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Visualizza Versione Completa : Il Regolamento di Disciplina: discussioni sul DPR 737/81



Price89
11-01-10, 15: 34
Esiste nella Polizia di Stato una sezione che si occupa delle questioni interne e disciplinari?

ale66
11-01-10, 17: 52
Esiste nella Polizia di Stato una sezione che si occupa delle questioni interne e disciplinari?

Si l'Ufficio Disciplina.

Price89
11-01-10, 18: 41
Indaga di propria iniziativa o in caso di abusi segnalati?

FRANCODUE
11-01-10, 19: 29
Tutti e due, ma non pensate all'analogo Ufficio della Polizia Usa.

Price89
12-01-10, 13: 08
Quali sarebbero le differenze tra la ufficio discplina della PdS e quello affari interrni della polizia americana?

vecchiaguardia
17-01-10, 17: 48
Quali sarebbero le differenze tra la ufficio discplina della PdS e quello affari interrni della polizia americana?

nello specifico la differenza non la conosco anche perchè la polizia americana, divisa in quella di stato e in quella dipartimentale, ha dei regolamenti totalmente differenti dai nostri.
Da noi esiste il DPR 737/81 che regolamenta la questione della disciplina nella polizia di stato.

Qui puoi prendere visione di questo regolamento: http://www.cgiltoscana.it/area_categorie/silp/Normative/DocWeb-DPR/DPR%20737%20-%201981.htm

nanniluigi
20-06-13, 20: 25
come posso contattare la sezione disciplinare della polizia di stato???? grazie

FRANCODUE
20-06-13, 21: 10
come posso contattare la sezione disciplinare della polizia di stato???? grazie

Intanto si presential Forum QUI. (https://www.militariforum.it/forum/forumdisplay.php?28-Benvenuto-Presentati-!!)
Poi ne riparliamo.

Kojak
12-12-13, 12: 37
Vi va se approfondiamo il discorso sul nostro regolamento di disciplina? E' uno degli aspetti più temuti, ma spesso purtroppo anche più ignorati....

DruidoPS
02-06-14, 11: 56
Vedo che dopo 6 mesi nessuno ha mai scritto nulla. Strano perchè dovrebbe essere preso come un argomento interessante, certo è meglio pensare alle azioni, agli inseguiomenti, arresti, capriole ecc. ecc. .... eppure la disciplina dovrebbe essere la base di un buon elemento. Cmq sia, io sono disposto a parlarne.

Kojak
03-06-14, 17: 13
Credo sia compito dei moderatori o responsabili di sezione trasferire qui discussioni già iniziate sull'argomento e a cui ho partecipato anche di recente.
Peraltro, posso capire che sia più comodo aprire un topic dedicato piuttosto che postare i singoli quesiti in un unico "calderone".
Spero comunque che questa sezione prenda il via!

ryuzaki
01-07-14, 12: 17
Dò io il primo input a questa interessante discussione, su suggerimento di Kojak :)
Questo il post oggetto della discussione: https://www.militariforum.it/forum/showthread.php?17435-Porto-di-pistola-oltre-l-orario-di-servizio-e-suggerimenti-sui-metodi-operativi&p=2004288&viewfull=1#post2004288

Quindi, parlando del porto dell'arma di ordinanza in abiti civili, il solo fatto di portarla in marsupi o borselli operativi e studiati appositamente per questo scopo, può portare all'avvio di un procedimento disciplinare? Come si diceva nel link soprastante, il concetto di fondina va ormai esteso, quindi bisogna in ogni caso dimostrare di non avere colpe anche usando una fondina tradizionale...questo, per logica, vorrebbe dire che l'arma in appositi borselli o marsupi si può pure portare, purchè si adottino tutte le misure necessarie per scongiurare un eventuale furto o smarrimento. L'Amministrazione però come la pensa a riguardo e come interpreta la norma? Dà questa facoltà oppure già di base tende a sanzionare chi usa borselli e marsupi (anche se, ripeto, creati specificamente per questo scopo)?

Kojak
01-07-14, 12: 38
L'Amministrazione però come la pensa a riguardo e come interpreta la norma?
In linea generale l'Amministrazione è sempre molto restrittiva nell'interpretazione delle norme del regolamento, questo per evitare di creare pericolosi precedenti a causa di valutazioni più "morbide". Soprattutto in tema di custodia dell'armamento individuale, i vari consigli di disciplina ai quali ho partecipato come consulente di parte hanno sempre adottato la linea dura. Del resto, a parte il caso in cui si venga rapinati della propria arma, nei vari procedimenti disciplinari era sempre abbastanza evidente quantomeno la negligenza del soggetto. Ricordo come il furto o lo smarrimento di un'arma da guerra con il relativo munizionamento è un fatto gravissimo che implica l'attivazione di determinate procedure su tutto il territorio nazionale. In misura minore, idem dicasi per il furto o lo smarrimento del tesserino di riconoscimento.
Tornando al porto della pistola, nessuna circolare ministeriale ha recepito (e autorizzato) l'uso di supporti diversi rispetto alla classica "fondina", sia essa a cintura oppure ascellare. Insomma, vige ancora il vecchio divieto di porto dell'arma in "borselli", cui per estensione sono stati equiparati i marsupi. Nulla viene detto a proposito di quei particolari marsupi studiati apposta per il porto occulto della pistola (quindi, solidamente agganciati al corpo): essi hanno un'omologazione di fabbrica che però riguarda solo le loro caratteristiche di costruzione e che non prescinde da un corretto utilizzo del presidio: per farla breve, se ti "fumano" la pistola da quel tipo di marsupio l'amministrazione avvia di default il procedimento disciplinare in cui starà a te dimostrare di avere adottato tutte le precauzioni per evitare il fatto.... Come al solito, nulla di chiaro!

ryuzaki
01-07-14, 20: 26
In linea generale l'Amministrazione è sempre molto restrittiva nell'interpretazione delle norme del regolamento, questo per evitare di creare pericolosi precedenti a causa di valutazioni più "morbide". Soprattutto in tema di custodia dell'armamento individuale, i vari consigli di disciplina ai quali ho partecipato come consulente di parte hanno sempre adottato la linea dura. Del resto, a parte il caso in cui si venga rapinati della propria arma, nei vari procedimenti disciplinari era sempre abbastanza evidente quantomeno la negligenza del soggetto. Ricordo come il furto o lo smarrimento di un'arma da guerra con il relativo munizionamento è un fatto gravissimo che implica l'attivazione di determinate procedure su tutto il territorio nazionale. In misura minore, idem dicasi per il furto o lo smarrimento del tesserino di riconoscimento.
Tornando al porto della pistola, nessuna circolare ministeriale ha recepito (e autorizzato) l'uso di supporti diversi rispetto alla classica "fondina", sia essa a cintura oppure ascellare. Insomma, vige ancora il vecchio divieto di porto dell'arma in "borselli", cui per estensione sono stati equiparati i marsupi. Nulla viene detto a proposito di quei particolari marsupi studiati apposta per il porto occulto della pistola (quindi, solidamente agganciati al corpo): essi hanno un'omologazione di fabbrica che però riguarda solo le loro caratteristiche di costruzione e che non prescinde da un corretto utilizzo del presidio: per farla breve, se ti "fumano" la pistola da quel tipo di marsupio l'amministrazione avvia di default il procedimento disciplinare in cui starà a te dimostrare di avere adottato tutte le precauzioni per evitare il fatto.... Come al solito, nulla di chiaro!

Bè, questo vale anche se si tiene la pistola in una "comune" fondina però! Quindi alla fine sembra che non cambi nulla tenerla nella normale fondina o in un apposito marsupio/borsello.

Kojak
02-07-14, 09: 56
Bè, questo vale anche se si tiene la pistola in una "comune" fondina però! Quindi alla fine sembra che non cambi nulla tenerla nella normale fondina o in un apposito marsupio/borsello.
Diciamo che l'uso di borselli o marsupi costituisce sicuramente un'aggravante nella definizione della sanzione disciplinare....

ryuzaki
02-07-14, 14: 17
Diciamo che l'uso di borselli o marsupi costituisce sicuramente un'aggravante nella definizione della sanzione disciplinare....

Chiaro. Speriamo allora che aggiorneranno queste disposizioni che ormai sono anacronistiche.
Altra domanda: l'art.48 dice che è obbligatorio avere sempre con sé il tesserino di riconoscimento, ma questo obbligo sussiste anche per quanto riguarda la placca?

Kojak
22-07-14, 16: 11
Chiaro. Speriamo allora che aggiorneranno queste disposizioni che ormai sono anacronistiche.
Altra domanda: l'art.48 dice che è obbligatorio avere sempre con sé il tesserino di riconoscimento, ma questo obbligo sussiste anche per quanto riguarda la placca?

No. Il tesserino ti identifica compiutamente, la placca attesta solo il tuo ruolo di agente/ufficiale di p.s. e di p.g..

ryuzaki
22-07-14, 20: 38
No. Il tesserino ti identifica compiutamente, la placca attesta solo il tuo ruolo di agente/ufficiale di p.s. e di p.g..

Diciamo che dovrebbero camminare assieme, si completano a vicenda :)

Kojak
23-07-14, 15: 12
Non è esatto. Solo il tesserino contiene i dati identificativi. La placca ha solo un numero di serie che tra l'altro non coincide nemmeno con il numero di matricola.

ryuzaki
23-07-14, 17: 46
A noi hanno detto sempre che dovrebbero camminare assieme, anche se la placca si usa principalmente nei servizi in borghese. Avendo il porta tesserino e porta placca apposito si tengono assieme e via...non pesa :)

Kojak
23-07-14, 17: 50
A noi hanno detto sempre che dovrebbero camminare assieme, anche se la placca si usa principalmente nei servizi in borghese. Avendo il porta tesserino e porta placca apposito si tengono assieme e via...non pesa :)
Sull'argomento specifico c'è già un topic aperto.

ryuzaki
23-07-14, 20: 25
Sull'argomento specifico c'è già un topic aperto.

