Pagina 71 di 517 PrimaPrima ... 2161697071727381121171 ... UltimaUltima
Risultati da 701 a 710 di 5161

Discussione: Legge di Riforma della Polizia Locale

  1. #701

    Predefinito

    Ok. Ci vedremo a Roma per manifestare e far valere le nostre ragioni da quello che si dice in giro pare che la partecipazione sarà cospicua

  2. #702

    Predefinito

    4 FEBBRAIO 2010
    INCONTRO TRA IL CONSULENTE DEL SEN. SAIA – MARIO ASSIRELLI – E QUELLO DEL SEN. BARBOLINI – DOTT. COSIMO BRACCESI – PER ADDIVENIRE AD UN TESTO UNICO. L’INCONTRO SI E’ CONCLUSO POSITIVAMENTE E GIA DA LUNEDI’ 8 FEBBRAIO POTREBBE ESSERCI IL DDL DA PRESENTARE AI SENATORI RIELABORATO.

    Fonte Sulpm

  3. #703
    Utenti Storici L'avatar di CISCONE
    Data Registrazione
    Jun 2009
    Messaggi
    1,320

    Predefinito

    però sono curioso di leggerlo sto DDL rielaborato!!! :-(
    Si sta come, d'autunno, sugli alberi, le foglie.

    Il Stai cercando un amico di Naja?

  4. #704
    Maresciallo L'avatar di marcopolprov
    Data Registrazione
    Nov 2009
    Località
    Roma
    Messaggi
    985

    Predefinito

    Citazione Originariamente Scritto da CISCONE Visualizza Messaggio
    però sono curioso di leggerlo sto DDL rielaborato!!! :-(
    Anche io ansimo nell'attendere il testo. Speriamo solo che non esca 'na porcata, e cioè che non ci siano state tolte quelle cose che io e che tutti noi riteniamo fondamentali. Staremo a vedere domani 8 Febbraio questo nuovo Testo.
    Allora ragazzi ci vogliamo dare un appuntamento a Roma per il 4 Marzo? Che ne dite di riunire i "rompiballe" della Riforma del Forum? Fatemi sapere e se siete d'accordo ci si incontra il 4 Marzo.
    L' ignorante parla a vanvera, l'intelligente parla al momento opportuno, il saggio parla se interpellato, il fesso parla sempre. (Egidio).

  5. #705

    Predefinito

    E fatecelo leggere sto DDL dai!!!! Sono secoli che attendiamo.....
    SENZA PAURA, MAI

  6. #706

    Predefinito

    Questa è la proposta della nuova Legge Regionale della Lombardia. E' un po' lunga. Non posterò la presentazione della proposta di Legge per evitare di dilungarmi troppo.

    TITOLO I
    DISPOSIZIONI GENERALI

    Art. 1
    Finalità e oggetto
    1. La Regione pone la sicurezza urbana tra le condizioni primarie per un ordinato svolgimento della vita civile e promuove interventi integrati per prevenire e contenere fenomeni di disagio sociale, degrado urbano e inciviltà.
    2. Al fine di incrementare la sicurezza urbana e nel pieno rispetto dell'esclusiva competenza statale in materia di ordine pubblico e sicurezza, la presente legge definisce gli indirizzi generali dell'organizzazione e dello svolgimento del servizio di polizia locale regionale, il coordinamento delle attività e l'esercizio associato delle funzioni, gli interventi regionali per la sicurezza urbana, le collaborazioni tra polizia locale regionale e i soggetti pubblici e privati operanti nel settore della sicurezza urbana, nonché le modalità di accesso e la formazione degli operatori di polizia locale regionale.
    3. La Regione, attraverso strumenti finanziari integrati, concorre con gli enti locali alla realizzazione di progetti finalizzati a garantire la sicurezza urbana, l’efficienza dei servizi di polizia locale regionale nonché a promuovere e realizzare, mediante accordi di collaborazione istituzionale, politiche integrate per la sicurezza urbana.
    Art. 2
    Politiche integrate di sicurezza urbana
    1. La Regione, per il perseguimento delle finalità indicate dall'articolo 1, promuove:
    a) la collaborazione istituzionale con gli enti locali, territoriali e statali, mediante la stipulazione di intese od accordi, in modo da assicurare, nel rispetto delle competenze di ciascun soggetto, il coordinamento, anche a livello regionale, degli interventi di sicurezza urbana, di tutela ambientale e di protezione civile;
    b) l’integrazione e la condivisione delle banche dati regionali e degli enti locali per l’interoperabilità e la cooperazione sulla sicurezza urbana;
    c) lo scambio di informazioni e dati con gli organi dello Stato e con altri enti pubblici locali per la conoscenza dei fenomeni criminali e delle situazioni di degrado presenti sul territorio regionale;
    d) l’istituzione di strutture anche a carattere sovra comunale in grado di erogare con continuità ed efficacia i servizi di polizia locale regionale;
    e) l’attività del volontariato e dell’associazionismo rivolto all’animazione sociale, culturale e di aiuto attivo alla prevenzione ed educazione alla cultura della legalità.
    2. Gli accordi di collaborazione istituzionale per la sicurezza urbana contengono, in particolare:
    a) l’analisi delle problematiche concernenti la sicurezza urbana della comunità interessata e l’individuazione degli ambiti d’intervento;
    b) gli obiettivi da perseguire, i risultati attesi e gli indicatori per il monitoraggio degli stessi;
    c) la pianificazione degli interventi ed i relativi tempi di attuazione.


    TITOLO II
    COMPITI E FUNZIONI DEI SOGGETTI ISTITUZIONALI

    Art. 3
    Il Comune
    1. Il Comune, nell'ambito delle proprie competenze istituzionali, concorre alla definizione di un sistema integrato di politiche per la sicurezza urbana attraverso:
    a) la promozione e la gestione di progetti per la sicurezza urbana di cui all'articolo 31 e la partecipazione ai patti locali di sicurezza di cui all'articolo 33;
    b) l'orientamento delle politiche sociali a favore dei soggetti a rischio di devianza anche all'interno di un programma più vasto di politiche di sicurezza urbana;
    c) l'assunzione del tema della sicurezza urbana e della tutela dell'ambiente e del territorio come uno degli obiettivi da perseguire nell'ambito delle competenze relative all'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico;
    d) lo svolgimento di azioni positive quali campagne informative, interventi di arredo e riqualificazione urbana, politiche di riduzione del danno e di mediazione culturale e sociale, l'istituzione della vigilanza di quartiere o di altri strumenti e figure professionali con compiti esclusivamente preventivi, la collaborazione con gli istituti di vigilanza privata, la promozione di attività di animazione culturale in zone a rischio, lo sviluppo di attività volte all'integrazione nella comunità locale dei cittadini immigrati e ogni altra azione finalizzata a ridurre l'allarme sociale, il numero delle vittime di reato, la criminalità e gli atti incivili.

    Art. 4
    La Provincia
    1. La Provincia, nell'ambito delle proprie competenze istituzionali, concorre alla definizione di un sistema integrato di politiche per la sicurezza urbana con:
    a) la promozione e la gestione di progetti e iniziative per la sicurezza urbana;
    b) la realizzazione di attività di formazione professionale rivolta ad operatori pubblici, del privato sociale e del volontariato in tema di sicurezza urbana, avuto particolare riguardo alla formazione congiunta tra operatori della pubblica amministrazione e del volontariato e operatori delle forze dell'ordine presenti nel territorio provinciale;
    c) la collaborazione del corpo di polizia locale della provincia, nell'ambito delle proprie competenze istituzionali, all'espletamento delle attività di controllo del territorio, privilegiando le aree ove è assente la polizia locale del comune.

    Art. 5
    La Regione
    1.La Regione assume il compito di:
    a) sviluppare il coordinamento delle polizie locali regionali;
    b) fornire supporto finanziario ed assistenza tecnica agli enti locali e alle associazioni ed organizzazioni operanti nel settore della sicurezza dei cittadini;
    c) realizzare attività di ricerca, documentazione, comunicazione e informazione sul tema della sicurezza dei cittadini e sulle tematiche attinenti la prevenzione e la repressione dei reati contro la natura, l'ambiente e il territorio;
    d) sostenere con appositi finanziamenti la realizzazione dei progetti per la sicurezza urbana ed incentivare la realizzazione a livello locale dei patti locali di sicurezza di cui all’art.33;
    e) promuovere la sicurezza stradale attraverso interventi integrati sulle persone e sulle infrastrutture e fornire aiuto e assistenza alle vittime della strada;
    f) promuovere attività di formazione in materia di sicurezza urbana e di prevenzione e tutela dell'ambiente e del territorio in conformità con la normativa nazionale e regionale di riferimento;
    g) fornire sostegno all'attività operativa di formazione e di aggiornamento professionale della polizia locale regionale, promuovendo anche forme di collaborazione con le forze di pubblica sicurezza;
    h) promuovere l’attività del volontariato e dell’associazionismo rivolta all’animazione sociale, culturale e di aiuto alle vittime di reato, di cui all’ art. 34;
    i) istituire un fondo per gli oneri di difesa in procedimenti penali a carico degli operatori di polizia locale regionale;
    j) favorire la cooperazione con le forze di polizia dello Stato attraverso conferenze di servizi anche a livello decentrato per politiche integrate e partecipate di sicurezza;
    k) realizzare campagne di informazione e di sensibilizzazione all’educazione civica al fine di contrastare lo sviluppo di fenomeni di devianza e di contenere la diffusione di comportamenti antisociali.

