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Visualizza Versione Completa : Aenti e detenuti in casi particolari



alpacinn
13-10-09, 02: 07
ci terrei a sapere in che modo gli agenti della polpen possono caziare a parole o anche usare la forza nei confronti di detenuti recidivi in certi comportamenti anomali o atteggiamenti violenti......mi spiego meglio, quando un detenuto fa qualcosa che non deve, qualsiasi cosa in che modo lo rimproverate verbalmente? urlando? o ci andate cauti magari con "dolcezza"? e nei casi di aggressione ai danni di un agente, gli altri agenti in soccorso che si precipitano sul posto di solito colpiscono il detenuto o lo separano solo dal malcapitato? insomma.......la mia domanda vuole essere un pò questa, dentro il carcere quando e se ce ne è bisogno, si può assumere per far rispettare le regole un atteggiamento un pò duro nei confronti di detenuti difficili che altro non sentono se non le maniere forti???

A_N_T_O_N_Y
13-10-09, 10: 16
in attesa di pareri più autorevoli frutto di lungo servizio prestato in polizia penitenziaria (8izilop e vetro), ti rispondo io almeno sotto il punto di vista teorico.

Allora in primo luogo bisogna capire cosa intendi per "comportamenti anomali" oppure "qualcosa che non deve".....cercherò di andarmene ad interpretazione!!
All'interno del cosidetto regime penitenziario esistono una serie di "sanzioni disciplinari" regolate dal principio di legalità in particolare l'art. 38 L.354/1975 recita testualmente:

Art.38
Infrazioni disciplinari
I detenuti e gli internati non possono essere puniti per un fatto che non sia espressamente previsto
come infrazione dal regolamento.
Nessuna sanzione può essere inflitta se non con provvedimento motivato dopo la contestazione
dell'addebito all'interessato, il quale é ammesso ad esporre le proprie discolpe.
Nell'applicazione delle sanzioni bisogna tener conto, oltre che della natura e della gravità del fatto,
del comportamento e delle condizioni personali del soggetto.
Le sanzioni sono eseguite nel rispetto della personalità.

vi è poi l'art. 39 che disciplina le sanzioni nello specifico:

Art.39
Sanzioni disciplinari
Le infrazioni disciplinari possono dar luogo solo alle seguenti sanzioni:
1) richiamo del direttore;
2) ammonizione, rivolta dal direttore, alla presenza di appartenenti al personale e di un gruppo di
detenuti o internati;
3) esclusione da attività ricreative e sportive per non più di dieci giorni;
4) isolamento durante la permanenza all'aria aperta per non più di dieci giorni;
5) esclusione dalle attività in comune per non più di quindici giorni.
La sanzione della esclusione dalle attività in comune non può essere eseguita senza la certificazione
scritta, rilasciata dal sanitario, attestante che il soggetto può sopportarla. Il soggetto escluso dalle
attività in comune é sottoposto a costante controllo sanitario.
L'esecuzione della sanzione della esclusione dalle attività in comune é sospesa nei confronti delle
donne gestanti e delle puerpere fino a sei mesi, e delle madri che allattino la propria prole fino ad un
anno.

Infine l'art. 40 che disciplina le autorità competenti a deliberare le sanzioni:

Art.40
Autorità competente a deliberare le sanzioni
Le sanzioni del richiamo e della ammonizione sono deliberate dal direttore.
Le altre sanzioni sono deliberate dal consiglio di disciplina, composto dal direttore o, in caso di suo
legittimo impedimento, dall'impiegato più elevato in grado, con funzioni di presidente, dal sanitario e
dall'educatore.


le violazioni discplinari per le quali è prevista una sanzione sono contenute per esplicito richiamo dell'art. 38 nel regolamento d'esecuzione della L.354/1975 di cui al D.P.R. 230/2000 e più nello specifico nell'art. 77

Art. 77

Infrazioni disciplinari e sanzioni

1. Le sanzioni disciplinari sono inflitte ai detenuti e agli internati che si siano resi responsabili di:

1) negligenza nella pulizia e nell'ordine della persona o della camera;