Lo so, l'ho aperto io, ma riguardava un'altra questione più specifica.

gio.pds
08-10-14, 00: 25
Il litigio con un superiore che sfocia in toni alti può essere in qualche modo oggetto di sanzione disciplinare? Parlo in un litigio tra un agente e un ispettore

Kojak
08-10-14, 08: 51
Il litigio con un superiore che sfocia in toni alti può essere in qualche modo oggetto di sanzione disciplinare? Parlo in un litigio tra un agente e un ispettore
Dipende da quanto...alti...sono i toni!
Lo scambio di opinioni contrastanti, ancorchè avvenuto in modo acceso, è ammesso nell'ordinario rispetto di ruoli e funzioni. Rileva sotto l'aspetto disciplinare qualora, per il contenuto delle frasi (offese, insulti, linguaggio scurrile) o per l'atteggiamento delle parti (insubordinazione, vessazione), venga meno il generale dovere di rispetto reciproco che permea il DPR 737/81, rispetto che prescinde dai ruoli, o il più particolare rispetto delle singole norme di disciplina.
Se in qualche modo riesci a specificare cosa intendi per "toni alti", forse riusciamo a contestualizzare meglio il discorso.

golia
09-11-14, 17: 37
infine qualcosa funziona
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%201/2010/201000492/Provvedimenti/201401875_27.XML

La sentenza in oggetto rigurda un ricorso presentato da un agente, a seguito dell'irrogazione della sanzione disciplinare del richiamo scritto, per uso non corretto dell'uniforme; nel caso di specie,l'agente “In servizio di vigilanza stradale durante un posto di controllo in luogo del berretto di ordinanza aveva cinto intorno alla fronte una fascia di colore blu”.
Il tar respinge il ricorso, e dunque conferma la sanzione.

Kojak
10-11-14, 09: 49
infine qualcosa funziona
.....
Il tar respinge il ricorso, e dunque conferma la sanzione.

La sentenza è ineccepibile sia sotto il profilo normativo che sotto quello di merito.
Un simile caso di contestazione addebiti resta tuttavia una voce nel deserto. Oggi ben raramente un funzionario (o in genere un qualsiasi superiore gerarchico) si imbarca in un procedimento disciplinare per l'uso non corretto dell'Uniforme, non fosse altro che per evitare la consueta canea urlante di sindacati e sindacatucoli che leverebbero gli scudi della cronica mancanza di vestiario peri dipendenti.
Più in generale (e salvo ormai rare eccezioni, di cui la Stradale fa ancora parte), oggi la cura della persona e dell'Uniforme di cui all'art. 3 punto 4 DPR 737/81 è diventata un eufemismo. Barbe lunghe, capelli dalle fogge più strane stile Gesù Nazzareno, orecchini.... Lasciamo correre per pietà cristiana il modo con cui l'Uniforme viene indossata e i capi di abbigliamento fuori ordinanza che ad essa vengono abbinati...... Nell'ottica del "nessuno tocchi Caino", oggi ben difficilmente si riscontreranno sanzioni disciplinari di questo genere. O tempora, o mores....

golia
10-11-14, 20: 00
La sentenza è ineccepibile sia sotto il profilo normativo che sotto quello di merito.
Un simile caso di contestazione addebiti resta tuttavia una voce nel deserto. Oggi ben raramente un funzionario (o in genere un qualsiasi superiore gerarchico) si imbarca in un procedimento disciplinare per l'uso non corretto dell'Uniforme, non fosse altro che per evitare la consueta canea urlante di sindacati e sindacatucoli che leverebbero gli scudi della cronica mancanza di vestiario peri dipendenti.
Più in generale (e salvo ormai rare eccezioni, di cui la Stradale fa ancora parte), oggi la cura della persona e dell'Uniforme di cui all'art. 3 punto 4 DPR 737/81 è diventata un eufemismo. Barbe lunghe, capelli dalle fogge più strane stile Gesù Nazzareno, orecchini.... Lasciamo correre per pietà cristiana il modo con cui l'Uniforme viene indossata e i capi di abbigliamento fuori ordinanza che ad essa vengono abbinati...... Nell'ottica del "nessuno tocchi Caino", oggi ben difficilmente si riscontreranno sanzioni disciplinari di questo genere. O tempora, o mores....

Immagino, infatti mi è venuto in mente di pubblicarla proprio in base a quello che ho letto su polizianellastoria e su un altro forum.
Da quello che ho capito (correggimi se sbaglio), il regolamento di disciplina si applica soprattutto per debiti, frequentazione di pregiudicati,etc. Ho letto qualche sentenza del tar, che rigettava il ricorso di qualche agente o ispettore per contegno scorretto verso i superiori ( ossia un Sost.comm, un vqa, e qualche altro funzionario).
Per sanzioni riguardanti l'uso del copricapo o l'uniforme in genere, mi sembra che dipenda più dal dirigente o questore. Nella mia città sono più zingareschi ( basta vedere il loro dirigente e si capisce il motivo), in un'altra vicino,molto più importante, è molto raro vedere gli equipaggi delle volanti disordinati ( con mio stupore, e interiore apprezzamento XD ). Il problema sarà anche sindacale, ma non so fin dove finisce la colpa loro e dove,invece, comincia la colpa dei dirigenti. Basterebbe, a seguito di qualche lamentio sindacale,(che ci sarà sempre-perchè anche se la battaglia è persa in partenza in una determinata questione- il sindacato comunque dirà la sua, anche per non fare la parte di quello che è stato zitto) la dirigenza respinga al mittente la questione con una semplice formula latina "in claris non fit interpretatio") con allegata la norma che prevede la sanzione comminata, e anche la norma del regolamento di disciplina che prevede la sanzione per il dirigente che non ha esercitato il controllo sui dipendenti. Queste, la manda anche all'ufficio relazioni sindacali ( che per mission non può interferire nel momento gestionale,quando anche il dirigente è esigente (rientra in attriti fisiologici), ma solo nel momento patologico (ex reiterata violazione anq).
certo che se da un lato ci sono sindacatuncoli e dall'altro funzionarietti...la frittata è fatta.

Kojak
11-11-14, 09: 24
Da quello che ho capito (correggimi se sbaglio), il regolamento di disciplina si applica soprattutto per debiti, frequentazione di pregiudicati,etc. Ho letto qualche sentenza del tar, che rigettava il ricorso di qualche agente o ispettore per contegno scorretto verso i superiori ( ossia un Sost.comm, un vqa, e qualche altro funzionario).
Per sanzioni riguardanti l'uso del copricapo o l'uniforme in genere, mi sembra che dipenda più dal dirigente o questore.
In nessuna p.a. la disciplina "dipende da qualcuno". Le infrazioni sono rigorosamente previste al pari delle relative sanzioni. Il DPR 737/81 ha profondamente novellato il vetusto regolamento del Corpo delle Guardie di PS in cui - ricordiamolo - erano ancora previste la camera di punizione e la cella... Il principio ispiratore del succitato DPR è stato la proporzionalità della sanzione rispetto all'infrazione contestata; il TAR ha inoltre più volte ribadito la necessaria valutazione dei "precedenti" disciplinari dell'incolpato al fine di una più corretta valutazione del singolo caso.
A scanso di equivoci vanno segnalati due momenti distinti (e spesso confusi) del momento iniziale del procedimento disciplinare: la SEGNALAZIONE e l'ISTRUZIONE della pratica. La prima può essere fatta da chiunque vi abbia interesse o sia coinvolto nei fatti segnalati. A questo fine non rileva la qualifica posseduta, nel senso che un Agente può benissimo segnalare mediante "riservata amministrativa" una violazione commessa ad esempio da un Ispettore. La seconda è di esclusivo appannaggio del funzionario che con altra relazione contenente tra l'altro una prima sommaria valutazione porta la pratica a conoscenza del Questore o del Comandante di Reparto. In base alla gravità dell'infrazione commessa, questi ultimi previo acquisizione delle controdeduzioni dell'incolpato erogano la sanzione (se di loro spettanza), decretano l'archiviazione, trasmettono gli atti alla Commissione o al Consiglio di Disciplina.
Nel caso in esame (uso scorretto dell'Uniforme, trascuratezza della persona), la sanzione del richiamo scritto è il minimo applicabile salvo recidive della medesima infrazione che avrebbero portato all'applicazione della pena pecuniaria modulata sui 5 trentesimi dello stipendio. Quindi, non ho capito il senso del ricorso presentato da quel collega, con ogni evidenza malamente consigliato da qualcuno. Si consideri inoltre la disciplina della riabilitazione da sanzioni disciplinari, che è forse l'argomento meno conosciuto.
Essa è regolamentata dall'art. 87 DPR n° 3 del 10 gennaio 1957 recante disposizioni in materia per tutta la Pubblica Amministrazione, anche per quella a statuto militare come l'allora Corpo delle Guardie di P.S.. Tale DPR è stato recepito nell'attuale regolamento di disciplina all'art. 31 del DPR 737/81 e novellato dalle recenti modifiche alla disciplina dell'accesso agli atti amministrativi.
I requisiti per essere ammessi alla riabilitazione nella Polizia di Stato sono appunto quelli evidenziati nel quesito: scadenza del termine di 2 anni dall'erogazione della sanzione disciplinare e il conseguimento della valutazione minima di ottimo nei prospetti informativi annuali. La domanda, da indirizzare per via gerarchica secondo le normali procedure, va presentata su apposito modello prestampato di cui i vari Uffici del Personale sono stati dotati; la valutazione, che compete al Questore o al Comandante di Reparto per le sanzioni fino alla pena pecuniaria, e al Capo della Polizia - Direttore Generale della P.S. per la deplorazione non è subordinata ad alcuna discrezionalità ma al semplice rispetto dei requisiti sopra riportati. La pendenza di ulteriori procedimenti disciplinari non ancora conclusi non inficia la possibilità di chiedere la riabilitazione per le sanzioni riportate in precedenza: questo serve soprattutto ad attenuare i successivi giudizi (emessi secondo il principio di gradualità) eliminando alla radice il provvedimento stesso.

