chikka
18-08-11, 00: 05
avrei bisogno di avere delle delucidazioni in merito agli assegni familiari .....se un militare si separa con affidamento condiviso dei figli ma questi ultimi con convivenza alla madre la moglie puo' chiedere gli assegni familiari all'ente militare? e questo ente si puo' rifiutare di versarli?.......al proposito faccio copia incolla della legge
Assegno per il nucleo familiare: la richiesta del coniuge non titolare del diritto
Decreto Ministero Welfare 04.04.2005, G.U. 06.06.2005
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Il coniuge non titolare di un autonomo diritto alla corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare può richiederne il pagamento direttamente al datore di lavoro o all'ente previdenziale tenuto all’erogazione del trattamento.
E' quanto stabilito dal Ministero del Welfare con il decreto 4 aprile 2005 che attua all'art. 1, comma 559, della legge finanziaria 2005.
(Altalex, 14 giugno 2005)
DECRETO 4 aprile 2005
Assegno per il nucleo familiare.
(Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6-6-2005)
+-
Visto l'art. 1, comma 559, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, relativo al beneficiario dell'erogazione dell'assegno per il nucleo familiare;
Visto l'art. 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, e successive modificazioni, che ha istituito l'assegno per il nucleo familiare;
Visto l'art. 59, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 che ha esteso la tutela della maternita' e gli assegni per il nucleo familiare agli iscritti alla gestione separata presso l'I.N.P.S. di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335;
Visto l'art. 211, della legge 19 maggio 1975, n. 151 che attribuisce al coniuge cui sono affidati i figli il diritto a percepire gli assegni familiari anche nel caso in cui di essi sia titolare il coniuge;
Ritenuto di dare attuazione al predetto art. 1, comma 559, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;
Decreta:
Art. 1.
1. Il coniuge non titolare di un autonomo diritto alla corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare che intende esercitare il diritto di cui all'art. 1, comma 559, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, formula apposita domanda nel modulo presentato dall'altro coniuge al datore di lavoro o agli enti previdenziali tenuti all'erogazione dell'assegno, che provvedono alla corresponsione al coniuge dell'assegno per il nucleo familiare secondo le modalita' indicate dal coniuge medesimo.
2. La domanda del coniuge puo' essere, altresi', inoltrata in via autonoma al datore di lavoro o agli enti previdenziali tenuti all'erogazione dell'assegno per il nucleo familiare successivamente alla presentazione del modulo di cui al comma 1.
3. Nel caso in cui siano stati erogati importi superiori a quelli dovuti a causa della mancata tempestiva comunicazione di variazioni che incidono sul diritto e sulla misura della prestazione, il datore di lavoro o gli enti previdenziali competenti provvedono a recuperare tali importi sulle retribuzioni o sulle prestazioni dai medesimi corrisposti.
4. Resta ferma la disciplina di cui all'art. 211 della legge 19 maggio 1975, n. 151.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 4 aprile 2005
Assegno per il nucleo familiare: la richiesta del coniuge non titolare del diritto
Decreto Ministero Welfare 04.04.2005, G.U. 06.06.2005
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Il coniuge non titolare di un autonomo diritto alla corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare può richiederne il pagamento direttamente al datore di lavoro o all'ente previdenziale tenuto all’erogazione del trattamento.
E' quanto stabilito dal Ministero del Welfare con il decreto 4 aprile 2005 che attua all'art. 1, comma 559, della legge finanziaria 2005.
(Altalex, 14 giugno 2005)
DECRETO 4 aprile 2005
Assegno per il nucleo familiare.
(Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6-6-2005)
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Visto l'art. 1, comma 559, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, relativo al beneficiario dell'erogazione dell'assegno per il nucleo familiare;
Visto l'art. 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, e successive modificazioni, che ha istituito l'assegno per il nucleo familiare;
Visto l'art. 59, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 che ha esteso la tutela della maternita' e gli assegni per il nucleo familiare agli iscritti alla gestione separata presso l'I.N.P.S. di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335;
Visto l'art. 211, della legge 19 maggio 1975, n. 151 che attribuisce al coniuge cui sono affidati i figli il diritto a percepire gli assegni familiari anche nel caso in cui di essi sia titolare il coniuge;
Ritenuto di dare attuazione al predetto art. 1, comma 559, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;
Decreta:
Art. 1.
1. Il coniuge non titolare di un autonomo diritto alla corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare che intende esercitare il diritto di cui all'art. 1, comma 559, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, formula apposita domanda nel modulo presentato dall'altro coniuge al datore di lavoro o agli enti previdenziali tenuti all'erogazione dell'assegno, che provvedono alla corresponsione al coniuge dell'assegno per il nucleo familiare secondo le modalita' indicate dal coniuge medesimo.
2. La domanda del coniuge puo' essere, altresi', inoltrata in via autonoma al datore di lavoro o agli enti previdenziali tenuti all'erogazione dell'assegno per il nucleo familiare successivamente alla presentazione del modulo di cui al comma 1.
3. Nel caso in cui siano stati erogati importi superiori a quelli dovuti a causa della mancata tempestiva comunicazione di variazioni che incidono sul diritto e sulla misura della prestazione, il datore di lavoro o gli enti previdenziali competenti provvedono a recuperare tali importi sulle retribuzioni o sulle prestazioni dai medesimi corrisposti.
4. Resta ferma la disciplina di cui all'art. 211 della legge 19 maggio 1975, n. 151.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 4 aprile 2005