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Visualizza Versione Completa : Come si sta in un carcere da poliziotto??



VINCITINSECULUM
11-10-09, 15: 12
Siccome tra poco dovrò passare in polizia penitenziaria e dovrò lasciare l'esercito vorrei sapere da chi già ci lavora ke ne pensa della polizia pen i pro e i contro....in modo che possa fare una scelta giusta....

Sonic82
11-10-09, 15: 34
ti dico come sto io:

Da me ad Alessandria son tutti definitivi ... cioè pene superiori ai 5 anni , in un piano son da 45 a 50... celle da 2.... nessun tossicodipendente... e soprattutto le celle son aperte dalle 8 di mattina alle 19 di sera, della serie il lavoro è limitato al 50%. SE vogliono qualcosa tipo domandine si avvicinano loro, pure per i passeggi.

Nelle sezioni femminili non saprei a noi agenti non è consentito l'accesso. Ma sicuramente non ne troverai tantissime.

Il lavoro che facciamo noi e quello che fate voi diciamo quasi lo stesso.. anche se non fate muro di cinta.

CFS86
11-10-09, 15: 47
Siccome tra poco dovrò passare in polizia penitenziaria e dovrò lasciare l'esercito vorrei sapere da chi già ci lavora ke ne pensa della polizia pen i pro e i contro....in modo che possa fare una scelta giusta....

quando hai preso di punteggio ..........e tu non eri quello che parlavi male della polizia pen non ti importava se passavi oppure no hai attaccato ex e adesso fai una domanda come si sta in polizia....ma

Kravob
11-10-09, 20: 28
ti dico come sto io:

Da me ad Alessandria son tutti definitivi ... cioè pene superiori ai 5 anni , in un piano son da 45 a 50... celle da 2.... nessun tossicodipendente... e soprattutto le celle son aperte dalle 8 di mattina alle 19 di sera, della serie il lavoro è limitato al 50%. SE vogliono qualcosa tipo domandine si avvicinano loro, pure per i passeggi.

Nelle sezioni femminili non saprei a noi agenti non è consentito l'accesso. Ma sicuramente non ne troverai tantissime.

Il lavoro che facciamo noi e quello che fate voi diciamo quasi lo stesso.. anche se non fate muro di cinta.

Oh ecco.. quello che dico sempre io. Solo che qui rispetto all'esercito hai meno regole militari, fai un lavoro più delicato, hai più possibilità di uscire grazie a nucleo e specializzazioni varie e soprattutto sei una forza di polizia..che alivello di potere non c'è paragone rispetto a un militare ei..quindi quello che penso io è che "galera per galera..." meglio una galera come la polpen..poi gusti...

8izilop
11-10-09, 23: 28
Io da 13 anni indosso sono un Poliziotto Penitenziario, e ti posso dire che l'unico problema che abbiamo in Polizia Penitenziaria, sono quelli che si vergognano di indossare questa divisa e che parlano sempre degli altri corpi!
Ricordati che non c'è lavoro più brutto di quello che si fa per forza!
Se non vuoi stare chiusa in carcere per sei o otto ore, vai a fare la commessa!

alpacinn
12-10-09, 10: 28
vinci, credo che un bel giorno te ne pentirai amaramente se non partirai........... se ci chiameranno ti conviene accettare....... ma vuoi mettere trovarti un lavoro precario di m.... in questo mondo che va a scatafascio mentre puoi indossare una divisa decorosa, avere le soddisfazioni di una vita sacrificata ma anche agevolata, essere fiera di te stessa e vivere sicura per il resto della tua vita? sarai agente di Polizia Penitenziaria....... una poliziotta a tutti gli effetti!

AlfaUno
13-10-09, 10: 09
Oh ecco.. quello che dico sempre io. Solo che qui rispetto all'esercito hai meno regole militari, fai un lavoro più delicato, hai più possibilità di uscire grazie a nucleo e specializzazioni varie e soprattutto sei una forza di polizia..che alivello di potere non c'è paragone rispetto a un militare ei..quindi quello che penso io è che "galera per galera..." meglio una galera come la polpen..poi gusti...

Credo che tu stia partendo dal punto di vista sbagliato: quello che ti chiami potere per chi è dentro le forze di polizia è sinonimo di responsabilità, ma responsabilità intesa nel senso di seria possibilità di passare guai....altro che potere!

