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Visualizza Versione Completa : Normativa ritiro cautelare di armi



oni87
13-12-13, 23: 20
Carissimi utenti di militari forum, e' almeno 5 anni che non posto un messaggio su questo sito, riscrivere mi ricorda i tempi in cui vivevo con ansia ma entusiasmo i concorsi per ufficiali.
Ora la mia vita ha preso un indirizzo diverso e sono praticante avvocato.

Detto questo vorrei sottoporvi un problema e volevo sapere la vostra posizione in merito.
Ad un mio cliente sono state ritirate a scopo cautelativo delle armi in quanto il figlio è sottoposto a indagine per atti persecutori. Le armi non erano detenute in modo abbastanza sicuro, quindi sono state ritirate (non sequestrate), fin qui nessun problema.

Il mio assistito a questo punto si rivolge al nostro studio legale e dichiara di voler fare il possibile per salvare il porto d'armi (ritirato anch'esso), studiamo così a tavolino una strategia procedimentale che prevede l'acquisto di un armadietto blindato per detenere in modo sicuro le armi e la vendita delle stesse ad un soggetto terzo, in modo che la armi, una volta liberate, non tornino al mio cliente (fino a che il procedimento penale a carico del figlio non si esaurisce). Tutto questo in modo di poter attivarci in via preventiva e cercare di evitare il provvedimento di divieto di detenzione armi e quindi di invalidare il porto d'armi.

Tuttavia il maresciallo dei carabinieri della stazione che ha provveduto al ritiro nega in modo assoluto il passaggio di proprietà (proprietà, non possesso) dal proprietario al soggetto terzo. Nessuno chiedeva il trasferimento fisico delle armi, ma solo ed esclusivamente della proprietà. Nonostante il parere favorevole di questura e prefetto questo maresciallo si ostina a negare il diritto di trasferimento della proprietà.
Io questo lo leggo come abuso d'ufficio in piena regola, inoltre un carabiniere della stazione del mio paese mi riferiva che si era occupato più volte di trasferimenti di proprietà di armi anche sequestrate.

Vostri pareri?

Vi saluto cordialmente e ringrazio per le risposte.

bacioch
13-12-13, 23: 38
Le armi sono in collezione o solo nel numero di legge?

oni87
13-12-13, 23: 52
Le armi sono in collezione o solo nel numero di legge?


non sono in collezione, sono 2 fucili ad uso caccia, una manciata di cartucce e un fucile ad aria compressa

bacioch
14-12-13, 00: 26
Allora non c'è nessun obbligo di armadio blindato..

oni87
14-12-13, 00: 45
Allora non c'è nessun obbligo di armadio blindato..


Le faccio però presente che le condizioni di pericolosità del figlio di tale signore sono oggettivamente presenti. E' veramente una persona "pericolosa", sebbene non per volontà ma per un disturbo mentale.
Un carabiniere della stazione procedente allora ci informò sulla necessità di dimostrare la sicurezza delle armi, cosa poi confermata da mie ricerche personali sull'argomento.
Se può fornirmi la normativa che dice il contrario io le sarei molto debitore. Questa pratica è stragiudiziale e perciò atipica, ci ritroviamo a che fare con normative che conosciamo poco a livello giuridico.
Se sa dirmi qualcosa anche sul passaggio di proprietà le sarei ancora più grato, a maggior ragione per il fatto che il colloquio di stamattina, avuto con il maresciallo di cui parlavo nel post precedente, nel tentativo di fargli capire le ragioni del mio assistito, si è trasformato in breve in un suo attacco nei miei confronti dicendo che ero in malafede e venuto per fargli pressione sul rilascio delle armi (mentre io puntavo solo al passaggio di proprietà forte delle parole di questura e prefetto).

La ringrazio per le risposte e per l'interessamento.

Zanzo
14-12-13, 09: 25
Ho cercato di mmandarti un messaggio privato, ma hai la casella piena.
Cerca con Google "edoardo mori", vai sul suo sito e ponigli il quesito tramite la email presente sul sito stesso.
È un giudice in pensione molto competente in fatto di armi.

bacioch
14-12-13, 09: 25
Art.20 legge 110/75

oni87
14-12-13, 10: 37
Ho cercato di mmandarti un messaggio privato, ma hai la casella piena.
Cerca con Google "edoardo mori", vai sul suo sito e ponigli il quesito tramite la email presente sul sito stesso.
È un giudice in pensione molto competente in fatto di armi.

molto gentile, seguirò il suo consiglio.

oni87
14-12-13, 10: 37
Art.20 legge 110/75

grazie, ora ci guardo.

