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Discussione: Garanzie e atti di pg nei confronti di minori

  1. #1
    Soldato
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    Predefinito Garanzie e atti di pg nei confronti di minori

    buonasera a tutti, volevo porvi questa domanda, nel caso in cui su un minore venga rinvenuta sostanza stupefacente, dopo averne dato per motivi di opportunità notizia al magistrato presso il tribunale dei minori, gli atti di pg ( perquisizione personale, sequestro) devono essere redatti in presenza di un Genitore/tutore, mi sembra di aver letto da qualche parte che almeno il sequestro debba essere notifica a chi ne ha la patria potestà.
    Insomma come si procede in maniera regolare ?
    Grazie

  2. #2
    VxVendetta
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    Citazione Originariamente Scritto da aghi Visualizza Messaggio
    buonasera a tutti, volevo porvi questa domanda, nel caso in cui su un minore venga rinvenuta sostanza stupefacente, dopo averne dato per motivi di opportunità notizia al magistrato presso il tribunale dei minori, gli atti di pg ( perquisizione personale, sequestro) devono essere redatti in presenza di un Genitore/tutore, mi sembra di aver letto da qualche parte che almeno il sequestro debba essere notifica a chi ne ha la patria potestà.
    Insomma come si procede in maniera regolare ?
    Grazie
    Alla PM di Bologna la sezione sicurezza tenta intanto di farsi dare la sostanza senza perquisizione (esempio classico il cane "fiuta" il ragazzino pirla) e l'atto i sequestro lo si fa sul momento, con immediato avviso a procura minori - genitori - servizi sociali. Il resto degli atti interni, nomina difensore, eventuale fotosegnalamento, perquisizione si fanno alla presenza del tutore o dei servizi sociali stessi (alla cui tutela è affidato il minore finché non ritroviamo i genitori).

    Da notare che per i minori abbiamo delle stanze apposite diverse dalle camere di sicurezza, ove a meno di casi eccezionali cerchiamo di non metterli, e comunque sempre da soli.

  3. #3
    Soldato
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    Citazione Originariamente Scritto da VxVendetta Visualizza Messaggio
    Alla PM di Bologna la sezione sicurezza tenta intanto di farsi dare la sostanza senza perquisizione (esempio classico il cane "fiuta" il ragazzino pirla) e l'atto i sequestro lo si fa sul momento, con immediato avviso a procura minori - genitori - servizi sociali. Il resto degli atti interni, nomina difensore, eventuale fotosegnalamento, perquisizione si fanno alla presenza del tutore o dei servizi sociali stessi (alla cui tutela è affidato il minore finché non ritroviamo i genitori).

    Da notare che per i minori abbiamo delle stanze apposite diverse dalle camere di sicurezza, ove a meno di casi eccezionali cerchiamo di non metterli, e comunque sempre da soli.
    Avvisando i genitori, comunque non si commette una violazione della privacy del minore ? Io vorrei sapere come queste figure genitori/tutori/servizi sociali, intervengono durante la redazione degli atti (perquisizione personale/sequestro/identificazione della persona), insomma c'è l'obbligo giuridico della loro presenza oppure possono essere chiamati in secondo tempo, magari con la notifica degli atti.

  4. #4
    VxVendetta
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    Il minore va sempre tutelato in modo maggiore rispetto l'adulto, la presenza dei tutori (e dei servizi sociali) è a sua garanzia e senza di essi noi non muoviamo un dito, salvo ovviamente che non si riveli un pericolo per se o altri.

  5. #5
    Soldato
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    Citazione Originariamente Scritto da VxVendetta Visualizza Messaggio
    Il minore va sempre tutelato in modo maggiore rispetto l'adulto, la presenza dei tutori (e dei servizi sociali) è a sua garanzia e senza di essi noi non muoviamo un dito, salvo ovviamente che non si riveli un pericolo per se o altri.
    sono pienamente d'accordo ma qualche articolo di legge che prevede la giusta proceduta ci sarà ?

