Kojak
04-07-16, 17: 55
Su richiesta di un utente, e sperando di fare cosa gradita a chiunque sia interessato all'argomento, sintetizzo qui di seguito la normativa di applicazione dell'istituto dell'aspettativa nella Polizia di Stato.
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ASPETTATIVA
CARATTERISTICHE GENERALI
L'aspettativa per motivi di salute e di famiglia è disciplinata dalla Legge 24 dicembre 1993, nr.537, e dalla Legge 23 dicembre 1994, nr.724, e, per le parti non previste da tali leggi, dalle disposizioni di cui al DPR 10 gennaio 1957, nr.3 e successive modificazioni e integrazioni. Con la circolare 333-A/9807.F.4 del 30 marzo 1999 è stata decentrata la competenza precedentemente esercitata dalla Direzione Centrale del Personale del Dipartimento, all'adozione dei provvedimenti relativi alla concessione di congedo straordinario e aspettativa. La stessa circolare ha tuttavia conservato e confermato la competenza dei Servizi della DirEzione Centrale del Personale per quei provvedimenti che producendo effetti giuridici sul ruolo ovvero essendo soggetti ad una particolare disciplina normativa, presuppongono una procedura centralizzata. Questi sono:
l'aspettativa per motivi di famiglia di cui all'art.69 del D.P.R. nr.3/1957, e istituti similari quali l'aspettativa per ricongiungimento al coniuge in servizio all'estero di cui alla Legge 1980, n.26;
l'aspettativa per mandato parlamentare di cui all'art.71 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29;
l'aspettativa speciale, ai sensi dell'art.8 del D.P.R. 24 aprile 1982, n.339 per passaggio del personale non idoneo all'espletamento dei servizi di Polizia, ad altri ruoli dell'Amministrazione della pubblica sicurezza o d’altra amministrazione dello Stato.
Il dipendente che non abbia fruito dell'intero periodo di congedo straordinario, potrà essere collocato in aspettativa per infermità soltanto per assenze continuative superiori ai sette giorni lavorativi. Il computo dei sette giorni va effettuato escludendo dallo stesso le giornate di festività previste ai sensi del vigente ordinamento, ed i giorni di riposo settimanale ricadenti nel periodo d’assenza dal servizio per malattia goduti dai dipendenti interessati è stata esclusa, in relazione alla fruizione di periodi d’aspettativa per motivi di salute, qualsiasi forma di riduzione proporzionale del congedo ordinario. Il periodo di ricovero in luoghi di cura a seguito di ferite o lesioni riportate per cause di servizio non è computato ai fini del compimento del periodo massimo d’aspettativa.
Fino a completa guarigione clinica, i periodi d’assenza del dipendente dovuti a ferite o lesioni traumatiche riportate in servizio, che non comportino inidoneità assoluta al servizio, non sono computati ai fini del compimento del periodo massimo d’aspettativa. Il limite massimo è di 18 mesi consecutivi. Per configurare una soluzione di continuità e scongiurare il raggiungimento del limite previsto, occorre che tra due periodi d’aspettativa intercorra un intervallo di un periodo di servizio attivo superiore a tre mesi. Periodi di congedo ordinario o straordinario non possono essere considerati quali servizio attivo.
L'aspettativa per motivi di famiglia è concessa a domanda e comporta l'esclusione di tutti gli assegni e l'interruzione della continuità del servizio nel senso che i relativi periodi non sono utili ai fini dell'anzianità di servizio, della progressione economica e di carriera.
L'aspettativa per motivi di famiglia può essere concessa per un periodo massimo di 12 mesi consecutivi. Per configurare una soluzione di continuità e scongiurare il raggiungimento del limite previsto, occorre che tra due periodi d’aspettativa intercorra un intervallo di un periodo di servizio attivo superiore a sei mesi. Periodi di congedo ordinario o straordinario non possono essere considerati quali servizio attivo. I periodi d’aspettativa per motivi di famiglia si sommano con quelli fruiti per infermità ai fini del raggiungimento del limite massimo di 30 mesi nel quinquennio.
