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Visualizza Versione Completa : Sentenza del GUP di Milano sull'utilizzo dell'alcoltest



Pol
05-06-13, 22: 04
http://www.ilmattino.it/articolo.php?id=288403&sez=PRIMOPIANO&ssez=CRONACA

Premettendo che ciò porta solo mala informazione alle persone che non sanno che queste sentenze sono casi a sé stanti e non fanno giurisprudenza (vedasi casi di imputati che vennero assolti dalle accuse di coltivare erba in casa, e il giorno dopo titoloni : coltivare erba non è reato, lo ha stabilito una sentenza !? o altre sentenze che vedono sanzioni della forestale per accertamenti al CDS annullate, in quanto il servizio di polizia stradale non rientra nei propri compiti d'istituto :retard:)

Cosa ne pensate ?
Chiedo agli operatori : se un utente della strada dichiarasse che per l'utilizzo dell'etilometro è necessario attendere il proprio legale, come vi comportereste ? il solito 186 ?

Chiedo inoltre : una pattuglia sprovvista di etilometro può obbligare un utente fermato per un controllo a seguirli presso un comando per l'accertamento ?

Blushield
05-06-13, 23: 35
Attenzione.
Leggete bene l'articolo. Si parla del l'avviso che deve essere dato all'automobilista della facoltá di farsi assistere da un legale, non del l'obbligo della presenza del legale stesso, obbligo che non c'è.
Se tale avviso, che viene dato e verbalizzato in forma scritta, non viene fatto all'automobilista, quindi non c'è tale verbale nel fascicolo, allora il procedimento può essere invalidato, nulla di nuovo in questo, perché si parla delle garanzie difensive obbligatorie per tale atto.
.....e non è che si sospende il tutto in attesa del legale, occhio, si procede ugualmente sia chiaro, senza perdere tempo.
Ripeto, la mancanza dell'avviso all'automobilista della facoltá di fasi assistere da un legale, quindi la mancanza del verbale di tale avviso, è un conto, la presenza obbligatoria del legale pena l'annullamento è un altra e ben diversa e sopratutto non è prevista.
Probabilmente la novitá stá nel fatto che si è proceduto con la sintomatologia e non con la strumentazione, e la sentenza afferma che anche per la sintomatologia vale l'obbligo dell'avviso all'automobilista della facoltá di farsi assistere dal legale.



Chiedo inoltre : una pattuglia sprovvista di etilometro può obbligare un utente fermato per un controllo a seguirli presso un comando per l'accertamento ?

Assolutamente si.

Art. 186 comma 4 N.C.d.S.
4. Quando gli accertamenti qualitativi di cui al comma 3 hanno dato esito positivo, in ogni caso d'incidente ovvero quando si abbia altrimenti motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi in stato di alterazione psicofisica derivante dall'influenza dell'alcool, gli organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, anche accompagnandolo presso il più vicino ufficio o comando, hanno la facoltà di effettuare l'accertamento con strumenti e procedure determinati dal regolamento

Pol
05-06-13, 23: 46
Dunque se un operatore non verbalizza/nota elementi sintomatici, è esonerato dal comunicare la possibilità di avvisare il legale ?

VxVendetta
05-06-13, 23: 54
No: l'operatore è tenuto ad informare della possibilità di farsi assistere, e a verbalizzare tale facoltà, ma poi, a fronte dell'irrepetibilità degli atti di accertamento, nessuno costringe ad attendere l'avvocato per il test, che andrà invece atteso, al limite, per le formalità successive (prima tra tutte l'elezione di domicilio e la nomina).

Pol
05-06-13, 23: 57
Chiarissimo, grazie ad entrambi per le risposte