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Visualizza Versione Completa : Guida senza patente



$tE
19-07-10, 16: 16
salve ragazzi, (non riguarda me, se non vi fidate posto una scannerizzazione della patente :am054 ), in caso di guida senza patente (ho letto che per il codice non cambia se questa non è mai stata conseguita, è stata revocata, o non rinnovata per mancanza di requisiti) oltre alle multa salata, e all'arresto in caso di recidività entro un anno, che conseguenze ci sono per la macchina o la moto con la quale viene fermato "il personaggio"? confisca/sequestro/fermo/nessuna di queste? aggiunta: nel caso ci sia uno di questi provvedimenti verso il mezzo, se "il personaggio" sta girando lo ha "rubato" (inteso come può essere rubata la macchina ai genitori da parte di un figlio! non un furto ;) ) o comunque, il proprietario non sa che "il personaggio" sta girando con la sua macchina, ci sono "grazie" sul provvedimento?

ale66
19-07-10, 16: 34
Non si deve sequestrare l'autovettura altresì può essere applicata la misura cautelare reale del sequestro preventivo del veicolo ai sensi e per gli effetti dell’art. 321 c.p.p. nel caso in cui non sia stato possibile affidare il veicolo ad un soggetto in possesso della patente di guida, o quando il trasgressore rifiuti di far trasportare a proprie spese da un carro attrezzi il veicolo in questione presso un luogo indicato.

Alpenjager
19-07-10, 17: 12
Le "grazie" entrano in gioco solo quando c'è completa estraneità dei fatti

$tE
19-07-10, 18: 53
Le "grazie" entrano in gioco solo quando c'è completa estraneità dei fatti
appunto per questo ho posto l'esempio del genitore che non sa che il figlio (intendevo minorenne[quindi non patentato] ad esempio) sene va in giro in macchina

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Non si deve sequestrare l'autovettura altresì può essere applicata la misura cautelare reale del sequestro preventivo del veicolo ai sensi e per gli effetti dell’art. 321 c.p.p. nel caso in cui non sia stato possibile affidare il veicolo ad un soggetto in possesso della patente di guida, o quando il trasgressore rifiuti di far trasportare a proprie spese da un carro attrezzi il veicolo in questione presso un luogo indicato.
insomma viene avvisata la famiglia o comunque la persona proprietaria dell'auto così da permettere a una persona di venire a ritirare il mezzo per portarlo via?

ale66
19-07-10, 19: 13
[/COLOR]
insomma viene avvisata la famiglia o comunque la persona proprietaria dell'auto così da permettere a una persona di venire a ritirare il mezzo per portarlo via?[/QUOTE]

Viene avvisato chi vuole il trasgressore basta che abbia la patente adatta.

Alpenjager
19-07-10, 19: 33
appunto per questo ho posto l'esempio del genitore che non sa che il figlio (intendevo minorenne[quindi non patentato] ad esempio) sene va in giro in macchina

---------------------Aggiornamento----------------------------


insomma viene avvisata la famiglia o comunque la persona proprietaria dell'auto così da permettere a una persona di venire a ritirare il mezzo per portarlo via?

no io non intendevo la fattispecie da te esposta perchè il caso che tu poni è proprio il caso limite al contrario, il genitore è sempre responsabile per i danni arrecati da figlio minorenne, in questo caso saranno anche chiamati a risarcire il danno cagionato se dovesse presentarsi l'ipotesi..vabbè poi le cose si complicano, tribunale dei minori ecc ecc..

Blushield
20-07-10, 09: 30
salve ragazzi, (non riguarda me, se non vi fidate posto una scannerizzazione della patente :am054 ), in caso di guida senza patente (ho letto che per il codice non cambia se questa non è mai stata conseguita, è stata revocata, o non rinnovata per mancanza di requisiti) oltre alle multa salata, e all'arresto in caso di recidività entro un anno, che conseguenze ci sono per la macchina o la moto con la quale viene fermato "il personaggio"? confisca/sequestro/fermo/nessuna di queste? aggiunta: nel caso ci sia uno di questi provvedimenti verso il mezzo, se "il personaggio" sta girando lo ha "rubato" (inteso come può essere rubata la macchina ai genitori da parte di un figlio! non un furto ;) ) o comunque, il proprietario non sa che "il personaggio" sta girando con la sua macchina, ci sono "grazie" sul provvedimento?
Andiamo con ordine.
La guida senza patente perchè mai conseguita, non rinnovata o revocata, è reato contravvenzionale, punito con l'ammenda da 2.257 a 9.032 Euro e l'eventuale recidiva nel biennio comporta l'arresto fino ad 1 anno. Il veicolo, se intestato al trasgressore, viene sottoposto a fermo amministrativo per 3 mesi e può essere affidato ad altra persona idonea diversa dal conducente ma in mancanza, come giustamente ha postato Ale66, si procede sequestro preventivo 321 cpp, proprio perchè siamo in ambito penale. In caso di reiterazione (fermo restando che il veicolo sia intestato al trasgresore), scatta la procedura per la confisca del mezzo; quando il veicolo non è del trasgressore ma di altra persona, e questa lo ha prestato diciamo "superficialmente", c'è l'incauto affidamento. Occhio che se siamo in presenza di un motoveicolo (sempre naturalmente intestato al conducete senza patente), niente fermo amministrativo di 3 mesi per la prima volta, ma scatta subito il sequestro finalizzato alla confisca.
Per le "grazie", Alpenjager è stato chiaro.

