PDA

Visualizza Versione Completa : I Consigli della Forestale



Matty91
29-12-11, 17: 11
SICUREZZA IN MONTAGNA: I CONSIGLI DELLA FORESTALE PER GLI AMANTI DELLE VETTE INNEVATE

Grazie al Meteomont, gli abitanti della montagna, gli sciatori e i turisti, possono conoscere nel dettaglio le condizioni del manto nevoso e decidere se esistono o meno le condizioni di sicurezza per un'escursione. Tuttavia è fondamentale seguire scrupolosamente alcuni preziosi consigli per frequentare la montagna innevata senza incorrere in spiacevoli sorprese:

1. Ogni sciatore/snowboarder deve comportarsi in modo da non mettere in pericolo la persona altrui o provocare danno;
2. Ogni sciatore/snowboarder deve tenere una velocità ed un comportamento adeguati alle proprie capacità nonché alle condizioni generali e del tempo;
3. Lo sciatore/snowboarder a monte, il quale, per la posizione dominante, ha la possibilità di scelta del percorso, deve tenere una direzione che eviti il pericolo di collisione con lo sciatore a valle;
4. Il sorpasso può essere effettuato tanto a monte che a valle sulla destra o sulla sinistra, ma sempre a una distanza tale da consentire le evoluzioni dello sciatore/snowboarder sorpassato ed evitando di incrociare le traiettorie del sorpassato;
5. Lo sciatore/snowboarder che si immette su una pista o attraversa un terreno di esercitazione, deve assicurarsi, mediante controllo visivo a monte e a valle, di poterlo fare senza pericolo per sé e per gli altri. Lo stesso comportamento deve essere tenuto dopo ogni sosta.
6. Lo sciatore/snowboarder deve evitare di fermarsi, se non in caso di assoluta necessità, sulle piste ed in specie nei passaggi obbligati o senza visibilità. In caso di caduta lo sciatore deve liberare la pista nel più breve tempo possibile;
7. Lo sciatore/snowboarder che risale la pista deve procedere soltanto ai bordi di essa ed è tenuto a discostarsene in caso di cattiva visibilità. Lo stesso comportamento deve tenere lo sciatore/snowboarder che discende a piedi la pista;
8. Tutti gli sciatori/snowboarder devono rispettare la segnaletica della pista.
9. Chiunque deve prestarsi per il soccorso in caso di incidente; l'omissione di soccorso è un reato dal 2003 in base alla legge sulla sicurezza dello sci;
10. Chiunque sia coinvolto in un incidente o ne sia testimone è tenuto a dare le proprie generalità;
11. È buona norma che lo sciatore/snowboarder non curvi sul bordo della pista ma lasci sempre uno spazio sufficiente per agevolare il proprio sorpasso;
12. Bisogna prestare attenzione alle traiettorie degli sciatore/snowboarder, in considerazione del tipo di sci utilizzato, snowboard, telemark, fun carving.

Si consiglia a tutti gli escursionisti nonché alle amministrazioni e agli enti locali di consultare quotidianamente i bollettini meteonivologici pubblicati sul sito www.meteomont.org o attraverso il numero di emergenza ambientale 1515 del Corpo forestale dello Stato.

Dal sito del CFS: http://www3.corpoforestale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/4182

---------------------Aggiornamento----------------------------

Come mantenere vivi i nostri Alberi di Natale

PRIMA DEL NATALE
Il consiglio più importante è quello di comprare l'albero proveniente da un vivaio, solo così potremo essere sicuri di utilizzare piante provenienti da una normale attività agricola di tipo vivaistico. Le piante coltivate sono contrassegnate da un tagliandino di riconoscimento che indica oltre alla denominazione del vivaio, il luogo di origine, la specie di appartenenza e l'età. Gli abeti presenti sul mercato natalizio derivano per circa il 90% da coltivazioni vivaistiche che occupano stagionalmente oltre mille aziende agricole specializzate, mentre il restante 10% proviene dalla normale pratica forestale, che prevede interventi colturali di "sfolli", diradamenti o potature indispensabili per lo sviluppo e la sopravvivenza dei boschi. Nel caso dei "cimali", cioè gli abeti senza radici sostenuti dalla classica croce di legno, infatti, bisogna fare attenzione, qualora non provengano da produzioni vivaistiche ad hoc, al fatto che siano il frutto di diradamenti forestali autorizzati.
In Italia la coltivazione dell'albero di Natale è concentrata prevalentemente in Toscana (nelle province di Arezzo e Pistoia) e in Veneto. A questo proposito solo in Toscana circa 800 ettari sono destinati a questa coltivazione, soprattutto nelle zone montane e collinari dove si utilizzano terreni marginali, incolti e pascoli altrimenti destinati all'abbandono e al conseguente degrado idrogeologico.
Nonostante ciò, ogni anno, per ragioni economiche, l'Italia importa una notevole quantità di abeti dal nord e dall'est dell'Europa. E' importante controllare la specie di appartenenza nel caso dell'utilizzo della pianta per il rimboschimento, affinché non ci sia mescolanza genetica tra le specie autoctone e quelle provenienti dall'estero.