GIULIUS
14-12-13, 14: 00
Io, in caso di presenza in casa, scusate il gioco di parole, di una persona con dei problemi mentali, non esiterei comunque a munirmi di strumenti, in questo caso un armadio blindato, idonei a cautelarmi da azioni pericolose, qualsiasi cosa dica la Legge a riguardo in fatto di obblighi.

oni87
14-12-13, 14: 52
Io, in caso di presenza in casa, scusate il gioco di parole, di una persona con dei problemi mentali, non esiterei comunque a munirmi di strumenti, in questo caso un armadio blindato, idonei a cautelarmi da azioni pericolose, qualsiasi cosa dica la Legge a riguardo in fatto di obblighi.

infatti appena è venuto nel nostro studio il proprietario gli abbiamo detto che il suo modo di detenere le armi non garantiva una sicurezza necessaria. E a tal fine gli abbiamo messo pressione proprio sull'acquisto dell'armadietto, a cui provvederà il prima possibile. Ma non solo, abbiamo pensato anche ad una cassetta di sicurezza a codice dove poter tenere le chiavi e le munizioni.

La questione centrale della mia domanda era il passaggio di proprietà durante il ritiro cautelare.

Wiseman
14-12-13, 16: 16
Palesemente insuscettibile di restrizioni, a meno che fondate in una legge, lo sa bene, avvocato.
Ma dai codici alla vita vissuta su passa per gli uffici, le persone, le estemporaneità...

Mi piacerebbe sapere come si comporterebbe il Maresciallo in questione vedendosi notificare gli arti fra privati relativi alla compravendita, e magari la registrazione della medesima presso laQuestura...

oni87
14-12-13, 16: 51
Mi ha risposto il l'ex giudice Mori, quasi seccato dalla semplicità del caso. I CC sono TENUTI a consegnare (non solo cedere la proprietà) le armi. Come era evidente d'altronde. Lunedì ci si diverte.

TuneUp
14-12-13, 17: 01
Sicuramente il Giudice Mori ti avrà anche segnalato la recente modifica (D.Lgs. 121/2013) dell'art. 39 del T.U.L.P.S. con l'aggiunta del secondo comma:

«Il prefetto ha facoltà di vietare la detenzione delle armi, munizioni e materie esplodenti, denunciate ai termini dell'articolo precedente, alle persone ritenute capaci di abusarne.
Nei casi d'urgenza gli ufficiali e gli agenti di pubblica sicurezza provvedono all'immediato ritiro cautelare dei materiali di cui al primo comma, dandone immediata comunicazione al prefetto. Quando sussistono le condizioni di cui al primo comma, con il provvedimento di divieto il prefetto assegna all'interessato un termine di 150 giorni per l'eventuale cessione a terzi dei materiali di cui al medesimo comma. Nello stesso termine l'interessato comunica al prefetto l'avvenuta cessione. Il provvedimento di divieto dispone, in caso di mancata cessione, la confisca dei materiali ai sensi dell'articolo 6, quinto comma, della legge 22 maggio 1975, n. 152.»

oni87
14-12-13, 18: 05
Sicuramente il Giudice Mori ti avrà anche segnalato la recente modifica (D.Lgs. 121/2013) dell'art. 39 del T.U.L.P.S. con l'aggiunta del secondo comma:

«Il prefetto ha facoltà di vietare la detenzione delle armi, munizioni e materie esplodenti, denunciate ai termini dell'articolo precedente, alle persone ritenute capaci di abusarne.
Nei casi d'urgenza gli ufficiali e gli agenti di pubblica sicurezza provvedono all'immediato ritiro cautelare dei materiali di cui al primo comma, dandone immediata comunicazione al prefetto. Quando sussistono le condizioni di cui al primo comma, con il provvedimento di divieto il prefetto assegna all'interessato un termine di 150 giorni per l'eventuale cessione a terzi dei materiali di cui al medesimo comma. Nello stesso termine l'interessato comunica al prefetto l'avvenuta cessione. Il provvedimento di divieto dispone, in caso di mancata cessione, la confisca dei materiali ai sensi dell'articolo 6, quinto comma, della legge 22 maggio 1975, n. 152.»

questo a provvedimento già avvenuto, certo. Ma a quel punto non decade anche il porto d'armi?

oni87
14-12-13, 19: 08
Questo è un punto fondamentale: io ho capito che se si vieta la detenzione automaticamente decade anche il porto d'armi, così almeno disponevano le sentenze che ho raccolto. Se ho preso un abbaglio vi prego di farmelo sapere, questo è importante.