L'aspettativa per motivi di famiglia e quella per motivi di salute non possono superare, cumulate tra loro il limite di due anni e mezzo nel quinquennio, Ai sensi dell'art.70 del testo unico delle disposizioni degli impiegati civili dello Stato, il dipendente che abbia raggiunto i limiti previsti per l'aspettativa può chiedere ed ottenere un ulteriore periodo d’aspettativa (non retribuita in alcun modo) di 6 mesi per motivi di particolare gravità.
Una particolare forma d’aspettativa per candidatura o conferimento di mandato politico ed Amministrativo è prevista dall'articolo 53 del D.P.R. 24 aprile 1982 nr.335.
Questa tipologia d’aspettativa è oggetto di separata trattazione in questo stesso volume, L'aspettativa costituisce più che un diritto del dipendente una modificazione temporanea del suo rapporto d'impiego e consiste nella sospensione della prestazione lavorativa.
MOTIVI DI FAMIGLIA
Costituisce un beneficio concesso con provvedimento discrezionale per un periodo massimo di un anno.
Due diversi periodi vengono cumulati quando fra essi non intercorrono sei mesi di servizio prestato. Quindi non può superare, cumulato con quello per malattia, il limite dei 18 mesi. Non può eccedere la durata massima di un anno.
Non da diritto ad alcun assegno e non è valutabile ad alcun effetto (progressione di carriera, retribuzione, trattamento di quiescenza e previdenza), è concessa, su richiesta motivata, dall'Amministrazione Centrale. L'Amministrazione deve pronunciarsi entro un mese.
I due periodi di aspettativa per motivi di famiglia si sommano agli effetti del limite massimo di un anno quando tra essi non intercorra un periodo di servizio attivo superiore a 6 mesi.Interrompe la continuità del servizio nel senso che il periodo non è computato ai fini dell'anzianità e dell'avanzamento di carriera. Anche quando sia già stato concesso il beneficio l’amministrazione ha il potere di revocarlo per motivi di servizio.
L'aspettativa per motivi di famiglia è prevista dall'ari 69 del T.U. e può essere concessa solo a domanda dell'interessato. Va considerato che il dipendente non gode di un "diritto" ad ottenere l'aspettativa in questione, ma solo di un interesse che la Pubblica Amministrazione valuterà in relazione alle motivazioni addotte ed alle esigenze del servizio.
Comunque sia, all'atteggiamento implicitamente negativo dell'Amministrazione, l'interessato può reagire facendo seguire, trascorsi almeno 60 giorni dalla domanda, una diffida a dare risposta. Ove anche di fronte a quest'ultima iniziativa l'Amministrazione rimanga silente per oltre 30 giorni, l'interessato può adire la giustizia amministrativa (TAR) entro il 60° giorno dallo scadere del precedente periodo di 30 giorni.
L'Amministrazione può respingere la domanda, ritardarne l'accoglimento o anche ridurre il periodo richiesto, per ragioni di servizio. Inoltre, l'aspettativa già concessa può essere in qualunque momento revocata, sempre per esigenze di servizio.
Tuttavia, l'Amministrazione, nei casi sopra descritti, è tenuta ad enunciare nei provvedimenti, i motivi attraverso i quali è pervenuta a tali determinazioni. Nel corso del periodo trascorso in aspettativa per motivi di famiglia, il dipendente non ha diritto ad alcuna retribuzione.
Tale periodo non è valido ne ai fini della progressione in carriera, ne ai fini di previdenza e quiescenza. Inoltre, comporta la proporzionale riduzione del congedo ordinario e della tredicesima mensilità. L'interessato assumerà, nel ruolo di appartenenza, la posizione che gli compete dopo aver dedotto il tempo trascorso in tale status: il nuovo posto di ruolo spettante all'impiegato che cessa dalla posizione di aspettativa per motivi di famiglia deve essere stabilito, naturalmente, con formale atto dell'Amministrazione.
