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Visualizza Versione Completa : I controlli in materia commerciale, edilizia, ambientale e sanitaria.



Blushield
14-01-12, 12: 01
Si apre questa discussione per permettere agli utenti interessati di conoscere le competenze ed i controlli che le Polizie Locali effettuano in queste delicate materie.
Lungi dal voler essere una discussione estremamente tecnica e quindi potenzialmente noiosa, lo scopo rimane quello di avvicinare gli utenti e gli aspiranti PL a quelle che tra le materie di competenza delle Polizie Locali sono tra le più importanti, sebbene nel comtempo siano anche le meno "conosciute" o "appariscenti".
Buona discussione.

PoliziaLocale
14-01-12, 12: 44
Ottima iniziativa =) questa discussione calza proprio a pennello perchè proprio oggi inizierò lo sutdio della parte relativa all'edilizia

vecchiacanaglia
02-02-12, 05: 50
Ciao a Tutti! Ricomincio con i quesiti dei miei concorsi. Questo è appena uscito in Maremma. Per fortuna che non sono passata altrimenti sarei stata tra i "bloccati dei treni odierni". Mission was not possible.
Grazie a chi mi risponderà in maniera esaustiva--- per la cronaca io avevo scritto in linee generali le attività della PM in edilizia con gli atti/sanzioni conseguenti alle infrazioni. Notare che non studio da novembre...

FRANCODUE
02-02-12, 08: 25
Intanto rileggiti questa vecchia discussione, aperta proprio da te.
qui. (https://www.militariforum.it/forum/showthread.php?28929-EDLIZIA-opere-in-difformit%E0)

vecchiacanaglia
02-02-12, 10: 55
Intanto rileggiti questa vecchia discussione, aperta proprio da te.
qui. (https://www.militariforum.it/forum/showthread.php?28929-EDLIZIA-opere-in-difformit%E0)

sì,ok, ma non è esauastivo per imbastire un temino... mi basterebbe uno schema...

vecchiacanaglia
02-02-12, 10: 55
Quale è la procedura da seguire???

Blushield
02-02-12, 12: 56
.... linee generali le attività della PM in edilizia con gli atti/sanzioni conseguenti alle infrazioni...

Norma di riferimento: Testo Unico in materia Edilizia D.P.R. n. 380 del 6 giugno 2001 (http://www.unisi.it/did/dip-direcon/DPR%20380-2001.pdf)e successive modificazioni ed integrazioni, tra le quali la più recente direttiva europea 2006/123/CE (detta direttiva Bolkestein) recepita con il D.Lgs. n. 59/2010 che, volta all'eliminazione di ostacoli burocratici per il cittadino nel richiedere titoli autorizzativi in varie materi, edilizia e commercio tra le tante.
E necessaria la conoscenza delle norme contenute nel predetto Testo Unico in materia Edilizia per sapere quali tipi di atti autorizzativi necessitano per le varie opere edilizie, ossia se Permesso di Costruire, DIA o Scia.
Ossia, in soldoni, un opera prima soggetta a Dia, ora è possibile realizzarla con una SCIA (Segnalazione certificata di inizio attività).
Detto questo, per non creare troppa confusione, passiamo alla domanda che è "gli atti di competenza della PL in edilizia" ma prima deve essere chiaro un concetto, ossia:
art. 27 comma 1° - "il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale esercita, anche secondo le modalità stabilite dallo statoto o dai regolamenti dell'ente, la vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia nel territorio comunale"

