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Visualizza Versione Completa : Art. 223 CdS post 120/2010



SunTzu83
22-02-11, 21: 48
Discutendo con colleghi di diversi comandi e di diverse Forze di Polizia ho notato che non c'è molta uniformità per quanto riguarda l'applicazione dell'art.223 CdS come modificato dalla 120/2010 in caso di sinistro stradale con lesioni e perciò pongo a voi una domanda.

Premesso che per quanto mi riguarda, leggendo gli artt. 222 e 223 del CdS e il 590 del C.P., ritengo cristallino il fatto che la patente vada ritirata immediatamente in caso di sinistro stradale quando per colpa specifica vi sia ravvisabile un 590, fatta questa premessa c'è chi, compresa la polizia stradale di una zona vicina al mio comando e alcuni comandi limitrofi, che provvedono a ritirare la patente in caso di sinistro anche al conducente che infrangendo una norma di comportamento del CdS cagiona a se stesso delle lesioni. Volevo sapere da voi se sono l'unico a ritenere palesemente illegittimo tale comportamento o se invece vi sono circolari ministeriali che abbiano indicato di procedere con questa prassi.

Grazie in anticipo

actanonverba
22-02-11, 23: 49
il cds parla di "danni alla persona" e "una lesione personale", noi la ritiriamo solo se si causano danni ad altri

fasello
23-02-11, 09: 09
Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309.
Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239.
Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni.
Nei casi di violazione delle norme sulla circolazione stradale, se il fatto di cui al terzo comma è commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ovvero da soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, la pena per le lesioni gravi e della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni.
Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.
Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.


Dalla lettura di quanto sopra, molti potrebbero affermare che non vi sono dubbi in merito. Il problema nasce, IMHO, dopo la legge 120, la quale prevedendo la sanzione accessoria per le lesioni derivanti da violazioni delle norme del C.d.S., fino alla conclusione dei rilievi, voi m'insegnate, ciascuno dei conducenti coinvolti è da ritenersi corresponsabile del sinistro e quindi può legittimamente trovare riscontro la pratica di provvedere, in via cautelare, al ritiro di tutte le patenti. Saranno poi le autorità preposte a decidere. Direi che c'è già abbastanza lavoro da fare in qualità di operatori di Polizia Locale, non è il caso di fare anche i Prefetti o i Magistrati :-D

Blushield
23-02-11, 15: 29
il cds parla di "danni alla persona" e "una lesione personale", noi la ritiriamo solo se si causano danni ad altri

Da noi, invece, non si ritira nulla in strada, sostanzialmente la prassi è quella pre modifiche, in quanto, a seguito di incontri informali con la Prefettura, si è decisa questa prassi al fine di evitare un sicuro contenzioso ad ogni sinistro che porterebbe, subito prima della conclusione delle indagini, alla restituzione del documento all'avente diritto con sospensiva, in attesa del giudizio che avverrebbe comunque successivamente alla chiusura delle predette indagini sull'incidente. Già da tempo non procediamo a verbalizzare sanzioni in strada in caso di sinistro stradale, anche dinnanzi a palesi violazioni, ma solo dopo la conclusione degli gli atti di accertamento (tutti). Infatti molti Giudici di Pace ritengono (in questo caso forse non a torto) che le contestazione immediatamente successiva (sempre in strada intendo) delle violazioni, non può essere elevata poichè la violazione non è stata direttamente vista dagli Agenti mentre, la medesima violazione elevata "a conclusione degli atti i accertamento" non trova problemi sulla redazione stessa, ma viene sindacata eventualmente, in caso di ricorso, solo in relazione alle indagini sull'incidente e non alla "troppo tempestiva" redazione dell'atto.


[COLOR="Red"] il problema.....IMHO, dopo la legge

non centra nulla nella discussione ma lo vedo spesso scritto da molti utenti del forum....cosa vuol dire IMHO......??????:confused:

Alpenjager
23-02-11, 15: 32
In my honest opinion (secondo la mia modesta opinione)

vecchiacanaglia
23-02-11, 15: 39
mi stavo leggendo quell'art del cp l'altro giorno... vi prego di continuare a discuterne, perché se lo collego con la pratica riesco a capirne il senso...grazie

Blushield
23-02-11, 16: 01
In my honest opinion (secondo la mia modesta opinione)

....mmazza che antiquato che sono!!