Kravob
13-10-09, 12: 17
Credo che tu stia partendo dal punto di vista sbagliato: quello che ti chiami potere per chi è dentro le forze di polizia è sinonimo di responsabilità, ma responsabilità intesa nel senso di seria possibilità di passare guai....altro che potere!

hai ragione..penso di essermi espresso male...correggo: "sei più qualificato rispetto a un militare ei"...e dato che concordo con quello che hai scritto aggiungo "se ti piace essere utile alla società in quanto poliziotto hai più responsabilità ma anche più possibilità di intervenire in certe situazioni.."

Penso che nella vita le responsabilità in più, SE USATE BENE, possano aiutarti a sentirti più utile nella società non necessariamente combinando guai..
anche i concorsi di grado superiore aumentano le responsabilità nella persona,putroppo molti li fanno per il grado e basta, ma ci sono tantissime persone che quel ruolo le gratifica...sempre nella legalità e lavorando bene..
spero di non venir frainteso e di aver eliminato l'idea POTERE=ABUSI=GUAI..Anche perchè il mio post era anche provocatorio per alcune persone che è da giorni che s*******no l'importanza della polpen paragonandola a centinaia di altri lavori dove proprio poliziotto non sei...

saluti :)

Verlaine
11-01-10, 15: 48
ti dico come sto io:

Da me ad Alessandria son tutti definitivi ... cioè pene superiori ai 5 anni , in un piano son da 45 a 50... celle da 2.... nessun tossicodipendente... e soprattutto le celle son aperte dalle 8 di mattina alle 19 di sera, della serie il lavoro è limitato al 50%. SE vogliono qualcosa tipo domandine si avvicinano loro, pure per i passeggi.

Nelle sezioni femminili non saprei a noi agenti non è consentito l'accesso. Ma sicuramente non ne troverai tantissime.

Il lavoro che facciamo noi e quello che fate voi diciamo quasi lo stesso.. anche se non fate muro di cinta.

scusate l'ignoranza che vuol dire "muro di cinta"?

A_N_T_O_N_Y
11-01-10, 17: 31
E' il servizio di sentinella e vigilanza armata (anche con PM12) della cinta muraria che circonda gli istituti penitenziari e rappresenta un servizio molto importante di prevenzione di evasioni e di sicurezza dell'istituto penitenziario.

Verlaine
14-01-10, 12: 00
E' il servizio di sentinella e vigilanza armata (anche con PM12) della cinta muraria che circonda gli istituti penitenziari e rappresenta un servizio molto importante di prevenzione di evasioni e di sicurezza dell'istituto penitenziario.

grazie per il chiarimento del termine tecnicox_x

VINCITINSECULUM
14-01-10, 15: 09
Sonic ma a voi il corso a roma quando finisce

grfrapi
19-02-10, 23: 17
ci sono molti che il vostro lo ritengono il corpo di polizia più disprezzante poichè hai contatti diretti con i detenuti, addirittura c' è chi dice che in tale corpo ti sentiresti un po carcerato anche tu è vero??

A_N_T_O_N_Y
19-02-10, 23: 53
Beh....prova a chiederti innanzitutto se sia più "disprezzante" (per usare il tuo temine) stare con i detenuti che sono persone che hanno commesso un reato, sono stati condannati ed hanno in corso un programma di trattamento individualizzato finalizzato alla loro RISOCIALIZZAZIONE E RIEDUCAZIONE al quale partecipano attivamente, oppure è più "disprezzante" l'atteggiamento di chi ritiene che i detenuti sono feccia e basta e non esseri umani tanto da ritenere "disprezzante" stare a contatto con loro??
Con questo non voglio dire che il carcere sia un ambiente facile, anzi tutto il contrario, si tratta di un ambiente molto particolare con delle peculiarità che nel contesto sociale esterno non esistono ma sta proprio in questo la soddisfazione di svolgere bene il proprio lavoro in un contesto difficile sapendo che la propria opera è utile su molteplici fronti nella società.
Infatti bisogna dire grazie alle donne e agli uomini della polizia penitenziaria se viene assicurata la sicurezza e la vigilanza degli istiuti di pena e di quei soggetti che stanno scontando una pena detentiva e che ancora non sono risocializzati e rieducati affinchè gli stessi non possano nuocere nuovamente alla società fino a quanto non sono pronti a rientrarci.
Bisogna ancora dire grazie alle donne e agli uomini della polizia penitenziaria se il carcere è e resta un luogo di rieducazione e risocializzazione piuttosto che diventare la centrale di comando di attività criminali che si svolgono all'esterno ma che fanno capo a soggetti detenuti.
Ed è sempre alle donne e agli uomini della polizia penitenziaria che bisogna dire grazie se i cittadini civili possono dormire sonni tranquilli perchè i baschi azzurri vegliano affinchè criminali pericolosissimi una volta condannati non possano tornare liberi e agire indisturbati.
Così come sono sempre le stesse persone a far sì che la privazione della libertà personale a seguito della commissione di un reato non si trasformi in una violazione dei più elementari diritti umani in quanto rappresentano lo stato e vigilano sul rispetto di tutte le leggi che valgono in egual modo all'interno del carcere così come nella società libera.
Per questo e per tanto altro ancora bisogna dire veramente GRAZIE ai baschi azzurri che non solo fanno tutto ciò....ma lo fanno in SILENZIO senza le luci della ribalta, fra mille difficoltà ma con la fierezza, la dedizione, l'abnegazione e lo spirito di sacrificio che contraddistingue tutti i servitori dello stato in divisa.