    TITOLO III
    ORGANIZZAZIONE E FUNZIONI DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE REGIONALE

    Art. 6
    Principi organizzativi
    1. Ogni ente locale in cui è istituito un corpo o servizio di polizia locale regionale, così come previsto dalla legge, deve assicurare che lo stesso sia organizzato con modalità tali da garantirne l'efficienza, l'efficacia e la continuità operativa.
    2.Il corpo o il servizio di polizia locale regionale non può costituire struttura intermedia di settori amministrativi più ampi, né essere posto alle dipendenze del responsabile di diverso settore amministrativo.
    3. Gli enti locali disciplinano con propri regolamenti l'ordinamento, le modalità di impiego del personale e l'organizzazione del servizio di polizia locale regionale, svolto in forma singola o associata, conformemente a quanto previsto dalla legislazione nazionale vigente e dalla presente legge.
    4. Al Sindaco e al Presidente della Provincia spettano la vigilanza del servizio e il potere di impartire direttive al comandante.
    5. Gli operatori di polizia locale regionale si suddividono in agenti, sottufficiali e ufficiali. Gli operatori di polizia locale regionale non possono essere destinati stabilmente a svolgere attività e compiti diversi da quelli espressamente previsti dalla legge.
    6. Il comandante è responsabile verso il Sindaco o il Presidente della Provincia dell'impiego tecnico-operativo e della disciplina degli agenti, sottoufficiali e ufficiali loro sottoposti.
    7. La Giunta regionale definisce i criteri organizzativi di carattere generale cui gli enti locali possono attenersi nella organizzazione del servizio di polizia locale regionale.

    Art. 7
    Dotazione organica

    1.Per la gestione efficace ed efficiente del servizio di polizia locale regionale, la dotazione organica viene determinata tenendo conto della popolazione residente nell’area e delle peculiari caratteristiche e problematicità di ciascun contesto, attraverso l’utilizzo di indicatori per prevenire e contenere fenomeni di disagio sociale, degrado urbano e inciviltà.


    2. La Regione in particolare individua per la determinazione della dotazione organica i seguenti indicatori:
    a) popolazione residente, temporanea e fluttuante;
    b) percentuale di popolazione di età superiore ai 65 anni sul totale della popolazione;
    c) indice di motorizzazione della provincia;
    d) presenza di nodi stradali critici;
    e) andamento medio dei flussi di traffico;
    f) presenza scolastica e universitaria;
    g) vocazione turistica del territorio;
    h) tipo e quantità degli insediamenti commerciali e industriali.

    3. Con deliberazione della Giunta regionale si definiscono gli indici dei diversi indicatori per ogni Comune e Provincia.

    4. La Regione promuove, attraverso i finanziamenti di cui all’articolo 32, la costituzione di corpi di polizia locale regionale con una dotazione organica non inferiore a quindici operatori e che assicurino la continuità di servizio con almeno due turni, per un minimo di dodici ore e una reperibilità operativa sulle ventiquattro ore.

    Art. 8
    Servizi esterni di supporto
    1. Al fine di far fronte ad esigenze di natura temporanea gli operatori di polizia locale regionale possono, previo accordo tra le amministrazioni interessate, svolgere le proprie funzioni presso amministrazioni locali diverse da quelle di appartenenza. In tal caso sono soggetti alla direzione dell'autorità locale che ne ha fatto richiesta, mantenendo la dipendenza dall'ente di appartenenza agli effetti economici, assicurativi e previdenziali.
    2.Laddove le esigenze operative lo consentano, la polizia locale regionale svolge su richiesta, anche in collaborazione con le autorità di pubblica sicurezza, attività di formazione e informazione avente ad oggetto la sicurezza stradale, urbana e ambientale.

    Art. 9
    Prestazioni degli operatori
    1.Nell'espletamento del servizio d'istituto gli appartenenti alla polizia locale regionale, subordinati funzionalmente all'autorità giudiziaria come ufficiali o agenti di polizia giudiziaria e tenuti al rispetto delle disposizioni impartite dal comando, conservano autonomia operativa e sono personalmente responsabili, in via amministrativa e penale, per gli atti compiuti in difformità.

    Art. 10
    Funzioni ed elenco dei comandanti della polizia locale regionale
    1.Il comando del corpo è affidato anche in via temporanea a persona di comprovata professionalità ed esperienza maturata all’interno dei corpi di polizia locale.
    2.Il comandante assume esclusivamente lo status di appartenente alla polizia locale regionale.
    3.Il comandante del corpo di polizia locale regionale nell’ambito dell’autonomia organizzativa e operativa cura l’impiego tecnico-operativo, la formazione del personale nonché l’attuazione delle direttive ricevute dal Sindaco o dal Presidente della provincia.
    4.La Regione istituisce l’elenco dei comandati della polizia locale regionale della Lombardia da cui gli enti locali possono attingere per l’incarico di comandante.
    5. Con deliberazione la Giunta regionale definisce altresì i criteri di iscrizione e le modalità di tenuta dell’elenco dei comandanti della polizia locale regionale della Lombardia.

    Art. 11
    Funzioni del servizio di polizia locale regionale
    1. Nell'ambito del servizio di polizia locale regionale si esercitano le funzioni di polizia amministrativa, polizia giudiziaria, polizia stradale, polizia tributaria in ambito locale, funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza, nei limiti di cui alle vigenti leggi e nel rispetto reciproco delle proprie competenze.
    2. La polizia locale regionale presta ausilio e soccorso in ordine ad ogni tipologia di evento che pregiudichi la sicurezza dei cittadini, la tutela dell'ambiente e del territorio e l'ordinato vivere civile.

    Art. 12
    Funzioni di polizia amministrativa
    1.La polizia locale regionale, nell'esercizio delle funzioni di polizia amministrativa, svolge attività di prevenzione e repressione degli illeciti amministrativi, derivanti dalla violazione di leggi, regolamenti e provvedimenti statali, regionali e locali.

    Art. 13
    Organizzazione e competenze di Polizia amministrativa
    1.La Regione, gli Enti locali e gli altri soggetti pubblici che svolgono attività di vigilanza e controllo di funzioni amministrative organizzano le loro strutture uniformandosi ai criteri di efficienza, efficacia e continuità operativa per potenziare le capacità di prevenzione e repressione degli illeciti amministrativi.
    2. La competenza per la vigilanza ed il controllo sull’osservanza delle disposizioni che prevedono, in caso di infrazione, l’applicazione di una sanzione amministrativa è degli organi espressamente abilitati dalla normativa vigente all’accertamento di violazioni amministrative .
    3.Gli enti cui competono la vigilanza ed il controllo sull’osservanza delle disposizioni di cui al comma 2, possono abilitare con atto regolamentare, propri dipendenti, all’esercizio delle funzioni di accertamento delle violazioni di natura amministrativa.
    4.Gli agenti accertatori devono essere muniti di apposita tessera di riconoscimento, che attesti l’abilitazione alle funzioni di accertamento, da esibirsi in occasione dello svolgimento delle funzioni di polizia amministrativa. La Giunta Regionale ha facoltà di predisporre un documento-tipo.
    5. La Giunta Regionale promuove corsi base per consolidare il ruolo di agente accertatore tra i pubblici dipendenti addetti a tale servizio.

    Art. 14
    Funzioni di polizia giudiziaria
    1. Nello svolgimento dell'attività di polizia giudiziaria, i comandanti dei corpi e i responsabili dei servizi di polizia locale regionale assicurano lo scambio informativo e la collaborazione sia con altri comandi di polizia locale che con le forze di polizia dello Stato.
    Art. 15
    Funzioni di polizia stradale
    1.Gli operatori di polizia locale regionale espletano i servizi di polizia stradale negli ambiti territoriali secondo le modalità fissate dall’ordinamento giuridico vigente.

    Art. 16
    Funzioni di polizia tributaria locale
    1.I comandi di polizia locale regionale espletano i servizi di polizia tributaria, in ordine ai tributi regionali e locali, negli ambiti territoriali e secondo le modalità fissate dalla legge.

    Art. 17
    Funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza
    1. Nell'esercizio delle funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza, previste dalla normativa statale, la polizia locale regionale pone il presidio del territorio tra i suoi compiti primari, al fine di garantire, in concorso con le forze di polizia dello Stato, la sicurezza urbana degli ambiti territoriali di riferimento.
    2.L'attività di controllo del territorio, da svolgersi secondo la particolare conformazione e le specifiche esigenze dei contesti urbani e rurali, deve essere sorretta da adeguati strumenti di analisi volti a individuare le priorità da affrontare, il loro livello di criticità e le azioni da porre in essere, con particolare riguardo alla prevenzione.
    TITOLO IV
    COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ REGIONALI