2) abbandono ingiustificato del posto assegnato;

3) volontario inadempimento di obblighi lavorativi;

4) atteggiamenti e comportamenti molesti nei confronti della comunità;

5) giochi o altre attività non consentite dal regolamento interno;

6) simulazione di malattia;

7) traffico di beni di cui è consentito il possesso;

8) possesso o traffico di oggetti non consentiti o di denaro;

9) comunicazioni fraudolente con l'esterno o all'interno nei casi indicati nei numeri 2) e 3) del primo comma dell'articolo 33 della legge;

10) atti osceni o contrari alla pubblica decenza;

11) intimidazione di compagni o sopraffazioni nei confronti dei medesimi;

12) falsificazione di documenti provenienti dall'Amministrazione affidati alla custodia del detenuto o dell'internato;

13) appropriazione o danneggiamento di beni dell'Amministrazione;

14) possesso o traffico di strumenti atti ad offendere;

15) atteggiamento offensivo nei confronti degli operatori penitenziari o di altre persone che accedono nell'istituto per ragioni del loro ufficio o per visita;

16) inosservanza di ordini o prescrizioni o ingiustificato ritardo nell'esecuzione di essi;

17) ritardi ingiustificati nel rientro previsti dagli articoli 30, 30-ter, 51, 52 e 53 della legge;

18) partecipazione a disordini o a sommosse;

19) promozione di disordini o di sommosse;

20) evasione;

21) fatti previsti dalla legge come reato, commessi in danno di compagni, di operatori penitenziari o di visitatori.

2. Le sanzioni disciplinari sono inflitte anche nell'ipotesi di tentativo delle infrazioni sopra elencate.

3. La sanzione dell'esclusione dalle attività in comune non può essere inflitta per le infrazioni previste nei numeri da 1) a 8) del comma 1, salvo che l'infrazione sia stata commessa nel termine di tre mesi dalla commissione di una precedente infrazione della stessa natura.

4. Delle sanzioni inflitte all'imputato è data notizia all'autorità giudiziaria che procede


Art. 78 ( note )

Provvedimenti disciplinari in via cautelare

1. In caso di assoluta urgenza, determinata dalla necessità di prevenire danni a persone o a cose, nonché l'insorgenza o la diffusione di disordini o in presenza di fatti di particolare gravità per la sicurezza e l'ordine dell'istituto, il direttore può disporre, in via cautelare, con provvedimento motivato, che il detenuto o l'internato, che abbia commesso una infrazione sanzionabile con la esclusione dalle attività in comune, permanga in una camera individuale, in attesa della convocazione del consiglio di disciplina.

2. Subito dopo l'adozione del provvedimento cautelare, il sanitario visita il soggetto e rilascia la certificazione prevista dal secondo comma dell'articolo 39 della legge.

3. Il direttore attiva e svolge al più presto il procedimento disciplinare, applicando il disposto dei commi 2 e seguenti dell'articolo 81.

4. La durata della misura cautelare non può comunque eccedere i dieci giorni,. Il tempo trascorso in misura cautelare si detrae dalla durata della sanzione eventualmente applicata


L'art. 80 poi, prevede anche il meccanismo della sospensone condizionale delle sanzioni irrogate nonchè il condono per eccezionali circostanze:


Art. 80

Sospensione e condono delle sanzioni

1. L'esecuzione delle sanzioni può essere condizionalmente sospesa, per il termine di sei mesi, allorché si presuma che il responsabile si asterrà dal commettere ulteriori infrazioni. Se nel detto termine il soggetto commette altre infrazioni disciplinari, la sospensione è revocata e la sanzione è eseguita; altrimenti la infrazione è estinta.

2. Per eccezionali circostanze l'autorità che ha deliberato la sanzione può condonarla.

3. Qualora il sanitario certifichi che le condizioni di salute del soggetto non gli permettono di sopportare la sanzione della esclusione dalle attività in comune, questa è eseguita quando viene a cessare la causa che ne ha impedito l'esecuzione.