  6. #6

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    Citazione Originariamente Scritto da aghi Visualizza Messaggio
    sono pienamente d'accordo ma qualche articolo di legge che prevede la giusta proceduta ci sarà ?
    Certo. Ma non sono in un unico testo.
    La figura del minore in ambito penale e processuale viene tutelata in base alle singole fattispecie. Le più importanti sono le seguenti:
    - divieto di accesso all'aula di udienza, art 471 cpp;
    - divieto di pubblicazione di generalità e immagini, art. 114 cpp;
    - incapacità di prestare l'ufficio di interprete, art. 144 cpp;
    - " " " di perito, art. 222 cpp;
    - " " " di consulente tecnico, art. 225 cpp;
    - limiti alla connessione di procedimenti, art. 14 cpp;
    - divieto di testimonianza ed esame, art. 120 e 498 cpp.
    Altre norme sono contenute ad es. nel TULPS in materia di somministrazione di bevande alcoliche o di gioco d'azzardo.
    I colleghi della Penitenziaria potranno inoltre dire la loro circa le norme specifiche che trattano della restrizione di minori in carceri, istituti correzionali e comunità.
    Ultima modifica di Kojak; 11-01-17 alle 16: 20
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  7. #7

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    non lavoro in ambito minorile ad ogni modo per sommi capi meritano menzione:

    1) In sede cautelare sicuramente il fatto che la custodia cautelare è sempre l'extrema ratio e che laddove si proceda al collocamento in comunità ovvero nei centri di prima accoglienza questi accolgono anche soggetti non detenuti ed è prevista una commistione al fine di una maggiore efficacia pedagogica della permanenza del minore che deve essere il meno traumatica possibile.
    2) In sede processuale il non luogo a procedere per irrilevanza del fatto (art 27 D.P.R. 448/1998) e il perdono giudiziale (art 169 c.p.)
    3) per ciò che concerne gli Istituti Penali Minorili (IPM) va premesso che fino a qualche tempo fa ospitavano i detenuti minorenni ovvero maggiorenni fino a 21 anni purchè minorenni al momento della commissione del fatto. Ad oggi, a seguito dell'approvazione della L. 117/2014, gli I.P.M. accolgono detenuti fino all' età di 25 anni purchè minorenni al momento della commissione del fatto al fine di privilegiare un'opera pedagogica improntata sul lungo termine.
    Inoltre, in osservanza all'ottica generare che muove tutta la disciplina in ordine ai reati commessi dai minori e che vede al centro del giudizio la personalità del minore anche per come evolverà in base ai fisiologici processi di maturazione, negli IPM è previsto che i detenuti minorenni siano raggruppati a piccoli gruppi ed affidati ad un'equipe composta da diversi esperti , di cui fa parte anche un poliziotto pennitenziario, che si occupa del programma rieducativo e risocializzante individualizzato.
    Infine le camere di pernottamento sono strutturate in modo da discostarsi il più possibile, compatibilmente con le esigenze di sicurezza, da quelle degli Istituti Penitenziari per adulti (più colore, mobilio diverso ecc.).
    Il Poliziotto Penitenziario è l'ultimo baluardo dello Stato Italiano in una terra di confine fra la legalità e l'illegalità che è l'istituto penitenziario


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  8. #8

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    Nella pratica di Polizia Giudiziaria mi sono trovato a volte (per fortuna, non troppo spesso...) a trattare con minorenni autori di reato.
    Senza scendere in dettagli, posso dire che solo in due casi il PM del Tribunale dei Minorenni ha deciso per la custodia cautelare in carcere. In tutti gli altri casi (alcuni dei quali passibili di analoga misura restrittiva se commessi da maggiorenni) è sempre stata adottata una forma più morbida, modulata tenendo conto soprattutto della singola situazione.
    Ovvio che, in caso anche di semplice accompagnamento del minore presso i nostri uffici, ne va data immediata notizia ai genitori (o agli esercenti la patria potestà, la tutela, l'affido) oltre che al PM di turno presso il Tribunale dei Minorenni medesimo.
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  9. #9

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    Certo ecco i riferimenti normativi tutti contenuti nel DPR 448/1988 sperando di farvi cosa gradita.

