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Visualizza Versione Completa : Infiltrati e art 112 della Costituzione



Rudy89
27-01-13, 16: 32
L'articolo 112 della Costituzione rende obbligatorio l'esercizio dell'azione penale da parte del pubblico ministero. Quindi, in tutti quei casi in cui poliziotti, carabinieri o finanzieri infiltrati in organizzazioni criminali si vedono costretti a compiere azioni criminali, come ne escono "puliti"? in base a quale principio giuridico?

Grazie

Brownie
27-01-13, 16: 35
Bella domanda :)

FRANCODUE
27-01-13, 16: 41
Basta semplicemente leggersi l'art.97 della legge 309/90 che così recita:
Articolo 97.
Attivita' sotto copertura
1. Fermo il disposto dell'articolo 51 del codice penale, non sono punibili gli ufficiali di polizia
giudiziaria addetti alle unita' specializzate antidroga, i quali, al solo fine di acquisire elementi di
prova in ordine ai delitti previsti dal presente testo unico ed in esecuzione di operazioni anticrimine
specificatamente disposte dalla Direzione centrale per i servizi antidroga o, sempre d'intesa con
questa, dal questore o dal comandante provinciale dei Carabinieri o della Guardia di finanza o dal
comandante del nucleo di polizia tributaria o dal direttore della Direzione investigativa antimafia
di cui all'articolo 3 del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 dicembre 1991, n. 410, anche per interposta persona, acquistano, ricevono, sostituiscono
od occultano sostanze stupefacenti o psicotrope o compiono attivita' prodromiche e strumentali.
2. Per le stesse indagini di cui al comma 1, gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria possono
utilizzare documenti, identita' o indicazioni di copertura anche per attivare o entrare in contatto
con soggetti e siti nelle reti di comunicazione, informandone il pubblico ministero al piu' presto e
comunque entro le quarantotto ore successive all'inizio delle attivita'.
3. Dell'esecuzione delle operazioni di cui al comma 1 e' data immediata e dettagliata
comunicazione alla Direzione centrale per i servizi antidroga ed all'autorita' giudiziaria,
indicando, se necessario o se richiesto, anche il nominativo dell'ufficiale di polizia giudiziaria
responsabile dell'operazione, nonche' il nominativo delle eventuali interposte persone impiegate.
4. Gli ufficiali di polizia giudiziaria possono avvalersi di ausiliari ed interposte persone, ai quali si
estende la causa di non punibilita' di cui al presente articolo. Per l'esecuzione delle operazioni puo'
essere autorizzata l'utilizzazione temporanea di beni mobili ed immobili, nonche' di documenti di
copertura secondo le modalita' stabilite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il
Ministro della giustizia e con gli altri Ministri interessati.
5. Chiunque, nel corso delle operazioni sotto copertura di cui al comma 1, indebitamente rivela
ovvero divulga i nomi degli ufficiali o agenti di polizia giudiziaria che effettuano le operazioni
stesse, e' punito, salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, con la reclusione da due a sei anni .
Chiara la cosa adesso ?.

Rudy89
27-01-13, 16: 59
Molto chiaro grazie. Avevo cercato in internet ma non avevo trovato nulla. Prima del 1990 esisteva qualche altra legge simile? In una intervista Nando Dalla Chiesa (figlio del generale) parla del Nucleo speciale di polizia giudiziaria creato nel '74 dal padre. Afferma che Carlo Alberto Dalla Chiesa utilizzo, tra i primi in Italia, agenti infiltrati ai quali era stato dato il permesso di compiere atti criminali anche se mai delitti contro la persona.

FRANCODUE
27-01-13, 19: 11
No.
Questa legge con questo articolo è stata una svolta davvero epocale.
Prima gli infiltrati si vedevano solo nei soliti film americani.
Per questo è stata sollecitata proprio da noi appartenenti alle FF.OO.-

bartok
27-01-13, 19: 14
No.
Questa legge con questo articolo è stata una svolta davvero epocale.
Prima gli infiltrati si vedevano solo nei soliti film americani.
Per questo è stata sollecitata proprio da noi appartenenti alle FF.OO.-

cioè prima non c'era infiltrati?

poi la suddetta legge si applica solo per le droghe? suppongo che l'attività d'infiltrazione possa portare anche ad altre tipologie di reato...