DURANTE IL NATALE
Se la presenza dei tagliandini di certificazione garantisce la salvaguardia dei nostri boschi, la sopravvivenza delle piante acquistate presso i vivai è affidata alle nostre cure. Infatti, durante le feste vengono appesantite dagli addobbi natalizi e sottoposte allo stress di temperature elevate, terricci inadatti e aria troppo secca dovuta ai riscaldamenti domestici. E' consigliabile, in questo caso, evitare addobbi pesanti per non spezzare i rami e non usare sostanze decorative che intacchino la superficie delle foglie, come la neve artificiale e gli spray coloranti; in più, durante il periodo di permanenza in casa, le radici della pianta devono essere mantenute costantemente umide. Nel caso degli alberi senza radici, è importante riporli in recipienti pieni di acqua tiepida, ad una temperatura di circa 30°, che ne agevolerà l'assorbimento. E' necessario, inoltre, sistemare le piante in un luogo luminoso, fresco, lontano da qualsiasi fonte di calore e al riparo da correnti d'aria.

DOPO IL NATALE
Terminato il periodo natalizio gli alberi con radici possono essere posizionati all'esterno, sui balconi, o possono essere piantati nei giardini, ricordando che si tratta di piante che possono crescere fino a 15-20 metri e che le loro possibilità di sopravvivenza sono legate, oltre che alle condizioni vegetative della pianta, anche a quelle climatiche che devono essere appropriate alla specie. Gli abeti, ad esempio, hanno bisogno di una determinata altitudine (almeno oltre i 1000 metri) e di zone fitoclimatiche particolari: piantarli nel giardino di casa o sul terrazzo potrebbe provocare un'inutile sofferenza a queste piante già stressate dal caldo, dagli addobbi e dalla mancanza di luce. In particolar modo l'abete rosso, che è la specie maggiormente usata come albero di Natale, deve essere utilizzato in modo corretto, quindi non per il rimboschimento, ma come pianta da giardino. E', infatti, un albero spontaneo che cresce solo sull'arco alpino e in alcune "isole" dell'Appennino tosco-emiliano e piantarlo fuori da queste zone significherebbe creare problemi di inquinamento genetico.
Nel caso in cui non si abbia la possibilità di piantare l'albero, si consiglia di donarlo ai centri di raccolta indicati dai vivaisti o dai Comuni che provvederanno al recupero della pianta. Dagli alberi ormai inutilizzabili viene ricavato il legno, mentre le piante in migliori condizioni vegetative vengono trasportate e trapiantate in luoghi idonei al loro attecchimento.
L'ultimo consiglio è quello di utilizzare nel periodo natalizio anche altri tipi di piante sempreverdi caratteristiche degli ambienti naturali dell'Italia centro-meridionale, che più facilmente si adattano al clima cittadino e a quello delle pianure, tra cui gli agrumi, i lecci, i corbezzoli e gli agrifogli.


Dal sito del CFS: http://www3.corpoforestale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/518

