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Visualizza Versione Completa : Aiuto Impossibilità sopravvenuta imputabile al debitore



Marilena
26-01-11, 14: 36
Ciao a tutti, sto preparando l'esame di diritto privato e mi sono bloccata sull'inadmepimento per cause imputabili al debitore :(
So che è l'impossibilità e assoluta quando l'adempimento non può più verificarsi per dolo/colpa del debitore e se scade il termine essenziale (in questo caso alla prestaione dovuta si sostituisce il risarcimento del danno), e relativa quando invece la prestazione può essere ancora eseguita (il debitore dovrà eseguire la prestazione e risarcire i danni causati per il ritardo).
Il punto è: l'adempimento coattivo in forma specifica può essere richiesta dal creditore in quale caso? Io presumo nel caso di impossibilità relativa.... o sbaglio?
Poi, in merito al risarcimento del danno il libro dice:
"Il risarcimento del danno avviene sempre per equivalente (...) dal momento che la prestazione è divenuta impossibile o non più utile da parte del creditore. Quindi non è più ipotizzabile un risarcimento in forma specifica perchè se la prestazione è ancora possibile seguirà l'adempimento tardivo o un'esecuzione forzata in forma specifica che faranno conseguire al creditore esattamente il bene dovuto".
Quindi da questo capisco che nel caso di impossibilità assoluta il risarcimento avviene solo per equivalente (perchè la prestazione è diventata impossibile), mentre nel caso dell'impossibilità relativa può configurarsi lipotesi di adempimento tardivo o esecuzione forzata in forma specifica.

Scusate ma il libro è davvero poco chiaro e devo praticamente interpretarlo e su internet non ho trovato ninete di così specifico... Se qualcuno di voi può aiutarmi con parole semplici (giusto per afferrare il concetto) mi farebbe un grande favore... Grazie mille.

capt.sparrow
27-01-11, 07: 00
Dia una bella ripassata al libro quarto (delle obbligazioni) del Codice civile...
E circa l'impossibilità di estinguere una obbligazione non faccia confusione, quando sopravviene per causa imputabile al debitore è pur sempre una insolvenza ed è trattata come tutte le insolvenze, cosa c'è da capire?
Chi ha un debito deve pagarlo, chi ha un credito può sempre, legittimamente, esigere il connesso pagamento...

Marilena
27-01-11, 10: 24
Dia una bella ripassata al libro quarto (delle obbligazioni) del Codice civile...
E circa l'impossibilità di estinguere una obbligazione non faccia confusione, quando sopravviene per causa imputabile al debitore è pur sempre una insolvenza ed è trattata come tutte le insolvenze, cosa c'è da capire?
Chi ha un debito deve pagarlo, chi ha un credito può sempre, legittimamente, esigere il connesso pagamento...

sono d'accordissimo con lei.. l'unico problema, se così si può definire, è relativo al tipo di risarcimento (in forma specifica o per equivalente) dovuto. Il libro a riguardo non è chiaro (fa un vero e proprio minestrone) e poichè non sono un giurista (e nè sto studiando per diventare tale) ho difficoltà a riordinare il tutto...

quantico
27-01-11, 13: 46
Marilena sta studiando sul Torrente? Se sì, che brutti ricordi.

Comunque,
l'adempimento coattivo in forma specifica può essere richiesto dal creditore sono per impossibilità relativa poichè, se dimostrata l'impossibilità assoluta, la prestazione risulta oggettivamente impossibile (definitiva e totale), quindi il rapporto obbligatorio si estingue.

Il debitore tuttavia deve dimostrare l'oggettiva impossibilità nell'adempiere alla prestazione e che questa (l'impossibilità) non derivi da sua condotta. (art. 1218 collegabile all'art. 1256).

Se non ricordo male, la prestazione in forma specifica può essere solo richiesta se la prestazione riguarda beni infungibili. L'impossibilità comporta l'estinzione dell'obbligazione, nata da un contratto a prestazione corrispettive. Al contrario, se la prestazione riguarda beni fungibili, può essere richiesta la prestazione per equivalente.

capt.sparrow
27-01-11, 14: 07
Marilena, in merito al tipo di risarcimento dia una rapida occhiata qui:
http://www.e-glossa.it/wiki/risarcimento_in_forma_specifica_e_per_equivalente_ (responsabilit%C3%A0_extracontrattuale).aspx

Marilena
27-01-11, 20: 43
Marilena sta studiando sul Torrente? Se sì, che brutti ricordi.
Comunque,
l'adempimento coattivo in forma specifica può essere richiesto dal creditore sono per impossibilità relativa poichè, se dimostrata l'impossibilità assoluta, la prestazione risulta oggettivamente impossibile (definitiva e totale), quindi il rapporto obbligatorio si estingue.
Il debitore tuttavia deve dimostrare l'oggettiva impossibilità nell'adempiere alla prestazione e che questa (l'impossibilità) non derivi da sua condotta. (art. 1218 collegabile all'art. 1256).
Se non ricordo male, la prestazione in forma specifica può essere solo richiesta se la prestazione riguarda beni infungibili. L'impossibilità comporta l'estinzione dell'obbligazione, nata da un contratto a prestazione corrispettive. Al contrario, se la prestazione riguarda beni fungibili, può essere richiesta la prestazione per equivalente.

No, sto studiando sul Manuale di Diritto Privato di Russo-Doria-Lener che praticamente spiega tutto per sommi capi senza fare le differenze tra i vari istituti, tipo differenza tra adempimento del terzo, espromissione e delegazione passiva che ho dovuto fare da sola con l'ausilio di altri testi,internet e compendio! Comunque speriamo vada bene...


Marilena, in merito al tipo di risarcimento dia una rapida occhiata qui:
http://www.e-glossa.it/wiki/risarcimento_in_forma_specifica_e_per_equivalente_ (responsabilit%C3%A0_extracontrattuale).asp

Grazie mille ad entrambi per le indicazioni! A buon rendere! Saluti