Rudy89
27-01-13, 19: 56
No.
Questa legge con questo articolo è stata una svolta davvero epocale.
Prima gli infiltrati si vedevano solo nei soliti film americani.
Per questo è stata sollecitata proprio da noi appartenenti alle FF.OO.-

quindi gli uomini di Dalla Chiesa essendo i primi a compiere operazioni sotto copertura agivano nella non totale legalità

ale66
27-01-13, 20: 07
Molti auto infiltrati, senza alcuna direzione della competente AG, anche in buona fede, sono adesso in galera.

Brownie
27-01-13, 20: 48
Molti auto infiltrati, senza alcuna direzione della competente AG, anche in buona fede, sono adesso in galera.

Alcuni esempi? Cosa vuol dire senza AG, non c'è la direzione distrettuale antimafia?

FRANCODUE
27-01-13, 21: 19
quindi gli uomini di Dalla Chiesa essendo i primi a compiere operazioni sotto copertura agivano nella non totale legalità

Assolutamente no.
State confondendo pazzescamente le cose.
Quella era un altra situazione che comprende servizi segreti che non hanno più le
qualifiche di Polizia di Sicurezza o Giudiziaria.
Io qui parlo solo di Polizia Giudiziaria, e quest'articolo spiega la cosa.
Se non ci siete dentro o mai stati dentro non potete capire.
Le forze di Polizia agiscono ed operano solo secondo alla legge.
Questa legge l'abbiamo sollecitata soloper operare meglio.
Quella da te citata


Alcuni esempi? Cosa vuol dire senza AG, non c'è la direzione distrettuale antimafia?

Qui ragionaiamo solo dopo questa legge del 1990.
Chiara la cosa ?.

ale66
27-01-13, 21: 22
Alcuni esempi? Cosa vuol dire senza AG, non c'è la direzione distrettuale antimafia?

Autorità Giudiziaria, ovvero il P.M. che autorizza tali operazioni sotto copertura.

Rudy89
27-01-13, 21: 58
Assolutamente no.
State confondendo pazzescamente le cose.
Quella era un altra situazione che comprende servizi segreti che non hanno più le
qualifiche di Polizia di Sicurezza o Giudiziaria.
Io qui parlo solo di Polizia Giudiziaria, e quest'articolo spiega la cosa.
Se non ci siete dentro o mai stati dentro non potete capire.
Le forze di Polizia agiscono ed operano solo secondo alla legge.
Questa legge l'abbiamo sollecitata soloper operare meglio.
Quella da te citata
.

Io ti parlo proprio del Nucleo speciale di polizia giudiziaria del generale dalla Chiesa (anteriore al 1990) che, come dice il nome, era costituito da carabinieri (mi sembra che successivamente divenne interforze) con compiti di polizia giudiziaria. Se scrivo in questo forum è proprio perché voglio capire e quando scrivo quel che so non è per presunzione o cosa ma per vedere insieme a chi ne sa più di me (se lo vogliono...) dove sbaglio!

altairV
27-01-13, 22: 09
Ad un corso di aggiornamento, qualche lustro fa, si chiacchierava, con il giudice che ci faceva lezione, proprio di agenti infiltrati e dell'eventualità di compiere reati per non far saltare la copertura. Ebbene ci disse che assolutamente piuttosto che commettere un reato era meglio far saltare la copertura. Al di là delle possibilità date dal 309/90. Disse "Non siamo in america..."

Brownie
27-01-13, 22: 47
Qui ragionaiamo solo dopo questa legge del 1990.
Chiara la cosa ?.
Si però mi viene un dubbio la DDA cioè il pool di magistrati che indagano su esponenti mafiosi esisteva prima del 1990?


Autorità Giudiziaria, ovvero il P.M. che autorizza tali operazioni sotto copertura.