    Art. 16. Arresto in flagranza

    1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria possono procedere all'arresto del minorenne colto in flagranza di uno dei delitti per i quali, a norma dell'articolo 23, può essere disposta la misura della custodia cautelare.

    (…) (1)

    3. Nell'avvalersi della facoltà prevista dal comma 1 gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria devono tenere conto della gravità del fatto nonché dell'età e della personalità del minorenne .



    (1) Il comma che così recitava: “Fuori dei casi previsti dal comma 1, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria possono accompagnare il minorenne colto in flagranza di un delitto non colposo, per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, nella sua abitazione familiare ovvero, se questa manca o non è indicata, in una comunità pubblica o autorizzata provvedendo a informare senza ritardo l'autorità giudiziaria minorile per i provvedimenti di sua competenza” è stato soppresso dall'art. 36, D.Lgs. 14 gennaio 1991, n. 12 (G. U. n. 13 del 16 gennaio 1991).


    Art. 17. Fermo di minorenne indiziato di delitto

    1. È consentito il fermo del minorenne indiziato di un delitto per il quale, a norma dell'articolo 23, può essere disposta la misura della custodia cautelare, sempre che, quando la legge stabilisce la pena della reclusione, questa non sia inferiore nel minimo a due anni .

    Art. 18. Provvedimenti in caso di arresto o di fermo del minorenne

    1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria che hanno eseguito l'arresto o il fermo del minorenne ne danno immediata notizia al pubblico ministero nonché all'esercente la potestà dei genitori e all'eventuale affidatario e informano tempestivamente i servizi minorili dell'amministrazione della giustizia.

    2. Quando riceve la notizia dell'arresto o del fermo, il pubblico ministero dispone che il minorenne sia senza ritardo condotto presso un centro di prima accoglienza o presso una comunità pubblica o autorizzata che provvede a indicare. Qualora, tenuto conto delle modalità del fatto, dell'età e della situazione familiare del minorenne, lo ritenga opportuno, il pubblico ministero può disporre che il minorenne sia condotto presso l'abitazione familiare perché vi rimanga a sua disposizione.

    3. Oltre nei casi previsti dall'articolo 389 del codice di procedura penale, il pubblico ministero dispone con decreto motivato che il minorenne sia posto immediatamente in libertà quando ritiene di non dovere richiedere l'applicazione di una misura cautelare.

    4. Al fine di adottare i provvedimenti di sua competenza, il pubblico ministero può disporre che il minorenne sia condotto davanti a sé.

    5. Si applicano in ogni caso le disposizioni degli articoli 390 e 391 del codice di procedura penale .

    Art. 18-bis. Accompagnamento a seguito di flagranza

    1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria possono accompagnare presso i propri uffici il minorenne colto in flagranza di un delitto non colposo per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni e trattenerlo per il tempo strettamente necessario alla sua consegna all'esercente la potestà dei genitori o all'affidatario o a persona da questi incaricata. In ogni caso il minorenne non può essere trattenuto oltre dodici ore.

    2. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria che hanno proceduto all'accompagnamento ne danno immediata notizia al pubblico ministero e informano tempestivamente i servizi minorili dell'amministrazione della giustizia. Provvedono inoltre a invitare l'esercente la potestà dei genitori e l'eventuale affidatario a presentarsi presso i propri uffici per prendere in consegna il minorenne.

    3. L'esercente la potestà dei genitori, l'eventuale affidatario e la persona da questi incaricata alla quale il minorenne è consegnato sono avvertiti dell'obbligo di tenerlo a disposizione del pubblico ministero e di vigilare sul suo comportamento.

    4. Quando non è possibile provvedere all'invito previsto dal comma 2 o il destinatario di esso non vi ottempera ovvero la persona alla quale il minorenne deve essere consegnato appare manifestamente inidonea ad adempiere l'obbligo previsto dal comma 3, la polizia giudiziaria ne dà immediata notizia al pubblico ministero, il quale dispone che il minorenne sia senza ritardo condotto presso un centro di prima accoglienza ovvero presso una comunità pubblica o autorizzata che provvede a indicare.