L'aspettativa per motivi di famiglia, non può durare più di dodici mesi continuativi.
Perché l'aspettativa sia considerata continuativa, occorre che tra due periodi non intercorra un periodo di servizio attivo superiore a sei mesi (art. 70 T.U.).Al riguardo, ne il congedo ordinario, ne quello straordinario possono essere considerati servizi attivi.
Inoltre, come già accennato, l'aspettativa per infermità e quella per motivi di famiglia cumulate, non possono superare i due anni e mezzo (ossia 30 mesi pari a 913 giorni) nell'ultimo quinquennio.
L'aspettativa, oltre che poter essere revocata in qualsiasi momento per motivi di servizio, cessa di diritto se l'impiegato, mentre si trova in tale posizione, venga collocato in disponibilità, ai sensi del successivo art. 72, quarto comma del D.P.R. 3/1957.
ULTERIORE PERIODO DI ASPETTATIVA
Qualora l'impiegato abbia raggiunto (con o senza le particolari sommatorie di periodi dinanzi ricordati) uno dei seguenti limiti di aspettativa:
12 mesi, per motivi di famiglia;
18 mesi, per infermità;
30 mesi, nel quinquennio (per famiglia e/o per infermità);
può chiedere, ai sensi dell'ari. 70 - 3° comma del T.U., un ulteriore periodo di aspettativa, non superiore a sei mesi, per motivi di particolare gravita.
Sul piano economico, detto "ulteriore periodo" non viene retribuito in alcun modo.
Sul piano giuridico è sufficiente rilevare che il trattamento in questione segue quello proprio del titolo per il quale l'aspettativa ulteriore viene accordata. Ne consegue che, in caso di "motivi di famiglia", nemmeno il relativo periodo sarà valutato agli effetti giuridici.
MOTIVI DI SALUTE
Viene concessa, per un massimo di 18 mesi nel quinquennio, quando sia accertata l'esistenza di una malattia che impedisca temporaneamente di prestare regolarmente servizio. La relativa istanza deve essere presentata per via gerarchica e corredata dalla certificazione medica.
Può essere concessa anche d'ufficio. Alla visita di controllo da parte di un medico scelto dall'Amministrazione il dipendente ha facoltà di farsi assistere, a sue spese, da un sanitario di fiducia. L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre, durante l'aspettativa, l'interessato ad ulteriori visite di controllo.
Si ha diritto all'intero stipendio per i primi 12 mesi e a metà stipendio per il restante periodo, conservando i benefici per carichi di famiglia. Se l'aspettativa è dovuta ad infermità riconosciuta come "SI" dipendente da causa di servizio, spettano gli interi assegni per tutti i 18 mesi.
La durata complessiva, per motivi di famiglia e per infermità, non può superare, in ogni caso, due anni e mezzo nel quinquennio.Per motivi di particolare gravita, l'Amministrazione può concedere ulteriori sei mesi, senza assegni.
Ai fini della durata massima di trenta mesi (18 per motivi di salute e 12 per motivi di famiglia) si considera il quinquennio che verrà a scadere nell'ultimo giorno del nuovo periodo di aspettativa richiesto dal dipendente.
MOTIVI DI STUDIO
La giurisprudenza affermato che, nell'espressione "motivi di famiglia", che possono giustificare la richiesta del dipendente, rientrano i motivi di studio, e in particolare la frequenza di corsi universitari, dovendosi comprendere nei motivi di famiglia tutte le situazioni meritevoli di apprezzamento e di tutela secondo il comune consenso, in quanto attinenti al benessere, allo sviluppo e al progresso dell'impiegato, inteso come membro di una famiglia o anche come persona singola.