Quindi come potrai ben capire il sistema è molto articolato tanto da ricomprendere il "qualcosa che non deve" che può essere una violazione disciplinare di qualsiasi tipo, anche perchè se si tratta di un reato è prevista la comunicazione della notizia di reato al pm così come avviene nella società libera.
Ad ogni modo la legge sull'ordinamento penitenziario (354/1975) disciplina anche l'uso della forza fisica e dei mezzi di coercizione all'art. 41:

Art.41
Impiego della forza fisica e uso dei mezzi di coercizione
Non é consentito l'impiego della forza fisica nei confronti dei detenuti e degli internati se non sia
indispensabile per prevenire o impedire atti di violenza, per impedire tentativi di evasione o per
vincere la resistenza, anche passiva, all'esecuzione degli ordini impartiti.
Il personale che, per qualsiasi motivo, abbia fatto uso della forza fisica nei confronti dei detenuti o
degli internati, deve immediatamente riferirne al direttore dell'istituto il quale dispone, senza indugio,
accertamenti sanitari e procede alle altre indagini del caso.
Non può essere usato alcun mezzo di coercizione fisica che non sia espressamente previsto dal
regolamento e, comunque, non vi si può far ricorso a fini disciplinari ma solo al fine di evitare danni a
persone o cose o di garantire la incolumità dello stesso soggetto. L'uso deve essere limitato al tempo
strettamente necessario e deve essere costantemente controllato dal sanitario.
Gli agenti in servizio nell'interno degli istituti non possono portare armi se non nei casi eccezionali in
cui ciò venga ordinato dal direttore.

questo nei casi ordinari in quanto per le situazioni di emergenza c'è il 41 bis primo comma ma quella è un'altra storia.

Infine esiste, all'interno del regime penitenziario, un'articolazione molto particolare, introdotta dalla l. 663/1986 (gozzini), che si chiama "sorveglianza particolare" ed è contenuta nell'art. 14 bis:

Art.14-bis
Regime di sorveglianza particolare.
1. Possono essere sottoposti a regime di sorveglianza particolare per un periodo non superiore a sei mesi,
prorogabile anche più volte in misura non superiore ogni volta a tre mesi, i condannati, gli internati e gli
imputati:
a) che con i loro comportamenti compromettono la sicurezza ovvero turbano l'ordine negli istituti;
b) che con la violenza o minaccia impediscono le attività degli altri detenuti o internati;
c) che nella vita penitenziaria si avvalgono dello stato di soggezione degli altri detenuti nei loro confronti.
2. Il regime di cui al precedente comma primo é disposto con provvedimento motivato della
amministrazione penitenziaria previo parere del consiglio di disciplina, integrato da due degli esperti
previsti dal quarto comma dell'articolo 80.
3. Nei confronti degli imputati il regime di sorveglianza particolare é disposto sentita anche l'autorità
giudiziaria che procede.
4. In caso di necessità ed urgenza l'amministrazione può disporre in via provvisoria la sorveglianza
particolare prima dei pareri prescritti, che comunque devono essere acquisiti entro dieci giorni dalla data
del provvedimento. Scaduto tale termine la amministrazione, acquisiti i pareri prescritti, decide in via
definitiva entro dieci giorni decorsi i quali, senza che sia intervenuta la decisione, il provvedimento
provvisorio decade.
5. Possono essere sottoposti a regime di sorveglianza particolare, fin dal momento del loro ingresso in
istituto, i condannati, gli internati e gli imputati, sulla base di precedenti comportamenti penitenziari o di
altri concreti comportamenti tenuti, indipendentemente dalla natura dell'imputazione, nello stato di
libertà. L'autorità giudiziaria segnala gli eventuali elementi a sua conoscenza all'amministrazione
penitenziaria che decide sulla adozione dei provvedimenti di sua competenza.
6. Il provvedimento che dispone il regime di cui al presente articolo é comunicato immediatamente al
magistrato di sorveglianza ai fini dell'esercizio del suo potere di vigilanza.

