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Visualizza Versione Completa : Segnalazione revisione patente di guida



andmas
08-01-11, 14: 59
durante un normale controllo, due agenti della P.L. accertano che il conducente dell'autovettura fermata verte in una condizione psicofisica "strana". Più precisamente sudorazione e stato di agitazione (attacco di panico - stato ansioso). Il conducente dichiara di soffrire saltuariamente di attacchi di panico e a supporto di quanto sostiene mostra agli agenti una certificazione del suo medico curante dalla quale si evince effettivamente quanto riferito. Gli agenti operanti rientrano in Comando e inviano una segnalazione della patente di guida al d.t.t. e per conoscenza alla prefettura, ai sensi dell'art. 128 del cds, per la valutazione di un provvedimento di revisione del documento abilitativo. Non trovando riscontro all'interno del cds, nè circolari in merito, vi chiedo se tale procedura può essere "tecnicamente" adottata. Grazie. ciao. andrea

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Blushield
08-01-11, 15: 40
durante un normale controllo, due agenti della P.L. accertano che il conducente dell'autovettura fermata verte in una condizione psicofisica "strana". Più precisamente sudorazione e stato di agitazione (attacco di panico - stato ansioso). Il conducente dichiara di soffrire saltuariamente di attacchi di panico e a supporto di quanto sostiene mostra agli agenti una certificazione del suo medico curante dalla quale si evince effettivamente quanto riferito. Gli agenti operanti rientrano in Comando e inviano una segnalazione della patente di guida al d.t.t. e per conoscenza alla prefettura, ai sensi dell'art. 128 del cds, per la valutazione di un provvedimento di revisione del documento abilitativo. Non trovando riscontro all'interno del cds, nè circolari in merito, vi chiedo se tale procedura può essere "tecnicamente" adottata. Grazie. ciao. andrea


La procedura è proprio quella da te descritta ma, come hai postato, l'organo di polizia stradale procede solo ad una segnalazione agli organi preposti, D.T.T. e Prefettura i quali "possono", non "devono" sottoporre a visita medica una persona, naturalmente sulla base delle motivazioni allegate alla richiesta medesima; in caso di incidente stradale la cosa cambia e la segnalazione, nonchè i procedimenti di accertamento, non diventano più una facoltà ma sono obbligatori. Ora però non ho capito se la domanda postata proviene da colleghi che devono procedere con tale segnalazione o da un cittadino che chiede come muoversi dopo essere stato oggetto di tale procedura: credo la prima delle due....in tal caso bisogna semplicemente redigere un dettagliatissimo rapporto (chiamatela relazione o rapporto di servizio se non ci sono aspetti penalmente rilevanti) il quale verrà inviato, con lettera di accompagnamento firmata dall'uffiale responsabile, alla D.T.T. e alla Prefettura (normalmente Ufficio Patenti); poi, a meno che non ci si interessi personalmente presso i predetti uffici, l'esito lo possiamo perdere di vista in quanto non solo non è detto che vengano riscontrate problematiche che possono portare a conseguenze per il titotlo di guida, ma anche se tale documento dovesse essere ad esempio revocato (dopo l'iter delle visite di accertamento partito dalla nostra segnalazione), potremmo esserne informati solo in quanto incaricati dell'eventuale materiale ritiro del documento dalle mani della persona (se residente nel comune di competenza). Naturalmente, in questo caso, vengono aggiornati gli archivi informatici consultabili dalle FF.OO.

Vi posto l'articolo 128, con le recenti modifiche apportate dal legge 29 luglio 2010, n. 120 ed interessanti sentenze.

http://www.codicestradainfantino.it/codice%20articoli/art.128.htm

andmas
08-01-11, 17: 27
ti ringrazio per il prezioso contributo. ciao, a presto e......buon anno!