La legge dell'8 marzo 2000, n.53 ha poi previsto, all'articolo 5, la concessione di "congedi per la formazione", da usufruire secondo le modalità previste nei contratti collettivi.
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ASPETTATIVA
CARATTERISTICHE GENERALI
L'aspettativa per motivi di salute e di famiglia è disciplinata dalla Legge 24 dicembre 1993, nr.537, e dalla Legge 23 dicembre 1994, nr.724, e, per le parti non previste da tali leggi, dalle disposizioni di cui al DPR 10 gennaio 1957, nr.3 e successive modificazioni e integrazioni. Con la circolare 333-A/9807.F.4 del 30 marzo 1999 è stata decentrata la competenza precedentemente esercitata dalla Direzione Centrale del Personale del Dipartimento, all'adozione dei provvedimenti relativi alla concessione di congedo straordinario e aspettativa. La stessa circolare ha tuttavia conservato e confermato la competenza dei Servizi della DirEzione Centrale del Personale per quei provvedimenti che producendo effetti giuridici sul ruolo ovvero essendo soggetti ad una particolare disciplina normativa, presuppongono una procedura centralizzata. Questi sono:
l'aspettativa per motivi di famiglia di cui all'art.69 del D.P.R. nr.3/1957, e istituti similari quali l'aspettativa per ricongiungimento al coniuge in servizio all'estero di cui alla Legge 1980, n.26;
l'aspettativa per mandato parlamentare di cui all'art.71 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29;
l'aspettativa speciale, ai sensi dell'art.8 del D.P.R. 24 aprile 1982, n.339 per passaggio del personale non idoneo all'espletamento dei servizi di Polizia, ad altri ruoli dell'Amministrazione della pubblica sicurezza o d’altra amministrazione dello Stato.
Il dipendente che non abbia fruito dell'intero periodo di congedo straordinario, potrà essere collocato in aspettativa per infermità soltanto per assenze continuative superiori ai sette giorni lavorativi. Il computo dei sette giorni va effettuato escludendo dallo stesso le giornate di festività previste ai sensi del vigente ordinamento, ed i giorni di riposo settimanale ricadenti nel periodo d’assenza dal servizio per malattia goduti dai dipendenti interessati è stata esclusa, in relazione alla fruizione di periodi d’aspettativa per motivi di salute, qualsiasi forma di riduzione proporzionale del congedo ordinario. Il periodo di ricovero in luoghi di cura a seguito di ferite o lesioni riportate per cause di servizio non è computato ai fini del compimento del periodo massimo d’aspettativa.
Fino a completa guarigione clinica, i periodi d’assenza del dipendente dovuti a ferite o lesioni traumatiche riportate in servizio, che non comportino inidoneità assoluta al servizio, non sono computati ai fini del compimento del periodo massimo d’aspettativa. Il limite massimo è di 18 mesi consecutivi. Per configurare una soluzione di continuità e scongiurare il raggiungimento del limite previsto, occorre che tra due periodi d’aspettativa intercorra un intervallo di un periodo di servizio attivo superiore a tre mesi. Periodi di congedo ordinario o straordinario non possono essere considerati quali servizio attivo.
L'aspettativa per motivi di famiglia è concessa a domanda e comporta l'esclusione di tutti gli assegni e l'interruzione della continuità del servizio nel senso che i relativi periodi non sono utili ai fini dell'anzianità di servizio, della progressione economica e di carriera.
L'aspettativa per motivi di famiglia può essere concessa per un periodo massimo di 12 mesi consecutivi. Per configurare una soluzione di continuità e scongiurare il raggiungimento del limite previsto, occorre che tra due periodi d’aspettativa intercorra un intervallo di un periodo di servizio attivo superiore a sei mesi. Periodi di congedo ordinario o straordinario non possono essere considerati quali servizio attivo. I periodi d’aspettativa per motivi di famiglia si sommano con quelli fruiti per infermità ai fini del raggiungimento del limite massimo di 30 mesi nel quinquennio.