Matty91
09-03-12, 20: 02
OCCHIO ALLE TRUFFE: I CONSIGLI DELLA FORESTALE SULL'ACQUISTO DI CUCCIOLI DI CANE

Il Corpo forestale dello Stato ricopre, tra le sue competenze, anche quello di tutela della fauna da ogni forma di maltrattamento. Pertanto, a partire dal 2007, all'interno dell'Ispettorato Generale è stato istituito il Nucleo investigativo per i reati a danno degli animali (N.I.R.D.A.), specializzato in tale materia, che - oltre all' attività investigativa - analizza i vari fenomeni criminali connessi agli animali e supporta gli uffici periferici del C.F.S. nelle attività di maggiore complessità per il contrasto al crimine.
Negli ultimi anni ha avuto un particolare rilievo l'attività criminosa compiuta in danno dei cuccioli, soprattutto di cane, che vengono importati in tenera età da paesi dell'Est Europa (in particolare da Ungheria e Slovenia) per essere rivenduti ad acquirenti ignari a prezzi molto elevati (da 600 a 1.200 euro ad esemplare) rispetto a quanto pagato nel paese di origine (circa 50 euro). Dietro queste azioni si celano vere e proprie associazioni criminali transnazionali.
La truffa perpetrata consiste nel vendere animali di cui si attesta un'età di molto superiore a quella reale, spacciandoli a volte come "italiani" per incoraggiare gli acquirenti e con attestazioni sanitarie contraffatte o rilasciate da medici veterinari compiacenti.
La mancanza di una corretta profilassi veterinaria, oltre ad un viaggio lungo ed estremamente debilitante per animali così giovani, porta gli stessi esemplari a soffrire nell'arco di pochi giorni di varie patologie che, se non correttamente individuate e curate, possono portare anche alla morte del cucciolo. L'animale, che al momento dell'acquisto risultava apparentemente sano e vispo (grazie anche ad apposite miscele di farmaci ed altri prodotti utili a "rinvigorirli"), diventa nell'arco di una settimana apatico, indolente, sofferente.
Le risultanze delle varie attività investigative e l'analisi del fenomeno hanno evidenziato come si siano creati veri e propri sodalizi criminali dietro questo traffico, gestito sia da italiani che da cittadini stranieri, che si procacciano a basso prezzo animali giovanissimi, anche 30-40 giorni di età, li trasportano accompagnati da documenti con dati falsi che, ad un primo esame, potrebbero indurre il controllore meno esperto a considerare "regolare" il trasporto. La vendita avviene dopo aver trovato gli acquirenti su internet, ove compaiono spesso annunci di vendita di cuccioli di razze pregiate, oppure a negozianti che hanno già ricevuto "l'ordine" da parte del cliente. Gli animali, pertanto, non restano in mano all'importatore se non il tempo strettamente necessario alla consegna nel territorio nazionale, che avviene spesso lungo le direttrici delle maggiori arterie stradali ed autostradali, in fretta e non consentendo all'acquirente la verifica sullo stato di salute dell'animale.
Chi acquista tali animali deve essere, pertanto, particolarmente accorto e deve richiedere che gli venga consegnata, contestualmente al cucciolo, tutta la documentazione sanitaria (libretto riportante i vaccini eseguiti e la firma del medico veterinario che ha proceduto in tal senso) ed il passaporto, verificando che non siano presenti abrasioni o cancellazioni, e su cui deve essere riportato il numero di microchip. Ove possibile, è importante poter visionare i genitori tenendo presente che un allevatore generalmente si specializza nella riproduzione di un numero molto ristretto di razze.
Bisogna far controllare subito l'animale da un veterinario che possa confermare anche l'età reale e la presenza di eventuali microchip.
Qualora sorgesse il dubbio di essere stati oggetto di una truffa, i cittadini possono rivolgersi a qualunque forza di polizia per presentare denuncia: il Corpo forestale dello Stato, con i suoi Comandi Stazione distribuiti capillarmente nel territorio nazionale, è a disposizione!

VQAF Dr.ssa Cristina Avanzo (NIRDA)

Dalla newsletter del CFS: http://www3.corpoforestale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/4480

Andrea531.
27-05-12, 15: 08
Salve a tutti, programmando un "viaggio" per quest'estate nelle montagne del Nord Italia (Val Venosta?) mi chiedevo se fosse possibile piazzare una tenda in un qualunque posto in quota (una radura?) o invece non si può e si deve per forza andare in un campeggio vero.
Su internet ho trovato molte notizie contrastanti del tipo: non si può, si può solo in alcune aree, si può basta che te ne vai al mattino, non si può ma se dici che la notte è sopraggiunta non ti dicono niente.
Potreste farmi chiarezza? Grazie

beowuff
27-05-12, 15: 13
si può si può, basta che non ti mette in zone "sensibili", cioè vicino a strade, monumenti, paesi.
In un bosco o sulla cima di una montagna puoi eccome.

Andrea531.
28-05-12, 19: 36
altri?

beowuff
28-05-12, 19: 38
Fai prima ad andare alla più vicina stazione della forestale del posto in cui devi andare, e chiedi li...

impestato
15-06-12, 18: 11
Buona sera a tutti, sono gia iscritto nel forum dell'EI e non trovo dove presentarmi in questo forum, perciò mi presento di seguito: ho 19 anni e vivo in emilia romagna (a rimini).
Mi piace fare campeggi vari e "scampagnate" (se mi passate il termine), quindi premettendo che rispetto la natura e non ho il minimo interesse nè pensiero nel danneggiarla, vi pongo qualche quisito sulle norme italiane, per quanto riguardo il porto di armi bianche e non:

1) avendo appreso che oramai la lunghezza della lama di un coltello non ha importanza, ma importa il numero di parti taglienti della lama, vi chiedo
E' possibile portare con se un coltello (ovviamente non serramanico, in quanto reputato un pugnale) con se durante una "camminata/tendata" nella macchia (bosco), se si è vero che la lunghezza non importa o ci sono dei limiti?