I contenuti del regime di sorvegliana particolare, poi, sono contenuti nell'art. 14 quater:

Art.14-quater
Contenuti del regime di sorveglianza particolare
1. regime di sorveglianza particolare comporta le restrizioni strettamente necessarie per il
mantenimento dell'ordine e della sicurezza, all'esercizio dei diritti dei detenuti e degli internati e alle
regole di trattamento previste dall'ordinamento penitenziario.
2. L'amministrazione penitenziaria può adottare il visto di controllo sulla corrispondenza, previa
autorizzazione motivata dell'autorità giudiziaria competente.
3. Le restrizioni di cui ai commi precedenti sono motivatamente stabilite nel provvedimento che
dispone il regime di sorveglianza particolare.
4. In ogni caso le restrizioni non possono riguardare: l'igiene e le esigenze della salute; il vitto; il
vestiario ed il corredo; il possesso, l'acquisto e la ricezione di generi ed oggetti permessi dal
regolamento interno, nei limiti in cui ciò non comporta pericolo per la sicurezza; la lettura di libri e
periodici; le pratiche di culto; l'uso di apparecchi radio del tipo consentito; la permanenza all'aperto
per almeno due ore al giorno salvo quanto disposto dall'articolo 10; i colloqui con i difensori, nonché
quelli con il coniuge, il convivente, i figli, i genitori, i fratelli.
5. Se il regime di sorveglianza particolare non é attuabile nell'istituto ove il detenuto o l'internato si
trova, la amministrazione penitenziaria può disporre, con provvedimento motivato, il trasferimento in
altro istituto idoneo, con il minimo pregiudizio possibile per la difesa e per i familiari, dandone
immediato avviso al magistrato di sorveglianza. Questi riferisce al ministro in ordine ad eventuali casi
di infondatezza dei motivi posti a base del trasferimento.


Spero di aver soddisfatto, almeno sotto il punto di vista terorico, le tue curiosità.......per pareri "comparati" con la tecnica operativa devi attendere vetro e 8izilop come ti dicevo ;)


Buona giornata.

Antonio

alpacinn
13-10-09, 10: 37
sei stato molto esaustivo :) anche se purtroppo molti punti noto che sono a favore del detenuto, che viene quasi coccolato dalla legge, ma vabbè siamo in Italia.

A_N_T_O_N_Y
13-10-09, 13: 31
non è questione di coccolare il detenuto, il discorso è da rapportarsi al fatto che il detenuto è un cittadino che sta espiando una pena e la nostra costituzione prevede all'art 27 che le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso d'umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato, pertanto l'ordinamento penitenziario non fa altro che dare attuazione ai principi costituzionali.
D'altro canto l'intero ordinamento giudiziario italiano è molto garantista e la fase dell'esecuzione penale non fa eccezione, per quanto gli strumenti repressivi esistono e come e funzionano anche ma sempre nei confronti di colooro che hanno qualcosa da perdere.
A puro titolo esemplificativo ti segnalo che recentemente il pacchetto sicurezza approvato nel mese di luglio 2009 ha reintrodotto il reato di oltraggio a pubblico ufficiale abrogato nel 1999 e questo rappresenta uno strumento in più per gli appartenenti alla forza pubblica.

saluti

antonio

alpacinn
13-10-09, 14: 04
infatti è giustissimo che un detenuto che si fa la sua pena con buona condotta venga trattato in modo umano e tranquillo, considerando che poi nei carceri è anche pieno di detenuti che hanno fatto cose non proprio gravissime...... però per quanto riguarda detenuti recidivi,violenti e pericolosi, beh.......recentemente ho visto un video di come gli agenti delle prigioni russe fanno per farli stare buoni......... se lo trovo lo posto, forse però li sono un tantino esagerati.