Si so cos'è la AG, chiedevo appunto se tali autorizzazioni le emanava la DDA, composta da pubblici ministeri.

bemboz
28-01-13, 00: 15
Franco ma dunque tali tipo di servizi sono limitati solamente alle operazioni antidroga?
perché l'articolo che citi è abbastanza specifico sia sul fatto che debbono essere UPG (dunque dalla qualifica di sovraintendenti in su?) sia per la materia (operazioni antidroga)


Ad un corso di aggiornamento, qualche lustro fa, si chiacchierava, con il giudice che ci faceva lezione, proprio di agenti infiltrati e dell'eventualità di compiere reati per non far saltare la copertura. Ebbene ci disse che assolutamente piuttosto che commettere un reato era meglio far saltare la copertura. Al di là delle possibilità date dal 309/90. Disse "Non siamo in america..."

Stessa cosa mi ricordo che diceva il mio professore di penale durante la lezione alla domanda proprio sugli agenti sotto copertura,
le tutele di questi sono davvero poche e dunque davvero si gioca sul filo del rasoio.


Si però mi viene un dubbio la DDA cioè il pool di magistrati che indagano su esponenti mafiosi esisteva prima del 1990?
la DDA è stata fondata nel 1991, ma il pool antimafia è nato agli inizi degli anni '80

Hxxxx
28-01-13, 00: 50
Secondo un amico ps ormai in pensione da una 15 di anni, prima del 90 le operazioni sotto copertura intese anche come omissione di denuncia si svolgevano sperando in una amichevole interpretazione del 51 "l'adempimento di un dovere imposto da una norma giuridica o da un ordine legittimo della pubblica Autorità, esclude la punibilità".
Poi, il legislatore introdusse un po di norme a doc. La 309/90 per la droga, la 306/92 per la mafia, la 419/91 per usura, estorsione e riciclaggio.

ale66
28-01-13, 09: 21
Si so cos'è la AG, chiedevo appunto se tali autorizzazioni le emanava la DDA, composta da pubblici ministeri.

Questo tipo di autorizzazioni possono essere rilasciate anche da un P.M in seno alla Procura.


Franco ma dunque tali tipo di servizi sono limitati solamente alle operazioni antidroga?
perché l'articolo che citi è abbastanza specifico sia sul fatto che debbono essere UPG (dunque dalla qualifica di sovraintendenti in su?) sia per la materia (operazioni antidroga)

Come ha gia specificato l'utente Hxxxx esistono altre fattispecie legislative che regolano altre tipologie di reato quali l’art. 10 del d.l. 419/1991 convertito, con modificazioni, dalla l. 172/1992 in materia di estorsione e riciclaggio, il comma 3 dell’art. 12 quater d.l. 306/1992 convertito, con modificazioni, dalla l. 356/1992 per la repressione dei delitti di ricettazione di armi, riciclaggio e reimpiego simulati, il comma 3 dell’art. 14 l. 269/1998 concernente norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in
schiavitù, il comma 3 dell’art. 4 d.l. 374/2001 convertito, con modificazioni, dalla l.228/2001 emanato per far fronte all’emergenza terroristica internazionale, e da ultimo,l’art. 10 della l. 228/2003 in materia di schiavitù, prostituzione minorile, tratta dipersone e prostituzione – applicabile anche ai reati di immigrazione clandestina in forza del richiamo operato dal comma 3-septies del d.leg. 286/1998.

bemboz
28-01-13, 10: 16
Come ha gia specificato l'utente Hxxxx esistono altre fattispecie legislative che regolano altre tipologie di reato quali l’art. 10 del d.l. 419/1991 convertito, con modificazioni, dalla l. 172/1992 in materia di estorsione e riciclaggio, il comma 3 dell’art. 12 quater d.l. 306/1992 convertito, con modificazioni, dalla l. 356/1992 per la repressione dei delitti di ricettazione di armi, riciclaggio e reimpiego simulati, il comma 3 dell’art. 14 l. 269/1998 concernente norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in
schiavitù, il comma 3 dell’art. 4 d.l. 374/2001 convertito, con modificazioni, dalla l.228/2001 emanato per far fronte all’emergenza terroristica internazionale, e da ultimo,l’art. 10 della l. 228/2003 in materia di schiavitù, prostituzione minorile, tratta dipersone e prostituzione – applicabile anche ai reati di immigrazione clandestina in forza del richiamo operato dal comma 3-septies del d.leg. 286/1998.

Ok perfetto, grazie mille!