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Visualizza Versione Completa : Nuovo emendamento per agenti penitenziari



Brownie
19-07-13, 01: 16
Questo emendamento potrebbe interessare tutto il personale della Penitenziaria:

http://www.tgcom24.mediaset.it/politica/articoli/1106986/tassa-su-e-cigarette-finanziera-agenti-carcerari.shtml

Almeno qualcosa di utile lo stanno facendo!

Su un punto mi trovo in disaccordo con l'emendamento, custodia cautelare solo per una pena superiore ai 5 anni...... Questa è davvero un assurdità credo. Cioè vorrebbe dire che se uno non prende più di 5 anni di carcere si fa i domiciliari? Con il rischio praticamente che diventi latitante e se ne scappi all'estero? Qui sono un po contrario non conosco il codice penale ma se lo modificano cosi è davvero un anomalia...

Voi della PolPen come lo vedete potrebbe andare bene? E' ancora in commissione giustizia ora che diventa legge e ci saranno non so quanti ritocchi.

A_N_T_O_N_Y
19-07-13, 10: 40
No!! la custodia cautelare non è l'espiazione della pena.....sono due cose diverse! La custodia cautelare, o custodia preventiva che dir si voglia, ha una finalità di tutela della collettività nell'attesa dell'accertamento della responsabilità penale del soggetto. I presupposti previsti al cpp dagli artt. 272 e ss.gg. sono innanzitutto i gravi indizi di reità e poi almeno una delle cosiddette "esigenze cautelari" che sono il pericolo di fuga, il pericolo di inquinamento delle prove e il pericolo di reiterazione del reato. Oltre a tutto ciò le misure cautelari sono regolate da un criterio di gradualità per cui la custodia in carcere rappresenta l'extrema ratio. Allo stato attuale il giudice, può (bada bene non deve.....salvo casi particolari), ricorrere alla misura cautelare della custodia in carcere per delitti che prevedono una pena non inferiore ai 4 anni. Con l'emendamento in questione il limite sale a 5 anni. Negli altri casi si ricorre agli arresti domiciliari se non a misure ancora più blande come l'obbligo di firma, il divieto o l'obbligo di dimora.....ecc. ........sempre partendo dal presupposto che l'imputato non è colpevole fino a sentenza passata in giudicato.

Brownie
20-07-13, 01: 59
No!! la custodia cautelare non è l'espiazione della pena.....sono due cose diverse! La custodia cautelare, o custodia preventiva che dir si voglia, ha una finalità di tutela della collettività nell'attesa dell'accertamento della responsabilità penale del soggetto. I presupposti previsti al cpp dagli artt. 272 e ss.gg. sono innanzitutto i gravi indizi di reità e poi almeno una delle cosiddette "esigenze cautelari" che sono il pericolo di fuga, il pericolo di inquinamento delle prove e il pericolo di reiterazione del reato. Oltre a tutto ciò le misure cautelari sono regolate da un criterio di gradualità per cui la custodia in carcere rappresenta l'extrema ratio. Allo stato attuale il giudice, può (bada bene non deve.....salvo casi particolari), ricorrere alla misura cautelare della custodia in carcere per delitti che prevedono una pena non inferiore ai 4 anni. Con l'emendamento in questione il limite sale a 5 anni. Negli altri casi si ricorre agli arresti domiciliari se non a misure ancora più blande come l'obbligo di firma, il divieto o l'obbligo di dimora.....ecc. ........sempre partendo dal presupposto che l'imputato non è colpevole fino a sentenza passata in giudicato.

Ok credo di aver capito, presupponiamo uno venga colto in flagranza di reato per spaccio di sostanze stupefacenti, il Pm predispone subito la custodia cautelare per alcuni giorni poi mettiamo che patteggia bisognerà aspettare l'esito del processo per la condanna finale? E' cosi in parole povere? La custodia cautelare è solo un passaggio subito dopo l'arresto, quindi la persona può ritornare in carcere dopo il processo o si macchia solo la fedina penale però resta a piede libero?

A_N_T_O_N_Y
20-07-13, 13: 08
Allora....innanzitutto le misure cautelari non sono disposte dal PM ma dal giudice, nella fattispecie delle indagini preliminari dal GIP, su richiesta del PM. Oltretutto le misure cautelari rispondono a criteri di protezione sociale per cui se il soggetto non è pericoloso, se non sussistono i limiti di pena previsti e se non ci sono le esigenze cautelari (pericolo di fuga, di reiterazione del reato o di inquinamento delle prove) la misura cautelare non ha motivo di essere disposta.
Anche nel caso di arresto in flagranza di reato, nel chiedere la convalida dell'arresto ed eventuale emissione di ordinanza cautelare il GIP può anche convalidare il solo arresto senza emettere nessuna misura cautelare disponendo che l'indagato attenda il processo a piede libero.
Inoltre le misure cautelari sono parametrate con dei limiti massimi per ogni fase processuale trascorsi i quali....se non è intervenuta sentenza.....la misura cautelare decade (la famosa scarcerazione per decorrenza dei termini) e da un limite massimo ominicomprensivo di tutte le fasi processuali in quanto la limitazione della libertà personale, garantita dalla costituzione, in attesa di un processo e quindi nella situazione di presunzione di innocenza non può protrarsi all'infinito.
Ovviamente quando cessano le esigenze cautelari, o le stesse cambiano, L'Autorità Giudiziaria procedente può revocare o modificare l'ordinanza cautelare (ad esempio concedendo gli arresti domiciliari in luogo della custodia in carcere).