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abitcis
21-10-10, 01: 01
oggi leggevo il prontuario del cds e tra le note operative vedevo che per l'accertamento degli eccessi di rumorosità del veicolo o degli apparecchi radiofonici al suo interno si deve usare uno strumento omologato: cd. "fonometro".... quanti dei comandi in cui prestate servizio l'hanno?? :retard:

Blushield
21-10-10, 10: 56
oggi leggevo il prontuario del cds e tra le note operative vedevo che per l'accertamento degli eccessi di rumorosità del veicolo o degli apparecchi radiofonici al suo interno si deve usare uno strumento omologato: cd. "fonometro".... quanti dei comandi in cui prestate servizio l'hanno?? :retard:

Molti comandi hanno tale strumento ma i verbali seguiti alle misurazioni, almeno da noi, non si fanno più come anni addietro in quanto la giurisprudenza (in primis i GdP) come indirizzo generale è rivolta all'effettuazione delle misurazioni da parte di personale all'uopo specializzato (periti, personale della MCTC etc.), invalidando i verbali con misurazioni effettuate dall'Agente di Polizia Stradale (PL, CC, PdS) in quanto le modalità di utilizzo di tale strumento sono molto tecniche e precise (esempio la distanza dello strumento di rilevazione dalla fonte di rumore etc.)...non sò nel resto d'Italia.
Altra cosa sono i rumori prodotti dallo stridere dei pneumatici o dall'eccessivo alto volume dell'autoadio...per quest'ultimo caso art. 155 commai 1, 3 e 5, ben argomentato e dettagliato (es. prime ore pomeridiane in periodo estivo e autoradio con volume così forte da essere udito ben prima del sopraggiungere dell'auto...etc) e poi eventualmente te la giochi col GdP.
Lo stridere delle gomme in accellerazione, può far drizzare le orecchie all'Agente accertatore per approfondire meglio se possiamo o meno trovarci in un un qualcosa di più grosso di quello che inizialmente sembra, tipo un art. 9 ter (divieto di gareggiare in velocità). Il gareggiare in velocità può anche avvenire in maniera diciamo "estemporanea" ed improvvisata ed è chiaro che il semplice stridere dei pneumatici non può far partire un procedimento penale...ma un'accertamento più serio per verificare meglio l'intero contesto, questo sì.

Alpenjager
26-10-10, 16: 23
ahimè il fonometro è collegato alle classiche liti condominiali ed aggiungo io anche ad un vuoto legislativo o quantomeno una discliplina carente e dubbiosa.
Ad oggi per redimere le questioni inerenti l'inquinamento acustico ad esempio esercizi commerciali bar ecc ecc il querelante deve presentare perizia fonometrica, molto costosa, la controparte solitamente presenta una contro perizia che ovviamente viene fatta in riduzione dei rumori giungendo così ad un nulla di fatto. Se non erro invece per le immissioni rumorose di livello industriale l'ente competente ed accertatore è L'ARPA.

FRANCODUE
26-10-10, 19: 27
Noi chiamiamo appunto come periti gli esperti delle Usl o dell'Arpa.
La norma da tenere in considerazione è comunque questa:

Art.. 659 Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone
Chiunque, mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti
sonori o di segnalazioni acustiche, ovvero suscitando o non impedendo
strepiti di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone,
ovvero gli spettacoli, i ritrovi o i trattenimenti pubblici, è punito con
l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a lire seicentomila.
Si applica l’ammenda da lire duecentomila a un milione a chi esercita una
professione o un mestiere rumoroso contro le disposizioni della legge o le
prescrizioni dell’Autorità.

Faccio notare come la seconda parte comporti una sanzione amministrativa e non penale.

Blushield
26-10-10, 19: 27
ahimè il fonometro è collegato alle classiche liti condominiali ed aggiungo io anche ad un vuoto legislativo o quantomeno una discliplina carente e dubbiosa.
Ad oggi per redimere le questioni inerenti l'inquinamento acustico ad esempio esercizi commerciali bar ecc ecc il querelante deve presentare perizia fonometrica, molto costosa, la controparte solitamente presenta una contro perizia che ovviamente viene fatta in riduzione dei rumori giungendo così ad un nulla di fatto. Se non erro invece per le immissioni rumorose di livello industriale l'ente competente ed accertatore è L'ARPA.

Arpa anche per pubblici esercizi e, in alcuni casi, per problematiche del singolo privato contro attività commerciali in gernere (con dei distinguo...) comunque sempre su richiesta dell'Ente Pubblico (normalmente susseguente a intervento di primo livello della PL) il quale, in caso di superamento dei valori di legge, deve procedere con appositi atti per la limitazione/annullamento della problematica (ordinanze).

abitcis
26-10-10, 19: 51
però immagino che il tecnico ARPA non sia sempre disponibile, non abbia mai il fonometro a disposizione ecc ecc...il più delle volte ci si limita a intimare di smettere di produrre i rumori molesti immagino?