2) stessa domanda vale per quanto riguarda il porto e l'utilizzo di una pistola a CO2 con proiettili in ferro/piombo (o altre leghe) e di diverse forme (tondi a punta) con potenza inferiore ai 7,5 Joule? (so che posso utilizzarla nella mia proprietà privata, ma senza recare problemi al vicinato od agli animali...)

beowuff
15-06-12, 19: 20
Buona sera a tutti, sono gia iscritto nel forum dell'EI e non trovo dove presentarmi in questo forum, perciò mi presento di seguito: ho 19 anni e vivo in emilia romagna (a rimini).
Mi piace fare campeggi vari e "scampagnate" (se mi passate il termine), quindi premettendo che rispetto la natura e non ho il minimo interesse nè pensiero nel danneggiarla, vi pongo qualche quisito sulle norme italiane, per quanto riguardo il porto di armi bianche e non:

1) avendo appreso che oramai la lunghezza della lama di un coltello non ha importanza, ma importa il numero di parti taglienti della lama, vi chiedo
E' possibile portare con se un coltello (ovviamente non serramanico, in quanto reputato un pugnale) con se durante una "camminata/tendata" nella macchia (bosco), se si è vero che la lunghezza non importa o ci sono dei limiti?

2) stessa domanda vale per quanto riguarda il porto e l'utilizzo di una pistola a CO2 con proiettili in ferro/piombo (o altre leghe) e di diverse forme (tondi a punta) con potenza inferiore ai 7,5 Joule? (so che posso utilizzarla nella mia proprietà privata, ma senza recare problemi al vicinato od agli animali...)

Perdona la domanda...a cosa ti servirebbe una pistola a CO2 in mezzo al bosco?

Null
15-06-12, 20: 59
Per quello che so io puoi portare tutte le armi da taglio (con filo da un solo lato) che vuoi, anche un machete, ma devi giustificarne il motivo. Andare in campeggio o a fare un'escursione è un buon motivo, se trovi anche una normativa per stampartela ed eventualmente esibirla è meglio...
Durante il tragitto evita di portare l'arma in bella mostra, mettila nello zaino e lontano da te (bagagliaio per esempio), una volta arrivato nella foresta puoi anche portarla alla cintura.

Se ti chiedono a che ti serve, non dire per tagliare i rami; a parte che i rami verdi non bruciano, puoi prendere solo legname già caduto dall'albero.
Evita coltelli da cucina, o altri che possono far pensare che l'hai preso di nascosto per ammazzare/minacciare qualcuno, purtroppo se ti vogliono fregare ti fregano, quindi stai attento, e non andartene da solo in giro, dovete essere tanti e ben attrezzati per un campeggio, così oltre a divertirvi di più è difficile che vi arrestino in 10 per chissà quale motivo uscito dal nulla (alla fine siamo riusciti a convincerli ad andare via xD), oltre che per una questione di sicurezza ovviamente.

Come ha già fatto intendere Beowuff: la pistola non ti serve e non la devi portare, non puoi giustificare in nessun modo il porto di una pistola che può uccidere animali o danneggiare la vegetazione, e se te la vedono non ti fanno nemmeno parlare, ti portano via subito.
Se volete divertirvi a sparare a qualche ceppo portati una pistola a molla delle bancarelle, munita di tappo rosso (è obbligatorio attenzione).

impestato
16-06-12, 12: 03
Perdona la domanda...a cosa ti servirebbe una pistola a CO2 in mezzo al bosco?

La tua domanda è più che lecita!!! Una pistola a CO2 è inutele in mezzo al bosco, però per assurdo mi fa sentire più sicuro... dove vado io ci sono cinghiali e anche qualche lupo (che se non disturbati non danno fastidio, e sono "impauriti" dagli umani) un pallino di ferro non è certo la difesa contro un cinghiale di 60-100 kg però come già detto mi rassicura... Meglio una scacciacani allora? E' legale portarla con se?

---------------------Aggiornamento----------------------------



Evita coltelli da cucina, o altri che possono far pensare che l'hai preso di nascosto per ammazzare/minacciare qualcuno, (alla fine siamo riusciti a convincerli ad andare via xD)
.

Perfetto quindi pistole a CO2 oltre che inutili per la difesa, sono vietate ok! Ma non ho ben capito il fatto dei coltelli da cucina e quello tra parentesi.

Null
16-06-12, 17: 57
Non intendo i coltelli piccoli seghettati per tagliare la carne, quelli puoi portarli.
Però evita di portarti quei coltelloni tipo macellaio per tagliare il filetto o la trinca, oltre ad essere sospetti se ti fermano (parere mio), li rovineresti, non hanno la lama adatta a tagliare il legno.