E' doverosa questa precisazione perchè è importante tenere presente che mentre per alcune violazioni amministrative procede direttamente l'organo accertatore, per altre procede il settore (meglio, il responsabile del settore) competente.
Quali sono le qualifiche che ci permettono di procedere? Naturalmente la qualifica di Polizia Giudiziaria che permette di effettuare i controlli sia da un punti di vista amministrativo, ossia ex legge 689/81 (http://www2.agcom.it/L_naz/L689_81.htm) che raccomando sempre la sua conoscenza come "l'Ave Maria" almeno dei primi 31 articoli", che chiaramente da punto di vista penale, con gli strumenti messi a disposizione dal CPP in caso di reato (almeno art. dal 347 al 357, e art.113 disposizioni di attuazione del C.P.P. a memoria come il "Padre Nostro").
Scusate la crudezza ma se manca la chiarezza nei due aspetti sopraccitati, senza addentrarci in altri aspetti della 689/81 e del CPP, è meglio non procedere oltre.
Bene, ora di un controllo edilizio deve essere focalizzata inizialmente la natura, controllo amministrativo (preventivo di iniziativa o a seguito di segnalazione) e controllo per l'accertamento di illeciti penali: in materia edilizia il confine tra tra illeciti penali e amministrativi è sottilissimo.
La preventiva acquisizione della documentazione esistente presso l'Ufficio Tecnico Comunale è doverosa, e permette spesso di capire sin da subito se ci troveremo a muoverci in ambito penale o amministrativo.
Qualora ciò non fosse possibile, l'accertamento parte sempre con natura amministrativa, salvo l'incappare in reati al momento del controllo come la resistenza all'accesso nel cantiere edilizio che potrebbe modificare la natura del controllo permettendo l'uso di strumenti di procedura penale (es. perquisizione ex art. 352 C.P.P. anzichè ispezione ex art. 13 L.689/81).
Una volta accertata la natura delle opere, viene redatto preciso rapporto all'UTC con il quale, se del caso, si chiede l'inquadramento dell'abuso edilizio in maniera da capire se l'illecito è penale o amministrativo.
Se l'illecito è penale, si procede con sequestro dell'area e delle relative attrezzature, con rapporto (chiamato in gergo "cnr" ossia "comunicazione notizia di reato" ex art. 347 C.P.P.) all' Autorità Giudiziaria.
Se l'illecito è penale ma "sanabile" meglio rapportarsi con l'Autorità Giudiziaria prima di sequestrare.
Se l'illecito è amministrativo, sarà l'UTC che procederà con la sanzione amm.va
Sarà sempre l'UTC - Sindaco ad emettere eventuali ordinanze di demolizione e ripristino dei luoghi.
In materia di sanzioni sono da tenere in considerazione le norme del Regolamento Comunale e del CdS (es. recinzioni di cantiere non idonee, occupazione suolo pubblico con impalcature o attrezzature varie etc.) per le quali procede l'operatore e non l'UTC.
Tralascio al momento il contestuale controllo in materia di sicurezza sul lavoro e sul personale che lavora nel cantiere se nò ci perdiamo.
La materia "edilizia" è una materia particolare e necessita di operatori preparati che possono essere coadiuvati da personale dell'Ufficio Tecnico o da persone con particolari competenze tecniche all'uopo nominate (art. 348 comma 4° C.P.P.).
In questa sede è difficile riassumere tutto in poche e superficiali spiegazioni, ma rimango a disposizione non solo per eventuali chiarimenti ma anche per consigliare (in MP naturalmente) testi idonei e completi che trattano dei controlli in tale materia in maniera completa, semplice ed esaustiva.
Un ultimo consiglio: gli schemi riassuntivi vanno bene quando si conosce l'insieme delle norme suprascritte, cioè L.689/81, Codice di Procedura Penale, Testo unico per l'Edilizia, quindi quando si conoscono gli "strumenti da usare" in un controllo, altrimenti ciò che si viene a creare nella testa del partecipante ad un concorso è pura e semplice confusione. :)

---------------------Aggiornamento----------------------------


Quale è la procedura da seguire???

Innanzi tutto dipende dal tipo di animale: cane, gatto, cinghiale, volatile, cavallo.
Non è una battuta ma se il recupero della "carogna" può essere per alcuni di essi una prassi simile, non è cosi per altri.

vecchiacanaglia
04-02-12, 07: 30
ok - mi spiace essere frettolosa ma nella mia capanna la chiavetta non prende bene e usare il pc del Comando non è una bella cosa. Sono fuori dal mondo telematico e mi sto rendendo conto che se le persone non si sforzano più di rendere il quotidiano interessante è anche a causa del pc.

Tornando a bomba per il cadavere di animale mi interessano sia quelli domestici - es. gatto- che quelli selvatici - es. istrice-

per l'edilizia - non lo avrei mai superato con tutta quella pappardella a memoria- ma in nuce quello ho scritto... o volevano la pappardella o lo schema dello schema a questo punto...

Blushield
04-02-12, 18: 50
Tornando a bomba per il cadavere di animale mi interessano sia quelli domestici - es. gatto- che quelli selvatici - es. istrice...

Posso dirti come procediamo da noi che non è detto sia quanto vogliano sentirsi dire gli esaminatori ad un concorso, comunque:
in caso di animali in qualche modo riconducibile in maniera certa ad un proprietario attraverso microchip (cani e spesso cavalli), si chiede l'intervento del Settore Veterinario della competente USLL: si acquisiscono i dati e si procede a norma del regolamento comunale (da noi prevedono l'idonea custodia ed il controllo degli animali da parte dei proprietari). In mancanza 672 Codice penale; se risultano privi di microchip si effettuano comunque gli accertamenti del caso al fine di risalire ai proprietari (si fa quel che si può...)
Animali selvatici (cinghiali, cervi, pecore, falchi, civette, etc.) si contatta la Pol Prov e/o il Corpo Forestale dello Stato (se hanno distaccamenti vicini) segnalando il problema. Normalmente, salvo rarissimi casi, ci dicono di procedere noi e quindi si contatta il suddetto settore veterinario, anche per un controllo sulle cause della morte dell'animale (malattia o altro); sicuramente per un cervo morto per una malattia contagiosa è doveroso rapportarsi con gli organi competenti ma solitamente si muove direttamente il Settore Veterinario.
Per i gatti (sopratutto quando investiti) il settore veterinario non se ne occupa quindi li si fa recuperare dalla ditta che ha in convenzione l'asporto rifiuti che provvederà all'eliminazione secondo legge: di ciò dovrà essere acquisita la relativa documentazione sul corretto "smaltimento". Essendo l'investimento involontario dei gatti un fenomeno molto diffuso, non esistendo per tali animali l'obbligo del microchip, gliaccertamenti si fermano quasi subito, salvo che l'animale non abbia collari od altro che possa ricondurre al proprietario.
Per i poveri "piccioni" scacazzanti e uccellini (salvo casi di moria numerosa che possono far sorgere il dubbio di malattie nel qual caso interviene il settore Veterinario), si contata per scrupolo di coscenza il settore veterinario che solitamente da il benestare all'intervento "celere" degli operatori del servizio "rifiuti"; dello smaltimento è sempre il caso di richiedere idonea documentazione, anche perchè ancora non pochi cittadini soffrono della psicosi "aviaria".