Se tutto ciò ti sembra l'immagine di un corpo "disprezzante"......pensala pure come ti pare :)

grfrapi
20-02-10, 00: 57
Beh!! sicuramente credo che una cosa sia catturare i delinquenti per strada ed un' altra sia controllarli negli istituti di pena cmq. tale termine era solo usato da alcuni individui secondo come consideravano questo corpo ... comunque lunga vita a tutti i poliziotti quelli fuori e dentro le carceri!!!

A_N_T_O_N_Y
20-02-10, 09: 39
Beh....ognuno ha le sue specificità altrimenti tutti gli appartenenti alle FF.OO. sarebbero sceriffi piuttosto che operatori della sicurezza pubblica.
La sicurezza pubbblica per essere efficace deve essere la somma di varie professionalità che lavorano in settori diversi e quello penitenziario è un settore cardine.
Ad ogni modo giusto per precisare....nessuno vieta ad un poliziotto penitenziario di catturare "i delinquenti per strada" in quanto le qualifiche di polizia giudiziaria sono le stesse delle altre forze dell'ordine :)

grfrapi
23-03-10, 11: 31
Chiedo scusa per un' altra domanda, volevo sapere come ci si ente per un agente di PP lavorare in un carcere duro ovvero dove vengono rinchiusi i detenuti dei reati di 41 e 14 bis (Mafiosi, terroristi, eversori) e quali sono le caratteristiche che differenziano tali impieghi dagli istituti di pena comuni (mansioni, rapporti con i detenuti, regolamenti, ecc) non so se nella sessione c' è qualcuno che ha lavorato o lavora in tali istituti cmq. aspetto risposte da qualcuno che ne sappia qualcosa!!

A_N_T_O_N_Y
23-03-10, 12: 25
Allora innanzitutto distinguiamo il regime di 41 bis dalla sorveglianza particolare di cui all'art. 14 bis dell'ordinamento penitenziario, in quanto la sorveglianza particolare è attuata nelle sezioni ordinarie e rappresenta un regime ordinario solo che con l'aggiunta di alcune misure restrittive. Il 41 bis comma 2, invece, rubricato come "situazioni di emergenza" rappresenta la sospensione delle normali regole di trattamento penitenziario oltre ad una serie specifica di restrizioni per coloro che vi sono sottoposti e quindi necessita per essere attuato di sezioni particolari che esistono solo in alcuni istituti penitenziari.
Le mansioni che un appartenente alla polizia penitenziaria svolge sono le medesime in una sezione ordinaria come in una sezione 41 bis è solo diverso il livello di sicurezza e le restrizioni poste all'interno della sezione ma non il lavoro del poliziotto penitenziario.
A seguito dell'ultimo pacchetto sicurezza, se non erro nell'estate 2009, la gestione di tali sezioni è affidata a personale specializzato del corpo di polizia pentenziaria (il G.O.M) che svolge lo stesso lavoro dei colleghi delle sezioni ordinarie nelle sezioni 41 bis.
Infine per quanto concerne le sezioni ordinarie dove sono ristretti detenuti in regime di sorveglianza particolare il personale che opera è lo stesso che opera nel resto dell'istituto in quanto tali detenuti sono ristretti nel circuito ordinario (senza entrare troppo nello specifico su su alta e bassa sorveglianza in quanto ciò comporterebbe un discorso molto più lungo).

Basta dare una lettura al testo dell'articolo 41 bis e 14 bis della L.354/1975 per capire che le differenze sono sostanziali.

