PDA

Visualizza Versione Completa : Nuovo art. 80 CDS, come procedere?



protectandserve
19-08-10, 15: 53
Ciao a tutti colleghi,
mi interesserebbe sapere, se vi è già capitato dopo il 13 Agosto, come avete proceduto per l'annotazione dell'omessa revisione sul documento di circolazione (è così che lo chiamano): quale dicitura avete riportato, in che punto del documento e come (penna, timbrino, adesivo, ecc)...

Cosa ne pensate inoltre della nuova procedura? Secondo me esiste una grossa via di scampo alla sanzione prevista per la circolazione con documento "annotato"...

Blushield
19-08-10, 18: 36
Ciao a tutti colleghi,
mi interesserebbe sapere, se vi è già capitato dopo il 13 Agosto, come avete proceduto per l'annotazione dell'omessa revisione sul documento di circolazione (è così che lo chiamano): quale dicitura avete riportato, in che punto del documento e come (penna, timbrino, adesivo, ecc)...

Cosa ne pensate inoltre della nuova procedura? Secondo me esiste una grossa via di scampo alla sanzione prevista per la circolazione con documento "annotato"... (180/8)

Noi applichiamo la seguente dicitura scritta a penna (in attesa dell'arrivo di appositi timbrini) che riporta: Polizia Locale/Municipale di.....Veicolo sospeso dalla circolazione fino all'esito favorevole della visita di revisione. Verbale n...data...firma. Quanto predetto viene scritto nell'apposito spazio dove normalmente viene applicato l'adesivo di esito revisione rilasciato dalla MCTC. Non abbiamo preso in considerazione alcun adesivo in quanto più facile da asportare di una scritta.
Conviene comunque un'accertamento a terminale MCTC o anche telefonico ai medesimi uffici, quando possibile...per miracoli poi... lentamente ci attrezzeremo.
Personalmente credo che se da una parte è un'aiuto al cittadino che sicuramente perderà meno tempo (teoricamente in giornata potrebbe fare la revisione), dall'altra dovremmo andare più a fondo con i controlli.

protectandserve
19-08-10, 19: 58
Conviene comunque un'accertamento a terminale MCTC o anche telefonico ai medesimi uffici, quando possibile...

Ma se al controllo mi dichiarano che non hanno con se la carta di circolazione, faccio il controllo al terminale MCTC e il veicolo risulta con revisione scaduta, non posso comunque sapere se è già stato sanzionato per l'art 80c14 e quindi sospeso dalla circolazione...

Pippos
21-08-10, 17: 25
Esatto questo è il problema del collegamento tra gli uffici in italia, in quel caso puoi procedere anche ad un 180 e sarà il tuo ufficio quando il trasgressore porterà in visione il documento, ad scrivere sul libretto e se è già scritto, ad applicare la sazione di guida con veicolo sospeso..

CISCONE
22-08-10, 08: 47
si sicuramente bisogna fargli il 180 e poi verificare quando porta in visione il documento.... noi abbiamo ordinato il timbro, appena arriva vi dico com'è!

protectandserve
23-08-10, 10: 15
Altro problema, allora: se noi scriviamo, come diceva Blushield, l'annotazione nello spazio dove normalmente viene applicato l'adesivo di esito revisione, tizio dopo la revisione la coprirà, appunto, con il nuovo adesivo. E in caso di un 180 noi non potremo più vedere...

Pippos
24-08-10, 12: 28
Altro problema, allora: se noi scriviamo, come diceva Blushield, l'annotazione nello spazio dove normalmente viene applicato l'adesivo di esito revisione, tizio dopo la revisione la coprirà, appunto, con il nuovo adesivo. E in caso di un 180 noi non potremo più vedere...