    Art. 18
    Struttura per il coordinamento delle polizie locali regionali
    1. La Giunta regionale, nell’ambito della propria organizzazione, costituisce apposita struttura per il coordinamento delle funzioni e dei compiti di polizia locale regionale. La struttura di coordinamento si articola in dipartimenti che hanno funzione di supporto agli specifici ambiti di intervento della polizia locale regionale.
    2. Nel rispetto degli indirizzi formulati dal Comitato regionale per la sicurezza urbana di cui all'articolo 20, la struttura di coordinamento in particolare:
    a) promuove il coordinamento dei comandi di polizia locale regionale nei casi in cui fenomeni o avvenimenti interessino il territorio di più comuni o di più province ovvero richiedano, per estensione, gravità o intensità dell'allarme sociale, l'azione concorrente e coordinata della polizia locale medesima;
    b) effettua la raccolta e il monitoraggio dei dati inerenti le funzioni di polizia locale regionale e ne cura la diffusione;
    c) formula proposte e pareri alla Giunta regionale in merito ai criteri e modalità per la gestione associata del servizio, alla realizzazione e gestione del sistema informativo unificato, alle procedure operative per l'espletamento del servizio, agli strumenti e mezzi di supporto per l'incremento dell'efficacia dei servizi ed il loro coordinamento, all'adozione di una modulistica unica.
    3. Nel perseguimento dei fini indicati al comma 1, la struttura di coordinamento si avvale di un comitato tecnico di consulenza e proposta costituto dai comandanti dei corpi di polizia locale dei comuni capoluogo e comandanti dei corpi di polizia locale delle provincie lombarde e quattro ufficiali di Polizia locale con almeno otto anni di anzianità di servizio in corpi di polizia locale, designati dall’ANCI Lombardia.
    4. Con deliberazione della Giunta regionale si definiscono le modalità di funzionamento del Comitato tecnico.
    5. La struttura di coordinamento individua strumenti e mezzi di supporto volti a rendere più efficace l'attività dei corpi e servizi di polizia locale regionale, anche mediante appositi strumenti di comunicazione istituzionale a mezzo internet e a mezzo stampa.
    6. La struttura di coordinamento cura la promozione di servizi specialistici, anche distaccati sul territorio, che svolgono, su richiesta degli enti locali, attività di monitoraggio del territorio, di controllo ambientale e quant'altro attenga alle specifiche funzioni di polizia locale.

    Art. 19
    Dipartimenti di polizia locale regionale
    1. I dipartimenti di polizia locale regionale di cui all’art. 18 sono:
    a) dipartimento sicurezza urbana;
    b) dipartimento polizia amministrativa regionale;
    c) dipartimento problemi del territorio;
    d) dipartimento ambientale-ecologico;
    f) dipartimento sicurezza stradale.
    3. Il dipartimento di sicurezza urbana ha la funzione di promuovere le azioni necessarie per migliorare la qualità della vita dei cittadini e favorire la coesione sociale e in particolare:
    a) monitora e analizza l’attuazione delle politiche in materia di sicurezza realizzate sul territorio regionale, anche attraverso un sistema georeferenziato di rilevamento dati;
    b) analizza l'uso delle risorse finanziarie erogate per l'esercizio delle funzioni di polizia locale e ne valuta l'adeguatezza e l'efficacia.
    4. Il dipartimento di polizia amministrativa regionale vigila sulla violazione di leggi, regolamenti e provvedimenti statali, regionali e locali ed in particolare:
    a) rileva periodicamente le attività e il livello della qualità dei servizi di polizia locale erogati, ne valuta l'efficacia e individua strumenti per la loro incentivazione;
    b) promuove un sistema integrato delle attività di polizia amministrativa svolte a livello regionale e gestisce la banca dati relativa alle attività dei corpi di polizia locale, al fine di favorire lo scambio di informazioni.
    5. Il dipartimento problemi del territorio, in collaborazione con gli enti locali e le forze di polizia dello Stato, coordina il monitoraggio degli insediamenti abusivi e le situazioni di criticità territoriale sovra comunali ed in particolare:
    a) contribuisce a sviluppare efficaci azioni per il contrasto dell'immigrazione clandestina;
    b) svolge attività di ricerca e informazione sui fenomeni di criminalità e degrado urbano e monitora nel suo complesso il fenomeno migratorio all'interno del territorio regionale.
    6. Il dipartimento ambientale-ecologico vigila sul rispetto della normativa ambientale coordinandosi con i soggetti deputati alla prevenzione e al controllo in tale specifico ambito e, in particolare, con le Province.
    7. Il Dipartimento per la sicurezza stradale si occupa della prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, promuove i servizi diretti a regolare il traffico e la tutela del corretto uso delle strade.


    Art. 20
    Comitato regionale per la sicurezza urbana
    1. È istituito presso la Giunta regionale il Comitato regionale per la sicurezza urbana.
    2. Il Comitato è presieduto dal Presidente della Giunta regionale o da un assessore da lui delegato ed è composto da:
    a) i presidenti delle province lombarde o assessori loro delegati;
    b) i sindaci dei capoluoghi di provincia o assessori loro delegati;
    c) sette sindaci, o assessori loro delegati, designati dal Consiglio delle autonomie locali, in rappresentanza dei sindaci di comuni non capoluogo di provincia, dei quali due in rappresentanza dei comuni con popolazione inferiore a diecimila abitanti.
    3. Il dirigente della struttura di coordinamento di cui all’art 18 partecipa al Comitato regionale per la sicurezza urbana.
    4. Il Comitato costituisce sede di confronto per la realizzazione di politiche integrate di sicurezza urbana. Il Comitato si riunisce almeno una volta l'anno, mediante convocazione del Presidente. Il Comitato adotta un proprio regolamento interno che faciliti l'iniziativa dei suoi componenti.
    5. Il Comitato individua le linee programmatiche degli interventi regionali in materia di sicurezza urbana, definisce gli indirizzi per il coordinamento regionale delle polizie locali e valuta i risultati conseguiti.
    6. Il Presidente della Giunta regionale, in relazione a specifiche e contingenti esigenze, può invitare alle sedute del Comitato anche amministratori locali diversi da quelli indicati al comma 2. Per assicurare un opportuno raccordo con le autorità di pubblica sicurezza, il Presidente della Giunta regionale e il Comitato regionale per la sicurezza urbana promuovono la stipulazione di intese con il Prefetto del capoluogo di Regione, in qualità di Presidente della Conferenza regionale delle autorità di pubblica sicurezza.

    Art. 21
    Accordi locali in materia di coordinamento e di politiche integrate per la sicurezza
    1. Le province e i comuni, anche in forma associata, possono stipulare accordi locali con le autorità di pubblica sicurezza, finalizzati alla collaborazione della polizia locale regionale, nei seguenti campi di intervento:
    a) scambio informativo e realizzazione di sistemi informativi integrati;
    b) interconnessione, a livello territoriale, delle sale operative delle polizie locali regionali con le sale operative delle Forze di polizia dello Stato;
    c) collaborazione tra le Forze di polizia dello Stato e le polizie locali regionali ai fini del controllo del territorio, anche mediante l’integrazione degli interventi di emergenza;
    d) coordinamento tra attività di polizia locale regionale e attività di prevenzione della criminalità, anche attraverso specifici piani di intervento;
    e) formazione e aggiornamento professionale integrati tra operatori della polizia locale regionale, delle Forze di polizia dello Stato ed altri operatori pubblici che cooperano allo sviluppo delle politiche di sicurezza.
    f) ogni altra attività ritenuta utile ai fini delle politiche integrate di sicurezza.

    Art. 22
    Gestione associata del servizio di polizia locale regionale
    1.La Regione individua ambiti di aggregazione del territorio lombardo e promuove e incentiva forme stabili di gestione associata del servizio di polizia locale regionale al fine di aumentarne il grado di efficienza, efficacia ed economicità e di assicurare più alti livelli di sicurezza urbana sul territorio lombardo.
    2.La Regione incentiva prioritariamente le Unioni di comuni Lombarde e le Comunità montane così come previsto dalla legge regionale del 30 giugno 2008 n. 19 “Riordino delle Comunità montane della Lombardia, disciplina delle unioni di comuni lombarde e sostegno all’esercizio associato di funzioni e servizi comunali”.
    3 .Negli atti costitutivi delle forme associative è prevista l’adozione di un regolamento che definisca i contenuti essenziali del servizio e modalità di svolgimento nel territorio di competenza e individua l’organo istituzionale cui spettano le funzioni di direzione e vigilanza. Gli enti definiscono in particolare:
    a) la durata non inferiore a dieci anni della forma associativa prescelta;
    b) l’ente da cui dipende ai fini organizzativi e di coordinamento il servizio gestito in forma associata;
    c) le modalità di consultazione di ciascun ente;
    d) i criteri di ripartizione delle entrate e delle spese relative al servizio associato;
    e) gli apporti finanziari, di mezzi e di personale degli enti aderenti e le modalità di utilizzo delle relative risorse nel territorio di ciascun ente;
    f) le modalità di recesso da parte degli enti partecipanti e di suddivisione delle risorse apportate in caso di scioglimento della gestione associata.
    4.Nel caso di scioglimento o di recesso dalla forma associativa prima del termine di dieci anni, le amministrazioni uscenti sono tenute alla restituzione pro quota dei finanziamenti regionali ricevuti.
    5. Il comando del corpo organizzato in forma associata deve essere conferito a chi riveste il grado superiore tra il personale della gestione associata. In caso di parità di grado il comando è attribuito dai sindaci negli atti costitutivi della forma associativa, valutati, tra l’altro, i profili professionali degli aventi titolo.
    6. Gli enti locali diversi dai comuni e dalle province svolgono le funzioni di polizia locale regionale di cui sono titolari, istituendo appositi corpi nel rispetto della disciplina sancita dalla presente legge.”