vecchiacanaglia
17-02-12, 17: 57
O è tulps?

IL TITOLARE DI UN SUPERMERCATO MI HA CHIESTO SE è OBBLIGATO AD AVERE UN BAGNO-TOILETTE A DISPOSIZIONE DEI CLIENTI... NON SONO I TITOLARI DEGLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE? E I RIFF LEGISLATIVI?

Blushield
17-02-12, 19: 22
Vecchia, lo sai..... quì siamo affezionati a te e ti rispondiamo sempre volentieri, ma tu devi pure darci una mano.
Ho aperto un'apposita discussione, ma tu per la terza volta ne apri una senza neanche degnarti di controllare le altre.
La prossima volta, per favore, un piccolo sforzo in più sarebbe gradito.
Grazie.
Spostata nell'apposita discussione.

FRANCODUE
17-02-12, 19: 23
Il Tulps non c'entra nulla.
Leggi qui. (http://www.parlamento.it/parlam/leggi/deleghe/98114dl.htm)
Scusami Gian, ci siamo sovrapposti.

Blushield
17-02-12, 19: 25
Nessun problema Franco, anzi grazie della disponibilità.

vecchiacanaglia
18-02-12, 08: 18
Vecchia, lo sai..... quì siamo affezionati a te e ti rispondiamo sempre volentieri, ma tu devi pure darci una mano.
Ho aperto un'apposita discussione, ma tu per la terza volta ne apri una senza neanche degnarti di controllare le altre.
La prossima volta, per favore, un piccolo sforzo in più sarebbe gradito.
Grazie.
Spostata nell'apposita discussione.

è che non ho libero accesso alla reta da quassù e scrivo sempre furtivamente...alla prox magari invio in pvt e mi dite dove mettere la questione...

no...mi ritocca rileggere il 114?!? lo lascio a tempi più tranquilli allora...risponderò al negoziante tra due mesi almeno!!!

Blushield
18-02-12, 12: 49
L'obbligatorietà per i pubblici esercizi (non esercizi commerciali attenzione) di avere servizi igienici per la clientela, è stata oggetto di disamine non indifferenti sino a che il Ministero delle Attività Produttive ha chiaramente indicato, rispondendo ad un apposito quesito posto da un'amministrazione comunale, come norma precisa che implica tale obbligo l’art. 28, comma 6, lettera d) del DPR n. 327/80 (regolamento di esecuzione della L. 30 aprile 1962 n. 283 e successive modifiche, in materia di disciplina della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande).
Naturalmente le norme vanno integrate con quelle che prevedono la fruibilità dei servizi igienici da parte di persone deversamente abili (decreti D.P.R. n. 384/78 e 236/89).
Quindi, per quanto riguarda pubblici esercizi, ossia bar ristoranti etc., l'obbligo esiste e ciò è anche normalmente previsto nei relativi regolamenti comunali.
Per gli esercizi commerciali, e veniamo alla domanda di Vecchiacanaglia, ossia esercizi di vicinato (negozi) e medie/grandi strutture di vendita (es. supermercato/ipermercato/china-bazar, etc.) non vi è l'obbligo dei servizi igienici per il pubblico, ma solo per il personale.
Nulla vieta ad un commerciante di realizzare i servizi igienici per i propri clienti (come spesso è stato fatto, sopratutto per le nuove strutture) ma chiaramente tali servizi devono conformarsi a quanto previsto dalle norme in materia, comprese quelle relative ai servizi per le persone disabili.
Invece è possibile che in un regolamento comunale sia comunque prevista la realizzazione di servizi igienici in quelli che possono essere strutture di tipo "centro commerciale", anche di medie dimensioni, pur non avendo all'interno un pubblico esercizio che ne avrebbe l'obbligo, e quindi è importante rapportarsi con l'ufficio tecnico del comune.

