... Quello che vorrei sapere è se la CMO può rinviarti più voltre facendoti superare il limite del periodo di aspettativa retribuito, oppure se sono tenuti a prendere una decisione, nel bene o nel male, entro la scadenza del periodo retribuito. Grazie

Kojak
14-02-18, 17: 38
Possono rinviarti più volte indipendentemente dalla scadenza del periodo retribuito poiché a loro interessa solo l’evoluzione della patologia ai fini dell’eventuale riforma. Potrebbero proporti anche un pensionamento anticipato, vista la tua anzianità di servizio; oppure potrebbero farti transitare nei ruoli civili.

SICI
14-04-18, 15: 52
Ciao a tutti, sono un vecchio membro, volevo chiedervi un info, Se si è aggregato per mandato politico e nell arco di quelli anni arriva il trasferimento , bisogna dimettersi da”consigliere/assessore” per ottenere il trasferimento??

Kojak
14-04-18, 19: 18
Non sono particolarmente esperto delle aggregazioni per mandato politico. Mi sembra che l'amministrazione possa trasferirti nel luogo più vicino a quello ove eserciti la tua carica. La coincidenza delle due sedi costituirebbe motivo di incompatibilità.

Heidern
26-05-18, 01: 35
Magari faccio brutta figura ma la mia domanda è piuttosto banale rispetto ai casi estremi che ho letto qui: si può chiedere l'aspettativa in caso di più certificati medici la cui somma superi i richiesti 7 giorni ma per motivi diversi?
Esempio: ho 2 certificati consecutivi da 5 giorni l'uno, 2 diagnosi diverse.
Posso chiedere aspettativa?
Non so più a chi chiedere, tra sindacalisti, sale mediche, ruoli tecnici infermieri, ufficio segreteria, ufficio servizi... ognuno ha una risposta diversa o poco chiara (in pratica non lo sanno).

Kojak
26-05-18, 12: 14
Il passaggio da Congedo Straordinario ad Aspettativa è legato esclusivamente al superamento dei termini massimi del primo. Se con quei sette giorni li "sfori", passi automaticamente in aspettativa. Per ragioni economiche è sempre meglio fruire prima di tutto il CS....

Heidern
26-05-18, 19: 20
Ti ringrazio allora.
Ovviamente questo "piccolo" particolare dello sforo non era stato citato da nessuno di quelli che ho interpellato :disgust1:

boateng
28-07-18, 16: 18
Buon pomeriggio , ieri sono stato coinvolto in un brutto incidente in servizio, stamattina terminate scartoffie varie ho chiesto aspettativa per malattia dipendente da causa di servizio. Ora l’ufficio sanitario preposto mi chiamerà a visita o verranno a casa tipo visita di controllo?

Kojak
28-07-18, 16: 29
Buon pomeriggio , ieri sono stato coinvolto in un brutto incidente in servizio, stamattina terminate scartoffie varie ho chiesto aspettativa per malattia dipendente da causa di servizio. Ora l’ufficio sanitario preposto mi chiamerà a visita o verranno a casa tipo visita di controllo?
Ho riunito il tuo topic alla discussione principale.
Formulandoti i miei più sentiti auguri di pronta guarigione, se i giorni di convalescenza ti sono stati convalidati dal medico del Corpo in linea teorica saresti svincolato dalle visite fiscali. Tuttavia la normativa non è chiara e ti consiglio di rivolgerti direttamente alla tua infermeria.
La tua aspettativa rientra in quella ordinaria poiché la causa di servizio non ti è stata ufficialmente riconosciuta: per ottenerla, dovrai produrre la relativa istanza una volta conclusa la pratica dell'incidente e riammesso in servizio; verrai quindi convocato presso la CMO e sottoposto a visita; la tua domanda verrà quindi inoltrata con il relativo parere e il ministero ti invierà la relativa risposta. Mettiti il cuore in pace, ci vogliono anni....

boateng
28-07-18, 16: 48
No ma infatti il mio post non era per la causa di servizio ma per l’iter dell’aspettativa... io stamane ho portato il referto dell’ospedale all’ufficio malattia (upgsp volanti) ora la domanda è .. va confermato dal ds giusto? Mi convocheranno o verranno autoinvitandosi?

Kojak
28-07-18, 17: 50
La conferma avviene di solito automaticamente, a meno che il medico del Corpo non disponga accertamenti particolari. In questo caso ti convocherà in ambulatorio.

antwan
07-03-19, 15: 30
Ciao ragazzi, sarei interessato all’aspettativa per dottorato. Qualcuno saprebbe darmi delucidazioni in merito? Per esempio sulla base di quali criteri può essere rifiutata etc.. grazie mille a chi risponderà

13alex01
07-03-19, 16: 39
Ricerca da me effettuata qualche tempo fa:

L'aspettativa per dottorato di ricerca consiste nel diritto spettante al*dipendente pubblico di essere collocato in aspettativa dall'amministrazione di appartenenza*nel caso in cui risulti ammesso ad un corso di dottorato di ricerca presso una università. Si tratta quindi di un'aspettativa per motivi di studio e*può durare per tutta la durata del dottorato di ricerca. Non deve essere confusa con i permessi studio. Inizialmente la pubblica amministrazione era tenuta a concedere l'aspettativa al proprio dipendente ammesso ad un corso di dottorato. Oggi, invece,*a seguito di una recente normativa (c.d. riforma Gelmini - L. n. 240/2010), l'aspettativa viene concessa previa verifica della compatibilità con le esigenze di servizio dell'amministrazione.