Alpenjager
23-02-11, 16: 10
....mmazza che antiquato che sono!!
:wheelchair::wheelchair::roftl:

actanonverba
23-02-11, 21: 39
secondo me come negli anni 90 la cosa non avrà vita lunga...quando le prefetture saranno piene anche di patenti, vedrete che ricambiera la legge!

marcopolprov
23-02-11, 22: 47
anche perché se si va in ospedale per sinistro, state sicuri che il pronto soccorso, anche non avendo nulla, almeno un giorno ce lo dà. Quindi, anche per un'unghia spezzata, dovremmo ritirare una patente. A mio modesto parere, visti anche gli innumerevoli pareri concordi di molti colleghi, del forum e delle mie parti, meglio lasciar stare ed eventuamente preparare un rapporto dettagliato dell'incidente all'autorità preposta, che deciderà se ritirare la patente o no. E' evidente che il legislatore ha voluto fare un pò lo sborone (IMHO!!!....Wow..,non lo conoscevo neanche io questo acronimo!!!! )!!!
Cosa diversa se trattasi di incidente mortale o con lesioni gravi.

Blushield
24-02-11, 12: 31
Cosa diversa se trattasi di incidente mortale o con lesioni gravi.
Anzi Marco, a maggior ragione in questi casi il ritiro subito in strada del documento di guida, a fronte di un sinistro che necessita approfondimenti particolari per la sua gravità, è una procedura molto tirata. Ma, ripeto, anche se ritiriamo immediatamente il documento nel luogo del sinistro, l'automobilista propone subito ricorso chiedendo la sospensiva in quanto le indagini non sono concluse e quindi la patente, per il momento, gli viene restituita; poi nel frattempo, l'organo accertatore trasmette il rapporto alla Prefettura che può (dovrebbe) procede con la sospansione ex. artt. 222/223 esattamente come avveniva prima. Ma qual'è il problema? Secondo me tale modifica nasce dal fatto che le Prefetture, al pari delle FF.OO. e della Magistratura, soffrono di una carenza di organici/strumenti/mezzi tale da non consentire di procedere in ogni caso all'applicazione del 222/223; a questo punto il legislatore ha cercato di mettere una pezza dando la possibilità di ritiro del documento immediatamente in strada con un lodevole atto di fiducia nei confronti degli organi di polizia stradale, per carità, dicendo in pratica: "ragazzi, se ritenete chiare le responsabilità per il ferimento di una persona in un sinistro stradale, procedete direttamente voi al ritiro del documento". Però non ha fatto i conti con l'oste, cioè con l'autorità giudiziaria la quale, se il cittadino ricorre contro il ritiro, la medesima A.G. non avendo elementi particolari in mano in quanto le indagini sull'indicente sono ancora in corso, non può far altro che sospendere il procedimento e restituire, per il momento, la patente all'interessato. Tutto questo non ha snellito il procedimento ex artt.222/223, ma , a mio modestissimo parere, lo ha aggravato.

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secondo me come negli anni 90 la cosa non avrà vita lunga...quando le prefetture saranno piene anche di patenti, e di ricorsi vedrete che ricambiera la legge!
.

kenshiro
24-02-11, 14: 26
Ragazzi capisco che per voi è una pinzillacchera questa cosa,infatti noto con quanta disinvoltura ne parlate...da noi la ritiriamo...da noi no... da noi solo se....
ma noi che siamo all'esterno o chi come me è in corso di studi perchè un'aspirante la cosa si fa difficile,imparare bene gli art. del cds è già un impresa poi le diverse modalità operative... non ci sto più a capì na mazza!!!
AIUTO!!!! :retard: :retard: :retard:

PS: e se mi fanno una domanda simile ad un concorso? devo dire che andrà ritirata la patente?