Taxxy
23-02-12, 15: 34
Scusate se mi intrometto nella discussione senza apportare una risposta, bensì una domanda.
Sapreste consigliarmi qualche manuale/prontuario riguardo la vigilanza edilizia... ce ne sono molti in giro, e vorrei acquistarne uno valido soprattutto aggiornato e dove riporta molti esempi magari con sentenze pubblicate, modalità procedurali e modelli di verbali.

Grazie per la disponibilità e l'eventuale risposta.

FRANCODUE
23-02-12, 18: 02
Per non fare pubblicità gratuita, le risposte datele in Mp.
Grazie.

degra
23-02-12, 20: 41
Guarda, non posso fare pubblicità indicando uno specifico volume perchè non mi occupo di edilizia. L'unico consiglio che posso tuttavia darti, in linea generale, è di affidarti ad un editore di spessore e che faccia questo tipo di pubblicazioni da tempo, perchè l'esperienza è tutto!

Alpenjager
24-02-12, 10: 16
Solo per chiarire un dubbio atroce in merito al quesito di Vecchiacanaglia, ma siamo sicuri che sia la 114 la normativa di riferimento per il servizio igienico all'interno di una supermercato (media struttura di vendita o grande)? la 114 non ha alcun rimando a questo, possiamo rifarci al vecchio TULLSS?
Che il TULPS centri come i cavoli a merenda è palese ma spesso in rete si solleva il dubbio del 187 tulps qualora al cliente venga precluso utilizzo servizi igienici in uso ai dipendenti...lo so è una forzatura ma sono in molti a sollevare la questione!
Qualcuno che si intende di water? ahah scherzo

Taxxy
24-02-12, 13: 32
Allora scrivetemelo in P.M.

Blushield
24-02-12, 16: 03
Solo per chiarire un dubbio atroce in merito al quesito di Vecchiacanaglia, ma siamo sicuri che sia la 114 la normativa di riferimento per il servizio igienico all'interno di una supermercato (media struttura di vendita o grande)? la 114 non ha alcun rimando a questo, possiamo rifarci al vecchio TULLSS?
Che il TULPS centri come i cavoli a merenda è palese ma spesso in rete si solleva il dubbio del 187 tulps qualora al cliente venga precluso utilizzo servizi igienici in uso ai dipendenti...lo so è una forzatura ma sono in molti a sollevare la questione!
Qualcuno che si intende di water? ahah scherzo

Mi sembra di aver risposto al quesito di vecchiacanaglia (vedi sopra) e la 114/98 non centra nulla. Il Tulps neanche, anche se salta fuori quando in un pubblico esercizio viene opposto un rifiuto all'uso dei servizi igienici...ma questa è un'altra storia.

---------------------Aggiornamento----------------------------


Scusate se mi intrometto nella discussione senza apportare una risposta, bensì una domanda.
Sapreste consigliarmi qualche manuale/prontuario riguardo la vigilanza edilizia... ce ne sono molti in giro, e vorrei acquistarne uno valido soprattutto aggiornato e dove riporta molti esempi magari con sentenze pubblicate, modalità procedurali e modelli di verbali.

Grazie per la disponibilità e l'eventuale risposta.

Le ho mandato un MP.

vecchiacanaglia
04-03-12, 00: 40
Mi sembra di aver risposto al quesito di vecchiacanaglia (vedi sopra) e la 114/98 non centra nulla. Il Tulps neanche, anche se salta fuori quando in un pubblico esercizio viene opposto un rifiuto all'uso dei servizi igienici...ma questa è un'altra storia.

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Le ho mandato un MP.

avrei bisogno anche io del titolo di tale tomo ----grazie!

grazie per le delucidazioni! SIGH!

Blushield
05-03-12, 15: 17
avrei bisogno anche io del titolo di tale tomo ----grazie!

grazie per le delucidazioni! SIGH!

Mandato MP anche te!

kenshiro
19-04-12, 20: 48
Avrei bisogno di una delucidazione... sto studiando la somministrazione di alimenti e bevande, ossia legge 287/91, anche se detta materia è di competenza delle regioni, questa legge viene ancora riportata... ora, venendo al dunque, sto studiando su un corso on-line e (penso si tratti di un errore casuale) riporta che la sanzione prevista all'art. 10 di tale legge per violazioni alla legge medesima e soprattutto quando siamo in difetto di autorizzazione è di 2500 a 15000 euro. Io sapevo che la sanzione va da 516 a 3098 euro.... quale sanzione è esatta?

lupo90
19-04-12, 21: 02
Avrei bisogno di una delucidazione... sto studiando la somministrazione di alimenti e bevande, ossia legge 287/91, anche se detta materia è di competenza delle regioni, questa legge viene ancora riportata... ora, venendo al dunque, sto studiando su un corso on-line e (penso si tratti di un errore casuale) riporta che la sanzione prevista all'art. 10 di tale legge per violazioni alla legge medesima e soprattutto quando siamo in difetto di autorizzazione è di 2500 a 15000 euro. Io sapevo che la sanzione va da 516 a 3098 euro.... quale sanzione è esatta?