golia
11-11-14, 09: 42
In nessuna p.a. la disciplina "dipende da qualcuno". Le infrazioni sono rigorosamente previste al pari delle relative sanzioni. Il DPR 737/81 ha profondamente novellato il vetusto regolamento del Corpo delle Guardie di PS in cui - ricordiamolo - erano ancora previste la camera di punizione e la cella... Il principio ispiratore del succitato DPR è stato la proporzionalità della sanzione rispetto all'infrazione contestata; il TAR ha inoltre più volte ribadito la necessaria valutazione dei "precedenti" disciplinari dell'incolpato al fine di una più corretta valutazione del singolo caso.
A scanso di equivoci vanno segnalati due momenti distinti (e spesso confusi) del momento iniziale del procedimento disciplinare: la SEGNALAZIONE e l'ISTRUZIONE della pratica. La prima può essere fatta da chiunque vi abbia interesse o sia coinvolto nei fatti segnalati. A questo fine non rileva la qualifica posseduta, nel senso che un Agente può benissimo segnalare mediante "riservata amministrativa" una violazione commessa ad esempio da un Ispettore. La seconda è di esclusivo appannaggio del funzionario che con altra relazione contenente tra l'altro una prima sommaria valutazione porta la pratica a conoscenza del Questore o del Comandante di Reparto. In base alla gravità dell'infrazione commessa, questi ultimi previo acquisizione delle controdeduzioni dell'incolpato erogano la sanzione (se di loro spettanza), decretano l'archiviazione, trasmettono gli atti alla Commissione o al Consiglio di Disciplina.
Nel caso in esame (uso scorretto dell'Uniforme, trascuratezza della persona), la sanzione del richiamo scritto è il minimo applicabile salvo recidive della medesima infrazione che avrebbero portato all'applicazione della pena pecuniaria modulata sui 5 trentesimi dello stipendio. Quindi, non ho capito il senso del ricorso presentato da quel collega, con ogni evidenza malamente consigliato da qualcuno. Si consideri inoltre la disciplina della riabilitazione da sanzioni disciplinari, che è forse l'argomento meno conosciuto.
Essa è regolamentata dall'art. 87 DPR n° 3 del 10 gennaio 1957 recante disposizioni in materia per tutta la Pubblica Amministrazione, anche per quella a statuto militare come l'allora Corpo delle Guardie di P.S.. Tale DPR è stato recepito nell'attuale regolamento di disciplina all'art. 31 del DPR 737/81 e novellato dalle recenti modifiche alla disciplina dell'accesso agli atti amministrativi.
I requisiti per essere ammessi alla riabilitazione nella Polizia di Stato sono appunto quelli evidenziati nel quesito: scadenza del termine di 2 anni dall'erogazione della sanzione disciplinare e il conseguimento della valutazione minima di ottimo nei prospetti informativi annuali. La domanda, da indirizzare per via gerarchica secondo le normali procedure, va presentata su apposito modello prestampato di cui i vari Uffici del Personale sono stati dotati; la valutazione, che compete al Questore o al Comandante di Reparto per le sanzioni fino alla pena pecuniaria, e al Capo della Polizia - Direttore Generale della P.S. per la deplorazione non è subordinata ad alcuna discrezionalità ma al semplice rispetto dei requisiti sopra riportati. La pendenza di ulteriori procedimenti disciplinari non ancora conclusi non inficia la possibilità di chiedere la riabilitazione per le sanzioni riportate in precedenza: questo serve soprattutto ad attenuare i successivi giudizi (emessi secondo il principio di gradualità) eliminando alla radice il provvedimento stesso.

Porca miseria kojak,sei un manuale,complimenti :)
Intendevo che le sanzioni o cazziate sull'uniforme (certo previste dal regolamento) "dipendono da qualcuno" nel senso che trovi il funzionario che applica pienamente il regolamento,e stronca ogni modus scorretto di indossare l'uniforme,e quello che per una serie di motivi se ne infischia, o preferisce non mettere carne a cuocere.

Kojak
11-11-14, 10: 03
Porca miseria kojak,sei un manuale,complimenti :)
Intendevo che le sanzioni o cazziate sull'uniforme (certo previste dal regolamento) "dipendono da qualcuno" nel senso che trovi il funzionario che applica pienamente il regolamento,e stronca ogni modus scorretto di indossare l'uniforme,e quello che per una serie di motivi se ne infischia, o preferisce non mettere carne a cuocere.

Questo è un altro paio di maniche............... :ranting2::mad:

dragon
07-02-15, 04: 27
[edit]

Kojak
07-02-15, 08: 50
@DRAGON: patti chiari, amici cari.
1) sei un nuovo utente, è gradita la tua presentazione nell'apposita sezione del forum. Trovi il link nella mia firma.
2) leggi il regolamento. Il tuo quesito va postato nella sezione appropriata "Supporto tecnico" in home page.
3) il regolamento vieta il link a siti pubblicitari o altro di analogo. Ti invito a rimuovere il link postato nella tua firma prima che lo facciamo noi d'ufficio.
Ti comunico che se ciò non avverrà, vista l'analogia con altri utenti con analoga "firma", verrai considerato un troll, quindi bannato.
Uomo avvisato.....

briciolina
23-03-15, 11: 13
Buongiorno
mi spiegate che problemi si hanno se si e' puniti con una pena pecuniaria???

Kojak
23-03-15, 14: 12
Buongiorno
mi spiegate che problemi si hanno se si e' puniti con una pena pecuniaria???
@BRICIOLINA: il tuo post è stato riunito alla discussione più pertinente all'argomento.

Con la pena pecuniaria non si hanno problemi di alcun tipo se non la momentanea decurtazione dello stipendio fino a concorrenza dei trentesimi comminati.
Ovviamente il provvedimento andrà trascritto a matricolare e avrà il suo peso in caso di successive valutazioni in ordine a nuovi procedimenti disciplinari.
Ricordo che le sole sanzioni ad avere un "peso" sulla carriera sono la sospensione dal servizio (in cui il periodo comminato viene scalato dall'anzianità di servizio) e la deplorazione (che comporta il ritardo di un anno nell'avanzamento di grado e relativo trattamento economico).

briciolina
23-03-15, 14: 57
Grazie Kojac

eyesice
25-08-15, 15: 12
cosa rischia un Operatore di Polizia se dovesse perdere la pistola o, peggio ancora, gli fosse rubata in casa?

Post riunito alla discussione principale.

Kojak
25-08-15, 21: 25
cosa rischia un Operatore di Polizia se dovesse perdere la pistola o, peggio ancora, gli fosse rubata in casa?

Rischia la deplorazione ex art. 5 comma 7 DPR 737/81 ove si fa espressamente riferimento alla
"negligenza o l’imprudenza o la inosservanza delle disposizioni sull’impiego del personale e dei mezzi o nell’uso, nella custodia o nella conservazione di armi, esplosivi, mezzi, materiali, infrastrutture, carteggio e documenti."
E' una sanzione molto grave che viene emessa a seguito di riunione del consiglio di disciplina e comporta il ritardo di un anno nell’aumento periodico dello stipendio o nell’attribuzione della classe di stipendio superiore. Inoltre può essere inflitta anche in aggiunta alla pena pecuniaria in relazione alla gravità della mancanza e alla personalità del responsabile.
La stessa sanzione si applica in caso di furto/smarrimento del tesserino di riconoscimento e/o della placca.
E' comunque da considerare che in genere, se si tratta del primo caso e se non viene dimostrata l'assenza di negligenza o colpa grave, la sanzione viene derubricata a pena pecuniaria, erogata stavolta dal Questore o dal Comandante di Reparto senza coinvolgimento del consiglio o della commissione di disciplina.
Insomma, una cosa è farsi "fumare" la pistola perchè l'hai lasciata in macchina per andare in spiaggia; un'altra è che ti venga rubata nonostante fosse chiusa in armadio blindato o in cassaforte...
In ogni caso, il furto/smarrimento dell'arma o del tesserino comporta la diramazione di note di ricerca a livello nazionale e coinvolge perfino l'Interpol.

ryuzaki
26-08-15, 00: 17
Quello che mi chiedo è: se non c'è né imprudenza né negligenza, ma te la rubano lo stesso anche se custodita come si deve, perché si deve essere puniti lo stesso?

Riguardo le note di ricerca c'è qualche disposizione specifica da poter leggere? I pochi casi che ho visto non includevano una ricerca che coinvolgesse anche l'Interpol.

Kojak
26-08-15, 21: 55
Quello che mi chiedo è: se non c'è né imprudenza né negligenza, ma te la rubano lo stesso anche se custodita come si deve, perché si deve essere puniti lo stesso?
Il procedimento disciplinare parte di default. In sede di controdeduzioni verranno prodotte tutte le prove a discarico. In caso di accertata assenza di negligenza e imprudenza, il procedimento disciplinare verrà chiuso con l'archiviazione.


