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Visualizza Versione Completa : Non ce la faccio più: help me



spongbob
04-01-14, 22: 06
Salve sono proprietario di una porzione di una villetta bifamiliare premetto che la villetta adiacente è stata disabitata per dieci anni ora è stata occupata da delinguenti e non riesco piu' a vivere ho fatto denunce esposti ma niente,ora ci vive una minore con un ragazzo maggiorenne e penso che ci sia parecchia droga potete aiutarmi?

bsk
05-01-14, 11: 08
magari inatnto essendo lei un nuovo utente con un caloroso BENVENUTO poi se non la possono aiutare le Forze dell'Ordine preposte a ricevere denuncie e/o lamentele come la sua come crede lo si posa fare noi?

Kojak
05-01-14, 13: 00
Le consiglio di consultarsi con un ispettore della Divisione Anticrimine della questura del suo capoluogo o, in mancanza, con il maresciallo dei Carabinieri se lei abita in un paese. Di solito si è molto attenti a questo genere di segnalazioni che potrebbero portare a validi spunti investigativi. Ci faccia sapere!

quantico
05-01-14, 18: 21
Spongbob,
innanzitutto benvenuto tra noi. Prima di postare e porre qualsiasi domanda è cosa buona e giusta presentarsi nella sezione Benvenuto, presentati (https://www.militariforum.it/forum/forumdisplay.php?28-Benvenuto-Presentati-!!) (seguendo le direttive (https://www.militariforum.it/forum/showthread.php?45150-Benvenuto-dell-Amministratore-Come-presentarsi-in-Militariforum) dell'Admin); i "suoi" vicini di casa non lo hanno fatto con Lei, noi però ci teniamo. :) :)

Per i Suoi quesiti vedo che ha già avuto risposta dall'ottimo Kojak. A noi non resta che augurarLe una buona permanenza su MF.

klak
16-01-14, 04: 19
se lei vive in un paesino vada alla stazione dei carabinieri oppure se presente un commissariato o la questur e vedrà id il suo problema sarà risolto

mattia580
16-01-14, 15: 59
L'importante è insistere, mostrare un senso di superiorità nei confronti dei suoi "vicini di casa", sempre entro il limite.

Evitare dibattiti pesanti che possano portare entrambi le parti a scaturire liti animate.

Le porgo alcune domande, sempre se è disposto a rispondere:

-La villetta adiacente, è di proprietà, oppure è stata messa a disposizione dal comune come alloggio popolare?
-Da dove ha la certezza che l'abitazione adiacente è stata occupata, o non regolarmente affittata o acquistata?
-Da dove ha la certezza che all'interno dell'abitazione adiacente vi circolino sostanze di genere illegale?
-Il proprietario dell'abitazione adiacente, è al corrente di tutto ciò?

Invito a leggere questi articoli di procedura penale, prima di ri-presentarsi in caserma o in commissariato per svolgere querela, in modo da essere "preparato" sulla questione in atto:

ARTICOLO 633 CODICE PENALE:

Chiunque invade arbitrariamente terreni o edifici altrui, pubblici o privati, al fine di occuparli o di trarne altrimenti profitto, è punito, a querela della persona offesa [c.p. 120; c.p.p. 336], con la reclusione fino a due anni o con la multa da euro 103 a euro 1.032 (2).

Le pene si applicano congiuntamente, e si procede d'ufficio, se il fatto è commesso da più di cinque persone [c.p. 112], di cui una almeno palesemente armata, ovvero da più di dieci persone, anche senza armi [c.p. 585, 649] (3) (4).

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(1) Le pene stabilite per i delitti previsti in questo articolo sono aumentate da un terzo alla metà se il fatto è commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione durante il periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne è cessata l'esecuzione (art. 7, L. 31 maggio 1965, n. 575, recante disposizioni contro la mafia, come modificato dall'art. 7, L. 11 agosto 2003, n. 228). Vedi, anche, l'art. 639-bis c.p.

(2) La multa risulta così aumentata, da ultimo, ai sensi dell'art. 113, L. 24 novembre 1981, n. 689, che modifica il sistema penale. Al reato previsto in questo articolo si applica, ora, la pena pecuniaria della multa da euro 258 a euro 2.582 o la pena della permanenza domiciliare da sei giorni a trenta giorni ovvero la pena del lavoro di pubblica utilità da dieci giorni a tre mesi, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 52, comma 2, lettera a), D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274. (Tale disposizione si applica a decorrere dal 2 gennaio 2002, ai sensi di quanto disposto dall'art. 65 dello stesso D.Lgs. n. 274 del 2000, come modificato dall'art. 1, D.L. 2 aprile 2001, n. 91, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 3 maggio 2001, n. 163). La competenza per il delitto previsto dal presente comma, salvo ricorra l'ipotesi di cui all'art. 639-bis c.p., è devoluta al giudice di pace, ai sensi dell'art. 15, L. 24 novembre 1999, n. 468 e dell'art. 4, D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274 (Gazz. Uff. 6 ottobre 2000, n. 234, S.O.). Vedi, anche, gli articoli 64 e 65 dello stesso decreto.

(3) Vedi la L. 2 ottobre 1967, n. 895, per il controllo delle armi, la L. 23 dicembre 1974, n. 694, gli artt. 18 e 20, L. 22 maggio 1975, n. 152, in materia di ordine pubblico, e i commi 16, 17 e 18 dell’art. 3, L. 15 luglio 2009, n. 94.

(4) Per l'aumento della pena per i delitti non colposi di cui al presente titolo commessi in danno di persona portatrice di minorazione fisica, psichica o sensoriale, vedi l’art. 36, comma 1, L. 5 febbraio 1992, n. 104, come sostituito dal comma 1 dell’art. 3, L. 15 luglio 2009, n. 94


Le chiedo la cortesia, sempre su sua volontà di tenerci aggiornato sulla vicenda.

Con questo, le auguro il meglio per lei.

Saluti.