Il collega Blushield aveva già risposto molto bene QUI (https://www.militariforum.it/forum/showthread.php?22861-I-Concorsi-nella-Polizia-Locale/page67)

kenshiro
19-04-12, 21: 29
Si è vero lupo, ma trattandosi di un corso on-line preparato da un sindacato di PL, fatto piuttosto bene dove ti riporta anche gli aggiornamenti normativi, e ricordando la risposta di Blu e ritrovando di nuovo lo stesso importo per quella violazione mi è venuto il dubbio ed è per quello che ho chiesto. Infatti Blu dice che la sanzione varia da 516 a 3098 euro mentre nel corso mi dice da 2500 a 15000.. siccome le leggi cambiano ogni giorno.... ho preferito ri-chiedere.

GabryReds
26-04-12, 15: 59
di seguito riporto il testo di una prova ad un concorso recente, chiedo lumi in materia... grazie

camion non moderando la velocità in curva perde parte del suo carico, olio esausto, il quale imbratta careggiata, banchina e marciapiede.
il conducente pur accorgendosi dell'accaduto non si ferma.
parte dell'olio cade in un tombino delle acque reflue. dopo accurate
indagini gli agenti rintracciano il numero di targa del mezzo.
redigere procedura (come interveniamo) ed atti


la mia curiosità si concentra sulla procedura (amm.va o penale) è vero che non è specificato se il conducente è dipendente di una ditta o meno ma il fatto che si tratti di olio esausto (rifiuto speciale?) prevede quale iter?

Wiseman
26-04-12, 16: 56
Completamente Off Topic, me ne scuso anticipatamente (ma c'è un collegamento, e può stimolare la riflessione) :).

L'olio nella fognatura arriverà ad un depuratore (si spera), dove non verrà trattato, perché i reflui urbani non dovrebbero contenerne e quindi l'impianto non è predisposto per lavorarlo. In caso di un controllo allo scarico dell'impianto esso sarà ancora presente "tal quale" e potrà dare luogo a responsabilità (penale) del gestore!

FRANCODUE
26-04-12, 19: 20
Gabry:
Beh, proprio un vostro Sindacato di categoria tratta bene la materia QUI. (http://www.sulpm.net/sulpm/polizie_provinciali/aggiornamenti/rifiuti/rif2010/RIF%20-%20Oli_esausti.pdf)
Poi visto che sei al tuo primo post, se vuoi puoi presentarti nell'apposita Sezione del Forum Benvanuto Presentati.
Anche se comunque non è obbligo farlo.

Blushield
27-04-12, 15: 34
di seguito riporto il testo di una prova ad un concorso recente, chiedo lumi in materia... grazie

camion non moderando la velocità in curva perde parte del suo carico, olio esausto, il quale imbratta careggiata, banchina e marciapiede.
il conducente pur accorgendosi dell'accaduto non si ferma.
parte dell'olio cade in un tombino delle acque reflue. dopo accurate
indagini gli agenti rintracciano il numero di targa del mezzo.
redigere procedura (come interveniamo) ed atti


la mia curiosità si concentra sulla procedura (amm.va o penale) è vero che non è specificato se il conducente è dipendente di una ditta o meno ma il fatto che si tratti di olio esausto (rifiuto speciale?) prevede quale iter?