TuneUp
14-12-13, 21: 53
Quando viene contestata l'omessa custodia di cui all'art. 20 bis della l. 110/75 (Chiunque trascura di adoperare, nella custodia delle armi, munizioni ed esplosivi di cui al comma 1 le cautele necessarie per impedire che alcuna delle persone indicate nel medesimo comma 1 giunga ad impossessarsene agevolmente, è punito con l’arresto fino ad un anno o con l’ammenda fino a lire due milioni.) generalmente viene anche ritirato il porto d'armi (sull'assunto che chi omette di custodire diligentemente le armi non offre le necessarie garanzie per la detenzione delle stesse). Questo soprattutto dopo la novella del 2010 (D.Lgs 204/2010) che ha modificato l'art. 38 T.U.L.P.S. imponendo al "...detentore delle armi [di] assicurare che il luogo di custodia offra adeguate garanzie di sicurezza", norma dal contenuto generico che nella prassi è stata interpretata come "custodia in armadio".
Tuttavia non è stata ancora chiarito un aspetto: al padre è stato contestato l'art. 20 bis? In che modo sono venuti a conoscenza delle inidonee misure di custodia?
Hanno effettuato un controllo presso l'abitazione? Dove erano le armi?
In base alla nuova formulazione dell'art. 39 T.U.L.P.S. i Carabinieri potevano procedere al ritiro cautelare delle armi, ma dovevano darne contestualmente notizia al Prefetto.
Il Prefetto si è espresso? Da quanto tempo le armi sono state ritirate?

oni87
15-12-13, 01: 48
Quando viene contestata l'omessa custodia di cui all'art. 20 bis della l. 110/75 (Chiunque trascura di adoperare, nella custodia delle armi, munizioni ed esplosivi di cui al comma 1 le cautele necessarie per impedire che alcuna delle persone indicate nel medesimo comma 1 giunga ad impossessarsene agevolmente, è punito con l’arresto fino ad un anno o con l’ammenda fino a lire due milioni.) generalmente viene anche ritirato il porto d'armi (sull'assunto che chi omette di custodire diligentemente le armi non offre le necessarie garanzie per la detenzione delle stesse). Questo soprattutto dopo la novella del 2010 (D.Lgs 204/2010) che ha modificato l'art. 38 T.U.L.P.S. imponendo al "...detentore delle armi [di] assicurare che il luogo di custodia offra adeguate garanzie di sicurezza", norma dal contenuto generico che nella prassi è stata interpretata come "custodia in armadio".
Tuttavia non è stata ancora chiarito un aspetto: al padre è stato contestato l'art. 20 bis? In che modo sono venuti a conoscenza delle inidonee misure di custodia?
Hanno effettuato un controllo presso l'abitazione? Dove erano le armi?
In base alla nuova formulazione dell'art. 39 T.U.L.P.S. i Carabinieri potevano procedere al ritiro cautelare delle armi, ma dovevano darne contestualmente notizia al Prefetto.
Il Prefetto si è espresso? Da quanto tempo le armi sono state ritirate?

è stata inviata una raccomandata sia dalla questura che dalla prefettura. la prima dichiarava di voler procedere all'invio della richiesta (9 novembre), la seconda di aver ricevuto la richiesta dalla questura (19 novembre) e informava del termine di 10 giorni per l'invio di memorie, documenti e osservazioni. i 10 giorni sono scaduti e il prefetto ora si esprimerà (spero presto) a riguardo.
Il sopralluogo è stato fatto dai carabinieri del paese di residenza del padre presso l'abitazione (5 novembre). La cattiva detenzione delle armi pare appurata, sebbene il mio cliente lo neghi.
Nelle carte in nostro possesso non si parla di art. 20bis, ma i motivi del ritiro sono quelli, citando: "il comando riteneva insufficienti le garanzie di affidabilità in materia di armi".