Quella tra parentesi voleva indicare una cosa che è successa a me e ai miei amici, perchè avevamo coltelli e lame a volontà, ma siccome eravamo in molti, ed eravamo palesemente attrezzati per un campeggio, alla fine ci hanno detto "state attenti" ed è finita lì xD

In ogni caso, non so se la scacciacani si può portare, ma stai tranquillo, se accendete un paio di fuochi in giro per il campo gli animali non si avvicinano, ma controllateli i fuochi ogni tanto, basta niente che si propaghino. Non lasciate scarti di cibo in giro (ossa, patatine, lische di pesce ecc...), attirano gli animali.

beowuff
17-06-12, 00: 08
La tua domanda è più che lecita!!! Una pistola a CO2 è inutele in mezzo al bosco, però per assurdo mi fa sentire più sicuro... dove vado io ci sono cinghiali e anche qualche lupo (che se non disturbati non danno fastidio, e sono "impauriti" dagli umani) un pallino di ferro non è certo la difesa contro un cinghiale di 60-100 kg però come già detto mi rassicura... Meglio una scacciacani allora? E' legale portarla con se?

Come hai detto tu una pistola a CO2 è inutile sia contro un cinghiale sia contro un lupo. Il mio consiglio è di lasciarla perdere...nel momento in cui tu dovessi essere attaccato da qualsiasi animale, la tua mente sarebbe tanto occupata a pensare di tirare fuori la pistola e sparargli (che così si inc***a ancora di più) che non ti fa fare la cosa più utile da fare: metterti le ali ai piedi e battere il record mondiale di arrampicata dell'albero...



Perfetto quindi pistole a CO2 oltre che inutili per la difesa, sono vietate ok! Ma non ho ben capito il fatto dei coltelli da cucina e quello tra parentesi.

Con la storia da cucina voleva intendere che magari una Guardia Forestale, trovandotela addosso, potrebbe forse dubitare delle tue intenzioni, dal momento che in commercio vengono venduti coltelli di vario tipo più che legali (esistono anche gli opinel con la punta arrotondata se ti interessa:)).
Poi dipende anche da che coltello da cucina ti porti...se ti porti dietro una mannaia è un conto, se te ne porti dietro uno di quelli da carne (quelli piccoli col manico generalmente il legno e con la lama seghettata per intenderci) che ti serve per tagliare pane e salame è un'altro...

Quello tra parentesi probabilmente è legato ad un'esperienza personale, di cui ha detto qualcosa nelle righe precedenti.
Comunque, come già detto da Null (e io direi che è anche unadelle regole fondamentali della montagna) non andare da solo, andate almeno in 2-3.

Un'ultimo consiglio...qui ti diamo solo opinioni e consigli personali, ne io ne Null siamo Guardie Forestali (poi non so Null, ma io ho una discreta esperienza in montagna, però nente di trascendentale, ripeto, solo consigli ed opinioni...), pertanto alla fine ciò che ti darebbe una qualche certezza è andare alla stazione del Corpo Forestale dello Stato più vicina a te e chiedere tutto quello che vuoi, così puoi anche avvertirli che ti rechi in una certa zona, in modo tale che se ti perdi sanno dove cercare:D

Musimon
01-07-12, 12: 26
Da qualche giorno un dubbio mi assilla, e vorrei sentire il parere di altri operatori a riguardo.
Da qualche anno, esiste all'estero un tipo di caccia agli ungulati che non prevede l'uso di armi da fuoco: viene praticata con cani da presa, tipo Dogo Argentino, Pitbull, Rottweiler etc. etc. ...e un pugnale.
Consiste nello sguinzagliare una muta di cani, i quali catturano un ungulato che viene poi "finito" col pugnale.
So per certo che qualche pioniere sta tentando di praticarla anche in Italia, e quindi mi sono chiesto se essa sia legale da noi, se sia vietata o se, come ipotizzo io, la 157/92 sia lacunosa e datata e semplicemente non consideri un tipo di caccia che nel 92 non esisteva.
Qualcuno obietterà che l'art 13 sia chiaro nell'elencare i mezzi cosentiti, però c'è da dire che la legge consente sia l'utilizzo dei cani che del coltello....
Voi come vi comportereste se in servizio trovaste una persona che caccia in quel modo?

bacioch
01-07-12, 14: 29
Per me è una cosa assolutamente barbara e incivile....
la selvaggina deve essere rispettata e abbattuta pulitamente,
non farsi massacrare dai mastini(anche se convengo si divertano da matti)...
secondo me il cacciatore dev'essere perseguito per maltrattamento e per uso di mezzi di caccia non consentiti,visto che gli unici previsti sono arco,falco e fucile...
poi eventualmente ci penserà il giudice....

fraf
01-07-12, 14: 33
Ciao, in effetti l'art 13 L 157/1992 recita:

Mezzi per l'esercizio dell'attività venatoria

1. L'attività venatoria è consentita con l'uso del fucile con canna ad anima liscia fino a due colpi, a ripetizione e semiautomatico, con caricatore contenente non più di due cartucce, di calibro non superiore al 12, nonché con fucile con canna ad anima rigata a caricamento singolo manuale o a ripetizione semiautomatica di calibro non inferiore a millimetri 5,6 con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a millimetri 40.