Si tratta di un periodo aspettativa che può essere richiesto dal pubblico dipendente al proprio datore di lavoro nel caso in cui venga ammesso ad un corso di dottorato di ricerca presso una università. La durata può essere pari a quella*del corso di dottorato.

Il diritto riconosciuto al pubblico dipendente è condizionato all’autorizzazione della pubblica amministrazione presso la quale lavora; quest’ultima, infatti, può negare la concessione dell’aspettativa qualora sussistano*motivate esigenze di servizio. (nota: Questa disposizione è stata molto discussa, in quanto, essendo troppo vaga, darebbe all’amministrazione una discrezionalità totale nel concedere questo tipo di aspettativa. Dottrina e giurisprudenza sono però concordinell’affermare che*un diniego da parte dell’amministrazione debba essere motivato, con l’indicazione delle specifiche esigenze di servizio incompatibili col congedo.)

Circa il trattamento economico spettante al dipendente pubblico che fruisce di questa aspettativa, bisogna distinguere due casi: dottorato con borsa o dottorato senza borsa (o con rinuncia alla stessa).

Nel primo caso, cioè quando il corso di dottorato di ricerca prevede una borsa (un compenso/assegno mensile a carico dell’università), il pubblico dipendente viene collocato in aspettativa senza assegni, cioè un’aspettativa senza retribuzione*a carico dell’amministrazione pubblica di appartenenza.

Qualora, invece, il pubblico dipendente venga ammesso ad un corso di dottorato senza borsa, o nel caso in cui il lavoratore rinunci preventivamente alla borsa in questione, l’amministrazione pubblica di appartenenza è tenuta a concederel’aspettativa retribuita, cioè con la retribuzione mensile ordinariamente versata al dipendente.

Il periodo di aspettativa è utile ai fini della progressione di carriera e ai fini pensionistici (pensione e liquidazione).

L’aspettativa per dottorato di ricerca non può essere concessa ai pubblici dipendenti che abbiano già conseguito il titolo di dottore di ricerca, e neppure ai pubblici dipendenti che siano stati iscritti a corsi di dottorato per almeno*un anno accademico, beneficiando di questa aspettativa. Queste limitazioni sono state introdotte dalla citata “riforma Gelmini” che ha cercato di porre un freno agli abusi: poteva infatti capitare che un pubblico dipendente non prestasse servizio per molti*anni a seguito dell’ammissione a più corsi di dottorato di ricerca, mantenendo la retribuzione dall’ente di appartenenza.

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Riferimenti Normativi:

Legge*13/08/1984, n. 476 - Art. 2*che recita:

Il pubblico dipendente ammesso ai corsi di dottorato di ricerca è collocato a domanda, compatibilmente con le esigenze dell’amministrazione, in congedo straordinario per motivi di studio senza assegni per il periodo di durata del corsoed usufruisce della borsa di studio ove ricorrano le condizioni richieste. In caso di ammissione a corsi di dottorato di ricerca senza borsa di studio, o di rinuncia a questa, l’interessato in aspettativa conserva il trattamento economico, previdenziale e*di quiescenza in godimento da parte dell’amministrazione pubblica presso la quale è instaurato il rapporto di lavoro. ((Qualora, dopo il conseguimento del dottorato di ricerca, cessi il rapporto di lavoro o di impiego con qualsiasi amministrazione pubblica*per volontà del dipendente nei due anni successivi, è dovuta la ripetizione degli importi corrisposti ai sensi del secondo periodo.)) Non hanno diritto al congedo straordinario, con o senza assegni, i pubblici dipendenti che abbiano già conseguito il titolo*di dottore di ricerca, nè i pubblici dipendenti che siano stati iscritti a corsi di dottorato per almeno un anno accademico, beneficiando di detto congedo. I congedi straordinari e i connessi benefici in godimento alla data di entrata in vigore della presente*disposizione sono mantenuti.

((Le norme di cui al presente articolo si applicano anche al personale dipendente dalla pubbliche amministrazioni disciplinato in base all’articolo 2, commi 2 e 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in riferimento all’aspettativaprevista dalla contrattazione collettiva.))

Il periodo di congedo straordinario è utile ai fini della progressione di carriera, del trattamento di quiescenza e di previdenza.

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Legge*28/12/2001, n. 448 - Art. 52 comma 57*che recita:

All’articolo 2, primo comma, della legge 13 agosto 1984, n. 476, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «In caso di ammissione a corsi di dottorato di ricerca senza borsa di studio, o di rinuncia a questa, l’interessato in aspettativa*conserva il trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in godimento da parte dell’amministrazione pubblica presso la quale è instaurato il rapporto di lavoro. Qualora, dopo il conseguimento del dottorato di ricerca, il rapporto di lavoro con l’amministrazione*pubblica cessi per volontà del dipendente nei due anni successivi, è dovuta la ripetizione degli importi corrisposti ai sensi del secondo periodo».