Bella prova di concorso. Abbraccia molteplici aspetti e materie.
In che ambiti ci muoviamo?
CdS sicuramente, D.Lgs 152/2006 (Testo Unico Ambientale) e Codice di Procedura Penale.
Essendo una prova di concorso, rispondiamo cercando di mettere dentro il più possibile…è altresì chiaro che molte “azioni sono contestuali” quindi l’esposizione non potrà essere presa come rigido procedimento cronologico, in quanto molte procedure sono contestuali.
La prima cosa da fare è mettere in sicurezza la carreggiata per gli altri utenti della strada (e qui sbizzarritevi con transenne, viabilità, eventuale chiusura strada, deviazioni etc.).
Audire prima anche solo a voce e successivamente a verbale (SIT) sommarie informazioni testimoniali (art. 351 C.P.P.), persone che possono riferire su quanto accaduto in maniera da rintracciare subito il veicolo responsabile.
Richiedere intervento Arpa regionale per verificare a quanto ammonta il tasso di idrocarburi riversatosi nelle acque e soprattutto di che tipo di materiale oleoso stiamo parlando, perché c’è olio esausto di varie tipologie (oli grassi vegetali e animali / oli minerali), e non siamo noi a poter identificare tale sostanza.
Richiedere intervento del competente settore comunale per coadiuvare l’Arpa in relazione alle linee fognarie, come si diramano e dove confluiscono. Se, ad esempio, la caditoia sfocia in un fossato, ecco che è possibile collocare una barriera assorbente per fermare gli idrocarburi (o parte di essi); tale materiale può essere presente preso i magazzini comunali, in mancanza si può richiedere l’intervento dei VV.F.
Contestualmente (se il numero di operatori lo permette) è necessario rintracciare al più presto possibile l’autocarro, identificarne il proprietario, rilevare tracce sul medesimo, tentare di capire che sostanza trasportava (e comunicarlo all’Arpa che comunque effettuerà lo stesso le analisi),verificare se trattasi di privato o di ditta ed acquisire documentazioni (quest’ultimo aspetto può essere fatto anche in seguito), in maniera da capire:
- a che titolo trasporta tale rifiuto? (conto terzi, titolare/dipendente ditta autorizzata, con veicolo che non centra nulla?)
- è in grado di esibire i formulari? (art. 193 della 152/2006)
- chi li ha prodotti è in grado di esibire i registri di carico/scarico? (art. 190 della 152/2006 )
Sistri o non Sistri? (ma qui fermiamoci se non mi maledite).
Il Responsabile del competente settore comunale/Sindaco, emanerà un’ordinanza (art. 192 D.Lgs. 152/2006) a carico del soggetto autore del fatto, per recupero/smaltimento del rifiuto e ripristino dei luoghi (quì stiamo parlando delle acque presenti negli scarichi tubature e canalette di collegamento) entro un certo termine che, decorso inutilmente effettuerà tali operazioni (anche a mezzo di ditte specializzate) addebitando le spese al responsabile: in tale caso procedimento penale a carico del responsabile (art. 192 c. 3 e 255 della 152/2006).
La caduta accidentale di per sé non ha rilevanza penale in questo caso, invece se viene riscontrato il superamento delle concentrazioni di soglia del rischio nelle acque, ecco perché è necessario l’intervento Arpa Regionale, procedimento penale. (257 del 152/2006).
I prelievi possono essere effettuati anche dalla PG operante con particolari accorgimenti, ma anche qui mi fermo se no facciamo notte.
Naturalmente, se cadiamo in abito penale, è auspicabile un primo contatto con il PM e, ad ultimazione, invio di CNR ex art. 347 CPP.
Infine, Codice della Strada:
Camion non modera la velocità: articolo 141 comma 1.
Caduta di sostanze viscide, infiammabili o pericolose: art. 161 c.2 e 4.

kenshiro
07-05-12, 19: 59
Per quanto riguarda l'edilizia, si sa che la SCIA ha sostituito la DIA. Ma quest'ultima è completamente abolita o esiste ancora in alcuni casi? Come ad esempio per quanto riguarda alcune tipologie di interventi, i quali erano soggetti a DIA in alternativa al permesso di costruire, in questo caso la SCIA è inapplicabile e quindi la DIA in questo caso "esiste" ancora? E quali sono altri casi dove vige ancora la DIA?
Questo intoppo deriva anche dal fatto che il legislatore non ha espressamente abrogato la dia nel T.U. edilizia, inoltre siccome l'edilizia è materia concorrente tra Stato e regioni, spesso si assiste che si hanno "linee di pensiero" diverse da territorio a territorio.

Blushield
07-05-12, 20: 19
La Scia (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) non ha assolutamente sostituito in tutto la Dia (Denuncia di inizio attività).
In sostanza, per le opere concernenti piccoli interventi edilizi, la scia ha sostituito la dia ma una casistica precisa non è del tutto agevole, in quanto i regolamenti edilizi dei vari comuni possono avere alcune differenze tra loro.
E' necessario tenere conto anche delle aree sottoposte a vincoli paesaggistici od altro.
L'aspetto che realmente differisce tra DIA e SCIA, è che con la SCIA, una volta presentata, le opere possono partire subito.
Per meglio verificare che tipologia di lavori prima realizzabili con Dia ora con Scia, posto questo prospetto trovato sul web (se ne possono trovare diversi) di un comune, dal quale è più agevole capire che tipologia di opere sono soggette ad un regime piuttosto che all'altro.
PROSPETTO ESPLICATIVO (http://www.comune.sanmaurotorinese.to.it/contenuti/File/CORR%20PROSPETTO_INTERVENTI_E_TITOLI_NECESSARI.pdf )

kenshiro
07-05-12, 20: 38
Quindi, da quello che ho capito, in base all'intervento che viene effettuato, avremo bisogno del Pdc, scia, e per interventi che non rientrano nè nel 1° che nel 2° caso avremo la dia, fermo restando le dovute autorizzazioni, pareri, atti di assenso comunque denominati in casi di tutela e vincoli paesaggistici e ambientali.
Grazie commissario!

VxVendetta
18-08-12, 19: 54
Domanda inerente i controlli su quelle attività soggette a permesso di polizia.

I testi dicono che i controlli su negozi o imprese soggette a permesso di polizia (armerie, istituti di vigilanza, bar, discoteche, gioiellieri, compro oro eccetera) spettano alla polizia di sicurezza, e subito prima ci si premura di identificare in tale compito le forze statali come da art. 117 della costituzione.