2. È consentito, altresì, l'uso del fucile a due o tre canne (combinato), di cui una o due ad anima liscia di calibro non superiore al 12 ed una o due ad anima rigata di calibro non inferiore a millimetri 5,6, nonché l'uso dell'arco e del falco.

3. I bossoli delle cartucce devono essere recuperati dal cacciatore e non lasciati sul luogo di caccia.

4. Nella zona faunistica delle Alpi è vietato l'uso del fucile con canna ad anima liscia a ripetizione semiautomatica salvo che il relativo caricatore sia adattato in modo da non contenere più di un colpo.

5. Sono vietati tutte le armi e tutti i mezzi per l'esercizio venatorio non esplicitamente ammessi dal presente articolo.
__________________________________________________ ________________________________________________

Senza il comma 5, io avrei detto che con interpretazione analogica si sarebbe potuto equiparare la caccia con i levrieri alle altre. Però il comma 5 li prevede in modo TASSATIVO e dunque credo non sia permessa "l'uccisione" della preda da parte del cane.
Però è molto complessa la verifica, credo, per l'operatore. Nel senso che se il cacciatore con il suo bravo fucile è in compagnia di dogo, presa canari etc... nulla gli si potrà obiettare. E' il momento dell'uccisione a fare la differenza quindi occorrerebbe una flagranza in senso tecnico per affermare che si tratti di caccia sportiva e non di un cane da seguita che svolge il medesimo lavoro di un setter (visto che non c'è una lista di razze ammesse alla caccia ci potrei andare anche un con barboncino).

Concludendo: nonostante l'illogicità (cane da seguita si, falco si) di una norma che vieta la caccia con il levriero e generalmente sportiva che causa molto meno danno alla fauna selvatica e colpisce pochi capi, bisogna concludere (presumo) che la caccia "c.d. sportiva" non essendo prevista ESPRESSAMENTE debba da intendersi come vietata dalla legge.

Musimon
01-07-12, 14: 58
Beh dal punto di vista morale può essere condannabile, ma del resto anche con un fucile un arco o un falco, non è che la selvaggina soffra meno... nella caccia al cinghiale in battuta, spesso l'animale, anche ferito scappa e muore dopo giorni, oppure viene raggiunto dai cani e morso da tutte le parti....quindi il maltrattamento sarebbe presente anche nella caccia tradizionale.
Io volevo però indirizzare il discorso più su un ambito tecnico-giuridico, perchè è vero che i mezzi cosentiti sono fucile arco e falco, ma è altrettanto vero che è consentito anche l'uso del coltello e dei cani.... il problema è che la norma non è categorica nello specificare che l'abbattimento deve avvenire solo con essi e credo che ciò sarebbe paradossale. Cioè può capitare anche a chi va regolarmente col fucile che il capo venga abbattuto dai cani.... in quel caso l'abbattimento sarebbe illecito e perseguibile?? ... il confine è troppo labile perche possa essere tradotto in norma.
Sicuramente al perioo in cui è stata emanata la norma, coltello e cani erano considerati solo acessori alla caccia, e il loro ruolo da protagonisti non era nemmeno ipotizzabile....però il problema credo sia giusto porselo.
--------------------
Fraf mi ha preceduto

---------------------Aggiornamento----------------------------


Ciao, in effetti l'art 13 L 157/1992 recita:

Mezzi per l'esercizio dell'attività venatoria

1. L'attività venatoria è consentita con l'uso del fucile con canna ad anima liscia fino a due colpi, a ripetizione e semiautomatico, con caricatore contenente non più di due cartucce, di calibro non superiore al 12, nonché con fucile con canna ad anima rigata a caricamento singolo manuale o a ripetizione semiautomatica di calibro non inferiore a millimetri 5,6 con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a millimetri 40.

2. È consentito, altresì, l'uso del fucile a due o tre canne (combinato), di cui una o due ad anima liscia di calibro non superiore al 12 ed una o due ad anima rigata di calibro non inferiore a millimetri 5,6, nonché l'uso dell'arco e del falco.

3. I bossoli delle cartucce devono essere recuperati dal cacciatore e non lasciati sul luogo di caccia.

4. Nella zona faunistica delle Alpi è vietato l'uso del fucile con canna ad anima liscia a ripetizione semiautomatica salvo che il relativo caricatore sia adattato in modo da non contenere più di un colpo.