    TITOLO V
    DOTAZIONI PER IL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE REGIONALE

    Art. 23
    Strumenti per il pronto intervento
    1.Allo scopo di potenziare l'operatività della polizia locale regionale e di consentirne il pronto coinvolgimento in caso di necessità, la Regione promuove l'istituzione di un numero telefonico unico attraverso il quale attivare il comando di polizia locale regionale più vicino al luogo dell'evento per il quale si richiede l'intervento.
    2.Al fine di garantire un efficace scambio di informazioni e un rapido intervento sul territorio, gli enti locali, anche con il supporto della Regione, assicurano il raccordo telematico tra i comandi dei servizi di polizia locale e degli stessi con la struttura di coordinamento regionale. La Regione individua le caratteristiche tecniche delle centrali operative e della strumentazione accessoria.

    Art. 24
    Mezzi di servizio
    1.Le attività di polizia locale regionale sono svolte anche con l'utilizzo di veicoli i cui colori e contrassegni sono disciplinati da regolamenti regionali.
    2.I corpi e i servizi di polizia locale regionale possono utilizzare veicoli per uso speciale, destinati allo svolgimento di specifici compiti d’istituto.
    3.I corpi e servizi di polizia locale regionale possono dotarsi di natanti. Per particolari servizi relativi ad eventi che presentano specifiche criticità o che interessano il territorio di più comuni, possono altresì essere dotati di mezzi operativi adatti alla natura del servizio o del territorio, ivi compresi i mezzi aerei.

    Art. 25
    Divisa e distintivi di grado
    1. La divisa degli appartenenti ai corpi e servizi di polizia locale regionale, con il relativo equipaggiamento, deve soddisfare le esigenze di funzionalità, di sicurezza e di visibilità degli operatori.
    2. Le divise sono:
    a) ordinarie;
    b) di servizio;
    c) per i servizi di onore e di rappresentanza.
    3. Su ogni divisa sono apposti elementi identificativi dell'operatore e dell'ente di appartenenza, nonché lo stemma della Regione Lombardia.
    4. I simboli distintivi di grado sono attribuiti a ciascun addetto alla polizia locale regionale in relazione al profilo e alle funzioni conferite.

    Art. 26
    Strumenti di difesa personale ed autotutela
    1. Gli operatori di polizia locale regionale, oltre alle armi per la difesa personale, possono essere dotati di una sciabola per i soli servizi di guardia d’onore in occasione di feste o funzioni Pubbliche e di un’arma lunga comune da sparo, in particolare per l’esercizio di controllo ittico-venatoria.
    2. I comandi possono dotarsi di manette, di giubbotti antitaglio, di giubbotti antiproiettile, cuscini per il trattamento sanitario obbligatorio (T.S.O.), caschi antisommossa e altri strumenti utili alla tutela dell’integrità fisica degli operatori.
    3. Gli operatori possono essere altresì dotati di dispositivi di tutela dell'incolumità personale, quali lo spray irritante privo di effetti lesivi permanenti, la mazzetta di segnalazione e il bastone estensibile.
    4. I dispositivi possono costituire dotazione individuale o dotazione di reparto; l'addestramento e la successiva assegnazione in uso, nonché le modalità di impiego sono demandati al comandante del corpo o al responsabile di servizio di polizia locale regionale, così come previsto all’art. 27.
    5. L'assegnazione dei dispositivi deve trovare espressa previsione nel regolamento del corpo di polizia locale regionale.


    Art. 27
    Rinvio a regolamenti regionali
    1. Con uno o più regolamenti regionali, adottati secondo le competenze stabilite dallo Statuto, sono disciplinati:
    a) i colori, i contrassegni e gli accessori dei veicoli e mezzi di trasporto in dotazione alla polizia locale regionale;
    b) gli strumenti che devono essere tenuti a bordo dei mezzi di trasporto;
    c) le caratteristiche di ciascun capo delle divise della polizia locale regionale, le loro modalità d'uso e gli elementi identificativi;
    d) i modelli cui si conformano i distintivi da porre sulle uniformi degli operatori di polizia locale regionale;
    e) i simboli distintivi di grado per la polizia locale regionale;
    f) i moduli base per l’addestramento degli operatori ai dispositivi di tutela dell'incolumità personale e dei relativi accessori.
    2. Entro sei mesi dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 1, o nel diverso termine stabilito dai regolamenti medesimi, i comuni e le province provvedono all'adeguamento dei regolamenti vigenti.

    Art. 28
    Convenzioni
    1. Nel rispetto della vigente normativa in materia di scelta del contraente, tramite la centrale acquisti di Regione Lombardia sono stipulate convenzioni con imprese produttrici al fine di agevolare gli enti locali nella dotazione del vestiario e degli strumenti operativi, nonché di strumentazione informatica utile allo svolgimento dei servizi di polizia locale regionale.
    2. Gli enti locali hanno facoltà di aderire alle predette convenzioni, ovvero di provvedere direttamente all'acquisto del vestiario e degli strumenti operativi, fermo restando che gli stessi devono essere conformi alle caratteristiche stabilite dai regolamenti di cui all’art. 27.

    Art. 29
    Fondo per gli oneri di difesa nei procedimenti penali a carico degli operatori di polizia locale regionale
    1. E' istituito un fondo per il finanziamento degli oneri di difesa che gli enti locali assumono nei procedimenti penali a carico degli operatori di polizia locale regionale, per atti o fatti direttamente connessi all’espletamento del servizio e all’adempimento dei doveri d’ufficio.
    2. Possono accedere al fondo di cui al comma 1, a domanda, soltanto gli enti locali privi di polizza assicurativa. Le somme ricevute devono essere restituite senza interessi entro tre anni dall’erogazione.
    3. Con deliberazione la Giunta regionale definisce le modalità di presentazione delle domande, i criteri di accesso al fondo, le modalità di erogazione e di rimborso.


    Art. 30
    Monitoraggio delle malattie professionali

    1.I comuni e le province nell’ambito delle rispettive strutture di polizia locale regionale avvalendosi delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere attivano il monitoraggio e la valutazione, anche ai fini della prevenzione, delle patologie professionali connesse allo svolgimento delle funzioni e dei compiti della polizia locale regionale.


    TITOLO VI
    STRUMENTI REGIONALI PER LA SICUREZZA URBANA

    Art. 31
    Progetti per la sicurezza urbana
    1. La Regione, attraverso strumenti finanziari integrati, anche in concorso con gli enti locali, partecipa alla realizzazione di progetti finalizzati a garantire la sicurezza urbana.
    2. In particolare la Regione promuove:
    a) la realizzazione da parte degli enti locali di progetti finalizzati a sviluppare politiche di sicurezza urbana per prevenire e contenere fenomeni di disagio sociale, degrado urbano ed inciviltà, in rapporto alle peculiari caratteristiche e problematicità di ciascun contesto territoriale;
    b) forme stabili di gestione associata del servizio di polizia locale regionale al fine di aumentarne il grado di efficienza, efficacia e continuità operativa;
    c) iniziative per elevare la qualità della vita nelle città proposte da associazioni di volontariato, che operano nel campo dell'animazione sociale e culturale;
    d) la costituzione di un fondo regionale a sostegno delle vittime della criminalità;
    e) la stipulazione di intese con lo Stato, gli enti locali, i soggetti proprietari per consentire l'acquisizione o il riadattamento di immobili adibiti o da adibire a uffici, comandi e alloggi per gli operatori di sicurezza.
    Art. 32
    Finanziamenti regionali
    1. Per gli enti locali l’accesso ai finanziamenti regionali dei progetti di sicurezza urbana di cui all’art. 31, è vincolato all’istituzione di un corpo di Polizia locale regionale, anche sovra comunale, che abbia una dotazione organica minima di quindici operatori.
    2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche alle forme di gestione associata del servizio di Polizia locale, previste all’art. 22.

    Art. 33
    Patti locali di sicurezza urbana
    1. Il patto locale di sicurezza urbana è lo strumento attraverso il quale, ferme restando le competenze proprie di ciascun soggetto istituzionale, si realizza l'integrazione tra le politiche e le azioni che a livello locale hanno l'obiettivo di migliorare le condizioni di sicurezza urbana del territorio di riferimento.
    2. Il patto locale di sicurezza urbana è promosso da Regione o da una o più Amministrazioni locali interessate territorialmente ed è teso a favorire, nel rispetto delle competenze attribuite dalle leggi a ciascun soggetto istituzionale, il coinvolgimento degli organi decentrati dello Stato, nonché dei soggetti pubblici e privati che a vario titolo concorrono a garantire la sicurezza urbana.
    3. Il patto locale di sicurezza urbana può interessare:
    a) una provincia, un comune singolo od un insieme di comuni, anche di diversi ambiti provinciali;
    b) un quartiere singolo od un insieme di quartieri di un comune.
    4. Il patto locale di sicurezza urbana prevede:
    a) l'analisi dei problemi di sicurezza urbana presenti sul territorio, comprese le situazioni che ingenerano senso di insicurezza nei cittadini;
    b) gli obiettivi da perseguire ed il programma degli interventi da realizzare e le azioni previste.
    5. Con deliberazione la Giunta regionale definisce altresì le modalità e le procedure per la sottoscrizione dei patti, per il programma di azioni previsto e per i soggetti da coinvolgere, nonché le procedure e le modalità di raccordo di tali patti con il finanziamento dei progetti.