Si sottolinea quindi come le polizie locali non facciano parte di tale polizia e da qui sorge il dubbio: la polizia locale può controllare tali attività? può un agente, ad esempio, notando una mancanza (che so, un cantiere blocca la visibilità interna di un locale) procedere alla sanzione relativa? Badate che non sto parlando di rambate fuori servizio,ma di interventi fatti in servizio, anche su segnalazione del cittadino magari.

Lo chiedo perchè sempre nei testi si parla che tali controlli vengono effettuati dagli agenti di pubblica sicurezza, qualifica che la polizia locale può benissimo avere, il che mi fa pensare che agenti di PL con detta qualifica (e con dipendenza congiunta dal questore oltre che dal comune o la provincia) possano quindi controllare tutte quelle attività che oltre alla scia necessitano anche del permesso di polizia.

E, andando oltre, il sindaco potrebbe ordinare un controllo a tappeto su tali aziende/locali? Oppure no perchè l'autorità di PS è il questore o il commissario del locale commissariato? Può farlo solo nei ocmuni dove, non essendoci il commissariato, è lui l'autorità di PS? E se il sindaco è l'autorità di PS, gli agenti con la qualifica da chi dipendono operativamente per i servizi inerenti la sicurezz apubblica? Dal questore o dal sindaco che stile sceriffo è l'autorità di PS più vicina?

Blushield
20-08-12, 10: 50
Domanda inerente i controlli su quelle attività soggette a permesso di polizia.

I testi dicono che i controlli su negozi o imprese soggette a permesso di polizia (armerie, istituti di vigilanza, bar, discoteche, gioiellieri, compro oro eccetera) spettano alla polizia di sicurezza, e subito prima ci si premura di identificare in tale compito le forze statali come da art. 117 della costituzione.
Si sottolinea quindi come le polizie locali non facciano parte di tale polizia e da qui sorge il dubbio: la polizia locale può controllare tali attività? può un agente, ad esempio, notando una mancanza (che so, un cantiere blocca la visibilità interna di un locale) procedere alla sanzione relativa? Badate che non sto parlando di rambate fuori servizio,ma di interventi fatti in servizio, anche su segnalazione del cittadino magari.


Le inesattezze sono molte, e spiace constatare che sono addirittura presenti in un testo per la preparazione ai concorsi in PL; ennesima riprova della grande confusione che regna.
Una volta le autorizzazioni per effettuare attività o mestieri, erano tutte definite "autorizzazioni di Polizia" e rilasciate, ex T.U.L.P.S., dagli organi periferici dello Stato, questure / Prefetture.
Oggi, a seguito di quella che ora viene chiamata devolution, ma che è iniziata ben prima che prendesse piede tale termine, non è più così in molti aspetti.
A partire dal 1977 (DECRETO PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 luglio 1977, n. 616 (http://www.ambientediritto.it/Legislazione/URBANISTICA/D.P.R.%201977,%20n.616.htm)), è iniziato il trasferimento di funzioni agli Enti Locali e la "potatura" di quanto contenuto nel T.U.L.P.S. del cui testo, però, rimane in parte tutt'ora in vigore l'impianto sanzionatorio (vedi ad esempio la Legge Regione Veneto 21 settembre 2007, n. 29 - per la somministrazione di alimenti e bevande).
Per farla breve, e per non tediare gli utenti, oggi la gran parte di attività imprenditoriali/commerciali, possono essere eseguite con autorizzazioni comunali (o semplici comunicazioni) come ad esempio l'apertura di un bar (esercizio per la somministrazione di alimenri e bevande) e non più con "licenze di Polizia" che comunque rimangono per attività considerate delicate come l'attività di vendita/commercio di armi, apertura di agenzie investigative o istituti di vigilanza, apertura di sala scommesse ed altro.
Non solo, le recenti novità introdotte anche a seguito del recepimento di direttive comunitarie, stà portanto ad una forte liberalizzazione in termini non solo di attività, ma anche di orari (vedi la così detta direttiva Bolkestein), in particolare per le attività a competenza comunale. (bar, ristoranti, sala gichi, esercizi di vicinato comprese medie e grandi superfici di vendita, attività artigianali tipo pizza da asporto o gelaterie da asporto, etc. etc.)