L'aspettativa per motivi di famiglia e quella per motivi di salute non possono superare, cumulate tra loro il limite di due anni e mezzo nel quinquennio, Ai sensi dell'art.70 del testo unico delle disposizioni degli impiegati civili dello Stato, il dipendente che abbia raggiunto i limiti previsti per l'aspettativa può chiedere ed ottenere un ulteriore periodo d’aspettativa (non retribuita in alcun modo) di 6 mesi per motivi di particolare gravità.
Una particolare forma d’aspettativa per candidatura o conferimento di mandato politico ed Amministrativo è prevista dall'articolo 53 del D.P.R. 24 aprile 1982 nr.335.
Questa tipologia d’aspettativa è oggetto di separata trattazione in questo stesso volume, L'aspettativa costituisce più che un diritto del dipendente una modificazione temporanea del suo rapporto d'impiego e consiste nella sospensione della prestazione lavorativa.
MOTIVI DI FAMIGLIA
Costituisce un beneficio concesso con provvedimento discrezionale per un periodo massimo di un anno.
Due diversi periodi vengono cumulati quando fra essi non intercorrono sei mesi di servizio prestato. Quindi non può superare, cumulato con quello per malattia, il limite dei 18 mesi. Non può eccedere la durata massima di un anno.
Non da diritto ad alcun assegno e non è valutabile ad alcun effetto (progressione di carriera, retribuzione, trattamento di quiescenza e previdenza), è concessa, su richiesta motivata, dall'Amministrazione Centrale. L'Amministrazione deve pronunciarsi entro un mese.
I due periodi di aspettativa per motivi di famiglia si sommano agli effetti del limite massimo di un anno quando tra essi non intercorra un periodo di servizio attivo superiore a 6 mesi.Interrompe la continuità del servizio nel senso che il periodo non è computato ai fini dell'anzianità e dell'avanzamento di carriera. Anche quando sia già stato concesso il beneficio l’amministrazione ha il potere di revocarlo per motivi di servizio.
L'aspettativa per motivi di famiglia è prevista dall'ari 69 del T.U. e può essere concessa solo a domanda dell'interessato. Va considerato che il dipendente non gode di un "diritto" ad ottenere l'aspettativa in questione, ma solo di un interesse che la Pubblica Amministrazione valuterà in relazione alle motivazioni addotte ed alle esigenze del servizio.
Comunque sia, all'atteggiamento implicitamente negativo dell'Amministrazione, l'interessato può reagire facendo seguire, trascorsi almeno 60 giorni dalla domanda, una diffida a dare risposta. Ove anche di fronte a quest'ultima iniziativa l'Amministrazione rimanga silente per oltre 30 giorni, l'interessato può adire la giustizia amministrativa (TAR) entro il 60° giorno dallo scadere del precedente periodo di 30 giorni.
L'Amministrazione può respingere la domanda, ritardarne l'accoglimento o anche ridurre il periodo richiesto, per ragioni di servizio. Inoltre, l'aspettativa già concessa può essere in qualunque momento revocata, sempre per esigenze di servizio.
Tuttavia, l'Amministrazione, nei casi sopra descritti, è tenuta ad enunciare nei provvedimenti, i motivi attraverso i quali è pervenuta a tali determinazioni. Nel corso del periodo trascorso in aspettativa per motivi di famiglia, il dipendente non ha diritto ad alcuna retribuzione.
Tale periodo non è valido ne ai fini della progressione in carriera, ne ai fini di previdenza e quiescenza. Inoltre, comporta la proporzionale riduzione del congedo ordinario e della tredicesima mensilità. L'interessato assumerà, nel ruolo di appartenenza, la posizione che gli compete dopo aver dedotto il tempo trascorso in tale status: il nuovo posto di ruolo spettante all'impiegato che cessa dalla posizione di aspettativa per motivi di famiglia deve essere stabilito, naturalmente, con formale atto dell'Amministrazione.
