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Visualizza Versione Completa : Abbandono rifiuti in area demaniale



avirexra
23-02-10, 17: 30
Apro questa discussione per chiedere a chi più esperto di stilare un elenco delle procedure operative da adottare in caso di segnalazione di abbandono di rifiuti (seppur consistenti) in area demaniale (argine di un fiume) o area demaniale ad uso di un Consorzio di Bonifica. Grazie

marcopolprov
24-02-10, 00: 37
Si fa una relazione indirizzata la sindaco che è l'autorità preposta alla rimozione dei rifiuti sul territorio. Ovviamente è possibile sequestrare l'area e fare un'informativa all'AG. Ma questo complicherebbe la rimozione in caso il Comune sia disposto a rimuovere immdiatamente i rifiuti. Dovreste valutare voi sul posto e in base alla quantità e al tipo di rifiuto agire di conseguenza. Ovviamente se si tratta di rifiuti percolosi o no, su area privata, si fa il sequetro dell'area e si denuncia il proprietario del fondo, che poi è tenuto a giustificare la presenza di quei rifiuti in quell'area.
Ora chiedo alla mia sezione ambiente la procedura più corretta (io sono all'rea stradale e non ne faccio di questi tipi di interventi, ma la procedura dovrebbe essere questa.

FRANCODUE
24-02-10, 08: 32
La materia è disciplinata dalla Legge 22/1997 detta legge "Ronchi".
In particolare nella fattispecie si applica l'art. 14 di detta legge:

Art. 14 - Divieto di abbandono

1. L'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati.

2. È altresì vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee.

3. Fatta salva l'applicazione della sanzioni di cui agli articoli 50 e 51, chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa. Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.

4. Qualora la responsabilità del fatto illecito di cui al comma 1 sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica, ai sensi e per gli effetti del comma 3 sono tenuti in solido la persona giuridica ed i soggetti che subentrano nei diritti della persona stessa.

La stessa legge prevede all'art. 50 la relativa sanzione penale:
Art. 50 - Abbandono di rifiuti

1. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 51, comma 2, chiunque, in violazione dei divieti di cui agli articoli 14, commi 1 e 2, 43, comma 2, 44, comma 1, e 46, commi 1 e 2 abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a lire unmilioneduecentomila. Se l'abbandono di rifiuti sul suolo riguarda rifiuti non pericolosi e non ingombranti si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquantamila a lire trecentomila.

1-bis. Il titolare del centro di raccolta, il concessionario o il titolare della succursale della casa costruttrice, che viola le disposizioni di cui all'articolo 46, comma 5, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquecentomila a lire tremilioni.

2. Chiunque non ottempera all'ordinanza del Sindaco, di cui all'articolo 14, comma 3, o non adempie all'obbligo di cui agli articoli 9, comma 3 è punito con la pena dell'arresto fino ad un anno. Con la sentenza di condanna per tali contravvenzioni, o con la decisione emessa ai sensi dell'articolo 444 del Codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione di quanto stabilito nella ordinanza o nell'obbligo non eseguiti.

Proceduralmente intanto si sequestra l'area interessata informando subito la Procura della Repubblica.

CISCONE
24-02-10, 10: 09
FRANCODUE credo che il riferimento normativo sia il Dlv 152/06 testo unico ambientale

Verlaine
24-02-10, 10: 37
Quindi? anche nel nostro caso, se troviamo rifiuti ai margini delle strade, come quelle di campagna cosa possiamo fare visto che sia il Comune e sia tutti i Corpi di Polizia Locale compresi i CC non si sono mai interessati? ci sono rifiuti di tutti i genere compresi i copertoni di macchine agricole giganti che aumentano la formazione di insetti e deturpano il paesaggio...cosa possiamo fare noi come cittadini o al massimo come volontari?

CISCONE
24-02-10, 10: 49
io direi che la polizia locale deve intervenire...

Verlaine
24-02-10, 11: 11
io direi che la polizia locale deve intervenire...