Art.14-bis
Regime di sorveglianza particolare.
1. Possono essere sottoposti a regime di sorveglianza particolare per un periodo non superiore a sei mesi,
prorogabile anche più volte in misura non superiore ogni volta a tre mesi, i condannati, gli internati e gli
imputati:
a) che con i loro comportamenti compromettono la sicurezza ovvero turbano l'ordine negli istituti;
b) che con la violenza o minaccia impediscono le attività degli altri detenuti o internati;
c) che nella vita penitenziaria si avvalgono dello stato di soggezione degli altri detenuti nei loro confronti.
2. Il regime di cui al precedente comma primo é disposto con provvedimento motivato della
amministrazione penitenziaria previo parere del consiglio di disciplina, integrato da due degli esperti
previsti dal quarto comma dell'articolo 80.
3. Nei confronti degli imputati il regime di sorveglianza particolare é disposto sentita anche l'autorità
giudiziaria che procede.
4. In caso di necessità ed urgenza l'amministrazione può disporre in via provvisoria la sorveglianza
particolare prima dei pareri prescritti, che comunque devono essere acquisiti entro dieci giorni dalla data
del provvedimento. Scaduto tale termine la amministrazione, acquisiti i pareri prescritti, decide in via
definitiva entro dieci giorni decorsi i quali, senza che sia intervenuta la decisione, il provvedimento
provvisorio decade.
5. Possono essere sottoposti a regime di sorveglianza particolare, fin dal momento del loro ingresso in
istituto, i condannati, gli internati e gli imputati, sulla base di precedenti comportamenti penitenziari o di
altri concreti comportamenti tenuti, indipendentemente dalla natura dell'imputazione, nello stato di
libertà. L'autorità giudiziaria segnala gli eventuali elementi a sua conoscenza all'amministrazione
penitenziaria che decide sulla adozione dei provvedimenti di sua competenza.
6. Il provvedimento che dispone il regime di cui al presente articolo é comunicato immediatamente al
magistrato di sorveglianza ai fini dell'esercizio del suo potere di vigilanza.