Con la data del 180 e con la data della revisione puoi fare d'ufficio l'80, pero giustamente come fai notare puoi fare solo l'art.80 e non la guida con veicolo sospeso...

protectandserve
26-08-10, 21: 35
da poliziamunicipale.it :

"Se ne è parlato poco e male. Il nuovo articolato dell'art. 80 del codice stradale recita testualmente che in caso di revisione scaduta, normalmente, "l'organo accertatore annota sul documento di circolazione che il veicolo e' sospeso dalla circolazione fino all'effettuazione della revisione. E' consentita la circolazione del veicolo al solo fine di recarsi presso uno dei soggetti di cui al comma 8 ovvero presso il competente ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici per la prescritta revisione. Al di fuori di tali ipotesi, nel caso in cui si circoli con un veicolo sospeso dalla circolazione in attesa dell'esito della revisione, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.842 a euro 7.369".
In buona sostanza, come anticipato su questa rivista, è la fine del permessino provvisorio che poteva essere redatto dalla polizia stradale ai sensi dell'art. 399 del regolamento stradale per consentire all'autista di portare a casa il veicolo irregolare.
Come comportarsi allora? Le ultime indiscrezioni ministeriali, dopo il silenzio assordante in materia delle circolari Mininterno, sembrano indirizzate a marcare il tenore letterale della riforma.
In pratica si dovrà indicare sul verbale che:
"il veicolo è sospeso dalla circolazione fino all'effettuazione della visita di revisione, verbale n....del..... il trasgressore si impegna ad effettuare immediatamente la visita, consapevole di poter circolare solo per questo scopo".
In buona sostanza se l'utente si reca immediatamente in officina il problema non sussiste.
Diversamente spetterà all'interessato dimostrare con supporti documentali di aver ottemperato tempestivamente all'impegno sottoscritto evidenziando per esempio una prenotazione immediata della revisione che ammetterà alla circolazione anche per il giorno reale della verifica.
Quel che importa è che l'operatore di polizia stradale non autorizzi arbitrariamente una circolazione temporanea fuori legge.
In caso di sinistro, infatti, possono scattare guai grossi per chi ha ammesso il veicolo ad un rientro "vecchio stile"."

elventisquero
28-08-10, 08: 43
personalmente abbiamo ricevuto ordine di attaccare un biglietto sulla carta di circolazione (tale e quale come dimensioni e formato all'atestato di avvenuta revisione) con scritte le diciture che avete scritto. Il problema nasce se lo fermano altri magari due giorni dopo: cosa puoi dire a questo malcapitato automobilista che non ha ancora ottemperato alla revisione se ti dice che la sta andando a fare in quel momento? Sul biglietto che attacchi non è segnato un lasso di tempo entro il quale revisionare il veicolo. E se staccasse il biglietto?
Per me hanno complicato tutto un'altra volta.

elventisquero
30-08-10, 17: 07
da poliziamunicipale.it :

"Se ne è parlato poco e male. Il nuovo articolato dell'art. 80 del codice stradale recita testualmente che in caso di revisione scaduta, normalmente, "l'organo accertatore annota sul documento di circolazione che il veicolo e' sospeso dalla circolazione fino all'effettuazione della revisione. E' consentita la circolazione del veicolo al solo fine di recarsi presso uno dei soggetti di cui al comma 8 ovvero presso il competente ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici per la prescritta revisione. Al di fuori di tali ipotesi, nel caso in cui si circoli con un veicolo sospeso dalla circolazione in attesa dell'esito della revisione, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.842 a euro 7.369".
In buona sostanza, come anticipato su questa rivista, è la fine del permessino provvisorio che poteva essere redatto dalla polizia stradale ai sensi dell'art. 399 del regolamento stradale per consentire all'autista di portare a casa il veicolo irregolare.
Come comportarsi allora? Le ultime indiscrezioni ministeriali, dopo il silenzio assordante in materia delle circolari Mininterno, sembrano indirizzate a marcare il tenore letterale della riforma.
In pratica si dovrà indicare sul verbale che:
"il veicolo è sospeso dalla circolazione fino all'effettuazione della visita di revisione, verbale n....del..... il trasgressore si impegna ad effettuare immediatamente la visita, consapevole di poter circolare solo per questo scopo".
In buona sostanza se l'utente si reca immediatamente in officina il problema non sussiste.
Diversamente spetterà all'interessato dimostrare con supporti documentali di aver ottemperato tempestivamente all'impegno sottoscritto evidenziando per esempio una prenotazione immediata della revisione che ammetterà alla circolazione anche per il giorno reale della verifica.
Quel che importa è che l'operatore di polizia stradale non autorizzi arbitrariamente una circolazione temporanea fuori legge.
In caso di sinistro, infatti, possono scattare guai grossi per chi ha ammesso il veicolo ad un rientro "vecchio stile"."