    5. Si applicano le disposizioni degli articoli 16 comma 3, 18 commi 2 secondo periodo, 3, 4 e 5 e 19 comma 5.

    Art. 19. Misure cautelari per i minorenni

    1. Nei confronti dell'imputato minorenne non possono essere applicate misure cautelari personali diverse da quelle previste nel presente capo.

    2. Nel disporre le misure il giudice tiene conto, oltre che dei criteri indicati nell'articolo 275 del codice di procedura penale, dell'esigenza di non interrompere i processi educativi in atto. Non si applica la disposizione dell'articolo 275, comma 3, secondo periodo, del codice di procedura penale (1).

    3. Quando è disposta una misura cautelare, il giudice affida l'imputato ai servizi minorili dell'amministrazione della giustizia, i quali svolgono attività di sostegno e controllo in collaborazione con i servizi di assistenza istituiti dagli enti locali.

    4. Le misure diverse dalla custodia cautelare possono essere applicate solo quando si procede per delitti per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni (2).

    5. Nella determinazione della pena agli effetti della applicazione delle misure cautelari si tiene conto, oltre che dei criteri indicati nell'articolo 278, della diminuente della minore età, salvo che per i delitti di cui all'articolo 73, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni.

    Art. 23. Custodia cautelare

    1. La custodia cautelare può essere applicata quando si procede per delitti non colposi per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a nove anni. Anche fuori dei casi predetti, la custodia cautelare può essere applicata quando si procede per uno dei delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 380, comma 2, lettere e), f), g), h) del codice di procedura penale nonché, in ogni caso, per il delitto di violenza carnale.

    2. Il giudice può disporre la custodia cautelare:

    a) se sussistono gravi e inderogabili esigenze attinenti alle indagini, in relazione a situazioni di concreto pericolo per l'acquisizione o la genuinità della prova;

    b) se l'imputato si è dato alla fuga o sussiste concreto pericolo che egli si dia alla fuga (1);

    c) se, per specifiche modalità e circostanze del fatto e per la personalità dell'imputato, vi è il concreto pericolo che questi commetta gravi delitti con uso di armi o di altri mezzi di violenza personale o diretti contro l'ordine costituzionale ovvero delitti di criminalità organizzata o della stessa specie di quelli per cui si procede.

    3. I termini previsti dall'articolo 303 del codice di procedura penale sono ridotti della metà per i reati commessi da minori degli anni diciotto e dei due terzi per quelli commessi da minori degli anni sedici e decorrono dal momento della cattura, dell'arresto, del fermo o dell'accompagnamento.
    Il Poliziotto Penitenziario è l'ultimo baluardo dello Stato Italiano in una terra di confine fra la legalità e l'illegalità che è l'istituto penitenziario


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  10. #10
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    Nella pratica di Polizia Giudiziaria mi sono trovato a volte (per fortuna, non troppo spesso...) a trattare con minorenni autori di reato.
    Senza scendere in dettagli, posso dire che solo in due casi il PM del Tribunale dei Minorenni ha deciso per la custodia cautelare in carcere. In tutti gli altri casi (alcuni dei quali passibili di analoga misura restrittiva se commessi da maggiorenni) è sempre stata adottata una forma più morbida, modulata tenendo conto soprattutto della singola situazione.
    Ovvio che, in caso anche di semplice accompagnamento del minore presso i nostri uffici, ne va data immediata notizia ai genitori (o agli esercenti la patria potestà, la tutela, l'affido) oltre che al PM di turno presso il Tribunale dei Minorenni medesimo.
    Noi pure i servizi sociali, anzi, dove sto io il problema lo si passa a noi: la procura ha dato alla PM tutti i casi di minori, ce li passate come gli incidenti. Che **** eh? abbiamo la sezione specifica del reparto PG, evvai!

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