Blushield
24-02-11, 17: 42
Ragazzi capisco che per voi è una pinzillacchera questa cosa,infatti noto con quanta disinvoltura ne parlate...da noi la ritiriamo...da noi no... da noi solo se....
ma noi che siamo all'esterno o chi come me è in corso di studi perchè un'aspirante la cosa si fa difficile,imparare bene gli art. del cds è già un impresa poi le diverse modalità operative... non ci sto più a capì na mazza!!!
AIUTO!!!! :retard: :retard: :retard:

PS: e se mi fanno una domanda simile ad un concorso? devo dire che andrà ritirata la patente?

Hai ragione da vendere......in caso di domanda io direi che è la norma prevede il ritiro in strada del documento di circolazione...punto, senza scendere in aspetti meramente operativi od interpretativi.

Alpenjager
24-02-11, 18: 55
Ragazzi capisco che per voi è una pinzillacchera questa cosa,infatti noto con quanta disinvoltura ne parlate...da noi la ritiriamo...da noi no... da noi solo se....
ma noi che siamo all'esterno o chi come me è in corso di studi perchè un'aspirante la cosa si fa difficile,imparare bene gli art. del cds è già un impresa poi le diverse modalità operative... non ci sto più a capì na mazza!!!
AIUTO!!!! :retard: :retard: :retard:

PS: e se mi fanno una domanda simile ad un concorso? devo dire che andrà ritirata la patente?

straquoto ed aggiungo..ed il povero cittadino in tutto questo che fa?? si affida alla clemenza della corte...

marcopolprov
26-02-11, 21: 40
Ma..., secondo me il povero cittadino in questo caso dovrebbe prendersela, come al solito e come spesso non accade (perché tanto alla fine se la prendono sempre con noi!!), con il legilstore. Bisognerebbe fare lezioni di piazza su ciò che il legislatore chiede ( a noi agenti e uff.) e ciò che si può realmente fare di operativo. Però, come si dice, "tiramo a campà"!!
In effetti hai ragione collega. Col mortale potremmo interpretare la cosa in 2 modi. Ossia è un mortale quindi ritiro, oppure è un mortale, quindi ci devo capire ancor meglio perché la faccenda si fa delicata. Che macello ragazzi le leggi italiane. Noi trattiamo molto anche le leggi ambientali e non vi dico anche lì lo spazio che si lascia all'interpretazione. Ci sarebbe da parlarne per ore. Comunque mi rendo conto che dall'esterno potrebbe sembrare che qui si parli di sumero antico misto ad una lingua aliena preistorica!!!!

:jawdrop:

vecchiacanaglia
06-04-11, 17: 12
Ma..., secondo me il povero cittadino in questo caso dovrebbe prendersela, come al solito e come spesso non accade (perché tanto alla fine se la prendono sempre con noi!!), con il legilstore. Bisognerebbe fare lezioni di piazza su ciò che il legislatore chiede ( a noi agenti e uff.) e ciò che si può realmente fare di operativo. Però, come si dice, "tiramo a campà"!!
In effetti hai ragione collega. Col mortale potremmo interpretare la cosa in 2 modi. Ossia è un mortale quindi ritiro, oppure è un mortale, quindi ci devo capire ancor meglio perché la faccenda si fa delicata. Che macello ragazzi le leggi italiane. Noi trattiamo molto anche le leggi ambientali e non vi dico anche lì lo spazio che si lascia all'interpretazione. Ci sarebbe da parlarne per ore. Comunque mi rendo conto che dall'esterno potrebbe sembrare che qui si parli di sumero antico misto ad una lingua aliena preistorica!!!!

:jawdrop:

straquoto... hey...l'ambientale me lo ripassavo un po' mentalmente mentre venivo a lavorare...davvero un caos abissale... e il mio fisico letteralmente si "rifiuta"!