Una risposta molto chiara e precisa. Molti colleghi però si trovano in difficoltà per via della poca chiarezza della norma. Sostanzialmente la ritengo molto "incasinata" , o per lo meno, quella norma cui la modifica ha fatto più danno che bene. Il problema è: cosa si intende con "veicolo sospeso dalla circolazione"? Significa che deve fermarsi lì dove l'abbiam fermato? Dobbiamo chiamare il carro? Lo rimuoviamo? E' vero che il trasgressore può andare immediatamente a fare sta benedetta revisione, ma se non la fa subito? Se noi scriviamo un "permessino" per circolare fino all'officina più vicina ma non ci va? Non capita spesso di essere fermato dalla stessa pattuglia (dagli stessi agenti) il giorno seguente o quello dopo ancora....pertanto valuto questa modifica troppo garantista, poco chiara, e molto difficile da interpretare. Ma in Italia è proprio questo il problema delle leggi e in particolare del CDS. Non si dovrebbero interpretare a discrezione dell'Agente accertatore, dovrebbero essere chiare, concise con una procedura semplice. Basterebbe fare una carta di circolazione ( e anche la patente) in stile carta di credito con tanto di microchip per la lettura da parte degli agenti in servizio di polizia stradale ed il gioco è fatto. Tutto ciò toglierebbe ogni dubbio.

FRANCODUE
30-08-10, 19: 28
Ma no.
Fate come prima, è un fermo amministrativo, glielo lasciate in custodia al proprietario, tanto senza libretto di circolazione non può circolare.
Certo, il trasgressore può sanare in tempi brevissimi la cosa, tante volte avviene per pura dimenticanza.
Si può capire.

elventisquero
30-08-10, 20: 00
Franco scusa ma non è un fermo amministrativo. Di sanzione accessorie non se ne parla e poi il libreto non si ritira più. Il problema è questo

Pippos
06-09-10, 02: 45
personalmente abbiamo ricevuto ordine di attaccare un biglietto sulla carta di circolazione (tale e quale come dimensioni e formato all'atestato di avvenuta revisione) con scritte le diciture che avete scritto. Il problema nasce se lo fermano altri magari due giorni dopo: cosa puoi dire a questo malcapitato automobilista che non ha ancora ottemperato alla revisione se ti dice che la sta andando a fare in quel momento? Sul biglietto che attacchi non è segnato un lasso di tempo entro il quale revisionare il veicolo. E se staccasse il biglietto?
Per me hanno complicato tutto un'altra volta.

Penso che la revisione abbia una prenotazione come quella per i camion... Magari il conducente mostra quella...

Comunque c'è una confusione in giro sull'art.80 che è qualcosa di incredibile, hatto fatto questa legge in un batter d'occhio senza dare neanche un periodo per l'entrata in vigore, intendo periodo accettabile tipo 6 mesi, cosi gli operatori avevano il tempo di adattarsi...

elventisquero
06-09-10, 18: 14
Non esiste la prenotazione per le autovetture.
E poi il nuovo cds riportadiverse volte, negli articoli modificati, che verrà emessa una circolare del mininterno per operare nella giusta maniera.
Ma dico, non si può fare un articolo fatto bene così da evitare tutte queste circolari che poi nons ervono a niente?
Bisogna proprio aspettare che un tizio arrivi con il proprio avvocato alla cassazione per cambiare le regole?
E questi non sono migliaia di euro del contribuente che vanno sprecati? E poi tolgono le progressioni a noi?

gypzino
23-09-10, 11: 19
Ciao a tutti colleghi,
mi interesserebbe sapere, se vi è già capitato dopo il 13 Agosto, come avete proceduto per l'annotazione dell'omessa revisione sul documento di circolazione (è così che lo chiamano): quale dicitura avete riportato, in che punto del documento e come (penna, timbrino, adesivo, ecc)...