    Art. 34
    Volontariato e associazionismo
    1.La Regione promuove l'attività del volontariato e dell'associazionismo rivolta all'animazione sociale, culturale e di aiuto alle vittime di reato e per perseguire attività di educazione alla cultura della legalità e a tal fine promuove le sinergie operative tra i gruppi istituiti presso i comuni, le associazioni di volontariato e i comandi di polizia locale regionale .
    2.La Regione riconosce la funzione del volontariato come espressione di solidarietà sociale sia individuale che associativa. La Regione, a tale fine, concede contributi alle associazioni ed alle organizzazioni di volontariato senza alcuna finalità di carattere politico, iscritte ai registri di cui alla legislazione regionale sull'associazionismo ed il volontariato, che operano nel campo dell'animazione sociale e culturale e di aiuto alle vittime di reato, per la realizzazione di specifiche iniziative volte ad elevare la qualità della vita nelle città.
    3.Ai fini della presente legge l’attività del volontariato può essere svolta da singoli cittadini attraverso la partecipazione all’attività di gruppi istituiti presso i comuni di residenza o dalle associazioni di volontariato.

    TITOLO VII
    COLLABORAZIONE TRA POLIZIA LOCALE REGIONALE E SOGGETTI DI VIGILANZA PRIVATA

    Art. 35
    Attività di collaborazione tra polizia locale regionale e soggetti di vigilanza privata
    1. La Regione, nel rispetto della vigente normativa statale, riconosce agli enti locali la possibilità di avvalersi della collaborazione di guardie particolari giurate, con funzioni ausiliarie, al fine di assicurare alla polizia locale regionale un'efficace forma di sostegno nell'attività di presidio del territorio.
    2. Al fine di attuare la collaborazione di cui al comma 1, gli enti locali, nel rispetto della vigente normativa in materia di scelta del contraente e dell’art. 36 della presente legge, stipulano apposite convenzioni con gli istituti di vigilanza anche per avvalersi della professionalità, dell'organizzazione e del supporto tecnologico degli stessi.
    3. In tale veste, le guardie particolari giurate svolgono attività sussidiaria di mera vigilanza e priva di autonomia finalizzata unicamente ad attivare gli organi di polizia locale regionale, le forze di polizia dello Stato od enti a vario titolo competenti per esigenze riguardanti esclusivamente:
    a) eventi che possano arrecare danno o disagio;
    b) interventi di tutela del patrimonio pubblico;
    c) sorveglianza di luoghi pubblici e segnalazione di comportamenti di disturbo alla quiete pubblica;
    d) situazioni di pericolo che richiedano interventi urgenti e tempestiva segnalazione agli enti competenti, per eventi che pregiudicano la sicurezza dei cittadini, la tutela dell’ambiente, del territorio e l’ordinato vivere civile.
    4. Il Sindaco o il Presidente della provincia, qualora intendono avvalersi della collaborazione delle guardie particolari giurate, inoltrano apposita comunicazione al Questore della provincia al fine di consentire alla medesima autorità di pubblica sicurezza di impartire le opportune direttive e di esercitare la prevista vigilanza.
    5. La Giunta regionale disciplina le caratteristiche di elementi identificativi di abbigliamento che le guardie particolari giurate sono tenute ad indossare nello svolgimento delle funzioni di cui al presente articolo.

    Art. 36
    Requisiti e formazione
    1. La collaborazione di cui all'articolo 35 è subordinata al possesso del certificato di idoneità rilasciato dalla Regione, previa frequenza di corsi di formazione i cui oneri sono a carico dei privati richiedenti. Al termine dei predetti corsi i partecipanti sostengono un esame per il rilascio del certificato di idoneità. La Commissione esaminatrice è composta da tre appartenenti all'amministrazione regionale nominati con provvedimento del dirigente della competente struttura della Giunta.
    2. Le guardie giurate in possesso di tale certificato partecipano periodicamente a corsi di aggiornamento professionale i cui oneri sono a carico dei privati richiedenti.
    3. La Giunta regionale, sentito il parere della competente commissione consiliare, con apposita deliberazione, definisce le modalità organizzative, i contenuti, la durata, nonché le prove finali dei corsi di formazione e di aggiornamento di cui ai commi 1 e 2.
    4. La competente struttura regionale forma appositi elenchi degli idonei, articolati su base provinciale, e li inoltra ai Sindaci e ai Presidenti delle province.
    5. Gli enti locali si avvalgono della collaborazione delle guardie particolari giurate attraverso gli elenchi del comma 4.

    Art. 37
    Dipendenza funzionale
    1. Il Sindaco e il Presidente della provincia, nei casi di necessità, previo raccordo con il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, richiedono agli istituti di vigilanza la disponibilità del personale iscritto negli elenchi di cui all'articolo 36, comma 4, per la predisposizione dei servizi.
    2. Le guardie particolari giurate, sulla base delle problematiche emerse in sede di Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, possono essere attivate dal Sindaco del comune o dal Presidente della provincia competenti per territorio, ferma restando la dipendenza funzionale dal comandante della polizia locale regionale del comune o della provincia dell'ente che ne ha richiesto l'ausilio.
    3. Le guardie particolari giurate possono assicurare la propria attività nell'arco delle ventiquattro ore, anche nei giorni festivi; a tal fine sono in diretto contatto con le centrali operative della polizia locale regionale per le eventuali emergenze.

    TITOLO VIII
    ACCESSO AI RUOLI DELLA POLIZIA LOCALE REGIONALE E FORMAZIONE DEL PERSONALE

    Art. 38
    Requisiti di carattere generale per la partecipazione ai concorsi e per la nomina in ruolo
    1. Ai fini della copertura di posti di ufficiale, sottufficiale ed agente di polizia locale regionale i concorsi, nonché i requisiti per la partecipazione agli stessi sono disciplinati dai regolamenti degli enti locali, nel rispetto della contrattazione collettiva e della normativa vigente.
    2. La nomina in ruolo è subordinata al possesso dei requisiti di idoneità psicofisica, da accertarsi preventivamente da parte della azienda sanitaria locale competente per territorio.

    Art. 39
    Condizioni per l’esercizio delle funzioni di Polizia locale regionale

    1. Gli enti locali sono tenuti a far frequentare i percorsi di formazione di ingresso al personale di Polizia locale regionale assunto sia a tempo indeterminato che a tempo determinato.

    2.La formazione di ingresso è propedeutica all’impiego del personale di Polizia locale regionale in quanto consolida le conoscenze necessarie allo svolgimento delle funzioni di Polizia locale. Il personale di Polizia locale regionale che non abbia frequentato la formazione di ingresso, non può essere utilizzato in servizio esterno con funzioni di agente di pubblica sicurezza o ufficiale di polizia giudiziaria.

    3. All’atto dell’assunzione gli enti locali comunicano alla competente struttura regionale i nominativi degli operatori di Polizia locale regionale assunti a tempo determinato ed indeterminato affinché gli stessi siano inseriti in appositi elenchi tenuti dalla struttura medesima. Gli enti locali comunicano altresì alla struttura regionale la cessazione dal servizio degli operatori di Polizia locale regionale.


    Art. 40
    Sistema formativo per la Polizia locale regionale
    1. La Regione promuove la formazione di ingresso e la formazione continua del personale di Polizia locale regionale, individuandone le modalità organizzative, i contenuti, la durata, le prove finali nonché i criteri per la composizione delle commissioni esaminatrici.

    2. I percorsi di formazione di ingresso si articolano in formazione di base per gli agenti e qualificazione per gli ufficiali e i sottufficiali.
    3. La formazione continua è rivolta al personale di Polizia locale regionale che abbia già assolto all’obbligo della formazione di ingresso. La formazione continua accompagna lo sviluppo professionale attraverso la promozione di iniziative di aggiornamento, specializzazione e perfezionamento.

    4. La qualificazione e l’aggiornamento professionale per gli ufficiali e i sottufficiali di polizia locale regionale viene svolta dall’Accademia di cui all’art. 41.

    5. Al fine di contribuire all'onere gravante sugli enti locali per la formazione degli agenti di polizia locale regionale, la Regione stipula con l'Istituto Regionale Lombardo di Formazione del Personale della pubblica amministrazione (IReF) una convenzione annuale o pluriennale per la realizzazione, anche in forma decentrata, di corsi di formazione di base oltre che di specifiche iniziative formative di carattere strategico, che l'I.Re.F. gestisce direttamente o stipulando convenzioni per lo svolgimento in forma indiretta.
    7. Nel determinare il finanziamento delle iniziative, la struttura regionale competente in materia di Polizia locale tiene conto del fabbisogno formativo accertato sulla scorta della domanda proveniente dagli enti locali.
    8. Il volume delle iniziative formative è contenuto nei limiti dei finanziamenti annuali, sulla base delle previsioni del bilancio della Regione.
    9. L'attività didattica è prevista in un programma annuale o pluriennale proposto dall'IReF, il cui contenuto è comprensivo:
    a) dell'analisi del fabbisogno formativo;
    b) della progettazione generale degli interventi e degli indicatori per la loro valutazione;
    c) del catalogo degli interventi distribuiti nell'anno di attività, con previsione dettagliata dei costi per singolo intervento.

    Art. 41
    Accademia per gli ufficiali e i sottufficiali di polizia locale regionale
    1. È istituita l'Accademia per gli ufficiali e i sottufficiali della polizia locale della Regione Lombardia; l'Accademia costituisce struttura formativa di alta specializzazione sui temi della sicurezza urbana e sui compiti della polizia locale.
    2. Presso l'Accademia si svolgono i corsi di qualificazione e di aggiornamento professionale per gli ufficiali e i sottufficiali dei corpi e dei servizi di polizia locale della Regione ed appositi corsi di aggiornamento per i comandanti dei corpi di polizia locale regionale.
    3. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, delibera con proprio atto di indirizzo la costituzione dell'Accademia, la definizione degli organi e le modalità di funzionamento.
    TITOLO IX
    DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

    Art. 42
    Condizioni di accesso ai finanziamenti regionali
    1. Il rispetto di quanto previsto nella presente legge è condizione essenziale per l'accesso ai finanziamenti regionali.


