PDA

Visualizza Versione Completa : Richiesta di accertamenti urgenti 186 e 187 cds



vecchiacanaglia
24-11-10, 11: 45
In riferimento al titolo in oggetto, si intende per RAU quindi l'accompagnamento del trasgressore (non ancora indagato quindi?) presso una strutra ospedaliera per i prelievi ematici o di liquido biologico per accertarne lo stato e il grado alcol- o sostanze stupefacenti. fin qui è ok???

il drug test e l'alcool test, cioè il pretest è da considerarsi RAU? Oppure è solo l'accompagnamento di cui sopra RAU?

il drugtest e alcoltest sono comunque fonti di prova giusto??? O non ho capito bene?

abitcis
24-11-10, 12: 03
il drugtest e l'alcool test(non il pretest) sono fonti di prova nei confronti dell'indagato...nel caso non si sia potuto fare l'accertamento sul posto tramite alcol test(es. gli autisti dei veicoli sono stati portati via in ambulanza) si fa la richiesta di accertamenti urgenti ex 186/187...di fatto poi tu non accompagni mai il reo in ospedale, mentre tu stai facendo i rilievi dell'incidente fai fare la richiesta di accertamento...poi quando vai a ritirare i referti da allegare alla relazione di sinistro ti danno anche gli esiti degli accertamenti richiesti...


se ho sbagliato qualche passaggio fatemelo notare, ma io dalle mie (poche per ora)esperienze, ho sempre fatto così!

Blushield
24-11-10, 14: 47
il drugtest e l'alcool test(non il pretest) sono fonti di prova nei confronti dell'indagato...nel caso non si sia potuto fare l'accertamento sul posto tramite alcol test(es. gli autisti dei veicoli sono stati portati via in ambulanza) si fa la richiesta di accertamenti urgenti ex 186/187...di fatto poi tu non accompagni mai il reo in ospedale, mentre tu stai facendo i rilievi dell'incidente fai fare la richiesta di accertamento...poi quando vai a ritirare i referti da allegare alla relazione di sinistro ti danno anche gli esiti degli accertamenti richiesti...


se ho sbagliato qualche passaggio fatemelo notare, ma io dalle mie (poche per ora)esperienze, ho sempre fatto così!

Concordo con te, ma non ho capito se la domanda verte sulla richiesta che necessariamente serve per sottoporre un ricoverato ad esame per riscontrare presenza di sostante, ad esempio a seguito di sinistro stradale, o verte sul verbale di accertamenti urgenti (ex art. 354 comma 3) da redigere nei casi in cui a procedere con l'accertamento sul posto è l'operatore di polizia....

vecchiacanaglia
24-11-10, 15: 04
Concordo con te, ma non ho capito se la domanda verte sulla richiesta che necessariamente serve per sottoporre un ricoverato ad esame per riscontrare presenza di sostante, ad esempio a seguito di sinistro stradale, o verte sul verbale di accertamenti urgenti (ex art. 354 comma 3) da redigere nei casi in cui a procedere con l'accertamento sul posto è l'operatore di polizia....


i due casi che citi non sono entrambi verbale di accertamenti urgenti???


in una domanda di concorso recente volevano sapere il verbale di accertamenti urgenti...è quidni il secondo??? io avevo scritto in rif. al 186 e 187 cds e descritto l'accompagnamento in ospedale ovvero etilometro sul posto ed atti conseguenti...

apeturbo
24-11-10, 18: 37
i due casi che citi non sono entrambi verbale di accertamenti urgenti???


in una domanda di concorso recente volevano sapere il verbale di accertamenti urgenti...è quidni il secondo??? io avevo scritto in rif. al 186 e 187 cds e descritto l'accompagnamento in ospedale ovvero etilometro sul posto ed atti conseguenti...