Ora, in tutto questo, la Polizia Locale ha competenza per il controllo, e questo suffragato non tanto da quanto scritto da me quì, quanto dalla attività giornaliera effettuata in tali ambiti dalle PL, l'ultima delle quali, per quanto mi riguarda, proprio sabato scorso.
E' altresì chiaro che quando al mancato possesso di una autorizzione/licenza è collegata una sanzione penale, (come ad esempio l'attività di investigazione) rientra nelle competenze della Polizia Giudiziaria, quindi anche delle PL.
E' altresì vero che capitano casi nei quali, a fronte di discutibili previsioni normative che ignorano bellamente l'art. 13 della Legge 689/81 (http://www.altalex.com/index.php?idnot=2868) viene identificata in via esclusiva una sola FF.PP. a carattere generale non altre (nonostante utti abbiano qualifiche di PG - e non stiamo parlando di materie finanziarie nè di GdF) per l'espletamento di attività di indagine (vedi ad esempio il problema del controllo dell'HACCP o dei Videopoker).
Capita quindi che pur nell'ambito di previsioni normative esposte ad interpretazioni, i Pubblici Ministeri, al fine di non buttare nel cestino mesi e mesi di attività di ingagine, possono di iniziativa girare un CnR giunta ad esempio dalle PL ad una FF.PP. diversa il cui avallo permette di non veder soccombere l'accusa in dibattimento per eventuali, sepur ricorribili, questioni di legittimità.
Il problema delle "multiforze" nel nostro paese causa anche queste problematiche, naturalmente sconosciute ai più....ma questo è materiale per altre discussioni.



Lo chiedo perchè sempre nei testi si parla che tali controlli vengono effettuati dagli agenti di pubblica sicurezza, qualifica che la polizia locale può benissimo avere, il che mi fa pensare che agenti di PL con detta qualifica (e con dipendenza congiunta dal questore oltre che dal comune o la provincia) possano quindi controllare tutte quelle attività che oltre alla scia necessitano anche del permesso di polizia.
Vedo con piacere che nonostante la mancanza di esperienza professionale, sei giunto a delle logiche conclusioni solo dalla conoscenza delle norme, seppur non chiare, riguardanti la nostra figura.


E, andando oltre, il sindaco potrebbe ordinare un controllo a tappeto su tali aziende/locali? Oppure no perchè l'autorità di PS è il questore o il commissario del locale commissariato? Può farlo solo nei ocmuni dove, non essendoci il commissariato, è lui l'autorità di PS? E se il sindaco è l'autorità di PS, gli agenti con la qualifica da chi dipendono operativamente per i servizi inerenti la sicurezz apubblica? Dal questore o dal sindaco che stile sceriffo è l'autorità di PS più vicina?
Quì il discoro è un tantino diverso, in quanto i controlli non vengono eseguiti perchè lo richiede il sindaco, ma tale figura, nell'ambito del suo potere legittimo di "indirizzo politico" può prevedere che la PL si occupi di controlli volti al regolare svolgimento di attività commerciali, di intrattenimento e di svago e alla tutela ad esempio della legalità e del quieto vivere sopratutto nei periodi estivi.
Spesso, proprio per effettuare controlli capillari ed inattacabili, vengono organizzati (con enorme dispendio di tempo ed energie) i famosi pattuglioni congiunti.
In tuto questo, comunque, l'accavallamento dei controlli da parte di svariate FF.OO. anche disgiunte tra loro, e P.L., accade molto più spesso di quanto si pensi: ad esempio può avvenire la ridicola situazione dove un ristorante venga controlato prima dai NAS dei CC, poi dagli ispettori della competente ULSS, poi dal personale AAMS/SIAE/Agenzia delle Entrate, poi dalla GdF (che controlla anche i videopoker che magari l'AAMS ha controllato la settimana prima), poi dal settore aministrativo della Polizia di Stato, poi dalla PL (che controlla anche l'aspetto sanitario ed i videopoker che magari eccedevano il numero massimo consentito - ma questo da gennaio 2011 non è più possibile) e, se tale attività si trova in luogo idoneo, anche dalla Capitaneria di Porto.

Questa è l'odierna situazione, tutti fan tutto e nessuno sa dell'altro, giusto o sbagliato non entro nel merito, ma è così.
Aggiungiamo che troppo spesso, la rigorosa previsione di legge che individua solo determinate figure atte al controllo, ad esempio sulla sicurezza cantieri (spisal etc.) relegando i restanti, sia Operatori di FF.PP ( con uniche quanto "particolari" eccezioni) che PL, a mera opera di segnalazione spesso fine a se stessa stante la cronica e terribile mancanza di personale degli organi preposti.


E se il sindaco è l'autorità di PS, gli agenti con la qualifica da chi dipendono operativamente per i servizi inerenti la sicurezz apubblica? Dal questore o dal sindaco che stile sceriffo è l'autorità di PS più vicina?

ne abbiamo ampliamente dibattuto QUI' (https://www.militariforum.it/forum/showthread.php?19924-Qualifica-polizia-giudiziaria-e-pubblica-sicurezza-degli-agenti-PL)
in caso di ulteriori dubbi chiedi pure:
...quando si parla di Pubblica Sicurezza o sicurezza pubblica (le due cose non sono affatto uguali) i dubbi li abbiamo tutti e le interpretazioni si sprecano.
I dubbi li ho io che lavoro in PL da qualche annetto, non oso immaginare chi da concorsista si avvicina a tale argomento da "esterno" :retard:.