L'aspettativa per motivi di famiglia, non può durare più di dodici mesi continuativi.
Perché l'aspettativa sia considerata continuativa, occorre che tra due periodi non intercorra un periodo di servizio attivo superiore a sei mesi (art. 70 T.U.).Al riguardo, ne il congedo ordinario, ne quello straordinario possono essere considerati servizi attivi.
Inoltre, come già accennato, l'aspettativa per infermità e quella per motivi di famiglia cumulate, non possono superare i due anni e mezzo (ossia 30 mesi pari a 913 giorni) nell'ultimo quinquennio.
L'aspettativa, oltre che poter essere revocata in qualsiasi momento per motivi di servizio, cessa di diritto se l'impiegato, mentre si trova in tale posizione, venga collocato in disponibilità, ai sensi del successivo art. 72, quarto comma del D.P.R. 3/1957.
ULTERIORE PERIODO DI ASPETTATIVA
Qualora l'impiegato abbia raggiunto (con o senza le particolari sommatorie di periodi dinanzi ricordati) uno dei seguenti limiti di aspettativa:
12 mesi, per motivi di famiglia;
18 mesi, per infermità;
30 mesi, nel quinquennio (per famiglia e/o per infermità);
può chiedere, ai sensi dell'ari. 70 - 3° comma del T.U., un ulteriore periodo di aspettativa, non superiore a sei mesi, per motivi di particolare gravita.
Sul piano economico, detto "ulteriore periodo" non viene retribuito in alcun modo.
Sul piano giuridico è sufficiente rilevare che il trattamento in questione segue quello proprio del titolo per il quale l'aspettativa ulteriore viene accordata. Ne consegue che, in caso di "motivi di famiglia", nemmeno il relativo periodo sarà valutato agli effetti giuridici.
MOTIVI DI SALUTE
Viene concessa, per un massimo di 18 mesi nel quinquennio, quando sia accertata l'esistenza di una malattia che impedisca temporaneamente di prestare regolarmente servizio. La relativa istanza deve essere presentata per via gerarchica e corredata dalla certificazione medica.
Può essere concessa anche d'ufficio. Alla visita di controllo da parte di un medico scelto dall'Amministrazione il dipendente ha facoltà di farsi assistere, a sue spese, da un sanitario di fiducia. L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre, durante l'aspettativa, l'interessato ad ulteriori visite di controllo.
Si ha diritto all'intero stipendio per i primi 12 mesi e a metà stipendio per il restante periodo, conservando i benefici per carichi di famiglia. Se l'aspettativa è dovuta ad infermità riconosciuta come "SI" dipendente da causa di servizio, spettano gli interi assegni per tutti i 18 mesi.
La durata complessiva, per motivi di famiglia e per infermità, non può superare, in ogni caso, due anni e mezzo nel quinquennio.Per motivi di particolare gravita, l'Amministrazione può concedere ulteriori sei mesi, senza assegni.
Ai fini della durata massima di trenta mesi (18 per motivi di salute e 12 per motivi di famiglia) si considera il quinquennio che verrà a scadere nell'ultimo giorno del nuovo periodo di aspettativa richiesto dal dipendente.
MOTIVI DI STUDIO
La giurisprudenza affermato che, nell'espressione "motivi di famiglia", che possono giustificare la richiesta del dipendente, rientrano i motivi di studio, e in particolare la frequenza di corsi universitari, dovendosi comprendere nei motivi di famiglia tutte le situazioni meritevoli di apprezzamento e di tutela secondo il comune consenso, in quanto attinenti al benessere, allo sviluppo e al progresso dell'impiegato, inteso come membro di una famiglia o anche come persona singola.
La legge dell'8 marzo 2000, n.53 ha poi previsto, all'articolo 5, la concessione di "congedi per la formazione", da usufruire secondo le modalità previste nei contratti collettivi.