Riguardo le note di ricerca c'è qualche disposizione specifica da poter leggere? I pochi casi che ho visto non includevano una ricerca che coinvolgesse anche l'Interpol.
No, sono disposizioni interne ad uso esclusivo del Ministero. Si tratta pur sempre del furto/smarrimento di un'arma da guerra o di un tesserino di riconoscimento che abilita a molte cose....

ERAX
27-08-15, 18: 00
Salve a tutti, volevo sapere se nella polizia per applicare una sanzione disciplinare serve una prova oppure la parola del superiore gerarchico basta?mi spiego se in una stanza chiusa un agente manda a quel paese un commissario serviranno delle prove o la parola del commissario prevarra su quella dell agente?la polizia è civile non militare quindi ci vorrebbero le prove giusto?

Topic riunito alla discussione principale.

Kojak
27-08-15, 21: 30
La facoltà di instaurare un procedimento disciplinare si basa sul mero accertamento dell'infrazione. Ergo, se in una stanza chiusa un agente manda affanzum un funzionario (o un qualsiasi altro collega, se è per quello), quest'ultimo ha FACOLTA' di segnalare tramite riservata l'accaduto al proprio dirigente o al proprio superiore gerarchico. Le velutazioni di merito verranno fatte in sede di "dibattimento", una volta presentate le controdeduzioni.
L'esempio citato da ERAX non è peregrino: accadde anni fa in questura da me, quando nel corso di una lite "a porte chiuse" un sovrintendente mandò il dirigente nello stesso posto da cui era nato. Conclusione: 30 giorni di sospensione.

ERAX
28-08-15, 08: 32
La ringrazio

golia
30-08-15, 21: 57
Salve a tutti.
Qualcuno saprebbe dirmi che compito ha, nella commissione disciplinare, il membro che viene nomintato dal sindacato più rappresentativo della provincia??

Kojak
31-08-15, 13: 51
Salve a tutti.
Qualcuno saprebbe dirmi che compito ha, nella commissione disciplinare, il membro che viene nomintato dal sindacato più rappresentativo della provincia??
Funzione di garanzia della correttezza delle procedure di svolgimento del procedimento disciplinare. Non ha funzione difensiva per evidenti contrasti di mansione a meno che non sia l'incolpato a volerlo nominare. In questo caso, passa a ruolo di difensore e al suo posto deve essere nominato un altro rappresentante sindacale.

golia
31-08-15, 16: 19
Kojak, la funzione di garanzia in che consiste nella sostanza? Dunque non ha funzioni decisionali,vero?

Kojak
31-08-15, 16: 29
Kojak, la funzione di garanzia in che consiste nella sostanza? Dunque non ha funzioni decisionali,vero?
Nessuna funzione decisionale. E' un semplice garante del rispetto delle procedure.

golia
31-08-15, 22: 46
Ho capito. Grazie !

tyra
02-10-15, 17: 37
Salve a tutti, sono una collega, come si fa a sapere se il richiamo orale viene inflitto?serve comunque una comunicazione scritta (che a me non hanno fatto),e quali conseguenze ha?per esempio se cambio reparto sul mio fascicolo rimane?grazie

Dr.Winters
02-10-15, 23: 44
Benvenuto tyra, ti consiglio di prendere visione del regolamento del forum e di presentarti nell'apposita sezione...

Kojak
03-10-15, 10: 30
@TYRA
Usiamo le discussioni già iniziate, grazie!

Detto questo, il richiamo orale previsto all'art. 2 del DPR 737/81 è una sanzione la cui erogazione va comunque notificata all'interessato. Esso non ha alcuna implicazione ulteriore, ma la notifica serve unicamente a valutare eventuali recidive future. Non ha alcun peso nell'avanzamento di carriera e non pregiudica in alcun modo la carriera del soggetto che l'ha subita.
Ricordo inoltre che è sempre possibile chiedere di visionare il proprio fascicolo personale e di chiedere la cancellazione di eventuali sanzioni in esso contenute. Si chiama riabilitazione. Essa è disciplinata dall'art. 87 DPR n° 3 del 10 gennaio 1957 recante disposizioni in materia per tutta la Pubblica Amministrazione, anche per quella a statuto militare come l'allora Corpo delle Guardie di P.S.. Tale DPR è stato recepito nell'attuale regolamento di disciplina all'art. 31 del DPR 737/81 e novellato dalle recenti modifiche alla disciplina dell'accesso agli atti amministrativi.
I requisiti per essere ammessi alla riabilitazione nella Polizia di Stato sono appunto quelli evidenziati nel quesito: scadenza del termine di 2 anni dall'erogazione della sanzione disciplinare e il conseguimento della valutazione minima di ottimo nei prospetti informativi annuali. La domanda, da indirizzare per via gerarchica secondo le normali procedure, va presentata su apposito modello prestampato di cui i vari Uffici del Personale sono stati dotati; la valutazione, che compete al Questore o al Comandante di Reparto per le sanzioni fino alla pena pecuniaria, e al Capo della Polizia - Direttore Generale della P.S. per la deplorazione non è subordinata ad alcuna discrezionalità ma al semplice rispetto dei requisiti sopra riportati. La pendenza di ulteriori procedimenti disciplinari non ancora conclusi non inficia la possibilità di chiedere la riabilitazione per le sanzioni riportate in precedenza: questo serve soprattutto ad attenuare i successivi giudizi (emessi secondo il principio di gradualità) eliminando alla radice il provvedimento stesso.

tyra
03-10-15, 10: 49
Sì kojak ma va sul foglio matricolare?e quindi comunque mi devono far firmare o si intende notificato anche a voce?

Kojak
03-10-15, 11: 26
Va sul sottofascicolo 2.18 (disciplina). Ma non sul matricolare.
La notifica a voce non esiste.

tyra
03-10-15, 11: 42
E questo sottofascicolo mi segue anche se cambio reparto o è una cosa interna che rimane nel reparto dove me l hanno fatto?

Dr.Winters
03-10-15, 15: 10
rimane al reparto dove te l'hanno fatto

tyra
03-10-15, 18: 32
Grazie a tutti

Kojak
03-10-15, 21: 12
In realtà il sottofascicolo 2.18 (al pari di tutti gli altri sottofascicoli) segue il dipendente in ogni ufficio o reparto in cui viene trasferito.
L'unica differenza è che, mentre i sottofascicoli sono a uso interno, sul matricolare vanno trascritte soltanto le notizie specificamente previste, tra le quali non rientra il richiamo orale, unica sanzione che non "lascia il segno"....

coriandolo
12-01-16, 10: 51
Funzione di garanzia della correttezza delle procedure di svolgimento del procedimento disciplinare. Non ha funzione difensiva per evidenti contrasti di mansione a meno che non sia l'incolpato a volerlo nominare. In questo caso, passa a ruolo di difensore e al suo posto deve essere nominato un altro rappresentante sindacale.

Se mi permetti, faccio una precisazione...

Non IL membro, bensì I 2 MEMBRI designati dai sindacati maggiormente rappresentativi sul piano provinciale, formano la Commissione Provinciale, hanno pieno potere decisionale e diritto al voto.

La Commissione Provinciale di Disciplina (CPC) è composta da 5 soggetti:
1 Presidente (Vicario del Questore)
4 membri di cui: 2 nominati dal Questore e 2 membri dalle OO.SS. maggiormente rappresentative in provincia ed hanno diritto di voto e quindi prendono parte alle decisioni ognuno con il loro 1/5 di voto.

Prassi vuole, a garanzia dell'incolpato, che uno dei due membri (di grado superiore all'incolpato) designati dalle OO.SS. (a rotazione) sia del sindacato a cui è iscritto.
Qualora l'incolpato (non accade mai) nomini quale difensore (il quale può decidere se accettare o no la nomina) uno dei designati, ne viene designato un altro.

Kojak
12-01-16, 11: 52
Ringrazio @coriandolo per la precisazione.

ryuzaki
12-01-16, 13: 58
Invece il giorni di malattia seguono un iter a parte?

Kojak
12-01-16, 15: 19
Cosa c'entra la malattia con la disciplina?....

ryuzaki
12-01-16, 17: 03
Cosa c'entra la malattia con la disciplina?....

Niente, non mi sono accorto che era il topic sulla disciplina.

golia
10-03-16, 19: 41
Rispolvero questo topic.
Mi scuso preventivamente per la tediosità della domanda.
In realtà la posto per meri motivi di studio universitario. Sono certo di trovare ottime risposte, da kojak in primis, senza nulla togliere agli altri utenti chiaramente.
L'appartenente all' amm.ne della p.s è tenuto al rispetto delle norme regolamentari previste dal DPR 782/85 ( Regolamento di servizio) e dal dpr 737/81 ( normativa disciplinare).
Premesso quanto disposto da questi due articolati normativi, come si conciliano le disposizioni di precetto e sanzionatorie nel caso di manifestazioni sindacali, cd "manifestazioni di piazza" ?? Non mi riferisco ai sindacalisti che non sono sottoposti al regolamento di servizio e disciplinare, ma ai poliziotti che in congedo ordinario sono li presenti?
Cioè, posto che gli agenti in piazza esercitano un diritto previsto e tutelato dalla carta costituzionale ( cioè manifestazione del pensiero; riunione pacifica e senza armi etc), cosa accade se 1. ( come avviene sempre :am054 ) volano "vaffa" e "venduto" al Ministro, al Governo o chi che sia?? In teoria sono sempre sottoposto ai doveri di condotta e di comportamento ( imparizalità,condotta irreprensibile, obbligo di non denigrare l'amm.ne).
2.Cosa accade se l' uff.di ps ( funzionario o sups sost.uff.ps) li presente da un ordine( a.funzionale al servizio di op b. ordine generico per qualche motivo) e non viene eseguito, o volano insulti?? E' configurabile l'applicazione del regolamento di disciplina o semplicemente il codice penale ( ex ingiuria) ??
Non parlo di fatti necessariamente accaduti,ma dico, proprio da un punto di vista giuridico (?)

