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marcopolprov
13-06-10, 15: 31
Ho deciso di creare questa discussione in modo da poter rimanere aggiornati su ogni tipo di argomento che riguardi il nostro ambito professionale. Dal Codice della strada alle Circolari del Ministero, modifiche alle leggi e quant'altro.
Vi invito quindi a postare qualsiasi novità che riguardi il nostro lavoro e a tenere aggiornata la discussione, in quanto credo che possa essere di utilizzo primario per tutti noi all'interno del Forum.
Grazie colleghi...
Per iniziare posto queste due sentenze inerenti al CdS.






Telefonino alla guida
Cassazione: l'urgenza non giustifica l'uso del cellulare senza auricolare durante la guida[/B]



L'urgenza non giustifica in alcun modo l'uso del telefonino senza auricolare durante la guida. Lo rileva la Cassazione sottolineando come oggi ''la moderna organizzazione sociale viene incontro con i mezzi piu' disparati a coloro che possono trovarsi'' in una situazione di emergenza tale da indurli ad usare il cellulare contro le regole al volante.
In questo modo la seconda sezione civile ha convalidato una multa nei confronti di un'automobilista genovese Massimiliano F. sorpreso dalla polizia municipale di Genova a parlare al telefonino mentre era alla guida. L'automobilista si era giustificato adducendo a sua discolpa ''lo stato di necessita' derivante dall'esigenza di informare immediatamente il padre gravemente ammalato e che si trovava a casa, di prepararsi per essere accompagnato dal figlio presso una struttura sanitaria per esami diagnostici urgenti''.
Gia' il giudice di pace di Genova, nel novembre 2005, pur riconoscendo la necessita' da parte di Massimiliano F., aveva convalidato la sanzione inflittagli per non avere utilizzato l'auricolare o il vivavoce. Inutile il ricorso dell'automobilista in Cassazione volto a dimostrare che l'infrazione era stata dettata unicamente dal ''grave pericolo per la salute del padre''.
La seconda sezione civile (sentenza 11266) ha bocciato il ricorso e ha evidenziato che ''la situazione di pericolo, quando si riconnette alle cure mediche, all'alimentazione o ai medicinali, deve avere un carattere di indilazionabilita' e cogenza tali da non lasciare all'agente alternativa diversa dalla violazione della legge, in quanto la moderna organizzazione sociale, venendo incontro con i mezzi piu' disparati a coloro che possono trovarsi in pericolo di vita per il non soddisfacimento dei predetti bisogni, ha modo di evitare altrimenti il possibile, irreparabile danno alla persona''.
Di conseguenza, scrive ancora la Suprema Corte, ''non puo' essere ritenuto sussistente lo stato di necessita', come scriminante dell'illecito, quando sussista la possibilita' di ovviare altrimenti al pericolo, per cui, in tema di uso del telefono cellulare senza auricolare o vivavoce durante la guida, per chiamare un medico in soccorso di un ammalato o per organizzare il trasporto del malato ad un centro di cura, deve ritenersi che il conducente non possa invocare l'esimente ove non sia dimostrata l'impossibilita', e non la semplice difficolta' o scomodita', di ricorrere a mezzi leciti alternativi, quale il fermarsi a lato della strada per i pochi minuti necessari alla comunicazione''.
Una soluzione che, conclude la Cassazione, ''non poteva comportare obiettivamente alcun considerevole ritardo con effetti per la vita del malato''.


da Adnkronos.com

---------------------Aggiornamento----------------------------

Il conducente di un’auto deve imporre l’uso delle cinture di sicurezza ai suoi passeggeri. In caso di rifiuto l’automobilista può decidere di non trasportarli o di non continuare nella marcia, se non vuole rispondere, con una condanna penale, nel caso si verifichi un incidente. La decisione arriva dalla Corte Suprema di Cassazione che, nella sentenza n. 3585 della IV sezione penale, ha confermato la condanna di omicidio colposo nei confronti di A.A., un siciliano di 26 anni che guidava l’auto con a bordo un amico, seduto al suo fianco e che non indossava la cintura di sicurezza. Nonostante A.A. non avesse superato i limiti di velocità, lungo la Superstrada che percorreva il 25 agosto 2002, l'auto sbandò in curva e D. G., morì battendo la testa contro il parabrezza. Senza successo A.A. ha contestato, in cassazione, la condanna inflittagli in primo grado dal tribunale di Agrigento il 5 aprile 2004 e confermata in appello il 27 ottobre 2005. I supremi giudici hanno confermato la sua responsabilità per la morte dell'amico rilevando che “il conducente del veicolo è tenuto, in base alle regole della comune diligenza e prudenza, ad esigere che il passeggero indossi la cintura di sicurezza e, in caso di sua renitenza, anche a rifiutare il trasporto o a omettere l'intrapresa della marcia. E ciò a prescindere dall'obbligo e dalla sanzione a carico di chi deve fare uso della cintura, perché la colpa altrui non elimina la propria”. Nella sentenza si specifica che ”chi è titolare di una posizione di garanzia (come il conducente di un veicolo) deve prevenire le altrui imprudenze e avventatezze e, conseguentemente, uniformare la propria condotta ai comuni canoni di accortezza la cui osservanza era tanto più doverosa costituendo il mancato allacciamento della cintura, di per sé, un pericolo collegato all'uso dell'automobile”. L'entità della pena per A. A. non è riportata in sentenza. (ASAPS)