Sì, hai fatto giusto, anchse se ovviamente il 354 cpp non viene usato solo nel cds, per cui in una domanda generica come te l'hai descritta ci potrebbe essere una risposta a raggio più ampio..
Ad ogni modo quando si esegue prova con etilometro o accertamenti ospedalieri va sempre fatto.. si può fare a meno quando si esegue il cd. "pretest"

Alpenjager
27-11-10, 10: 59
il drugtest e l'alcool test(non il pretest) sono fonti di prova nei confronti dell'indagato...nel caso non si sia potuto fare l'accertamento sul posto tramite alcol test(es. gli autisti dei veicoli sono stati portati via in ambulanza) si fa la richiesta di accertamenti urgenti ex 186/187...di fatto poi tu non accompagni mai il reo in ospedale, mentre tu stai facendo i rilievi dell'incidente fai fare la richiesta di accertamento...poi quando vai a ritirare i referti da allegare alla relazione di sinistro ti danno anche gli esiti degli accertamenti richiesti...


se ho sbagliato qualche passaggio fatemelo notare, ma io dalle mie (poche per ora)esperienze, ho sempre fatto così!

ottimo abictis! riordarsi il valore del referto medico per gli atti di polizia giudiziaria!

abitcis
27-11-10, 11: 01
ottimo abictis! riordarsi il valore del referto medico per gli atti di polizia giudiziaria!

anche perchè se non erro da luglio c'è stata una modifica secondo cui in caso di lesioni tu debba ritirare la patente al conducente che ha violato il codice....e le lesioni le puoi accertare solo tramite il referto...

Custer
27-11-10, 12: 45
anche perchè se non erro da luglio c'è stata una modifica secondo cui in caso di lesioni tu debba ritirare la patente al conducente che ha violato il codice....e le lesioni le puoi accertare solo tramite il referto...

Giusto.
Se, per effetto della guida in stato di ebbrezza, si cagiona un omicidio colposo o delle lesioni personali è possibile ipotizzare un concorso all'art. 186 del Codice della strada e dei delitti di cui agli artt. 575 (omicidio) o 582 (lesioni personali) del Codice Penale. Tra questi reati non esiste infatti alcuna effettiva identità di elementi caratterizzanti per l'applicazione del principio di specialità delineato dall'art. 15 del Codice Penale per la prevalenza del primo sui secondi.
La sussistenza del concorso delle fattispecie penali considerate, comporta l'applicazione di tutte le disposizioni contenute nei commi 2° e 3° dell'art. 223 del Codice della strada con la conseguenza che nell'ipotesi in cui la guida sotto l'influenza di alcool produca gli eventi lesivi di cui sopra, si deve procedere al ritiro immediato della patente o del certificato di idoneità alla guida di ciclomotori, in quanto preordinato alla sospensione del documento ai sensi dell'art. 186 e, contemporaneamente, all'attivazione del procedimento finalizzato alla comminazione della sospensione provvisoria in esito alla consumazione di reati contro la persona di cui all'art. 223.
Del provvedimento di sospensione deve essere data segnalazione all’UMC per l'eventuale provvedimento di revisione della patente o del certificato di idoneità alla guida di ciclomotori.

Alpenjager
27-11-10, 12: 50
madonna che squisitezza, la sezione Polizia Locale di questo forum è una sezione tecnica da paura per non parlare della preparazione degli operatori.
Grandi ragazzi!!!

abitcis
27-11-10, 19: 26
no ma aspetta Custer...non solo nel caso ci sia il 186/187...se in un sinistro si cagionano lesioni e si accerta una violazione del cds e la si verbalizza sul posto, adesso c'è il ritiro della patente...almeno da quello che ricordo è così dall'ultima modifica... :|

marcopolprov
30-11-10, 16: 53
no ma aspetta Custer...non solo nel caso ci sia il 186/187...se in un sinistro si cagionano lesioni e si accerta una violazione del cds e la si verbalizza sul posto, adesso c'è il ritiro della patente...almeno da quello che ricordo è così dall'ultima modifica... :|

SI perfetto Abitcis. Proprio di questo volevo parlare. Visto che la discussione volge ad un punto cruciale e visto che i Vs. interventi sono tutti, come sempre, squisitamente tecnici e perfetti, ora mi inserisco con una domanda che può sembrare banale:
proprio perché il nuovo articolo parla di lesioni colpose (e non di lesioni gravi), ad un conducente che per distrazione non rispetta una precedenza e causa un incidente in cui cagiona delle lesioni lievissime (ad esempio colpo di frusta) cosa andiamo ad applicare? Parlo di un caso in cui è evidente la colpa, o di caso in cui, ancor di più, viene evidenziata dalle dichiarazioni spontanee di colui che ha cagionato il sinistro (es.:"ero distratto e non l'ho visto"). Che si fa secondo voi in questo caso? La norma dice che si verbalizza sul posto e si ritira la patente comunque per il successivo invio del rapporto entro 10 gg. al Prefetto.
Da vari consulti effettuati presso le varie strutture di polizia della mia zona, la risposta è sempre stata la stessa e cioè che comunque si continuerà a far come prima, ragionando sul ritiro di patente solo nei casi in cui vi sono lesioni gravi o morte o comunque il reato. Ma a cosa andiamo poi effettivamente incontro? Omissione???? E come consideriamo una "lesione colposa"? Per me quella che va da 1 giorno di prognosi in su. o no? Credo che questa questione si risolva poi all'italiana e cioé con la consuetudine, ma sarebbe bello approfondire l'argomento visto che poi riguarda molto da vicino anche il titolo della discussione.
Io ragiono su questi passaggi di questi 2 articoli del CDS:

Art. 222.
Sanzioni amministrative accessorie all'accertamento di reati. (1)
1. Qualora da una violazione delle norme di cui al presente codice derivino danni alle persone, il giudice applica con la sentenza di condanna le sanzioni amministrative pecuniarie previste, nonche' le sanzioni amministrative accessorie della sospensione o della revoca della patente.
2. Quando dal fatto derivi una lesione personale colposa la sospensione della patente e' da quindici giorni a tre mesi. Quando dal fatto derivi una lesione personale colposa grave o gravissima la sospensione della patente e' fino a due anni. Nel caso di omicidio colposo la sospensione e' fino a quattro anni. Se il fatto di cui al secondo o al terzo periodo e' commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), ovvero da soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, il giudice applica la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente.
2-bis. La sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente fino a quattro anni e' diminuita fino a un terzo nel caso di applicazione della pena ai sensi degli articoli 444 e seguenti del codice di procedura penale.
3. Il giudice puo' applicare la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente nell'ipotesi di recidiva reiterata specifica verificatasi entro il periodo di cinque anni a decorrere dalla data della condanna definitiva per la prima violazione.
(1) Articolo così modificato dalla Legge 29.07.2010 n° 120.
Art. 223.
Ritiro della patente in conseguenza a ipotesi di reato (1) (*)
1. Nelle ipotesi di reato per le quali e' prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione o della revoca della patente di guida, l'agente o l'organo accertatore della violazione ritira immediatamente la patente e la trasmette, unitamente al rapporto, entro dieci giorni, tramite il proprio comando o ufficio, alla prefettura-ufficio territoriale del Governo del luogo della commessa violazione. Il prefetto, ricevuti gli atti, dispone la sospensione provvisoria della validita' della patente di guida, fino ad un massimo di due anni. Il provvedimento, per i fini di cui all'articolo 226, comma 11, e' comunicato all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida.
2. Le disposizioni del comma 1 del presente articolo si applicano anche nelle ipotesi di reato di cui all'articolo 222, commi 2 e 3. La trasmissione della patente di guida, unitamente a copia del rapporto e del verbale di contestazione, e' effettuata dall'agente o dall'organo che ha proceduto al rilevamento del sinistro. Il prefetto, ricevuti gli atti, dispone, ove sussistano fondati elementi di un'evidente responsabilita', la sospensione provvisoria della validita' della patente di guida fino ad un massimo di tre anni.
3. Il cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza o il decreto divenuti irrevocabili ai sensi dell'articolo 648 del codice di procedura penale, nel termine di quindici giorni, ne trasmette copia autentica al prefetto indicato nei commi 1 e 2 del presente articolo.
4. Avverso il provvedimento di sospensione della patente, di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, e' ammessa opposizione, ai sensi dell'articolo 205


Saluti colleghi...

abitcis
30-11-10, 19: 23
ma guarda marco, solitamente noi non si verbalizza sul posto...si aspetta anzi il referto dato che è l'unico vero documento che può dire con certezza se ci sono lesioni...pertanto se salta la verbalizzazione sul posto salta anche il ritiro della patente che, per una distrazione è veramente eccessivo a mio parere...il procedimento è assolutamente legale e coerente con le norme cds!

marcopolprov
30-11-10, 21: 53
ma guarda marco, solitamente noi non si verbalizza sul posto...si aspetta anzi il referto dato che è l'unico vero documento che può dire con certezza se ci sono lesioni...pertanto se salta la verbalizzazione sul posto salta anche il ritiro della patente che, per una distrazione è veramente eccessivo a mio parere...il procedimento è assolutamente legale e coerente con le norme cds!

infatti, come pensavo e come è normale che sia..., nonostante la norma "stramba".