Kojak
10-03-16, 19: 51
come si conciliano le disposizioni di precetto e sanzionatorie nel caso di manifestazioni sindacali, cd "manifestazioni di piazza" ?? Non mi riferisco ai sindacalisti che non sono sottoposti al regolamento di servizio e disciplinare, ma ai poliziotti che in congedo ordinario sono li presenti?
Il dipendente non in distacco sindacale può partecipare alle manifestazioni indette dal sindacato di polizia in modo autonomo, fruendo di congedi ordinari o recuperi riposo. Qualsiasi manifestazione pubblica di dissenso deve avvenire nei modi consentiti dalla legge: questo vale vieppiù per un appartenente all'amministrazione il quale prenda parte a una qualsiasi forma di protesta che lo identifica sempre e comunque come un appartenente alla Polizia. Il suo comportamento che esorbiti dalle forme legalmente previste è sanzionabile penalmente o disciplinarmente poiché per tutti gli appartenenti a un'amministrazione pubblica o a un Corpo militarmente organizzato si richiede comunque un contegno più sobrio rispetto a un qualsiasi altro comune cittadino. Ad esempio, un agente che partecipi a una manifestazione sindacale di piazza e insulti volgarmente una qualsiasi figura istituzionale potrà essere sanzionato penalmente, ma anche disciplinarmente.


In teoria sono sempre sottoposto ai doveri di condotta e di comportamento ( imparizalità,condotta irreprensibile, obbligo di non denigrare l'amm.ne).
Infatti.


Cosa accade se l' uff.di ps ( funzionario o sups sost.uff.ps) li presente da un ordine( a.funzionale al servizio di op b. ordine generico per qualche motivo) e non viene eseguito, o volano insulti?? E' configurabile l'applicazione del regolamento di disciplina o semplicemente il codice penale ( ex ingiuria) ??
Gli agenti che partecipano a una manifestazione sindacale di piazza sono assoggettati alla normale condotta di un qualsiasi cittadino che vi prenda parte: se il funzionario responsabile del servizio di op dà una qualsiasi disposizione, vi debbono obbedire. In caso contrario scatteranno le relative responsabilità penai e disciplinari ove ravvisabili.

golia
10-03-16, 20: 08
Grazie kojak. Sempre professionalmete impeccabile.
Nella tesi,nella dedica scrivo " a kojak":am054:rotflmao:

briciolina
17-05-16, 16: 32
Buonasera,
vorrei porgere una domanda:
in quali casi la polizia di stato ritira il tesserino pistola e manette?

Kojak
17-05-16, 16: 47
Buonasera,
vorrei porgere una domanda:
in quali casi la polizia di stato ritira il tesserino pistola e manette?
In caso di:
- sospensione cautelare dal servizio;
- sospensione disciplinare a seguito di condanna penale o di procedimento disciplinare;
- collocamento in aspettativa per motivi di salute mentale, abuso di sostanze alcoliche o uso di stupefacenti;
- in tutti i casi in cui non permangano più in capo al soggetto i requisiti di mantenimento delle qualifiche di agente/ufficiale di p.g. e di p.s..

briciolina
17-05-16, 17: 15
In caso di:
- sospensione cautelare dal servizio;
- sospensione disciplinare a seguito di condanna penale o di procedimento disciplinare;
- collocamento in aspettativa per motivi di salute mentale, abuso di sostanze alcoliche o uso di stupefacenti;
- in tutti i casi in cui non permangano più in capo al soggetto i requisiti di mantenimento delle qualifiche di agente/ufficiale di p.g. e di p.s..


GRAZIE
collocamento in aspettativa per motivi di salute mentale, abuso di sostanze alcoliche o uso di stupefacenti... e se dalle analisi che faranno risulta tutto bene dopo quanto tempo restituiscono il tutto???

Kojak
17-05-16, 17: 34
GRAZIE
collocamento in aspettativa per motivi di salute mentale, abuso di sostanze alcoliche o uso di stupefacenti... e se dalle analisi che faranno risulta tutto bene dopo quanto tempo restituiscono il tutto???
Con il decreto di riammissione in servizio.

briciolina
17-05-16, 17: 40
Con il decreto di riammissione in servizio.

Scusami Kojac puoi essere piu chiaro? che cosa e' questo decreto?

- - - Updated - - -

conviene fare ricorso????

Kojak
17-05-16, 17: 42
Scusami Kojac puoi essere piu chiaro? che cosa e' questo decreto?
Quando un dipendente viene sospeso dal servizio o viene collocato in aspettativa per i motivi sopra indicati (facciamo l'esempio di un aspirante suicida), il provvedimento viene adottato tramite decreto a firma del questore o, nei casi più gravi, del Capo della Polizia. Terminato l'iter di riabilitazione o disintossicazione, oppure terminato il periodo di sospensione dal servizio, il dipendente verrà riammesso con un nuovo decreto.


conviene fare ricorso????
Ricorso per cosa?

briciolina
17-05-16, 17: 52
Quando un dipendente viene sospeso dal servizio o viene collocato in aspettativa per i motivi sopra indicati (facciamo l'esempio di un aspirante suicida), il provvedimento viene adottato tramite decreto a firma del questore o, nei casi più gravi, del Capo della Polizia. Terminato l'iter di riabilitazione o disintossicazione, oppure terminato il periodo di sospensione dal servizio, il dipendente verrà riammesso con un nuovo decreto.


Ricorso per cosa?

nel caso un agente viene messo in collocamento in aspettativa per motivi di salute mentale, abuso di sostanze alcoliche o uso di stupefacenti perche sospettano che si ubriaca o si droga e dopo aver fatto tutte le verifiche risulta che beve saltuariamente che cosa succede???? ti cacciano

Ricorso davanti un giudice...

Kojak
17-05-16, 18: 02
nel caso un agente viene messo in collocamento in aspettativa per motivi di salute mentale, abuso di sostanze alcoliche o uso di stupefacenti perche sospettano che si ubriaca o si droga e dopo aver fatto tutte le verifiche risulta che beve saltuariamente che cosa succede???? ti cacciano

Ricorso davanti un giudice...
No, non ti cacciano. A meno che non ci sia dell'altro o le analisi continuino a essere sballate.
Intanto, per essere precisi, non ti collocano in aspettativa sulla base di semplici sospetti, ma sulla base di prove concrete.
In ogni caso i soli alcolismo e tossicodipendenza vengono trattati come malattia: il soggetto ha diritto a essere curato e disintossicato e alla conservazione del posto di lavoro. Se quest'ultima cosa non è più possibile a causa di intossicazione cronica, il ministero ha il dovere di far transitare il soggetto in un'amministrazione civile a parità di stipendio. Gli unici che in tanti anni ho visto essere stati DESTITUITI avevano commesso anche reati inerenti gli stupefacenti, reati incompatibili con il mantenimento dello status di poliziotto.
In ogni caso, avverso il provvedimento di destituzione (che è firmato dal ministro dell'Interno) è sempre ammesso ricorso gerarchico al Capo dello Stato.

briciolina
17-05-16, 20: 42
No, non ti cacciano. A meno che non ci sia dell'altro o le analisi continuino a essere sballate.
Intanto, per essere precisi, non ti collocano in aspettativa sulla base di semplici sospetti, ma sulla base di prove concrete.
In ogni caso i soli alcolismo e tossicodipendenza vengono trattati come malattia: il soggetto ha diritto a essere curato e disintossicato e alla conservazione del posto di lavoro. Se quest'ultima cosa non è più possibile a causa di intossicazione cronica, il ministero ha il dovere di far transitare il soggetto in un'amministrazione civile a parità di stipendio. Gli unici che in tanti anni ho visto essere stati DESTITUITI avevano commesso anche reati inerenti gli stupefacenti, reati incompatibili con il mantenimento dello status di poliziotto.
In ogni caso, avverso il provvedimento di destituzione (che è firmato dal ministro dell'Interno) è sempre ammesso ricorso gerarchico al Capo dello Stato.

Grazie Kojac pensavo che trovare tracce di alcool nel sangue comportava il licenziamento

AlfaUno
28-05-16, 19: 10
Kojak, "a parità di stipendio" non esiste più perché non esiste più il divieto di reformatio in pejus, eliminato con legge di stabilità del 2013 o 2014 (non ricordo con precisione). Per il medesimo motivo molti Ass. Capo + 8 che hanno vinto il concorso per V.Sov. avranno o già hanno un'amara sorpresa: è sparito l'assegno di integrazione ad personam.

Kojak
29-05-16, 00: 18
Kojak, "a parità di stipendio" non esiste più perché non esiste più il divieto di reformatio in pejus, eliminato con legge di stabilità del 2013 o 2014 (non ricordo con precisione). Per il medesimo motivo molti Ass. Capo + 8 che hanno vinto il concorso per V.Sov. avranno o già hanno un'amara sorpresa: è sparito l'assegno di integrazione ad personam.