---------------------Aggiornamento----------------------------


Hai ragione da vendere......in caso di domanda io direi che è la norma prevede il ritiro in strada del documento di circolazione...punto, senza scendere in aspetti meramente operativi od interpretativi.

io direi pure così...poi se vogliono lìapprofondimento ne puoi parlare...in certi orali possono davvero punzecchiare

Alpenjager
19-04-11, 12: 43
su un altro lido con un Polstato a cui è occorso un incidente si parlava proprio di sto benedetto articolo, ovvero secondo lui tutto invariato non è cambiato nulla, anzi presumo non sapesse delle modifiche, alchè pure io gli ho postato quanto avete postato voi sopra, in soldoni lui su uno scooter sorpassando un'autovettura non si è accorto del sopraggiungere di un pedone su apposito attraversamento pedonale, lo urtava con lo specchietto provocandone la caduta e successivo intervento dell'ambulanza per trasporto in ospedale.
Premesso che il pedone (una signora non più giovanissima) almeno qualche giorno di prognosi lo avrà, in questi casi cosa accade? lui è nella pace dei sensi..ma ha ragione? non ha cagionato lesioni (gravi o lievi lo stabilirà il referto)?
Premetto che sul posto sono intervenuti i CC..io non so più che pesci pigliare.
rimetto per chiarezza la fonte del dissidio:

Art. 222.

Sanzioni amministrative accessorie all'accertamento di reato

1. Qualora da una violazione delle norme di cui al presente codice derivino danni alle persone, il giudice applica con la sentenza di condanna le sanzioni amministrative pecuniarie previste, nonchè le sanzioni amministrative accessorie della sospensione o della revoca della patente.

2. Quando dal fatto derivi una lesione personale colposa la sospensione della patente è da quindici giorni a tre mesi. Quando dal fatto derivi una lesione personale colposa grave o gravissima la sospensione della patente è fino a due anni. Nel caso di omicidio colposo la sospensione è fino a quattro anni. Se il fatto di cui al secondo o al terzo periodo è commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), ovvero da soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, il giudice applica la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente.

2-bis. La sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente fino a quattro anni è diminuita fino ad un terzo nel caso di applicazione della pena ai sensi degli articoli 444 e seguenti del codice di procedura penale.

3. Il giudice può applicare la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente nell'ipotesi di recidiva reiterata specifica verificatasi entro il periodo di cinque anni a decorrere dalla data della condanna definitiva per la prima violazione.

Blushield
19-04-11, 13: 14
su un altro lido con un Polstato a cui è occorso un incidente si parlava proprio di sto benedetto articolo, ovvero secondo lui tutto invariato non è cambiato nulla, anzi presumo non sapesse delle modifiche, alchè pure io gli ho postato quanto avete postato voi sopra, in soldoni lui su uno scooter sorpassando un'autovettura non si è accorto del sopraggiungere di un pedone su apposito attraversamento pedonale, lo urtava con lo specchietto provocandone la caduta e successivo intervento dell'ambulanza per trasporto in ospedale.
Premesso che il pedone (una signora non più giovanissima) almeno qualche giorno di prognosi lo avrà, in questi casi cosa accade? lui è nella pace dei sensi..ma ha ragione? non ha cagionato lesioni (gravi o lievi lo stabilirà il referto)?
Premetto che sul posto sono intervenuti i CC..io non so più che pesci pigliare.
rimetto per chiarezza la fonte del dissidio:

Art. 222.

Sanzioni amministrative accessorie all'accertamento di reato

1. Qualora da una violazione delle norme di cui al presente codice derivino danni alle persone, il giudice applica con la sentenza di condanna le sanzioni amministrative pecuniarie previste, nonchè le sanzioni amministrative accessorie della sospensione o della revoca della patente.

2. Quando dal fatto derivi una lesione personale colposa la sospensione della patente è da quindici giorni a tre mesi. Quando dal fatto derivi una lesione personale colposa grave o gravissima la sospensione della patente è fino a due anni. Nel caso di omicidio colposo la sospensione è fino a quattro anni. Se il fatto di cui al secondo o al terzo periodo è commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), ovvero da soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, il giudice applica la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente.

2-bis. La sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente fino a quattro anni è diminuita fino ad un terzo nel caso di applicazione della pena ai sensi degli articoli 444 e seguenti del codice di procedura penale.

3. Il giudice può applicare la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente nell'ipotesi di recidiva reiterata specifica verificatasi entro il periodo di cinque anni a decorrere dalla data della condanna definitiva per la prima violazione.