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Legge*30/12/2010, n. 240 - Art. 19 comma 3*che recita:

All'articolo 2, primo comma, della legge 13 agosto 1984, n. 476, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: «e' collocato a domanda» sono inserite le seguenti: «, compatibilmente con le esigenze dell'amministrazione,»;

b) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Non hanno diritto al congedo straordinario, con o senza assegni, i pubblici dipendenti che abbiano già conseguito il titolo di dottore di ricerca, ne' i pubblici dipendenti che siano stati*iscritti a corsi di dottorato per almeno un anno accademico, beneficiando di detto congedo. I congedi straordinari e i connessi benefici in godimento alla data di entrata in vigore della presente disposizione sono mantenuti».

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D.Lgs. 18/07/2011, n. 119 - Art. 5*che recita:

1. All'articolo 2 della legge 13 agosto 1984, n. 476 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il terzo periodo del primo comma è sostituito dal seguente:

«Qualora, dopo il conseguimento del dottorato di ricerca, cessi il rapporto di lavoro o di impiego con qualsiasi amministrazione pubblica per volontà del dipendente nei due anni successivi, è dovuta la ripetizione degli importi corrisposti*ai sensi del secondo periodo.»;

b) dopo il primo comma è inserito il seguente:

«Le norme di cui al presente articolo si applicano anche al personale dipendente dalla pubbliche amministrazioni disciplinato in base all'articolo 2, commi 2 e 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in riferimento all'aspettativaprevista dalla contrattazione collettiva.».

antwan
07-03-19, 20: 47
Grazie mille 13alex01, entrando nel merito, e nel particolare, non svolgendo io alcun incarico particolare e non avendo nemmeno un grado “elevato” ( appartengo agli agenti e assistenti) per quali ragioni potrebbero negarmi tale aspettativa? Abbiamo qui sul forum casi pratici? Inoltre avrei un’altra curiosità, chi dovrà valutare La mia richiesta? Il mio dirigente? O addirittura il questore?
Dalla norma il tutto resta molto generico, in quanto credo non esista un’apposita circolare o legislazione interna alla polizia di stato. A proposito, riguarda perciò anche i phd e quindi i dottorati all’estero?

13alex01
07-03-19, 22: 58
Guarda. Da quello che so a decidere è il Questore. Ho letto di ricorsi da parte dei dipendenti avversi un diniego. Ho letto però altrettante sentenze positive ai dipendenti da parte del giudice amministrativo. Come ben dicevi il diniego deve essere ben motivato e caratterizzato dall'eccezionalità del servizio prestato dal dipendente ad esempio. Naturalmente penso che il rischio di vedersi non concessa l'aspettativa c'è quindi devi mettere in conto la concreta possibilità che tu debba far ricorso al tar competente. Per quanto riguarda i dottorati presso università estere sono equiparate per legge ai dottorati italiani (ancor più facile se all'interno dell'ue).

antwan
08-03-19, 01: 09
Grazie ancora Alex, sarebbe bello avere esperienze dirette relative sia alla tempistica con La quale il questore risponde a tale richiesta, sia in riferimento al ( possibile/probabile) ricorso al tar in caso di diniego.
In tal senso sarebbero fondamentali testimonianze pratiche anche di appartenenti ad altre amministrazioni.
Spero prima o poi qualcuno ancor meglio informato di noi riesca a chiarire definitivamente La questione.

gmax
17-05-19, 13: 21
Buongiorno,avrei un quesito specifico da proporvi: in caso di malattia che si proroghi per un periodo che va dai 7 giorni in avanti,quando al primo giorno di rientro al lavoro ,si viene inviati presso la sala medica di appartenenza e' obbligatorio presentarsi per la visita, oppure si puo' continuare la malattia presso l'abitazione, tramite i giorni dati dal proprio dottore? Grazie

troppetto
08-11-23, 04: 30
da quando il concedo ordinario non è servizio attivo? non diciamo stupidaggini, il concedo ordinario come i riposi settimanali concorrono nel computo del periodo di interruzione dell'aspettativa , il concedo straordinario invece semplicemente non si calcola nel conteggio ma nemmeno lo interrompe lo sposta semplicemente nel tempo

Kojak
08-11-23, 19: 17
@Troppetto
Come nuovo utente sei tenuto a presentarti nell'apposita sezione del forum. Trovi il link nella mia firma.
In secondo luogo, è inutile citare l'intero messaggio quando esso è molto lungo: ne va della fruibilità della pagina.
Grazie.

Orange
11-11-23, 20: 39
@Troppetto
Voglio anche dire che prima di dire agli altri di non scrivere stupidaggini, prova tu a non scrivere strafalcioni da analfabeta.
E come ti ha già detto il mio collega, vai a presentarti nella sezione apposita
Grazie