Grazie! Questa me la ero persa.... :am053

kangushoo
25-07-16, 20: 07
Ciao a tutti, vorrei porre una domanda a chiunque fosse in grado di rispondermi correttamente...
Cosa comporta, in termini di anzianità ed economici, la notifica del proovvedimento disciplinare della deplorazione?
Quali sostanziali differenze e garanzie si evidenziano tra il ricorso al Presidente della Repubblica ed il ricorso al T.a.r.?
Grazie

Kojak
25-07-16, 20: 21
Ciao a tutti, vorrei porre una domanda a chiunque fosse in grado di rispondermi correttamente...
Cosa comporta, in termini di anzianità ed economici, la notifica del proovvedimento disciplinare della deplorazione?
La deplorazione comporta il ritardo di un anno nella progressione di carriera e dei relativi trattamenti economici.

Quali sostanziali differenze e garanzie si evidenziano tra il ricorso al Presidente della Repubblica ed il ricorso al T.a.r.?
Grazie
I ricorsi sono tra loro alternativi. In genere si predilige quello al TAR poiché caratterizzato da tempistiche più celeri e con la facoltà di contraddittorio.

kangushoo
25-07-16, 20: 47
Grazie Kojak, io credevo si trattasse soltanto di ritardo di un anno nell'assegnazzione della classe economica superiore e non dell' anzianità di servizio. In questo modo si ha quindi un ritardo concreto di un anno nella qualifica, con la conseguenza che i pari-corso e i "meno anziani", concedimi questo termine, scavalcheranno chi subisce questo provvedimento.
Non era abbastanza chiaro lo stralcio della normativa sulla disciplina che ho letto...lo pubblico a seguire...

Essa comporta il ritardo di un anno nell’aumento periodico dello stipendio o nell’attribuzione della classe di stipendio superiore, a decorrere dal giorno in cui verrebbe a maturare il primo beneficio successivo alla data nella quale la mancanza è stata rilevata. La deplorazione può essere inflitta anche in aggiunta alla pena pecuniaria in relazione alla gravità della mancanza e alla personalità del responsabile.

Qui infatti si parlava soltanto di attribuzione o aumento periodico dello STIPENDIO.

Kojak
25-07-16, 21: 58
L'aumento stipendiale è strettamente legato all'avanzamento di carriera.
Ora, effettivamente il dettato normativo parla del solo trattamento economico e non anche della relativa qualifica.
Tuttavia, che senso avrebbe un tale ritardo se per ipotesi negli anni successivi non interviene alcun avanzamento di qualifica o alcuna attribuzione di classe economica superiore?
Tuttavia mi riservo di approfondire questo aspetto appena vedo il collega dell'ufficio disciplina. Restate sintonizzati su questi canali!

kangushoo
25-07-16, 22: 07
Quindi sorge un leggero dubbio anche a te...attendo approfondimenti in merito.
Grazie ancora

kangushoo
25-07-16, 22: 15
Aggiungo che, se leggessi il dettato normativo riguardante per esempio la sanzione disciplinare della sospensione, ti accorgeresti subito della differenza con la "deplorazione", lì è ben chiaro, scritto chiaramente, che la sanzione grava sull' avanzamento di carriera, con relativo blocco di qualifica e trattamento economico.
Avrebbe cmq un senso a mio parere, potrei tranquillamente dire una cappellata, nel caso della Deplorazione. Oltre al mancato aumento stipendiale per un anno, certamente superiore alla pena pecunaria massima di 5/30, penderebbe sul dipendente comunque una sanzione più grave, anche nell'ottica di una sanzione futura.
Spero di essere stato chiaro...
Vedremo
Ciao Kojak

Kojak
25-07-16, 22: 39
Sì, condivido il tuo punto di vista. Tantopiù che anche nelle disposizioni riguardanti l'avanzamento di qualifica si trova il requisito di non avere riportato sanzioni più gravi della deplorazione. Inoltre ad essa può essere abbinata anche la sospensione dal servizio: questa sì ha influenza sulla tempistica di passaggio di grado e ti fa scalare nella graduatoria di anzianità. Domani ti saprò essere più preciso.

Kojak
26-07-16, 14: 00
Allora, come promesso ecco qua le informazioni direttamente dall'ufficio disciplina.
La deplorazione comporta:
- il ritardo di un anno negli emolumenti economici o nell'attribuzione della classe stipendiale superiore;
- il ritardo di un anno nell'avanzamento di grado, con conseguente "scavalco" dei dipendenti in quel momento inferiori in graduatoria generale;
- l'abbassamento significativo delle note caratteristiche del rapporto informativo;
- l'impossibilità di partecipazione ai concorsi interni fino al riottenimento delle note caratteristiche minime per potervi accedere.

kangushoo
26-07-16, 15: 17
Grazie Kojak, puntuale ed esaustiva la spiegazione.

kangushoo
25-08-16, 15: 26
Ciao Kojak,

Un aggiornamento rispetto la nostra recente discussione. Ti ho scritto in privato, provo comunque a copiare qui il link con i files pdf che vorrei tu leggessi.

http://www.coisp.it/le-news/ultimissime/8080-avanzamento-agente-scelto-assistente-e-assistente-capo

Stando alla circolare che spero tu riesca a leggere, quello che ci siamo detti in precedenza trova fondatezza solo in parte. Salvo il provvedimento disciplinare della sospensione, come ben specificato nella circolare, quello che conta è il giudizio del rapporto informativo nel triennio precedente lo scrutinio. Ne consegue che un dipendente che abbia 12-13 anni di servizio e un rapporto informativo più o meno diciamo di 40, sono cifre scritte per rendere l idea, non potrà mai vedersi abbassare il giudizio di così tanto da scendere sotto " buono".
Spero di rendere l idea...
Vorrei conoscere il tuo parere o il parere, rispetto a quella circolare, di chi ti ha dato quelle informazioni.

La pensa allo stesso modo il funzionario civile responsabile dell ufficio matricola dove lavoro, persona con una esperienza ultra ventennale.

Ciao

Kojak
25-08-16, 20: 38
Ciò che hai scritto è ovviamente lapalissiano, kangushoo...
Se hai 40 in rapporto informativo (cioè ottimo), per scendere sotto il buono ti dovrebbero più che dimezzare la valutazione!! Ciò è ovviamente impossibile...
Il discorso che avevamo fatto prima aveva carattere generale, non erano stati esemplificati voti o valutazioni.
Quando parlo di abbassamento significativo delle note caratteristiche, non intendo "significativo" fino a tal punto! :rotflmao:
Ti porto un esempio pratico di un collega sanzionato con deplorazione: note caratteristiche abbassate da ottimo (soglia eccellente) a buono (soglia distinto). Permanenza in tale ultima valutazione per il biennio successivo.
Ovvio che se hai 15 anni di servizio, ma parti con note caratteristiche basse (distinto o addirittura buono), è inevitabile che l'abbassamento delle note caratteristiche ti porterà al di sotto di queste valutazioni.
Spero di essere stato chiaro...

kangushoo
26-08-16, 11: 02
In precedenza tu riportavi questo:

"Allora, come promesso ecco qua le informazioni direttamente dall'ufficio disciplina.
La deplorazione comporta:
- il ritardo di un anno negli emolumenti economici o nell'attribuzione della classe stipendiale superiore;
- il ritardo di un anno nell'avanzamento di grado, con conseguente "scavalco" dei dipendenti in quel momento inferiori in graduatoria generale;
- l'abbassamento significativo delle note caratteristiche del rapporto informativo;
- l'impossibilità di partecipazione ai concorsi interni fino al riottenimento delle note caratteristiche minime per potervi accedere."

Volevo dire soltanto che, il ritardo di un anno nell'avanzamento di qualifica, non sembra in questo modo una diretta conseguenza del provvedimento disciplinare della Deplorazione. Accadrebbe soltanto nel caso in cui al momento dello scrutinio, le note caratteristiche si siano abbassate a tal punto da non riportare il giudizio di "buono" nel triennio precedente.
Ecco spiegato di conseguenza perchè il nostro regolamento, riguardo la sanzione disciplinare della Deplorazione, parli soltanto di blocco stipendiale di un anno.
Sei d'accordo con questa valutazione?
Sei riuscito a visualizzare la circolare?

Kojak
26-08-16, 20: 38
Non ho ricevuto niente.
In ogni caso, molto spesso la sanzione della deplorazione è accompagnata da sanzioni accessorie quali soprattutto la sospensione cautelare dal servizio. Ecco perché nei casi da me esaminati la valutazione scende pericolosamente con tutte le conseguenze del caso.

ERAX
07-11-16, 20: 48
Salve, volevo sapere se secondo voi a un poliziotto dovessero rubargli la divisa di servizio in casa mentre lui è assente, sarebbe passibile di qualche provvedimento?

Kojak
08-11-16, 09: 51
Salve, volevo sapere se secondo voi a un poliziotto dovessero rubargli la divisa di servizio in casa mentre lui è assente, sarebbe passibile di qualche provvedimento?
L'ipotesi rientra sempre nel punto 7 dell'art. 5 DPR 737/81 ed è punibile con la deplorazione.
Ricordo il contenuto del predetto punto: è punita con la deplorazione
[...]
7) la negligenza, o l'imprudenza o la inosservanza delle disposizioni sull'impiego del personale e dei mezzi ovvero nell'uso, nella custodia o nella conservazione di armi, esplosivi, mezzi, materiali, infrastrutture, carteggio e documenti.
[...]

ERAX
08-11-16, 10: 10
L'ipotesi rientra sempre nel punto 7 dell'art. 5 DPR 737/81 ed è punibile con la deplorazione.
Ricordo il contenuto del predetto punto: è punita con la deplorazione
[...]
7) la negligenza, o l'imprudenza o la inosservanza delle disposizioni sull'impiego del personale e dei mezzi ovvero nell'uso, nella custodia o nella conservazione di armi, esplosivi, mezzi, materiali, infrastrutture, carteggio e documenti.
[...]