TuneUp
15-12-13, 16: 55
Non conoscendo nei dettagli la vicenda è impossibile fornire un giudizio prognostico, tuttavia ci sono oggettivamente degli elementi che giocano a sfavore del tuo assistito.
Se il figlio era (ed è) afflitto da un problema psichico tale da renderlo addirittura pericoloso, può effettivamente sorgere il dubbio che il padre sia stato negligente nel non assumere le opportune cautele nella custodia delle armi (se non altro perché era a conoscenza delle condizioni psichiche del figlio).
Nonostante non sia imposta esplicitamente l'adozione di specifiche misure (es. armadio corazzato e omologato secondo la normativa bla bla bla...), la norma di cui all'art. 38 T.U.L.P.S. impone comunque di adottare tutte le cautele necessarie ad evitare un possibile abuso delle armi (in relazione al tipo di "minaccia" che si deve affrontare, es. furti o utilizzo improprio da parte di altre persone).
E' una norma dal contenuto elastico, per cui nella pratica può accadere che la custodia di una pistola all'interno di un semplice cassetto chiuso a chiave può essere ritenuta sufficiente per evitare che un bambino ne entri in possesso, viceversa un armadio blindato può non bastare a provare una custodia diligente qualora le armi si trovino in un luogo isolato e facilmente accessibile (es. casa di campagna non frequentata e non munita di allarme).
Per il momento l'unica cosa da fare è organizzare la cessione delle armi, auspicabilmente a persona di fiducia munita di licenza (se non si ha intenzione di cedere definitivamente le armi a terzi ovvero alienarle), che possa eventualmente restituirle in caso di positiva definizione della questione.
Tra l'altro, considerando la natura delle armi (2 fucili da caccia e relative munizioni) non dovrebbe essere difficile "collocarle" posto che per i fucili non ci sono problemi di sorta (le armi da caccia possono essere detenute in numero illimitato) quindi non "occupano" posti in denuncia.
Per le munizioni da caccia vige un limite di detenzione di 1500 colpi, quindi se ci riferiamo al quantitativo medio del cacciatore/tiravolista, difficilmente il tuo assistito avrà a casa più di 2-300 munizioni, quantitativo quindi facilmente "assorbibile" dal cessionario.
L'unica "grana" potrebbe venire dall'arma ad aria compressa, che se di potenza superiore ai 7.5 J deve essere ceduta al pari delle armi da fuoco (quindi a persona munita di licenza) e andrebbe ad occupare uno dei 6 posti previsti per le armi sportive. Comunque non è un gran problema.
Per la situazione del padre, bisogna attendere gli sviluppi...

oni87
15-12-13, 18: 35
Non conoscendo nei dettagli la vicenda è impossibile fornire un giudizio prognostico, tuttavia ci sono oggettivamente degli elementi che giocano a sfavore del tuo assistito.
Se il figlio era (ed è) afflitto da un problema psichico tale da renderlo addirittura pericoloso, può effettivamente sorgere il dubbio che il padre sia stato negligente nel non assumere le opportune cautele nella custodia delle armi (se non altro perché era a conoscenza delle condizioni psichiche del figlio).
Nonostante non sia imposta esplicitamente l'adozione di specifiche misure (es. armadio corazzato e omologato secondo la normativa bla bla bla...), la norma di cui all'art. 38 T.U.L.P.S. impone comunque di adottare tutte le cautele necessarie ad evitare un possibile abuso delle armi (in relazione al tipo di "minaccia" che si deve affrontare, es. furti o utilizzo improprio da parte di altre persone).
E' una norma dal contenuto elastico, per cui nella pratica può accadere che la custodia di una pistola all'interno di un semplice cassetto chiuso a chiave può essere ritenuta sufficiente per evitare che un bambino ne entri in possesso, viceversa un armadio blindato può non bastare a provare una custodia diligente qualora le armi si trovino in un luogo isolato e facilmente accessibile (es. casa di campagna non frequentata e non munita di allarme).
Per il momento l'unica cosa da fare è organizzare la cessione delle armi, auspicabilmente a persona di fiducia munita di licenza (se non si ha intenzione di cedere definitivamente le armi a terzi ovvero alienarle), che possa eventualmente restituirle in caso di positiva definizione della questione.
Tra l'altro, considerando la natura delle armi (2 fucili da caccia e relative munizioni) non dovrebbe essere difficile "collocarle" posto che per i fucili non ci sono problemi di sorta (le armi da caccia possono essere detenute in numero illimitato) quindi non "occupano" posti in denuncia.
Per le munizioni da caccia vige un limite di detenzione di 1500 colpi, quindi se ci riferiamo al quantitativo medio del cacciatore/tiravolista, difficilmente il tuo assistito avrà a casa più di 2-300 munizioni, quantitativo quindi facilmente "assorbibile" dal cessionario.
L'unica "grana" potrebbe venire dall'arma ad aria compressa, che se di potenza superiore ai 7.5 J deve essere ceduta al pari delle armi da fuoco (quindi a persona munita di licenza) e andrebbe ad occupare uno dei 6 posti previsti per le armi sportive. Comunque non è un gran problema.
Per la situazione del padre, bisogna attendere gli sviluppi...

Ti ringrazio infinitamente per la precisione e per l'interessamento. Se volevamo cedere le armi era proprio per la situazione oggettivamente complicata. Cosa che viene arbitrariamente negata,vedremo gli sviluppi.