E invece la polizia locale non si interessa per niente, e vai a dirgli qualcosa ti risponde anche male.....gia vissuto

avirexra
24-02-10, 11: 33
Il mio dubbio riguarda il fatto che è area demaniale ad uso del Consorzio di Bonifica (questo a quanto risulta da una visura catastale). Quindi mi chiedo, nel caso in cui non si riescano a rintracciare i responsabili è comunque il Comune che si deve occupare del ripristino o ci si può rivalere sul Consorzio di Bonifica anche se area demaniale? . La classifica che darei è quella dell'abbandono di rifiuti seppur effettuato in più momenti diversi e non discarica abusiva che comunque comporta altri accorgimenti. I rifiuti infatti sono stati gettati lungo l'argine e nel cortile di una casa demaniale abbandonata.

Sul fatto che nessuno interviene mai, devo dissentire e invitare a non generalizzare come sempre, Verlaine sarai stato sfortunato ma dalle mie parti non è così, quando ci sono segnalazioni si interviene.

CISCONE
24-02-10, 11: 49
E invece la polizia locale non si interessa per niente, e vai a dirgli qualcosa ti risponde anche male.....gia vissuto

scrivete al sindaco...almeno gli da una mossa!! cmq è di loro competenza quindi hanno poco da rispondere male!

FRANCODUE
24-02-10, 11: 50
FRANCODUE credo che il riferimento normativo sia il Dlv 152/06 testo unico ambientale


Noi applichiamo la legge Ronchi che è specifica della materia.


Quindi? anche nel nostro caso, s
e troviamo rifiuti ai margini delle strade, come quelle di campagna cosa possiamo fare visto che sia il Comune e sia tutti i Corpi di Polizia Locale compresi i CC non si sono mai interessati? ci sono rifiuti di tutti i genere compresi i copertoni di macchine agricole giganti che aumentano la formazione di insetti e deturpano il paesaggio...cosa possiamo fare noi come cittadini o al massimo come volontari?

Inanto fate la denuncia, se le autorità locali sono sorde, presentatela direttamente alla Procura della Repubblica corredandola possibilmente con delle foto.

CISCONE
24-02-10, 11: 50
Sul fatto che nessuno interviene mai, devo dissentire e invitare a non generalizzare come sempre, Verlaine sarai stato sfortunato ma dalle mie parti non è così, quando ci sono segnalazioni si interviene.


sono sicuro che Verlaine non voleva generalizzare ma parlava del fatto specifico che gli è capitato!

Verlaine
24-02-10, 16: 09
sono sicuro che Verlaine non voleva generalizzare ma parlava del fatto specifico che gli è capitato!

Si si non volevo di re tutta la polizia locale, ma la polizia locale del mio comune e dei comuni limitrofi che sono anziani agenti di polizia municipale che hanno iniziato facendo i vigili urbani e non gli va proprio di lavorare.....mi scuso se mi sono espresso male

Agente PM
24-02-10, 20: 27
1515 Corpo Forestale dello Stato

FRANCODUE
24-02-10, 21: 17
Esposto alla Procura della Repubblica.

Verlaine
24-02-10, 21: 24
Esposto alla Procura della Repubblica.

mi impegnero per qualcosa del genere e vi comunico

Walterpolprov
24-02-10, 22: 03
FRANCODUE credo che il riferimento normativo sia il Dlv 152/06 testo unico ambientale
si Ciscone il riferimento normativo è il D.lvo 152/06 testo unico ambientale

marcopolprov
25-02-10, 07: 35
Il mio dubbio riguarda il fatto che è area demaniale ad uso del Consorzio di Bonifica (questo a quanto risulta da una visura catastale). Quindi mi chiedo, nel caso in cui non si riescano a rintracciare i responsabili è comunque il Comune che si deve occupare del ripristino o ci si può rivalere sul Consorzio di Bonifica anche se area demaniale? . La classifica che darei è quella dell'abbandono di rifiuti seppur effettuato in più momenti diversi e non discarica abusiva che comunque comporta altri accorgimenti. I rifiuti infatti sono stati gettati lungo l'argine e nel cortile di una casa demaniale abbandonata.

Sul fatto che nessuno interviene mai, devo dissentire e invitare a non generalizzare come sempre, Verlaine sarai stato sfortunato ma dalle mie parti non è così, quando ci sono segnalazioni si interviene.