Capisco, per tutelarsi bisogna conservarla in cassaforte!!!!!!!!!!!!!

Kojak
08-11-16, 11: 02
Capisco, per tutelarsi bisogna conservarla in cassaforte!!!!!!!!!!!!!
Basta usare l'armadietto che avete in bottega....

giordanomichael
08-11-16, 11: 19
Basta usare l'armadietto che avete in bottega....

Giusto!!

GuNbOrN
05-04-17, 15: 46
domanda per chi e' piu informato di me, come ogni anno dobbiamo compilare i rapporti informativi, il mio comandante a ritenuto di alzarmi le note caratteristiche per via del mio operato; ma alla voce del gradimento dell'incarico svolto ho preferito essere sincero e dare un parere negativo. Posso essere sottoposto ad una sanzione disciplinare (richiamo orale) per aver dato un mio giudizio negativo? grazie

Kojak
05-04-17, 19: 41
domanda per chi e' piu informato di me, come ogni anno dobbiamo compilare i rapporti informativi, il mio comandante a ritenuto di alzarmi le note caratteristiche per via del mio operato; ma alla voce del gradimento dell'incarico svolto ho preferito essere sincero e dare un parere negativo. Posso essere sottoposto ad una sanzione disciplinare (richiamo orale) per aver dato un mio giudizio negativo? grazie
Assolutamente no. Ti hanno chiesto un parere, tu lo hai dato in tutta sincerità senza offendere nessuno.

GuNbOrN
05-04-17, 21: 42
Assolutamente no. Ti hanno chiesto un parere, tu lo hai dato in tutta sincerità senza offendere nessuno.

Grazie mille... Fermo restando note caratteristiche aumentate ed un compiacimento per un arresto libero dal servizio... Che dire ricorso sarà.

Dr.Winters
05-04-17, 21: 54
se te le hanno aumentate perchè farai ricorso?

GuNbOrN
05-04-17, 22: 11
se te le hanno aumentate perchè farai ricorso?

Note caratteristiche aumentate dal mio comandante... Mentre richiamo orale dal dirigente.. Intendo impugnare il richiamo orale

Dr.Winters
05-04-17, 22: 27
il richiamo orale non va a matricola ma solo nel fascicolo personale e sempre che sia stato dato in forma scritta. Tra l'altro dopo due anni si può richiesta di cancellazione.
A mio parere impugnare il richiamo orale non serve a nulla...

Cmq dai messaggi precedenti non si capiva che eri stato sanzionato per l'opinione data...

GuNbOrN
05-04-17, 22: 34
il richiamo orale non va a matricola ma solo nel fascicolo personale e sempre che sia stato dato in forma scritta. Tra l'altro dopo due anni si può richiesta di cancellazione.
A mio parere impugnare il richiamo orale non serve a nulla...

Cmq dai messaggi precedenti non si capiva che eri stato sanzionato per l'opinione data...

Chiedo scusa per come mi sono spiegato su... Lo so che il richiamo orale non va a matricola... Ma ritengo che essere punito per una mia opinione non sia corretto... Tanto vale allora che scrivano tutto loro.. Non ha senso compilare il rapporto se devo scrivere quello che dicono loro

Dr.Winters
06-04-17, 20: 22
Giustamente. In caso di necessità puoi scrivermi in privato

GuNbOrN
09-04-17, 23: 29
Giustamente. In caso di necessità puoi scrivermi in privato

grazie... appena che mi daranno qualche cosa per iscritto vediamo il dafarsi. Ma il termine per la contestazione quanto sarebbe?

Dr.Winters
10-04-17, 21: 40
Solitamente, come ogni atto di diritto amministrativo, il termine è fissato in 90 gg.

Bernard
20-04-17, 14: 50
Kojak vorrei sapere una cosa con certezza: 2 colleghi fuori servizio entrambi (non in divisa) e non in un uff ps (al cinema o in un ristorante X esempio) attualmente in servizio in uff e sedi diverse precedentemente nello stesso uff però (con gradi diversi esempio sov e isp o Ass e ruolo dei funzionari) vige l'obbligo del saluto? Ci possono essere sanzioni per il dipendente che non saluta?

Kojak
20-04-17, 15: 21
Kojak vorrei sapere una cosa con certezza: 2 colleghi fuori servizio entrambi (non in divisa) e non in un uff ps (al cinema o in un ristorante X esempio) attualmente in servizio in uff e sedi diverse precedentemente nello stesso uff però (con gradi diversi esempio sov e isp o Ass e ruolo dei funzionari) vige l'obbligo del saluto? Ci possono essere sanzioni per il dipendente che non saluta?

Il regolamento dice che il saluto va fatto a tutti i superiori "in divisa o se conosciuti": si dà per scontato che il soggetto che deve fare il saluto per primo sia naturalmente in Uniforme. Nel caso da te prospettato (entrambi i soggetti in abiti civili) è sufficiente il "Buongiorno" o il "Buonasera".
Tornando all'ipotesi del mancato saluto (nei casi in cui è dovuto in modo formale, quindi il saluto alla visiera o con l'arma lunga), potrebbe configurare la mancanza di cui al punto 6 art. 3 DPR 737/81, sanzionatile con il richiamo scritto. In tutti gli altri casi (entrambi i soggetti in abito civile) non si configura alcuna sanzione,

Bernard
20-04-17, 16: 13
Il regolamento dice che il saluto va fatto a tutti i superiori "in divisa o se conosciuti": si dà per scontato che il soggetto che deve fare il saluto per primo sia naturalmente in Uniforme. Nel caso da te prospettato (entrambi i soggetti in abiti civili) è sufficiente il "Buongiorno" o il "Buonasera".
Tornando all'ipotesi del mancato saluto (nei casi in cui è dovuto in modo formale, quindi il saluto alla visiera o con l'arma lunga), potrebbe configurare la mancanza di cui al punto 6 art. 3 DPR 737/81, sanzionatile con il richiamo scritto. In tutti gli altri casi (entrambi i soggetti in abito civile) non si configura alcuna sanzione,

Esatto come immaginavo... c'è gente che dovrebbe rileggere il regolamento infatti..
Grazie kojak

ATTILAATTILA
19-06-18, 14: 50
salve volevo una info, ho avuto una condanna passata ingiudicata di 1 anno e sei mesi pena sospesa. In questo momento risulto sospeso cautelativamente. Volevo sapere se ci sono gli estremi per essere reintegrato nei ruolo della Polizia di Stato. Grazie

Kojak
19-06-18, 16: 19
@ATTILAATTILA
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Topic riunito alla discussione principale.

Pol
02-08-18, 11: 44
https://www.youtube.com/watch?v=GWOFX4Id9oc

Mi sono imbattuto per puro caso in questo video, e tralasciando il comportamento mi chiedo : per comportamenti del genere che provvedimenti disciplinari vengono presi ? e....sul serio in polizia all'ordine di un dirigente lo si spinge e si risponde "nun m mettr e man nguoll", perché che non c'è la rigidità militare è cosa conosciuta, ma sto video mi ha lasciato per tanti motivi agghiacciato, neppure un impiegato delle poste si rivolge così al direttore

Kojak
02-08-18, 12: 50
Scusa, ma dal filmato non si capisce granché.... tra il linguaggio “indigeno” privo di sottotitoli e l’audio non ottimale, dove sarebbe il fatto da te indicato?...

Pol
02-08-18, 12: 56
Scusa, ma dal filmato non si capisce granché.... tra il linguaggio “indigeno” privo di sottotitoli e l’audio non ottimale, dove sarebbe il fatto da te indicato?...

00.07 via ti sto dando un ordine abbiamo un problema di ordine pubblico, risposta lievm e man a cuoll (toglimi le mani di dosso), e ancora a 00.20 con la stessa risposta, placcato dai colleghi;
Nel video in questione l'agente della digos è stato tamponato durante un servizio di op da un defender del reparto
Quando il funzionario parla in dialetto dice "te a luà a nanz", devi toglierti davanti

Kojak
02-08-18, 14: 21
Fucilarlo sulla pubblica piazza non era possibile. Seguirà adeguata sanzione disciplinare , non dubitare.

klak
04-08-18, 12: 19
ma dove sta scritto che è un agente della digos? io dal filmato non capisco molto

Pol
04-08-18, 12: 29
Fucilarlo sulla pubblica piazza non era possibile. Seguirà adeguata sanzione disciplinare , non dubitare.

Dai che fucilarlo :D, di pancia mi era nata giusto una curiosità circa quale sanzione disciplinare venga applicata in questi casi niente di più


ma dove sta scritto che è un agente della digos? io dal filmato non capisco molto

È indicato nella descrizione dal giornalista che ha ripreso la scena, mentre la traduzione in italiano è opera mia

ciccio
05-08-18, 20: 17
Ho visto il video su youtube.. ma non commento quello che succede in queste città dell'est europa.. :pile:

Pol
06-08-18, 09: 31
Ho visto il video su youtube.. ma non commento quello che succede in queste città dell'est europa.. :pile:

Magari, ti assicuro che le capitali dell’est Europa ormai sono più ordinate anche del “civilissimo, esemplare ed assolutamente decriminalizzato” nord

Kmh
11-11-18, 17: 34
Salve, ragazzi una curiosità.. se un giovane collega, senza precedenti disciplinari, viene accusato di un singolo episodio di peculato, una volta terminato il procedimento penale con una sospensione di pena, sarà sicuramente destituito? O data la giovane età, il fatto che si tratta di un singolo episodio è che non ci sono precedenti, potrà salvare il “posto”? Con una sospensione ad esempio

Kojak
11-11-18, 18: 27
@KMH
Come nuovo utente sei tenuto a presentarti nell'apposita sezione del forum. Trovi il link nella mia firma. Grazie.