5. Sono vietati tutte le armi e tutti i mezzi per l'esercizio venatorio non esplicitamente ammessi dal presente articolo.
__________________________________________________ ________________________________________________

Senza il comma 5, io avrei detto che con interpretazione analogica si sarebbe potuto equiparare la caccia con i levrieri alle altre. Però il comma 5 li prevede in modo TASSATIVO e dunque credo non sia permessa "l'uccisione" della preda da parte del cane.
Però è molto complessa la verifica, credo, per l'operatore. Nel senso che se il cacciatore con il suo bravo fucile è in compagnia di dogo, presa canari etc... nulla gli si potrà obiettare. E' il momento dell'uccisione a fare la differenza quindi occorrerebbe una flagranza in senso tecnico per affermare che si tratti di caccia sportiva e non di un cane da seguita che svolge il medesimo lavoro di un setter (visto che non c'è una lista di razze ammesse alla caccia ci potrei andare anche un con barboncino).

Concludendo: nonostante l'illogicità (cane da seguita si, falco si) di una norma che vieta la caccia con il levriero e generalmente sportiva che causa molto meno danno alla fauna selvatica e colpisce pochi capi, bisogna concludere (presumo) che la caccia "c.d. sportiva" non essendo prevista ESPRESSAMENTE debba da intendersi come vietata dalla legge.

Non ho capito il punto in cui dici che la caccia con i levrieri è espressamente vietata....

Non sono esperto di caccia col falco o con l'arco, ma in quel caso che documenti deve avere al seguito il cacciatore?

fraf
01-07-12, 16: 09
Intendo che se l'art 13 fosse privo del comma 5 io direi a chi mi chiede se può cacciare con una muta di levrieri (o cani da presa) ed abbattere con gli stessi la preda di SI.
Questo con una semplice analogia legis (lacuna risolta da caso simile per dirla in modo spicciolo).
Però il comma 5 mi dà già la regola interpretativa, ossia: TUTTI i mezzi venatori non citati sono espressamente vietati. Niente analogia quindi ed i mezzi per abbattare la preda sono solo quelli previsti anche se appare illogico e decisamente difficile da rilevare per l'operatore.

I requisiti da verificare sono (per la caccia col falco):

- Certificato CITES.
- Licenza di caccia.
- Polizza assicurativa (a norma delle leggi regionali).
- Tesserino iscrizione ATC. (di competenza provinciale)

Quindi: controlli ordinari ma con la particolarità di verificare la specie del falco da caccia.

Per il tiro con l'arco:

Art.41
Mezzi per l'esercizio dell'attività venatoria
1. L'attività venatoria è consentita con l'uso del fucile con canna ad anima liscia fino a due colpi, a ripetizione e semiautomatico, con caricatore contenente non più di due cartucce, oltre a quella in canna, di calibro non superiore al 12.
2. I bossoli delle cartucce devono essere recuperati dal cacciatore e non lasciati sul luogo di caccia.
3. Sono vietate tutte le armi e tutti i mezzi per l'esercizio venatorio non esplicitamente ammessi dal presente articolo.
4. Il titolare della licenza di porto di fucile per uso di caccia è autorizzato, per l'esercizio venatorio, a portare, oltre alle armi consentite, gli utensili da punta e da taglio atti alle esigenze venatorie.
5. Al cacciatore è consentito farsi aiutare, per condurre i cani, da persone non munite dell'autorizzazione regionale di cui all'articolo 45 della presente legge.
6. Ogni cacciatore non può utilizzare più di tre cani fatta eccezione per i cani da seguito durante la caccia in battuta alla volpe e al cinghiale.

L.R 23/1998. Si tratta di una legge della Regione Sardegna (la tua se non erro). Qui come vedi non c'è affatto l'arco quindi nella tua Regione questo tipo di caccia è vietata. Materia concorrente sulla quale la Regione può prevedere norme più restrittive di quella nazionale. Inoltre ha il pregio di essere decisamente più chiara (anche in altri punti).

N.B.: Come vedi la L.R. sarda non disciplina neppure la caccia con il falco, però andrebbe messa a confronto con eventuali regolamenti sulla detenzione delle specie rapaci etc... Se fosse solo questa la norma anche la caccia col falco sarebbe vietata.

Musimon
01-07-12, 17: 07
L'art.13 della 157 ha anche il comma 6 che dice testualmente:
"Il titolare della licenza di porto di fucile anche per uso di caccia è ; autorizzato, per l'esercizio venatorio, a portare, oltre alle armi consentite, gli utensili da punta e da taglio atti alle esigenze venatorie."

Questo comma non potrebbe autorizzare l'abbattimento con un coltello?