    Art. 43
    Norme transitorie
    1. Fino all’entrata in vigore dei regolamenti di cui all’articolo 27 comma 1, continuano ad applicarsi i seguenti regolamenti:
    a) Regolamento regionale 4 aprile 2008 – n. 1 “Caratteristiche delle divise per gli appartenenti ai corpi e servizi della polizia locale della Regione Lombardia”;
    b) Regolamento regionale 8 agosto 2002 - n. 8 “Caratteristiche dei mezzi in dotazione ai corpi e servizi della polizia locale della Regione Lombardia”;
    c) Regolamento regionale 13 luglio 2004 - n. 3 “Caratteristiche e modalità di impiego degli strumenti di autotutela per gli operatori di polizia locale”;
    d)Regolamento regionale 13 luglio 2004 - n. 4 “Dotazioni dei mezzi di trasporto della polizia locale”
    e) Regolamento regionale 14 marzo 2003 - n. 3 “Simboli distintivi di grado del personale dei corpi e servizi di polizia locale della Regione Lombardia”;
    f) Regolamento regionale 13 luglio 2004 - n. 2 “Caratteristiche dei distintivi per le uniformi del personale della polizia locale”.

    Art. 44
    Abrogazione di leggi
    1. E’ abrogata la l.r 14 marzo 2003 n. 4 e i commi 8, 9 , 10 e 11 dell’art. 7 della l.r. 3 agosto 2009 n.14.

    Art. 45
    Norma finanziaria
    1. Agli oneri di parte corrente per la formazione della Polizia locale di cui all’articolo 40 comma 5, per la comunicazione e gli interventi in materia di sicurezza urbana di cui all’articolo 5 comma 1, il sostegno al volontariato e l’associazionismo di cui all’articolo 34 comma 2, nonché per la difesa nei procedimenti penali a carico degli operatori di polizia locale di cui all’articolo 29 comma 1 della presente legge, si provvede con le risorse stanziate alla UPB 4.2.2.2.388 “Sicurezza urbana e stradale” del bilancio per l’esercizio 2010 e pluriennale 2010-2012.
    2. Agli oneri in conto capitale derivanti dalle spese per interventi di miglioramento della sicurezza urbana e progetti correlati di cui all’articolo 31 comma 1 della presente legge, si provvede con le risorse stanziate alla UPB 4.2.2.3.352 “Sicurezza urbana e stradale” del bilancio per l’esercizio 2010 e pluriennale 2010-2012.
    SENZA PAURA, MAI

  7. #707

    Predefinito

    Questa invece è la presentazione della suddetta.

    RELAZIONE

    “Disciplina del servizio di polizia locale regionale e politiche integrate di sicurezza urbana”

    In Italia, la tumultuosa trasformazione sociale ed economica intervenuta negli ultimi 15 anni ha comportato, come in moltissimi Paesi europei, una pressante richiesta di sicurezza da parte dei cittadini.

    Regione Lombardia ha fatto propria questa domanda del territorio attraverso l’istituzione di una area del Programma Regionale di Sviluppo dedicata alla sicurezza, cosciente del fatto che ogni attuale concezione di prevenzione e sicurezza del cittadino non si identifica con il puro ordine pubblico gestito dallo Stato e dalle Forze dell’ordine.

    Il controllo della microcriminalità, la protezione delle fasce deboli fino alla prevenzione e primo soccorso per eventi calamitosi hanno un effetto sinergico se realizzati integrando gli interventi ed in tale visione la Regione supporta e valorizza le politiche che si attuano sul territorio.

    Regione vuole sostenere perciò una trasformazione del ruolo delle polizie locali per elevare i livelli di efficienza, efficacia ed economicità del servizio erogato ai cittadini lombardi.

    Le leggi di decentramento che si sono via via succedute hanno delineato un nuovo quadro istituzionale cui è sottesa, seppur pienamente percettibile, un’autentica rivoluzione culturale del modo di amministrare e governare.

    La sussidiarietà, l’adeguatezza dell’azione, oltre che la differenziazione degli interventi rappresentano i principi cardine di tale rivoluzione, principi che hanno finalmente trovato cittadinanza anche nel nostro ordinamento costituzionale (art. 118 Cost.).

    Con uno sforzo di sintesi può ben dirsi che essi esprimono la necessità che la cura del bene comune faccia capo all’ente più vicino al cittadino e che l’esercizio delle funzioni amministrative sia adeguato e, quindi, commisurato e conformato alle differenti realtà territoriali.

    A tale forte evoluzione del settore non ha corrisposto purtroppo alcuna rivisitazione della normativa statale di riferimento. La legge 7 marzo 1986, n. 65 (“Legge quadro sull’ordinamento della polizia municipale”), pur pregevole e per molti aspetti anticipatrice di profili ordinamentali innovativi che hanno poi trovato conferma e sviluppo nella successiva legislazione sugli enti locali, rappresenta ormai un “abito stretto” per una polizia locale cha ha superato i tradizionali confini formali di attività.

    In attesa, dunque, dell’auspicato intervento riformatore statale che, stante il nuovo assetto costituzionale, dovrebbe limitarsi a delineare unicamente i principi generali, la Regione Lombardia intende esercitare con pienezza le competenze demandatele dalla vigente legge quadro, competenze che non possono non essere rilette alla luce del ruolo di propulsione e coordinamento che l’ente Regione ha assunto nei confronti dell’intero sistema delle autonomie locali.

    Con il presente testo si propone quindi l’abrogazione della l.r. 4/03 per concretizzare quella diffusa esigenza di attualizzare il quadro normativo regionale rimodulato dalle mutate esigenze espresse dal territorio.


    Nel PDL la polizia locale viene definita quale polizia locale regionale, intendendo per regionale il livello del coordinamento attuato da Regione Lombardia, che nel testo proposto viene rafforzato, nel rispetto comunque dell’autonomia dell’ente locale, a cui fa capo, così come previsto dalla legge, il servizio di polizia locale.

    Il PDL definisce in particolare gli indirizzi generali per l’organizzazione del servizio di polizia locale regionale, incentivando le forme associative, il coordinamento degli interventi regionali per la sicurezza e riconfermando gli altri elementi già presenti nella l.r.4/03 quali le collaborazioni tra polizia locale regionale e i soggetti pubblici e privati operanti nel settore della sicurezza urbana, nonché le modalità di accesso e la formazione degli operatori di polizia locale regionale .

    TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

    La forma pattizia viene individuata come strumento privilegiato per la collaborazione istituzionale con gli enti locali, territoriali e statali, per assicurare, nel rispetto delle competenze di ciascun soggetto, il coordinamento, anche a livello regionale, degli interventi di sicurezza urbana, di tutela ambientale e di protezione civile.

    Si sostiene la sinergica integrazione e condivisione delle banche dati regionali e degli enti locali per l’interoperabilità e la cooperazione sulla sicurezza urbana, lo scambio di informazioni e dati con gli organi dello Stato e con altri enti pubblici locali per la conoscenza dei fenomeni criminali e delle situazioni di degrado presenti sul territorio regionale.

    Si valorizzano il volontariato e l’associazionismo rivolto al presidio attivo, all’animazione sociale, alla prevenzione ed educazione alla cultura della legalità.

    TITOLO II COMPITI E FUNZIONI DEI SOGGETTI ISTITUZIONALI
    In un sistema integrato di politiche per la sicurezza urbana il Comune:
    • assume il tema della sicurezza urbana e della tutela dell'ambiente e del territorio come uno degli obiettivi da perseguire nell'ambito delle competenze relative all'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico;
    • promuove la gestione di progetti per la sicurezza urbana e la partecipazione ai patti locali di sicurezza;
    • attua campagne informative, interventi di riqualificazione urbana, azioni di mediazione culturale e sociale, istituzione della vigilanza di quartiere o di altri strumenti e figure professionali con compiti preventivi, collaborazione con gli istituti di vigilanza privata.
    La Provincia nell'ambito delle proprie competenze istituzionali concorre alla definizione di un sistema integrato di politiche per la sicurezza urbana. Realizza attività di formazione professionale rivolta ad operatori pubblici, del privato sociale e del volontariato in tema di sicurezza urbana, avuto particolare riguardo alla formazione congiunta tra operatori della pubblica amministrazione e del volontariato e operatori delle forze dell'ordine presenti nel territorio provinciale. Collabora con il corpo di polizia locale della provincia, nell'ambito delle proprie competenze istituzionali, all'espletamento delle attività di controllo del territorio, privilegiando le aree ove è assente la polizia locale del comune.
    La Regione assume il compito di:
    • sviluppare il coordinamento delle polizie locali regionali;
    • fornire supporto finanziario ed assistenza tecnica agli enti locali e alle associazioni ed organizzazioni operanti nel settore della sicurezza dei cittadini;
    • realizzare attività di ricerca, documentazione, comunicazione e informazione sul tema della sicurezza;
    • promuovere la sicurezza stradale attraverso interventi integrati sulle persone e sulle infrastrutture e fornire aiuto e assistenza alle vittime della strada;
    • fornire sostegno all'attività operativa di formazione e di aggiornamento professionale della polizia locale regionale;
    • promuovere l’attività del volontariato e dell’associazionismo rivolta all’animazione sociale, culturale e di aiuto alle vittime di reato;
    • istituire un fondo per gli oneri di difesa in procedimenti penali a carico degli operatori di polizia locale;
    • favorire la cooperazione con le forze di polizia dello Stato attraverso conferenze di servizi anche a livello decentrato per politiche integrate e partecipate di sicurezza.