Attenzione, non facciamo confusione.
L'iter per la sospensione della patente ex artt. 222/223 per lesioni a terzi è una cosa, mentre la possibilità del ritiro immediato della patente da parte dell'organo di polizia stradale intervenuto per i rilievi (dato dalla 120/2010) direttamente in strada, è un'altra cosa.
In caso di incidente stradale con feriti (qualsiasi prognosi), prima della 120/2010 si inviava il rapporto in Prefettura la quale valutava la sospensione e procedeva di conseguenza come previsto dagli artt. 222/223...ma procedeva "solo" la Prefettura.
Ora, con la 120/2010, in caso sia accertata la responsabilità chiara, evidente, palese e cristallina dell'evento, ad uno dei coinvolti, "sarebbe" possibile procedere al ritiro immediato del documento direttamente in strada.
Sin quì ci siamo?...Ok.
Bene, ora questo ritiro immediato in strada del documento da parte dell'organo di polizia stradale (come previsto dalla 120/2010), viene impugnato dal "soccombente" in maniera quasi automatica, in quanto il medesimo può facilmente addurre il fatto che l'iter completo delle indagini non sono concluse (ed in strada non si chiude mai un'incidente totalmente), quindi automaticamente tale "ricorso" beneficerebbe della cosìdetta "sospensiva", ed il tutto sarebbe rimandato alla valutazione delle Prefetture.
Quindi applicando le modifiche della 120/2010, ci si ingolferebbe di richieste di sospensiva che verrebbero necessariamente accolte, ingolfando inutilmente ancora di più gli uffici.
Ecco perchè in strada non si procede, ma si lascia la valutazione direttamente alla Prefettura, così come era prima della 120/2010; tale procedura, però, può non essere uniforme in tutt'Italia.
Quanto ti ha detto il collega della stradale è corretto, ossia sostanzialmente non è cambiato nulla, ma la Prefettura potrà decidere sulla sospensione della sua patente ugualmente, cioè secondo gli artt. 222/223, esattamente come prima della 120/2010; se procederà o meno, questa è un'altra storia.

Alpenjager
19-04-11, 13: 35
io non capisco allora quale sia la novità??

Blushield
19-04-11, 14: 36
io non capisco allora quale sia la novità??

In breve, ora tu ora tu puoi (potresti) ritirare la patente direttamente subito dopo i rilievi di un incidente con feriti, mentre prima lo segnalavi alla Prefettura e procedeva tale ufficio: questa è la novità della 120/2010 sostanzialmente non applicata.

kenshiro
19-04-11, 14: 54
In breve, ora tu ora tu puoi (potresti) ritirare la patente direttamente subito dopo i rilievi di un incidente con feriti, mentre prima lo segnalavi alla Prefettura e procedeva tale ufficio: questa è la novità della 120/2010 sostanzialmente non applicata.

Che casino..... Roba da uscire pazzi! Poi, come se non bastasse le "novità introdotte" non fanno altro che incrementare sto maledetto caos!

FRANCODUE
19-04-11, 15: 25
In breve, ora tu ora tu puoi (potresti) ritirare la patente direttamente subito dopo i rilievi di un incidente con feriti, mentre prima lo segnalavi alla Prefettura e procedeva tale ufficio: questa è la novità della 120/2010 sostanzialmente non applicata.

Esatto collega.
ai sensi del 3° comma dell'art.223 c.d.s:

3. Nelle altre ipotesi di reato per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione o della revoca della patente di guida, l'agente od organo accertatore della violazione ritira immediatamente la patente e la trasmette, unitamente al rapporto, entro dieci giorni, tramite il proprio comando o ufficio, alla prefettura del luogo della commessa violazione. Il prefetto, ricevuti gli atti, dispone la sospensione provvisoria della validità della patente di guida, fino ad un massimo di un anno. Il provvedimento è iscritto sulla patente e comunicato all'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C.. Se il ritiro immediato non è possibile, per qualsiasi motivo, il verbale di contestazione è trasmesso, senza indugio, al prefetto che ordina all'autore della violazione di consegnare la patente entro cinque giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, presso il proprio ufficio.

Alpenjager
19-04-11, 16: 14
ma nel caso di specie si poteva procedere da parte dei CC al ritiro del documento?