Art.41-bis
Situazioni di emergenza
1. In casi eccezionali di rivolta o di altre gravi situazioni di emergenza, il ministro di grazia e giustizia
ha facoltà di sospendere nell'istituto interessato o in parte di esso l'applicazione delle normali regole
di trattamento dei detenuti e degli internati. La sospensione deve essere motivata dalla necessità di
ripristinare l'ordine e la sicurezza e ha la durata strettamente necessaria al conseguimento del fine
suddetto.
2. Quando ricorrano gravi motivi di ordine e di sicurezza pubblica, anche a richiesta del Ministro
dell'interno, il Ministro della giustizia ha altresì la facoltà di sospendere, in tutto o in parte, nei
confronti dei detenuti o internati per taluno dei delitti di cui al primo periodo del comma 1 dell'articolo
4-bis, in relazione ai quali vi siano elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con
un'associazione criminale, terroristica o eversiva, l'applicazione delle regole di trattamento e degli
istituti previsti dalla presente legge che possano porsi in concreto contrasto con le esigenze di ordine
e di sicurezza. La sospensione comporta le restrizioni necessarie per il soddisfacimento delle predette
esigenze e per impedire i collegamenti con l'associazione di cui al periodo precedente.
2-bis. I provvedimenti emessi ai sensi del comma 2 sono adottati con decreto motivato del Ministro
della giustizia, sentito l'ufficio del pubblico ministero che procede alle indagini preliminari ovvero
quello presso il giudice che procede ed acquisita ogni altra necessaria informazione presso la
Direzione nazionale antimafia e gli organi di polizia centrali e quelli specializzati nell'azione di
contrasto alla criminalità organizzata, terroristica o eversiva, nell'ambito delle rispettive competenze.
I provvedimenti medesimi hanno durata non inferiore ad un anno e non superiore a due e sono
prorogabili nelle stesse forme per periodi successivi, ciascuno pari ad un anno, purchè non risulti che
la capacità del detenuto o dell'internato di mantenere contatti con associazioni criminali, terroristiche
o eversive sia venuta meno.
2-ter. Se anche prima della scadenza risultano venute meno le condizioni che hanno determinato
l'adozione o la proroga del provvedimento di cui al comma 2, il Ministro della giustizia procede, anche
d'ufficio, alla revoca con decreto motivato. Il provvedimento che non accoglie l'istanza presentata dal
detenuto, dall'internato o dal difensore è reclamabile ai sensi dei commi 2-quinquies e 2-sexies. In
caso di mancata adozione del provvedimento a seguito di istanza del detenuto, dell'internato o del
difensore, la stessa si intende non accolta decorsi trenta giorni dalla sua presentazione.
2-quater. La sospensione delle regole di trattamento e degli istituti di cui al comma 2 può
comportare:
a) l'adozione di misure di elevata sicurezza interna ed esterna, con riguardo principalmente alla
necessità di prevenire contatti con l'organizzazione criminale di appartenenza o di attuale riferimento,
contrasti con elementi di organizzazioni contrapposte, interazione con altri detenuti o internati
appartenenti alla medesima organizzazione ovvero ad altre ad essa alleate;
b) la determinazione dei colloqui in un numero non inferiore a uno e non superiore a due al mese da
svolgersi ad intervalli di tempo regolari ed in locali attrezzati in modo da impedire il passaggio di
oggetti. Sono vietati i colloqui con persone diverse dai familiari e conviventi, salvo casi eccezionali
determinati volta per volta dal direttore dell'istituto ovvero, per gli imputati fino alla pronuncia della
sentenza di primo grado, dall'autorità giudiziaria competente ai sensi di quanto stabilito nel secondo
comma dell'articolo 11. I colloqui possono essere sottoposti a controllo auditivo ed a registrazione,
previa motivata autorizzazione dell'autorità giudiziaria competente ai sensi del medesimo secondo
comma dell'articolo 11; può essere autorizzato, con provvedimento motivato del direttore dell'istituto
ovvero, per gli imputati fino alla pronuncia della sentenza di primo grado, dall'autorità giudiziaria
competente ai sensi di quanto stabilito nel secondo comma dell'articolo 11, e solo dopo i primi sei
mesi di applicazione, un colloquio telefonico mensile con i familiari e conviventi della durata massima
di dieci minuti sottoposto, comunque, a registrazione. Le disposizioni della presente lettera non si
applicano ai colloqui con i difensori;
c) la limitazione delle somme, dei beni e degli oggetti che possono essere ricevuti dall'esterno;
d) l'esclusione dalle rappresentanze dei detenuti e degli internati;
e) la sottoposizione a visto di censura della corrispondenza, salvo quella con i membri del Parlamento
o con autorità europee o nazionali aventi competenza in materia di giustizia;
f) la limitazione della permanenza all'aperto, che non può svolgersi in gruppi superiori a cinque
persone, ad una durata non superiore a quattro ore al giorno fermo restando il limite minimo di cui al
primo comma dell'articolo 10.
2-quinquies. Il detenuto o l'internato nei confronti del quale è stata disposta o confermata
l'applicazione del regime di cui al comma 2, ovvero il difensore, possono proporre reclamo avverso il
provvedimento applicativo. Il reclamo è presentato nel termine di dieci giorni dalla comunicazione del
provvedimento e su di esso è competente a decidere il tribunale di sorveglianza che ha giurisdizione
sull'istituto al quale il detenuto o l'internato è assegnato. Il reclamo non sospende l'esecuzione. Il
successivo trasferimento del detenuto o dell'internato non modifica la competenza territoriale a
decidere.
2-sexies. Il tribunale, entro dieci giorni dal ricevimento del reclamo di cui al comma 2-quinquies,
decide in camera di consiglio, nelle forme previste dagli articoli 666 e 678 del codice di procedura
penale, sulla sussistenza dei presupposti per l'adozione del provvedimento e sulla congruità del
contenuto dello stesso rispetto alle esigenze di cui al comma 2. Il procuratore generale presso la
corte d'appello il detenuto, l'internato o il difensore possono proporre, entro dieci giorni dalla sua
comunicazione, ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del tribunale per violazione di legge. Il
ricorso non sospende l'esecuzione del provvedimento e va trasmesso senza ritardo alla Corte di
cassazione. Qualora il reclamo sia stato accolto con la revoca della misura, il Ministro della giustizia,
ove intenda disporre un nuovo provvedimento ai sensi del comma 2, deve, tenendo conto della
decisione del tribunale di sorveglianza, evidenziare elementi nuovi o non valutati in sede di reclamo.
Con le medesime modalità il Ministro deve procedere, ove il reclamo sia stato accolto parzialmente,
per la parte accolta.

Pippos
27-03-10, 23: 46
Dall'esterno devo dire che apprezzo molto la polizia penitenziaria perchè svolge un ruolo molto particolare, certamente io non reputo facile stare a contatto con dei detenuti tutte le tue ore di lavoro tutti i giorni del mese, però magari chi lo fa è appassionato e non ci fa neanche più caso anche perchè tante persone che conosco sono molto contenti del loro lavoro e non vorrebbero mai essere impegnati in servizi tipo quelli della pds...