8izilop
14-10-09, 00: 09
Antony come al solito, ha fatto i compiti :),e dal punto di vista normativo è stato impeccabile.
Purtroppo spesso accade che chi dovrebbe prendere provvedimeti per le mancanze dei detenuti, se ne esce con un "visto al fascicolo" o "non si ritiene di dover adottare provvedimenti".
Quindi tutto il lavoro fatto da chi sta in sezione, viene buttato nel cesso.

Ora che mi sono sfogato, vi dico come vanno molto spesso le cose.
Se un detenuto sbaglia con le parole, di solito si fa il rapporto, nella speranza che vada avanti e sia punito, cmq alla fine trovi il modo per far capire al detenuto che ha sbagliato, che non si deve permettere.
Se invece un detenuto alza le mani ad un Agente le cose cambiano, intanto si prende una denuncia ed essendo un atto di PG non passa dal Direttore e sicuramente non sara archiviato e inserito al fascicolo come alcuni rapporti, inoltre, inoltre quando un Agente viene aggredito, tutti gli agenti presenti si precipitano a difendere il collega e di solito non si limitano a tenere il detenuto. :crutch: :am054

alpacinn
14-10-09, 00: 55
Se invece un detenuto alza le mani ad un Agente le cose cambiano, intanto si prende una denuncia ed essendo un atto di PG non passa dal Direttore e sicuramente non sara archiviato e inserito al fascicolo come alcuni rapporti, inoltre, inoltre quando un Agente viene aggredito, tutti gli agenti presenti si precipitano a difendere il collega e di solito non si limitano a tenere il detenuto. :crutch: :am054

sinceramente lo immaginavo!!!!!!! :)

sale87
26-10-09, 23: 17
http://www.google.it/url?sa=t&source=web&oi=news_result&ct=res&cd=5&ved=0CBAQqQIwBA&url=http%3A%2F%2Fwww.ilmessaggero.it%2Farticolo.ph p%3Fid%3D78176%26sez%3DHOME_INITALIA&rct=j&q=benevento+carcere&ei=3h_mSvSDH5OQsAaP4ITWCQ&usg=AFQjCNF9NkIaaOFEa7W-ka-AUzkTMrj3OQ

grazie governo x la tua sicurezza

lions81
27-10-09, 00: 57
cari miei se non succede qualcosa il governo non mette mai le mani........meno male che ai poliziotti non gli e' successo niente di grave...........pero' se fosse stato il contrario............a voi la parola.....

sale87
27-10-09, 08: 29
hai detto bene, il governo deve aspettare sempre prima ke succedano le stragi prima di intervenite... :-((

xmark83x
27-10-09, 09: 18
ke skifo ragazzi,quando leggo ste notizie rimango indignato,cmq io certe volte nn capisco una cosa...capisco ke l'ambiente carcerario sia difficile e ke si puo' essere aggrediti,ma io dico porca miseria: è mai possibile che sti agenti nn reagiscono mai? e nn si sanno difendere? ma cavolo un agente deve aver fatto corsi di autodifesa,o cose del genere,ad esempio io praticavo arti marziali e sono consapevole che se venissi aggredito perlomeno mi saprei difendere! ma sti poveri agenti perkè nn si difendono mai? o sono agenti anziani o nn so davvero ke risp dare!!

ale66
27-10-09, 11: 34
http://corrieredelmezzogiorno.corriere.it/caserta/notizie/cronaca/2009/27-ottobre-2009/quattro-evadono-airoladue-sono-accusati-omicidio-1601923394492.shtml

Nell'augurare una immediata cattura degli evasi , voglio evidenziare l'incongruità dalla situazione, ovvero quattro soggetti maggiorenni di cui due colpevoli di omicidio siano ancora ospitati presso una struttura minorile con tutti i benefici del caso .