    TITOLO III ORGANIZZAZIONE, FUNZIONI DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE REGIONALE

    Pur rimanendo facoltativo, il servizio di polizia, deve necessariamente essere organizzato tenendo conto delle particolari esigenze territoriali nonché dei criteri di economicità, efficienza ed efficacia propri di ogni pubblico servizio.

    Oggi la complessità dei servizi e la loro erogazione sul territorio risultano mortificati allorquando un comando è composto da pochi operatori o addirittura uno solo. A mero titolo esemplificativo risulterebbe impensabile che a presidio di una stazione dell’Arma dei Carabinieri vi fosse una solo individuo.

    Risorse e politiche a livello regionale si vanificano o hanno impatti limitati in uno scenario così polverizzato, una criticità questa che il legislatore ha già più volte affrontato ad esempio con la l.r. n. 19/08 di riordino delle comunità montane e disciplina delle unioni di comuni. Non è infrequente poi che nei circa 1000 servizi e comandi di polizia locale gli agenti svolgano, a volte prevalentemente, l’attività di messo notificatore, autista o altro, a tutto discapito di compiti ben più impegnativi come i controlli di polizia stradale o giudiziaria che quindi non possono essere presidiati adeguatamente.

    La proposta di legge si basa sul presupposto che il servizio di polizia locale regionale non possa essere espletato da pochi operatori per le chiare ragioni di sicurezza, competenza e complessità che devono essere affrontate.

    Regione ha ritenuto pertanto utile per il sistema delle polizie locali lombarde di indicare per legge i presupposti di pianta organica minimi per erogare con efficacia, efficienza ed economicità e continuità il servizio a vantaggio dei cittadini e del territorio.

    Viene così promossa l’istituzione di corpi di polizia locale regionale con una pianta organica minima di quindici operatori tra agenti, sottufficiali e ufficiali, in modo da assicurare una continuità di servizio con almeno due turni, per un minimo di 12 ore e una reperibilità operativa sulle 24 ore. Per non incorrere in censure di incostituzionalità, tale previsione non è vincolante ma bensì sostenuta attraverso forme di incentivazione finanziaria previste all’art. 32.

    Sempre nell’ottica di una chiara definizione delle competenze vengono definite all’art. 10 le Funzioni dei comandanti di polizia locale regionale. Nel rispetto del principio di autonomia organizzativa dell’ente viene previsto che il comando del corpo sia affidato, anche in via temporanea, a persona di comprovata professionalità ed esperienza maturata all’interno dei corpi di polizia locale. La figura apicale di un comando non può prescindere dalla conoscenza del funzionamento della macchina amministrativa locale sotto il profilo contabile, legislativo e organizzativo. Per facilitare tale reperimento Regione istituisce l’elenco dei comandanti della polizia locale della Lombardia da cui gli enti locali possono attingere per l’incarico di comandante.
    Sempre nel titolo III, viene offerta una panoramica delle molteplici funzioni svolte dagli operatori di polizia locale regionale (funzioni di polizia giudiziaria, di polizia stradale, di polizia amministrativa, funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza, funzioni di polizia tributaria locale). In particolare nell’art. 13 “Organizzazione e competenze di Polizia amministrativa”, sono specificate l’organizzazione e le competenze di polizia amministrative.

    Nell’art. 16 “Funzioni di polizia tributaria” si adegua invece il profilo professionale dell’operatore di Polizia locale al recente processo di decentramento innescato dalla legge n. 42 del 5 maggio 2009 (c.d. federalismo fiscale).

    TITOLO IV COORDINAMENTO DELLE ATTIVITA’ REGIONALI
    L’articolo 18 “Coordinamento regionale” rappresenta il “cuore” delle linee programmatiche regionali nell’ambito del sistema della Polizia locale regionale. E’ prevista una stabile struttura di coordinamento, che agisce nel rispetto degli indirizzi formulati dal Comitato regionale per la sicurezza urbana (organo di indirizzo e confronto per le politiche integrate di sicurezza, presieduto dal Presidente della Regione - art. 20). La struttura di coordinamento si avvale di un comitato tecnico di consulenza costituto dai comandanti dei corpi di polizia locale dei comuni capoluogo e comandanti dei corpi di polizia locale delle provincie lombarde e quattro ufficiali di polizia locale con almeno otto anni di anzianità di servizio in corpi di Polizia locale, designati dall’ANCI Lombardia.
    La struttura di coordinamento si articola in cinque dipartimenti che hanno funzione di supporto agli specifici ambiti di intervento della polizia locale regionale (dipartimento sicurezza urbana; dipartimento polizia amministrativa regionale; dipartimento problemi del territorio; dipartimento ambientale-ecologico; dipartimento sicurezza stradale).
    Il dipartimento di sicurezza urbana ha la funzione di promuovere le azioni necessarie per migliorare la qualità della vita dei cittadini e favorire la coesione sociale
    Il dipartimento di polizia amministrativa regionale vigila sulla violazione di leggi, regolamenti e provvedimenti statali, regionali e locali ed in particolare:
    Il dipartimento problemi del territorio, in collaborazione con gli enti locali e le forze di polizia dello Stato, coordina il monitoraggio degli insediamenti abusivi e le situazioni di criticità territoriale sovra comunali.
    Il dipartimento ambientale-ecologico vigila sul rispetto della normativa ambientale coordinandosi con i soggetti deputati alla prevenzione ed al controllo in tale specifico ambito e in particolare con le Province.
    Il Dipartimento per la sicurezza stradale si occupa della prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, promuove i servizi diretti a regolare il traffico e la tutela del corretto uso delle strade.
    Nell’art. 20 viene inoltre rivitalizzata la fondamentale funzione del Comitato regionale per la sicurezza urbana istituito presso la Giunta regionale e presieduto dal Presidente della Giunta regionale o da un assessore da lui delegato.
    Il Comitato costituisce sede di confronto per la realizzazione di politiche integrate di sicurezza urbana, si riunisce almeno una volta l'anno, individua le linee programmatiche degli interventi regionali in materia di sicurezza urbana Il comitato è punto di raccordo con le autorità di pubblica sicurezza. Il Presidente assume le intese del caso con il Prefetto del capoluogo di Regione, in qualità di Presidente della Conferenza regionale delle autorità di pubblica sicurezza.
    All’art. 21 “Accordi locali in materia di coordinamento e di politiche integrate per la sicurezza” si codificano e promuovono accordi ovvero le province e i comuni, anche in forma associata, possono stipulare accordi locali con le autorità provinciali di pubblica sicurezza, finalizzati alla collaborazione della polizia locale regionale, nei seguenti campi di intervento:
    • scambio informativo e realizzazione di sistemi informativi integrati;
    • interconnessione, a livello territoriale, delle sale operative delle Forze di polizie locali con le sale operative delle Forze di polizia dello Stato;
    • collaborazione tra le Forze di polizia dello Stato e le polizie locali regionali ai fini del controllo del territorio, anche mediante l’integrazione degli interventi di emergenza;
    • coordinamento tra attività` di polizia locale regionale e attività di prevenzione della criminalità, anche attraverso specifici piani di intervento;
    • formazione e aggiornamento professionale integrati tra operatori della polizia locale regionale, delle Forze di polizia dello Stato ed altri operatori pubblici che cooperano allo sviluppo delle politiche di sicurezza.
    Si sostiene poi con forza la gestione associata dei comandi all’art. 22 “Gestione associata del servizio di Polizia locale regionale”. Sono individuati ambiti di aggregazione del territorio lombardo incentivando forme stabili di gestione associata, con l’esplicita finalità di assicurare un elevato grado di sicurezza urbana (in coerenza con l.r. 19/08 titolo III).
    Attraverso un regolamento l’ente locale definisce i contenuti essenziali del servizio, le modalità di svolgimento nel territorio di competenza, e individua l’organo istituzionale cui spettano le funzioni di direzione e vigilanza.
    Gli enti debbono definire la durata non inferiore a dieci anni della forma associativa prescelta, le modalità di consultazione di ciascun ente, i criteri di ripartizione delle entrate e delle spese relative al servizio associato, le modalità di recesso da parte degli enti partecipanti.
    Nel caso di scioglimento o di recesso dalla forma associativa prima del termine di dieci anni, le amministrazioni uscenti sono tenute alla restituzione pro quota dei finanziamenti regionali ricevuti.