Allora, chiariamo una cosa: l'area è recintata e l'ingresso stesso è chiuso pur essendo area demaniale? O è un fondo aperto? Nel caso in cui fosse un fondo chiuso, se non sono abilitati al deposito di rifiuti, nemmeno temporaneo (vedi caso cantiere edile o similari), si configura il reato di abbandono di rifiuti con il relativo sequestro. Si fa l'informativa e si denuncia il gestore\presidente del Consorzio, perché responsabile. Addirittura, qualora la quantità di rifiuti fosse ingente, si configura il reato di discarica abusiva (vedi articolo 256 cc.1-3 D.Lgs. 152/2006). Ovviamente la normativa non è così semplice da spiegare. Pur dicendo la normativa "chiunque abbandona rifiuti", non a tutti si fa il sequestro e la relativa informativa. Alla ditta di Si, ma con il privato, per ovvia prassi, si procede applicando l'art. 255 del D.Lgs. 152/2006 (sanzionatorio). Se l'attività del privato è però un'attività illlecita continuata nel tempo e per procurarsene un profitto, allora anche per il privato si configura la violazione dell'art. 256 (diventando penale e non più solo amministrativa). Ma questo caso, cioè nei confronti del privato, è più difficile da dimostrare, se non con indagini accurate.
Se l'area è aperta a tutti e quindi non recintata, si fa la semplice relazione al Sindaco (autorità preposta alla rimozione) con foto dettagliate e ovviamente specificando la località (vedi art. 192 D.Lgs 152/2006). Questo è il caso in cui non si possono individuare responsabilità dirette, come abbandono nei boschi, bordo strada, ecc. ecc.
La norma, come sopra descritto, è il D. Lgs. 152/2006.
Per i cittadini è opportuno sempre fare un esposto firmato e con i propri dati alla Polizia Locale (La Provinciale di solito è più "esperta" in materia, ma ovviamente va bene anche alla Municipale, CC, PdS oppure anche alla Procura della Repubblica , ma mi sembra esagerato se l'entità del reato non è grande), con una dettagliata relazione dello stato dei luoghi. Di solito ha più valore di una semplice comunicazione verbale. Se ci mettessimo a dar retta a tutto quello che ci viene detto per strada e per telefono ci sarebbe da diventare pazzi! Comunque con questo non voglio dire che non bisogna prendere in considerazione una situazione anomala di un cittadino, anzi! Capite però, che spesso, molto spesso, capita che ci sia dett"Lì c'èuna discarica abusiva", invece c'è un mucchietto di inerti. Tutto qui.
Ciao ragazzi...

avirexra
25-02-10, 10: 12
L'area non è recintata e quindi facilmente accessibile.

marcopolprov
25-02-10, 17: 59
L'area non è recintata e quindi facilmente accessibile.

Allora semplice comunicazione al Sindaco del Comune dove ricade l'area, come previsto dall'art. 192 D.Lgs. 152/2006. Se vuoi ti mando un fac-simile per email di quella che utilizziamo noi. Il Decreto puoi trovarlo tranquillamente su Internet, altrimenti ti mando anche quello se ti serve
Chiedi quel che vuoi per qualsiasi ulteriore chiarimento.
Ciao

avirexra
25-02-10, 20: 24
Grazie mille.

elventisquero
26-02-10, 07: 10
Allora semplice comunicazione al Sindaco del Comune dove ricade l'area, come previsto dall'art. 192 D.Lgs. 152/2006. Se vuoi ti mando un fac-simile per email di quella che utilizziamo noi. Il Decreto puoi trovarlo tranquillamente su Internet, altrimenti ti mando anche quello se ti serve
Chiedi quel che vuoi per qualsiasi ulteriore chiarimento.
Ciao