A_N_T_O_N_Y
27-10-09, 13: 35
Purtroppo non è un incongruità..... è la legge a consentire che chi ha commesso il reato quando era minorenne in caso di condanna permanga in un istituto penale per minori fino all'età di 21 anni.
Inoltre, preme rilevare, che in tali istituti la custodia è molto più attenuata ed improntata interamente sulla figura del minore e sull'evoluzione della sua personalità. Tutto ciò risponde a criteri di alta civiltà perchè coniuga l'opera rieducativa e risocializzante prevista dalla nostra costituzione quale funzione della pena, con la necessità che la pena stessa non determini effetti desocializzanti e criminogeni soprattutto in quei soggetti, come i minori, che sono più vulnerabili in quanto non hanno ancora completato il processo formativo della loro personalità. Il problema però è che per attuare questi nobilissimi intenti ci vuole personale a sufficienza e in italia già il circuito penitenziario degli adulti ha carenze di personale abissali, figurarsi il settore minorile.
Ad ogni modo andrebbe rivista la legge che consente ai minori condannati di permanere nelle strutture minorili fino a 21 in quanto assolutamente anacronistica in relazione alle mutate esigenze sociali.

Saluti

Antonio


P.S. ad ogni modo mi aggiungo anch'io nel fare i migliori auguri ai poliziotti penitenziari e a tutte le FF.OO. impegnate, affinchè si giunga nel minor tempo possibile alla cattura degli evasi !

8izilop
27-10-09, 23: 18
ke skifo ragazzi,quando leggo ste notizie rimango indignato,cmq io certe volte nn capisco una cosa...capisco ke l'ambiente carcerario sia difficile e ke si puo' essere aggrediti,ma io dico porca miseria: è mai possibile che sti agenti nn reagiscono mai? e nn si sanno difendere? ma cavolo un agente deve aver fatto corsi di autodifesa,o cose del genere,ad esempio io praticavo arti marziali e sono consapevole che se venissi aggredito perlomeno mi saprei difendere! ma sti poveri agenti perkè nn si difendono mai? o sono agenti anziani o nn so davvero ke risp dare!!

Ma tu pensi che in un Istituto Penitenziario si stia sempre sul chi va là? Non siamo in atteggiamento anti sommossa! La sezione detentiva non è una trincea.

ale66
28-10-09, 20: 22
http://corrieredelmezzogiorno.corriere.it/caserta/notizie/cronaca/2009/27-ottobre-2009/quattro-evadono-airoladue-sono-accusati-omicidio-1601923394492.shtml

Nell'augurare una immediata cattura degli evasi , voglio evidenziare l'incongruità dalla situazione, ovvero quattro soggetti maggiorenni di cui due colpevoli di omicidio siano ancora ospitati presso una struttura minorile con tutti i benefici del caso .


http://www.corriere.it/notizie-ultima-ora/Cronache/Airola-arrestati-altri-due-evasi-carcere/28-10-2009/1-A_000056987.shtml

Bravi , ora manca l'ultimo.

8izilop
28-10-09, 21: 51
http://www.corriere.it/notizie-ultima-ora/Cronache/Airola-arrestati-altri-due-evasi-carcere/28-10-2009/1-A_000056987.shtml

Bravi, ora manca l'ultimo.

Non c'è soddisfazione più grande, riprendere un evaso! :superman:
Riportare in carcere chi ha provato (e pensava di esserci riuscito) a farti fesso! :)

A_N_T_O_N_Y
30-10-09, 09: 16
eccovi l'articolo riguardo la cattura degli evasi:

Sono stati catturati verso le 23,00 del 28 ottobre dagli Agenti di Polizia Penitenziaria due dei protagonisti dell’evasione avvenuta dall’istituto minorile di Airola (BN).
I due, Giuliano Lantieri, di 19 anni, condannato per violazione legge stupefacenti, lesioni e resistenza a Pubblico Ufficiale, con un fine pena nel 2015 e Marcello Picardi, 19 anni, condannato in primo grado fino al 2023 per il reato di omicidio aggravato, sono stati arrestati dai poliziotti penitenziari nell’abitazione di quest’ultimo a San Giorgio a Cremano (NA), dopo lunghe e complesse indagini espletate dagli uomini del Reparto di Polizia Penitenziaria dell’istituto minorile di Airola al comando dell’Ispettore Angelo Marotti.
I malviventi si erano resi responsabili di una rocambolesca evasione la sera del 26 ottobre scorso, preceduta da una finta sommossa mentre si trovavano in refettorio, aggredendo due Agenti e sottraendo le chiavi ad uno di essi.
Manca ancora all’appello l’ultimo degli evasi, Manuel Brunetti, 18 anni, imputato del reato di concorso in omicidio e in tentata rapina.

