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Visualizza Versione Completa : Trasferimento d'ufficio all'estero



mimmolacascia
04-12-15, 16: 41
salve a tutti, volevo avere notizie in merito al tipo di trattamento che spetta al coniuge, dipendente di azienda privata in Italia, del personale trasferito d'ufficio all'estero (aspettativa, retribuzione a tempo, ecc.)

Grazie

Kojak
04-12-15, 16: 49
@MIMMOLACASCIA
Come nuovo utente sei tenuto a presentarti nell'apposita sezione del forum. Trovi il link nella mia firma. Grazie.

Kojak
04-12-15, 17: 27
Premetto che non conosco nello specifico l'ordinamento della GdF in tema di ricongiungimento familiare per trasferimento di uno dei due componenti del nucleo familiare.
In linea generale, per le pubbliche amministrazioni vige il principio del ricongiungimento familiare e del diritto di trasferimento nella stessa sede purchè entrambi i componenti facciano parte di amministrazioni dello Stato così come disciplinato dalla L. 100/1987 consultabile QUI (http://www.assodipro.org/Leggi/Leggi_archivio/MODALITA'%20DI%20TRASFERIMENTO%20DEI%20MILITARI%20-%20LEGGE%20100-87.htm).
Nel tuo caso si può ragionare solo in termini de residuo, individuando nella possibilità che la tua signora ti segua solo una mera concessione del suo datore di lavoro.

Charlie 2
04-12-15, 19: 04
Dipende dall'incarico che si va a ricoprire all'Estero. Se si va presso l'ambasciata nell'ambito dell'Ufficio dell'Addetto Militare la consorte, regolarmente coniugata, ha l'obbligo di seguire il marito in quanto dovrà svolgere obbligatoriamente attività di rappresentanza a fianco del marito. Se dipendente pubblica o privata con contratto a tempo indeterminato passa per legge in aspettativa per il periodo della destinazione all'Estero del marito e viene "assunta" e retribuita dal Ministero delle Difesa.
In caso di destinazione presso qualsiasi altro Comando che non sia presso l'Ambasciata o a trattamento diplomatico, il coniuge segue il marito solo volontariamente lasciando l'eventuale lavoro (in pratica se dipendente privato si deve licenziare), se dipendente pubblico può mettersi in aspettativa per motivi privati secondo legge.

Questo vale per le FF.AA. per la GdF, trattandosi di Corpo militare, credo sia la stessa cosa.

mimmolacascia
09-12-15, 11: 07
Grazie, ma ho visto che, in base al primo comma (lettera c) dell’articolo 2 del Dm n. 278/2000, si possono richiedere due anni di aspettativa (non retribuita) ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge 8 marzo 2000, n. 53, per "gravi motivi", considerato che tra questi rientrano anche le "situazioni di grave disagio personali nelle quali incorra il dipendente" estranee alla "malattia".