Kmh
11-11-18, 23: 32
Fatto ✔️ @kojak

Kojak
12-11-18, 08: 56
Grazie!
Dunque, venendo al caso da te prospettato, bisogna premettere che il peculato è un reato proprio, vale a dire che il soggetto agente deve rivestire determinate qualità (nel nostro caso, quella di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio). Ciò che deve fare riflettere non è tanto la pena (di per sé comunque alta) ma soprattutto la sanziona accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici che, nei casi più lievi, diventa temporanea.
Ciò premesso, il regolamento di disciplina è molto chiaro nell'indicare come conseguenza la destituzione di diritto (cioè adottata d'ufficio dall'amministrazione) in casi elencati tassativamente. Tra essi figura proprio il peculato (art. 8 lett. a DPR 737/81). In tale articolo non si fa riferimento ad alcuna "tenuità del fatto" né ad altre circostanze attenuanti che, se anche applicate nell'irrogazione della sanzione penale, non rilevano ai fini di quella disciplinare (che è atto amministrativo).

Kmh
12-11-18, 13: 41
Grazie!
Dunque, venendo al caso da te prospettato, bisogna premettere che il peculato è un reato proprio, vale a dire che il soggetto agente deve rivestire determinate qualità (nel nostro caso, quella di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio). Ciò che deve fare riflettere non è tanto la pena (di per sé comunque alta) ma soprattutto la sanziona accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici che, nei casi più lievi, diventa temporanea.
Ciò premesso, il regolamento di disciplina è molto chiaro nell'indicare come conseguenza la destituzione di diritto (cioè adottata d'ufficio dall'amministrazione) in casi elencati tassativamente. Tra essi figura proprio il peculato (art. 8 lett. a DPR 737/81). In tale articolo non si fa riferimento ad alcuna "tenuità del fatto" né ad altre circostanze attenuanti che, se anche applicate nell'irrogazione della sanzione penale, non rilevano ai fini di quella disciplinare (che è atto amministrativo).

Quindi e impossibile che si scenda a sospensione?

Kojak
12-11-18, 15: 01
Quindi e impossibile che si scenda a sospensione?
Non conoscendo nei dettagli la vicenda, in questa sede è assolutamente impossibile prevedere qualsiasi esito.

umpalumpa
14-06-19, 13: 33
Buongiorno a tutti, vorrei porre un quesito sulla riabilitazione. Nel corso degli anni mi sono stati inflitti 2 richiami scritti e per ognuno mi sono stati decurtati 2 punti dal rapporto informativo. Quindi dal 43 di partenza (anno 2006), sono passato a 41 (mantenuto costante per anni, fino alla successiva disciplina) e quindi a 39. Voto rimasto costante fino al 2015 perché il Dirigente del Reparto dove prestavo servizio era quello che mi ha comminato le sanzioni, poi per un sinistro stradale, il rapporto informativo è stato redatto dal ministero fino al mio rientro in servizio nel 2014. Ora sto attendendo i 2 anni consecutivi con la valutazione di ottimo per avvalermi dell'istituto della riabilitazione. Alcuni colleghi mi hanno detto di precisare nella domanda che vengano resi nulli tutti gli effetti delle sanzioni, in modo che i punti tolti con le sanzioni disciplinari mi vengano riassegnati. Ho fatto un po' di ricerche, ma l'unica fonte che mi dà speranza per questo, è sul sito di un Sindacato che, effettivamente, nell'esporre un facsimile della domanda, fa riferimento a questo. Però non ho trovato nè precedenti, nè giurisdizione in merito. Mi sapete dire qualcosa in più?

Grazie

Kojak
14-06-19, 15: 31
Buongiorno. L'istituto della riabilitazione disciplinare si basa sull'art. 87 del DPR 3/1957 ed è esperibile su richiesta dell'interessato. Responsabile del procedimento è la Direzione Centrale per le Risorse Umane in cui è delegato un funzionario dal Capo della Polizia. Il succitato art. 87 recita:
“Trascorsi due anni dalla data con cui fu inflitta la sanzione e sempre che l’impiegato abbia riportato nei due anni la qualifica di “ottimo”; possono essere resi nulli gli effetti della stessa, esclusa ogni efficacia retroattiva; possono altresì essere modificati i giudizi complessivi riportati dall’impiegato dopo la sanzione ed in conseguenza si questa. Il provvedimento è adottato con decreto ministeriale, sentiti il Consiglio di amministrazione e la Commissione di disciplina.”
Era stato predisposto anche un fac-simile per la domanda, fac-simile che riporto per praticità:

AL MINISTERO DELL’INTERNO
Dipartimento della Pubblica Sicurezza
R O M A
Il/La Sottoscritto/a______________________________________________ , nata/o a _______________________ il____________, residente a ____________________ Via ___________________in servizio presso ________________________ con la qualifica di _________________della Polizia di Stato,
propone
ISTANZA DI RIABILITAZIONE
(ex. Artt.87 D.P.R. 10.01.1957 n.3; 31 D.P.R. 25.10.1981 n..737)
In riferimento al provvedimento amministrativo nr._______________ del ____________ emesso dal/la __________________________________ notificato il ___________, attraverso il quale (Ufficio) ________________di _____________ infliggeva la sanzione disciplinare di __________________
premesso che
1. Con provvedimento del ___________ notificato il _________, (Ufficio) _____________________ infliggeva, all’odierna istante, la sanzione disciplinare ___________________________
2. dalla data dell’atto con cui fu inflitta la sanzione disciplinare sono trascorsi ________ anni;
3. negli anni successivi alla data dell’atto con cui fu inflitta la sanzione disciplinare, lo/la scrivente ha riportato la qualifica di “ottimo”, come emerge dai rapporti informativi e giudizi complessivi;
4. l’art.87 del D.P.R. 10.01.1957 n.3 (Statuto degli impiegati civili dello Stato), la cui applicazione al caso esposto viene ammessa dal richiamo operato dall’art.31 del D.P.R. 25.10.1981 n.737, recita: “Trascorsi due anni dalla data con cui fu inflitta la sanzione e sempre che l’impiegato abbia riportato nei due anni la qualifica di “ottimo”; possono essere resi nulli gli effetti della stessa, esclusa ogni efficacia retroattiva; possono altresì essere modificati i giudizi complessivi riportati dall’impiegato dopo la sanzione ed in conseguenza si questa. Il provvedimento è adottato con decreto ministeriale, sentiti il Consiglio di amministrazione e la Commissione di disciplina.”
Per tutto ciò premesso ed esposto, lo/a scrivente
CHIEDE
Che l’Autorità adita, sentito il Consiglio di Amministrazione e la Commissione di disciplina di cui all’art.87 del D.P.R. 10.01.1957 n.3 (Statuto degli impiegati civili dello Stato), voglia
IN VIA PRELIMINARE:
ACCERTARE l’esistenza dei presupposti di legge per la concessione dell’istituto della riabilitazione ex all’art.87 del D.P.R. 10.01.1957 n.3 (Statuto degli impiegati civili dello Stato), richiamato dall’art.31 del D.P.R. 25.10.1981 n.737 (Sanzioni disciplinari per il personale dell’Amministrazione di pubblica sicurezza e regolamentazione dei relativi procedimenti)
IN VIA PRINCIPALE:
A) CONCEDERE LA RIABILITAZIONE ex all’art.87 del D.P.R. 10.01.1957 n.3 (Statuto degli impiegati civili dello Stato), richiamato dall’art.31 del D.P.R. 25.10.1981 n.737 (Sanzioni disciplinari per il personale dell’Amministrazione di pubblica sicurezza e regolamentazione dei relativi procedimenti)
B) RENDERE NULLI gli effetti della sanzione disciplinare irrogata con provvedimento amministrativo del _____________ notificato il _____________ dalla Questura ___________
C) MODIFICARE in meglio i giudizi complessivi riportati dal (grado nome e cognome) ___________________________________ dopo la sanzione ed in conseguenza di questa, ex all’art.87 del D.P.R. 10.01.1957 n.3 (Statuto degli impiegati civili dello Stato), richiamato dall’art.31 del D.P.R. 25.10.1981 n.737 (Sanzioni disciplinari per il personale dell’Amministrazione di pubblica sicure za e regolamentazione dei relativi procedimenti).
D) DISPORRE che gli organi preposti provvedano ex lege alle cancellazioni, trascrizioni ed annotazioni negli atti matricolari dell’impiegata/o

Va da sé che vige il principio di singola istanza per singola sanzione disciplinare, non potendosi instaurare un unico contraddittorio cumulativo per le varie sanzioni riportate.
Il fatto che non si trovi molto materiale on line è perché l'istituto della riabilitazione è poco conosciuto dal personale che pertanto non vi fa ricorso con frequenza.

umpalumpa
15-06-19, 00: 54
Perfetto, grazie. A questo punto devo ricorrere con due distinti procedimenti. Ma devo attendere la conclusione del primo procedimento o posso presentare le due istanze separatamente ma contemporaneamente?

Kojak
15-06-19, 12: 26
Perfetto, grazie. A questo punto devo ricorrere con due distinti procedimenti. Ma devo attendere la conclusione del primo procedimento o posso presentare le due istanze separatamente ma contemporaneamente?
Ritengo sia percorribile la seconda strada poiché i due requisiti da rispettare sono unicamente il biennio sia dall'inflizione della sanzione sia dal conseguimento della valutazione di ottimo.

umpalumpa
17-06-19, 10: 12
Perfetto, grazie!