altairV
29-09-12, 16: 15
Rileggendo le vecchie discussioni aggiorno questa. Il Brunetti fu preso ed anche scagionato dall'accusa ascrittagli. Però commise il reato di evasione. A quest'ora avrà finito di scontare anche quella condanna eventuale.

Celinico
30-09-12, 13: 39
Sono molti i casi di attacchi alle forze di polizia all'interno delle carceri. Sono vicino a tutti quei poliziotti che si sono trovati o che si trovano in situazioni difficili.
Mi rivolgo anche a tutti i poliziotti penitenziari di questo forum chiedendo: avete mai visto, udito, vissuto un qualcosa all'interno del penitenziario, magari una situazione difficile, qualche detenuto che si è comportato molto male nei vostri confronti? Mi piacerebbe leggere qualche vostra esperienza, soprattutto le eventuali incertezze, ansie, paure che avreste potuto provare in situazioni del genere.

altairV
30-09-12, 15: 39
...attacchi alle forze di polizia all'interno delle carceri....

Non è che ci sia molta possibilità di scegliere quale "forza di polizia" attaccare...

alpacinn
30-09-12, 17: 19
Sono molti i casi di attacchi alle forze di polizia all'interno delle carceri. Sono vicino a tutti quei poliziotti che si sono trovati o che si trovano in situazioni difficili.
Mi rivolgo anche a tutti i poliziotti penitenziari di questo forum chiedendo: avete mai visto, udito, vissuto un qualcosa all'interno del penitenziario, magari una situazione difficile, qualche detenuto che si è comportato molto male nei vostri confronti? Mi piacerebbe leggere qualche vostra esperienza, soprattutto le eventuali incertezze, ansie, paure che avreste potuto provare in situazioni del genere.

la cosa peggiore che mi è capitata, è stato semplicemente qualche volta aver ricevuto qualche parola scortese e aggressiva, del tipo "non mi rompa le balle" cose del genere...... ovviamente immediatamente rapporto scritto che li condanna in automatico a perdere giorni di liberazione anticipata ed esclusione dalle attività in comune quasi sempre dopo il consiglio di disciplina. (a volte purtroppo, può anche capitare che ciò non si verifichi, ed è un estremo male)

8izilop
30-09-12, 19: 11
Da molti anni non faccio servizio nelle sezioni detentive, comunque il contatto con i detenuti è quotidiano, e spesso mi capita di avere "problemi" con i detenuti, perché così come nella società c.d. civile, anche all'interno degli Istituti Penitenziari trovi persone di tutti i generi, da quelle educate a quelle oltremodo maleducate, da quelle calme e accondiscendenti a quelli irascibili. Le cose che consiglio a tutti i colleghi più giovani o futuri colleghi sono:
essere educati con i detenuti e pretendere lo stesso da parte loro;
fare rispettare le regole senza se e senza ma, anche se un pizzico di elasticità, al bisogno, non guasta;
non essere un aguzzino (non rientra nei nostri compiti) ma nemmeno fare il servo ai detenuti;
non avere mai paura o meglio non mostrarla mai.
Il lavoro all'interno della sezione non è semplice, ma a poco a poco si impara, basta non farlo diventare una quotidianità, non dare mai nulla per scontato e non fidarsi MAI dei detenuti, inoltre tutto quello che ci viene riferito va sempre vagliato, purtroppo questo vale pure per alcuni "colleghi".