Per quanto riguarda il genitore che non "sa" che il figlio gira con la propria auto, non è assolutamente una scusante, anzi, se tale genitore ha figlio "testa calda" minorenne senza patente, deve nascondere le chiavi della macchina; se è maggiorenne, il medesimo figlio si prenderà le responsabilità del caso, ma, in caso di incidente, l'assicurazione potrebbe o non pagare (caso più raro) o fare rivalsa (caso meno raro)nei confronti del proprietario del mezzo...comunque tante rogne!!!

actanonverba
20-07-10, 11: 56
Andiamo con ordine.
La guida senza patente perchè mai conseguita, non rinnovata o revocata, è reato contravvenzionale, punito con l'ammenda da 2.257 a 9.032 Euro e l'eventuale recidiva nel biennio comporta l'arresto fino ad 1 anno. Il veicolo, se intestato al trasgressore, viene sottoposto a fermo amministrativo per 3 mesi e può essere affidato ad altra persona idonea diversa dal conducente ma in mancanza, come giustamente ha postato Ale66, si procede sequestro preventivo 321 cpp, proprio perchè siamo in ambito penale. In caso di reiterazione (fermo restando che il veicolo sia intestato al trasgresore), scatta la procedura per la confisca del mezzo; quando il veicolo non è del trasgressore ma di altra persona, e questa lo ha prestato diciamo "superficialmente", c'è l'incauto affidamento. Occhio che se siamo in presenza di un motoveicolo (sempre naturalmente intestato al conducete senza patente), niente fermo amministrativo di 3 mesi per la prima volta, ma scatta subito il sequestro finalizzato alla confisca.
Per le "grazie", Alpenjager è stato chiaro.

Per quanto riguarda il genitore che non "sa" che il figlio gira con la propria auto, non è assolutamente una scusante, anzi, se tale genitore ha figlio "testa calda" minorenne senza patente, deve nascondere le chiavi della macchina; se è maggiorenne, il medesimo figlio si prenderà le responsabilità del caso, ma, in caso di incidente, l'assicurazione potrebbe o non pagare (caso più raro) o fare rivalsa (caso meno raro)nei confronti del proprietario del mezzo...comunque tante rogne!!!



percio metti in conto pure un art 116 c 12 incauto affidamento per la modica cifra di euri 389,00

Alpenjager
20-07-10, 14: 16
percio metti in conto pure un art 116 c 12 incauto affidamento per la modica cifra di euri 389,00

caxxo hai ragionissima mi sono dimenticato che qui ci si gioca anche l'incauto affidamento od omessa custodia

fasello
21-07-10, 10: 45
Attenzione: il fermo amministrativo sarà disposto dall'organo penale giudicante unitamente alla sentenza di condanna quando verrà emessa, bontà loro :-)

FRANCODUE
21-07-10, 12: 39
Bene.
Guardiamo la normativa in materia.

Art.116 CdS.

Comma 13:
13. Chiunque guida autoveicoli o motoveicoli senza aver conseguito la patente di guida è punito con l'ammenda da euro 2.257 a euro 9.032; la stessa sanzione si applica ai conducenti che guidano senza patente perchè revocata o non rinnovata per mancanza dei requisiti previsti dal presente codice. Nell'ipotesi di reiterazione del reato nel biennio si applica altresì la pena dell'arresto fino ad un anno. Per le violazioni di cui al presente comma è competente il tribunale in composizione monocratica.

Comma 18
18. Alle violazioni di cui al comma 13 consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi, o in caso di reiterazione delle violazioni, la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo. Quando non è possibile disporre il fermo amministrativo o la confisca del veicolo, si applica la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida eventualmente posseduta per un periodo da tre a dodici mesi. Si osservano le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI (9).