CISCONE
27-10-10, 09: 11
beh credo che l'intimazione orale sia sempre il primo passo... anche perchè c'e caso e caso...non puoi di certo andare con i tecnici muniti di fonometro dalla signora di 80 anni quasi sorda che ascolta radio maria a tutto volume disturbando l'intero vicinato! :-)

Blushield
27-10-10, 10: 58
però immagino che il tecnico ARPA non sia sempre disponibile, non abbia mai il fonometro a disposizione ecc ecc...il più delle volte ci si limita a intimare di smettere di produrre i rumori molesti immagino?

L'intervento dell'Arpa viene richiesto in casi particolari, non nella generalità delle problematiche; nel caso postato da Ciscone chiaramente non si richiede l'intervento dell'Arpa il quale, alla pari di molti altri enti pubblici, soffre anch'esso di una carenza di organico drammatica ed il suo intervento, quando richiesto per episodi di particolare rilevanza, è tutt'altro che immediato. Spesso accade che a seguito dell'intervento di tale ente, le cui misurazioni eccedono ai limiti di legge, il comune o non procede affatto (casi non molto rari) oppure emana dei provvedimenti che più che essere ordinanze (con i relativi strumenti giuridici in caso di inottemperanza) contenenti specifiche prescrizioni, sono una sorta di "invito bonario", rendendo il nostro lavoro ancora più difficile. Certo che, come postato da Franco, se ci sono i presupposti si deve procedere certamente con il 659 C.P. e poi anche a fronte di rilevazioni Arpa con risultati eccedenti le soglie di legge...ed il competente settore comunale non procede anch'esso di conseguenza...bhè...qualcuno si prenderà le proprie responsabilità. Ad esempio la contestazione del 659 C.P. a carico dei titolari di un pubblico esercizio, quando gli avventori creano problematiche di disturbo alla pubblica quiete, è avvalorata da una costante giurisprudenza di Cassazione ed è il procedimento prodromico per la richiesta di limitazioni degli orari di attività dell'esercizio fonte di disturbo o per limitare, ad esempio, l'utilizzo del plateatico antistante il bar nelle ore tardo serali/notturne. Certo che è necessaria un' attività di indagine non superficiale (sentire a sommarie informazioni tutti i vicini residenti, effettuare più controlli anche in borghese, acquisire eventuali esposti presentati ad altre FF.OO..etc) in maniera da rendere inattaccabile l'eventuale provvedimento del competente settore comunale in caso di ricorso (che avviene nel 99% dei casi) il quale quasi sempre è seguito dai legali delle associazioni di categoria alle quale l'esercente si rivolge.

abitcis
28-10-10, 11: 25
ma quindi per quanto riguarda l'art. del cds che ho citato all'inizio...non è possibile che la contravvenzione sia data per un "oggettivo riscontro" riguardo al volume alto che so della radio?

mi ricordo che un po' di tempo fa ad un mio amico con macchina del lavoro, fu fatta una contravvenzione perchè aveva la musica "eccessivamente alta"...ovvio che la misurazione non è stata fatta con il fonometro, ma sicuramente quel tipo di volume non permetteva di poter sentire rumori che venivano dall'esterno dell'abitacolo....è una contravvenzione "al limite"?

Blushield
29-10-10, 08: 12
ma quindi per quanto riguarda l'art. del cds che ho citato all'inizio...non è possibile che la contravvenzione sia data per un "oggettivo riscontro" riguardo al volume alto che so della radio?

mi ricordo che un po' di tempo fa ad un mio amico con macchina del lavoro, fu fatta una contravvenzione perchè aveva la musica "eccessivamente alta"...ovvio che la misurazione non è stata fatta con il fonometro, ma sicuramente quel tipo di volume non permetteva di poter sentire rumori che venivano dall'esterno dell'abitacolo....è una contravvenzione "al limite"?

L'oggettivo riscontro con apposita strumentazione per contestare il volume alto dell'autoradio non è possibile...e comunque sinceramente sarebbe inutilmente dispendioso. Usando le medesime parole di un mio precedente post, sempre secondo la mia opinionre, nel caso dell'autoradio ad alto volume si procede alla contestazione ex art. 155 commai 1, 3 e 5, ben argomentato e dettagliato (es. prime ore pomeridiane in periodo estivo e autoradio con volume così forte da essere udito ben prima del sopraggiungere dell'auto...etc). poi, in caso di ricorso, si combatte in udienza.

abitcis
29-10-10, 09: 11
capito, grazie mille Blushield, sempre preciso ; )