Marilena
26-01-11, 14: 36
Ciao a tutti, sto preparando l'esame di diritto privato e mi sono bloccata sull'inadmepimento per cause imputabili al debitore :(
So che è l'impossibilità e assoluta quando l'adempimento non può più verificarsi per dolo/colpa del debitore e se scade il termine essenziale (in questo caso alla prestaione dovuta si sostituisce il risarcimento del danno), e relativa quando invece la prestazione può essere ancora eseguita (il debitore dovrà eseguire la prestazione e risarcire i danni causati per il ritardo).
Il punto è: l'adempimento coattivo in forma specifica può essere richiesta dal creditore in quale caso? Io presumo nel caso di impossibilità relativa.... o sbaglio?
Poi, in merito al risarcimento del danno il libro dice:
"Il risarcimento del danno avviene sempre per equivalente (...) dal momento che la prestazione è divenuta impossibile o non più utile da parte del creditore. Quindi non è più ipotizzabile un risarcimento in forma specifica perchè se la prestazione è ancora possibile seguirà l'adempimento tardivo o un'esecuzione forzata in forma specifica che faranno conseguire al creditore esattamente il bene dovuto".
Quindi da questo capisco che nel caso di impossibilità assoluta il risarcimento avviene solo per equivalente (perchè la prestazione è diventata impossibile), mentre nel caso dell'impossibilità relativa può configurarsi lipotesi di adempimento tardivo o esecuzione forzata in forma specifica.
Scusate ma il libro è davvero poco chiaro e devo praticamente interpretarlo e su internet non ho trovato ninete di così specifico... Se qualcuno di voi può aiutarmi con parole semplici (giusto per afferrare il concetto) mi farebbe un grande favore... Grazie mille.
So che è l'impossibilità e assoluta quando l'adempimento non può più verificarsi per dolo/colpa del debitore e se scade il termine essenziale (in questo caso alla prestaione dovuta si sostituisce il risarcimento del danno), e relativa quando invece la prestazione può essere ancora eseguita (il debitore dovrà eseguire la prestazione e risarcire i danni causati per il ritardo).
Il punto è: l'adempimento coattivo in forma specifica può essere richiesta dal creditore in quale caso? Io presumo nel caso di impossibilità relativa.... o sbaglio?
Poi, in merito al risarcimento del danno il libro dice:
"Il risarcimento del danno avviene sempre per equivalente (...) dal momento che la prestazione è divenuta impossibile o non più utile da parte del creditore. Quindi non è più ipotizzabile un risarcimento in forma specifica perchè se la prestazione è ancora possibile seguirà l'adempimento tardivo o un'esecuzione forzata in forma specifica che faranno conseguire al creditore esattamente il bene dovuto".
Quindi da questo capisco che nel caso di impossibilità assoluta il risarcimento avviene solo per equivalente (perchè la prestazione è diventata impossibile), mentre nel caso dell'impossibilità relativa può configurarsi lipotesi di adempimento tardivo o esecuzione forzata in forma specifica.
Scusate ma il libro è davvero poco chiaro e devo praticamente interpretarlo e su internet non ho trovato ninete di così specifico... Se qualcuno di voi può aiutarmi con parole semplici (giusto per afferrare il concetto) mi farebbe un grande favore... Grazie mille.