    TITOLO V DOTAZIONI PER IL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE REGIONALE
    Le innovative proposte di questo titolo riconfermano l’attenzione che Regione Lombardia ha per il sistema delle Polizie locali, le norme introdotte danno infatti organicità all’organizzazione del servizio erogato e al contempo garantiscono agli operatori elevati livelli di sicurezza personale. Vengono in particolare previsti utili strumenti per il pronto intervento, allo scopo di potenziare l'operatività della polizia locale regionale e di consentirne il pronto coinvolgimento in caso di necessità, la Regione promuove l'istituzione di un numero telefonico unico attraverso il quale attivare il comando più vicino al luogo dell'evento per il quale si richiede l'intervento.
    Per garantire un efficace scambio di informazioni e un rapido intervento sul territorio, gli enti locali, anche con il supporto della Regione, assicurano il raccordo telematico tra i comandi dei servizi di polizia locale regionale.
    I servizi sono svolti con l'utilizzo di veicoli i cui colori e contrassegni sono disciplinati da regolamenti regionali. I corpi e servizi di polizia locale regionale possono dotarsi di natanti. Per particolari servizi relativi ad eventi che presentano specifiche criticità o che interessano il territorio di più comuni, possono dotarsi di mezzi operativi adatti alla natura del servizio o del territorio, ivi compresi i mezzi aerei.
    Nell’art. 25 sono previsti sia le divise, con il relativo equipaggiamento, che devono soddisfare esigenze di funzionalità e sicurezza, sia i simboli distintivi di grado, attribuiti a ciascun operatore in relazione al profilo e alle funzioni conferite.
    Particolare attenzione viene posta per gli strumenti di difesa personale ed autotutela, gli operatori di polizia locale regionale, oltre alle armi per la difesa personale, possono essere dotati di una sciabola per i soli servizi di guardia d’onore in occasione di feste o funzioni pubbliche e di un’arma lunga comune da sparo, in particolare per l’esercizio del controllo ittico-venatorio.

    I comandi possono anche dotarsi di manette, di giubbotti antitaglio, di giubbotti antiproiettile, cuscini per il trattamento sanitario obbligatorio (T.S.O.), di caschi antisommossa.

    E’ previsto inoltre all’art. 29 un “Fondo per gli oneri di difesa nei procedimenti penali a carico degli operatori di polizia locale regionale”.

    L’istituzione del fondo risponde alla richiesta delle associazioni di categoria di assicurare una maggiore tutela legale così come è oggi garantito alle Forze di Polizia. I procedimenti penali hanno infatti tempi di svolgimento lunghi e costi rilevanti e gli Enti locali sono spesso per ragioni di bilancio nella difficoltà di reperire le risorse necessarie per pagare le spese legali dei propri dipendenti.

    E’ introdotto all’art. 30 il monitoraggio delle malattie professionali. Tale previsione è posta ai fini della prevenzione, monitoraggio e prevenzione delle patologie professionali connesse allo svolgimento del servizio. I comuni e le province nell’ambito delle rispettive strutture di polizia locale regionale avvalendosi delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere attivano il monitoraggio e la valutazione, anche ai fini della prevenzione, delle patologie professionali connesse allo svolgimento delle funzioni e dei compiti della polizia locale regionale.

    TITOLO VI STRUMENTI REGIONALI PER LA SICUREZZA URBANA
    La Regione, sostiene attraverso strumenti finanziari integrati, anche in concorso con gli enti locali, la realizzazione di progetti finalizzati a garantire la sicurezza urbana. Tra l’altro sostiene:
    • la realizzazione da parte degli enti locali di progetti finalizzati a sviluppare politiche di sicurezza urbana per prevenire e contenere fenomeni di disagio sociale, degrado urbano ed inciviltà, in rapporto alle peculiari caratteristiche e problematicità di ciascun contesto territoriale;
    • forme stabili di gestione associata del servizio di polizia locale regionale al fine di aumentarne il grado di efficienza, efficacia e continuità operativa;
    • iniziative per elevare la qualità della vita nelle città proposte da associazioni di volontariato, che operano nel campo dell'animazione sociale e culturale;
    • la costituzione di un fondo regionale a sostegno delle vittime della criminalità;
    • la stipulazione di intese con lo Stato, gli enti locali, i soggetti proprietari per consentire l'acquisizione o il riadattamento di immobili adibiti o da adibire a uffici, comandi e alloggi per gli operatori di sicurezza.
    Nel titolo VI vengono altresì promossi i patti locali di sicurezza urbana in quanto strumenti per realizzare l'integrazione tra le politiche e le azioni che a livello locale hanno l'obiettivo di migliorare le condizioni di sicurezza urbana.
    Si valorizza poi il volontariato e l’associazionismo di cui il territorio lombardo è ricco, promuovendo l'animazione sociale, culturale e di aiuto alle vittime di reato e perseguendo attività di prevenzione e di educazione alla cultura della legalità.
    A tale fine, si concedono contributi alle associazioni ed alle organizzazioni di volontariato senza alcuna finalità di carattere politico, iscritte ai registri di cui alla legislazione regionale sull'associazionismo ed il volontariato, che operano nel campo dell'animazione sociale e culturale e di aiuto alle vittime di reato, per la realizzazione di specifiche iniziative volte ad elevare la sicurezza urbana nel territorio regionale.
    Per sostenere le “coraggiose” scelte indicate dall’art. 7 “Dotazione organica”, e all’art. 22 “Gestione associata del servizio di polizia locale regionale”, si è vincolata, con l’art. 32 “Finanziamenti regionali”, l’erogazione agli enti locali dei finanziamenti regionali all’istituzione di un corpo di Polizia locale regionale che abbia una pianta organica minima di quindici operatori. Infatti l’obiettivo ultimo del presente PDL è di avere per l’intero territorio un servizio di polizia locale regionale erogato con continuità e che sia gestito secondo criteri di efficacia ed efficienza.

    TITOLO VII COLLABORAZIONE TRA POLIZIA LOCALE REGIONALE E SOGGETTI DI VIGILANZA PRIVATA
    Nel rispetto della vigente normativa statale, si promuove la possibilità di avvalersi della collaborazione di guardie particolari giurate, con funzioni ausiliarie, al fine di assicurare alla polizia locale regionale un'efficace forma di sostegno nell'attività di presidio del territorio.
    La stipula di apposite convenzioni con gli istituti di vigilanza devono inoltre essere precedute da particolari cautele per avvalersi pienamente della professionalità, dell'organizzazione e del supporto tecnologico degli istituti di vigilanza. Infatti le guardie particolari giurate svolgono attività sussidiaria di mera vigilanza e priva di autonomia finalizzata unicamente ad attivare gli organi di polizia locale regionale, le forze di polizia dello Stato od enti a vario titolo competenti per esigenze riguardanti esclusivamente per eventi che possano arrecare danno o disagio, tutela del patrimonio pubblico, sorveglianza di luoghi pubblici e segnalazione di comportamenti di disturbo alla quiete pubblica e situazioni di pericolo che richiedano interventi urgenti e tempestiva segnalazione ed anche per eventi che richiedano l'intervento della protezione civile. Con atto di Giunta regionale verranno disciplinate i requisiti per la specifica formazione e le caratteristiche di elementi identificativi di abbigliamento che le guardie particolari giurate sono tenute ad indossare.




    TITOLO VIII ACCESSO AI RUOLI DELLA POLIZIA LOCALE REGIONALE E FORMAZIONE DEL PERSONALE
    Vengono riordinati e definiti i requisiti di carattere generale per la partecipazione ai concorsi e per la nomina in ruolo. Per l'ammissione ai concorsi per i profili professionali della polizia locale regionale è richiesto il possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente e dalla contrattazione collettiva, in relazione all'articolazione sulle diverse categorie professionali.

    L’art. 39 “Condizioni per l’esercizio delle funzioni di Polizia locale” prevede l’obbligatorietà della formazione in ingresso anche per il personale assunto a tempo determinato. Si vuole così sottolineare la peculiarità del ruolo della Polizia locale, per cui condizione per l’esercizio delle funzioni è che tutto il personale frequenti i percorsi formativi di ingresso al fine di consolidare le conoscenze necessarie al ruolo da svolgere. Gli operatori debbono misurarsi con una attività indubbiamente complessa e non convenzionale che non vede in un indirizzo di studi primari o secondari una iniziale preparazione, dunque è importante un consolidamento delle nozioni di base e del ruolo.

    Nell’art. 40 “Sistema formativo per la Polizia locale” viene definito il sistema formativo per la polizia locale regionale che si articola in formazione in ingresso e formazione continua.


    I percorsi di formazione di ingresso si distinguono in formazione di base per gli agenti e qualificazione per gli ufficiali e i sottufficiali. La formazione continua accompagna lo sviluppo professionale attraverso la promozione di iniziative di aggiornamento, specializzazione e perfezionamento.

    All’art. 41 per la formazione degli ufficiali e i sottufficiali è istituita l’Accademia che é struttura formativa di alta specializzazione sui temi della sicurezza urbana e sui compiti della Polizia locale e altresì luogo permanente di studio e di confronto delle figure apicali.
    SENZA PAURA, MAI

  8. #708

    Predefinito

    Non vedo l'ora di vedere il DDL, speriamo sia la volta giusta.Prego i colleghi che hanno novità di mettere in linea il link per leggere il nuovo testo.Grazie.Spero entro stasera di poter fare un brindisi vituale con tutti voi colleghi per una vera svolta soddisfacente del nostro corpo.

  9. #709

    Predefinito

    eccellente proposta di legge..Sapete se saranno inseriti particolari requisiti fisici per l'accesso al corpo? (visus naturale, IMC, che spesso sono a discrezione del comune nel quale viene bandito il concorso)

  10. #710

    Predefinito

    Citazione Originariamente Scritto da PoliziaLocale Visualizza Messaggio
    eccellente proposta di legge..Sapete se saranno inseriti particolari requisiti fisici per l'accesso al corpo? (visus naturale, IMC, che spesso sono a discrezione del comune nel quale viene bandito il concorso)
    E' a discrezione dell'ente che bandisce il concorso
    SENZA PAURA, MAI

Segnalibri

Permessi di Scrittura

  • Tu non puoi inviare nuove discussioni
  • Tu non puoi inviare risposte
  • Tu non puoi inviare allegati
  • Tu non puoi modificare i tuoi messaggi
  •