Cosa ne pensate inoltre della nuova procedura? Secondo me esiste una grossa via di scampo alla sanzione prevista per la circolazione con documento "annotato"...

anche secondo mehttp://vigiliurbaniriacquistarefiducia.blogspot.com/

marcopolprov
23-09-10, 12: 40
Noi mettiamo (tramite timbro) questa dicitura nel piccolo spazio dedicato alle date di rinnovo delle revisioni dietro la carta di circolazione:
POLIZIA PROVINCIALE DI ROMA
Data, luogo, ora.
Il veicolo è sospeso dalla circolazione fino
all'effettuazione della visita di revisione e potrà
circolare solo per effettuare la visita e prova.
Verbale n°..... del......
firma agente

Non si ritira più la carta di circolazione.

Ovviamente non si effettua alcun fermo amministrativo in caso di mancata revisione. Si effettua il fermo x 90 gg e ritiro della carta, se viene beccato a circolare con il veicolo che non è stato sottoposto a visita e prova dopo aver subito la sanzione relativa precedentemente.

Naturalmente chi viene fermato e dichiara che sta andando ad effettuare la revisione deve dimostrare che abbia preso un appuntamento precedentemente. Si chiama l'ufficio e si indaga se effettivamente abbia preso l'appuntamento al centro revisioni(in verità per noi deve semplicemente avere al seguito il foglio di ricevuta dell'appuntamento. Ci basta quello per procedere con il fermo per aver circolato pur essendo stato sanzionato per la mancata revisione). Ovviamente chi viene fermato la sera tardi, o in un giorno festivo, difficilmente potrà barcamenarsi provando a dichiarare che sta andando ad effettuare la revisione. In quel caso bastoniamo senza indugio.
Saluti colleghi....

marcopolprov
26-09-10, 15: 40
Ottimo

grazie collega!

scalmani
07-12-10, 03: 15
Oltre al timbro sulla carta di circolazione, bisogna annotare sul verbale il permesso di guida, il trasgressore potrà recarsi sino a __________ in via __________ ecc... ecc... (come si faceva prima della L. 120), ho chiesto al comandante e mi ha indicato che anche lui aveva sentito una cosa del genere, vi risulta??

Blushield
07-12-10, 11: 08
Oltre al timbro sulla carta di circolazione, bisogna annotare sul verbale il permesso di guida, il trasgressore potrà recarsi sino a __________ in via __________ ecc... ecc... (come si faceva prima della L. 120), ho chiesto al comandante e mi ha indicato che anche lui aveva sentito una cosa del genere, vi risulta??

Confermo; è uscita una circolare apposita! Se non vi è già giunta attraverso le Prefetture (come da noi), la troverete nei siti ANVU, ASAPS, POLIZIAMUNICIPALE.IT

marcopolprov
07-12-10, 16: 06
I maniera generica questo è quello che dice la circolare:
Il Ministero trasporti con nota prot. n. 90916 del 12/11/2010 ha condiviso l'interpretazione anticipata dal Ministero dell'interno confermando di consentire al conducente che sia stato sanzionato per non aver effettuato la revisione, di raggiungere il luogo scelto per la custodia in analogia a quanto già accadeva in precedenza in caso di ritiro della carta di circolazione, applicando in tal sensol'art. 399 del regolamento di attuazione del codice della strada.

La circolare è la seguente:
http://www.anvu.it/areaprotetta/codice_strada/2010_codice/circolare_art_80.pdf

Alpenjager
07-12-10, 18: 54
anche secondo mehttp://vigiliurbaniriacquistarefiducia.blogspot.com/

vermante degno di nota l'articolo postato su questo blog inerente le selezioni del personale, una cosa più lontana dalla realtà non poteva essere scritta!