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Visualizza Versione Completa : Titoli di servizio e non valutati nel concorso da Commissario (pubblico e riservato)



Giax
08-03-14, 09: 38
Buongiorno a tutti! come da titolo vorrei fare un po di chiarezza su questo punto del bando di concorso da Commissario. L'art.6 alle parti "A" e "B" del vecchio bando mi sembra un po troppo "vago" perciò vorrei parlarne con voi.
Mi spiego meglio: se prendessi ad esempio la patente nautica o il B2 di lingua inglese o il brevetto da assistente bagnanti, verrebbero valutati dalla commissione secondo voi? e se si in che misura? parlo sia del concorso interno che esterno. Grazie a tutti
Gianluca

ken_shiro
11-04-14, 13: 23
Gli unici titoli valutabili sono i seguenti:
A) titoli di studio ulteriori rispetto a quelli richiesti per l’ammissione al concorso,
fino a punti 9:
1) laurea specialistica/magistrale rilasciata da un’istituzione universitaria statale o
comunque riconosciuta in conformità alla normativa vigente in materia;
2) diplomi di specializzazione, attestati di frequenza di corsi di aggiornamento e
perfezionamento post lauream e/o master rilasciati da istituzioni universitarie
statali o, comunque, riconosciute in conformità della normativa vigente in materia;
3) dottorato di ricerca conseguito presso un’istituzione universitaria o, comunque,
riconosciuta in conformità della normativa vigente in materia;
4) abilitazione all’insegnamento e/o all’esercizio di professioni.

B) titoli professionali, fino a punti 15:
1) incarichi conferiti con provvedimenti dell’amministrazione di appartenenza o di
quella presso cui presta servizio, che non rientrino nelle normali mansioni di ufficio
ovvero determinino un rilevante aggravio di lavoro o presuppongono una
particolare competenza giuridica, amministrativa o tecnico-professionali o
l’assunzione di particolari responsabilità;
2) pubblicazioni scientifiche in alcuna delle materie oggetto delle prove concorsuali che
siano conformi alle disposizioni vigenti in materia di stampa e che rechino un
contributo apprezzabile alla dottrina ovvero alla pratica professionale secondo
quanto previsto dall’articolo 67 del D.P.R. 3 maggio 1957, n. 686