Quoto al 100%

Verlaine
26-02-10, 10: 54
Allora semplice comunicazione al Sindaco del Comune dove ricade l'area, come previsto dall'art. 192 D.Lgs. 152/2006. Se vuoi ti mando un fac-simile per email di quella che utilizziamo noi. Il Decreto puoi trovarlo tranquillamente su Internet, altrimenti ti mando anche quello se ti serve
Chiedi quel che vuoi per qualsiasi ulteriore chiarimento.
Ciao

posso usarlo anche per aree poste sul ciglio delle strada, cioe su banchine di strade di campagna, dove vi sono gomme, bidoni industriali, scarto edile, sanitari, elettrodomestici e via di scorrendo, in pratica una piccola discarica che ti segua quando cammini in bici....e specialmente molto pericolosa durante i nostri servizi estivi di AIB in quanto gli incendi in queste aree e i fumi sprigionati sono molto pericolosi. Posso chiederti di mandarmi il modulo? cosi faccio una bella lettera al sindaco.....

marcopolprov
26-02-10, 18: 26
Certo, mandami la tua email in privato. La trasmissione comunque è semplice. In oggetto si mette "segnalazione rifiuti a norma dell'art. 192 D.Lgs. 192/2006". Sulla lettera si specifica la località (più chiaramanete possibile), con una mappa della località magari, ingrandita e con specificato il punto preciso. Si allega inoltre la documentazione fotografica.
Aspetto la tua mail.

elventisquero
26-02-10, 21: 01
E se invece di abbandono di rifiuti si parla di bruciare rifiuti, plastica, gomma, escrementi o legname trattato (tipo le porte)? Come vi comportereste?

ale66
26-02-10, 22: 18
E se invece di abbandono di rifiuti si parla di bruciare rifiuti, plastica, gomma, escrementi o legname trattato (tipo le porte)? Come vi comportereste?

Si applica l'art. 279, c. 2, d.lgs. n. 152/006 se tale fatto è perpetrato da ditte autorizzate allo smaltimento o aziende che per loro natura emeteno emissioni che non seguono le disposizioni sull'inquinamento atmosferico , invece per quanto riguarda i privati si applica l'art. 674 c.p. .

elventisquero
27-02-10, 08: 30
Si applica l'art. 279, c. 2, d.lgs. n. 152/006 se tale fatto è perpetrato da ditte autorizzate allo smaltimento o aziende che per loro natura emeteno emissioni che non seguono le disposizioni sull'inquinamento atmosferico , invece per quanto riguarda i privati si applica l'art. 674 c.p. .

Si tratta di privati. Comunque grazie infinite.

Pippos
26-03-10, 02: 31
Allora semplice comunicazione al Sindaco del Comune dove ricade l'area, come previsto dall'art. 192 D.Lgs. 152/2006. Se vuoi ti mando un fac-simile per email di quella che utilizziamo noi. Il Decreto puoi trovarlo tranquillamente su Internet, altrimenti ti mando anche quello se ti serve
Chiedi quel che vuoi per qualsiasi ulteriore chiarimento.
Ciao

Il D.LGS 152/2006 prevede che nel caso il trasgressore non sia identificato il comune rimuove a proprie spese i rifiuti abbandonati e ripristina i luoghi ed una volta identificato il trasgressore farà pagare tutto a questi.

Non penso che il decreto dia tanta scelta al sindaco...

elventisquero
26-03-10, 10: 13
Non penso che il decreto dia tanta scelta al sindaco...

Dipende sempre dal Sindaco.....

Pippos
26-03-10, 12: 15
Dipende sempre dal Sindaco.....

il colpevole dell’abbandono di rifiuti "è tenuto a procedere alla rimozione, all’avvio a recupero e allo smaltimento dei rifiuti e al ripristino dei luoghi". Lo stesso obbligo ricade sul proprietario o conduttore dell’area. Il sindaco "dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere" (192). Se il colpevole "non ottempera all’ordinanza, è punito con l’arresto fino a un anno" (art. 255). In questo caso, oppure se il responsabile non viene individuato, il sindaco ordina la rimozione e il ripristino dei luoghi, a spese del Comune. Salvo, successivamente, recuperare dai colpevoli le somme spese, dai colpevoli della violazione.

Questa e legge.. e non mi sembra che lui possa opporsi o possa dire di lasciare perdere...

elventisquero
26-03-10, 15: 49
Fidati.....può. Insabbia tutto come molti sindaci (e politici) fanno.
O meglio, non può ma lo fa lo stesso.

Pippos
26-03-10, 16: 48
Purtroppo lo so, infatti io parlavo di legge ma sul piano pratico...