Comunque credo che sia comunque un paradosso, per tornare alla tecnica di caccia suddetta, il fatto che puoi cacciare con i mastini, ma puoi finire il capo solo col fucile e non col coltello....a questo punto credo che sia necessario fare riferimento alla ratio della norma.
Secondo me l'intento del legislatore era quello di autorizzare i mezzi che, al tempo, consentivano al capo più possibilità di salvezza, sarebbe assurdo quindi autorizzare il fucile a scapito del coltello, quest'ultimo, sempre secondo me, non compare esplicitamente perchè al tempo era pazzesco considerare un abbattimento col coltello.
Per quanto riguarda l'arco hai perfettamente ragione per quanto riguarda la regione Sardegna, anche se il suo utilizzo da noi è sanzionabile solo amministrativamente perchè il suo utilizzo è previsto da una norma nazionale e quindi subentra il principio di specialità..( un pò come era fino all'anno scorso per i fucili a canna rigata).
Nel resto della Nazione invece che titolo serve per il suo utilizzo a caccia?

---------------------Aggiornamento----------------------------

Posso chiedere perchè la discussione che ho aperto :" caccia senza fucile" è stata accorpata a "consigli della forestale"... non mi sembrano attinenti gli argomenti.....

fraf
01-07-12, 19: 22
No MUSIMON, credo che il riferimento ad utensili da punta e taglio non sia proprio possibile riferirlo all'abbattimento del selvatico. Difatti parla di "utensili" la norma.

Secondariamente potrebbe anche darsi che il legislatore abbia ritenuto poco probabile che qualcuno ambisse ad aggirarsi per i boschi nostrani con coltelli e mastini cacciando in una maniera tipica dell'argentina degli anni 30'. Questa caccia sicuramente non è nel nostro patrimonio storico però, con una interpretazione più attuale, potremmo anche ritenerla una caccia "molto pericolosa". Come chiunque immagino sappia cacciare un cinghiale con il solo uso di cani e pugnale non è esattamente una passeggiata e dunque il divieto potrebbe ritrovare una ratio intrinseca (a cui il legislatore non aveva neppure pensato) nella pericolosità oggettiva di questa attività.

Sulla caccia con l'arco ogni regione ha sue apposite norme.

Musimon
01-07-12, 19: 31
Premetto che non capisco come mai la discussione è stata spostata...non sto mica chiedendo consigli alla forestale... lo scopo della questione che ho posto era creare una discussione tra colleghi su un quesito tecnico-giuridico inerente un caso che potrebbe capitare in servizio, e neanche tanto ipotetico.....
Comunque per quanto riguarda l'arco quindi non esiste una sorta di porto d'arma come per il fucile?
Per il resto sono del parere che la norma è quantomeno ambigua...più che sulla parola "utensile"...... quando recita "autorizza a portare" ..."per l'esercizio venatorio" e per "esigenze venatorie" non credi che l'abbattimento sia annoverabile "all'esercizio venatorio?"

fraf
01-07-12, 19: 39
Per il rilascio dell’autorizzazione la normativa nazionale equipara l’arco alle armi da fuoco per cui occorre avere la licenza per il porto di fucile da caccia e avere assolto al pagamento delle tasse di concessione governativa previste dal regolamento nazionale e regionale.

Dunque occorrerà riferirsi alla normativa nazionale per la normativa quadro e per le specifiche alla legge regionale, resta comunque salda la sostanziale "equiparazione" tra armi da fuoco ed arco ove possibile.

sasygrisù
01-07-12, 23: 34
Premetto che non capisco come mai la discussione è stata spostata..."


Le ricordo, come da Regolamenti del forum https://www.militariforum.it/forum/showthread.php?23974-Regolamento-Militariforum-2010-2011 che se ha da chiedere o fare delle rimostranze verso l'operato dello staff, queste vanno fatte tramite MP.

dreammm
24-01-16, 17: 17
Salve, scrivo dalla Toscana, ho ereditato un uliveto (anche catastalmente è un uliveto),
abbandonato ormai da decenni (30 anni?) chiaramente sono nati oltre a sterpaglieanche alcuni alberi, massimo diametro 15/18 cm, cosa posso tagliare e cosa no?
posso procedere senza nessuna comunicazione?

grazie

sasygrisù
24-01-16, 18: 16
Salve, scrivo dalla Toscana, ho ereditato un uliveto (anche catastalmente è un uliveto),
abbandonato ormai da decenni (30 anni?) chiaramente sono nati oltre a sterpaglieanche alcuni alberi, massimo diametro 15/18 cm, cosa posso tagliare e cosa no?
posso procedere senza nessuna comunicazione?

grazie


Visto che sei un nuvo utente ti invito a prendere visione dei regolamenti del forum https://www.militariforum.it/forum/showthread.php?23974-Regolamento-Militariforum-2010-2011 e di postare una tua presentazione nell'apposita sezione https://www.militariforum.it/forum/forumdisplay.php?28-Benvenuto-Presentati-!!