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Discussione: I Consigli della Forestale

  1. #11
    Null
    Guest

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    Non intendo i coltelli piccoli seghettati per tagliare la carne, quelli puoi portarli.
    Però evita di portarti quei coltelloni tipo macellaio per tagliare il filetto o la trinca, oltre ad essere sospetti se ti fermano (parere mio), li rovineresti, non hanno la lama adatta a tagliare il legno.

    Quella tra parentesi voleva indicare una cosa che è successa a me e ai miei amici, perchè avevamo coltelli e lame a volontà, ma siccome eravamo in molti, ed eravamo palesemente attrezzati per un campeggio, alla fine ci hanno detto "state attenti" ed è finita lì xD

    In ogni caso, non so se la scacciacani si può portare, ma stai tranquillo, se accendete un paio di fuochi in giro per il campo gli animali non si avvicinano, ma controllateli i fuochi ogni tanto, basta niente che si propaghino. Non lasciate scarti di cibo in giro (ossa, patatine, lische di pesce ecc...), attirano gli animali.

  2. #12
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    La tua domanda è più che lecita!!! Una pistola a CO2 è inutele in mezzo al bosco, però per assurdo mi fa sentire più sicuro... dove vado io ci sono cinghiali e anche qualche lupo (che se non disturbati non danno fastidio, e sono "impauriti" dagli umani) un pallino di ferro non è certo la difesa contro un cinghiale di 60-100 kg però come già detto mi rassicura... Meglio una scacciacani allora? E' legale portarla con se?
    Come hai detto tu una pistola a CO2 è inutile sia contro un cinghiale sia contro un lupo. Il mio consiglio è di lasciarla perdere...nel momento in cui tu dovessi essere attaccato da qualsiasi animale, la tua mente sarebbe tanto occupata a pensare di tirare fuori la pistola e sparargli (che così si inc***a ancora di più) che non ti fa fare la cosa più utile da fare: metterti le ali ai piedi e battere il record mondiale di arrampicata dell'albero...


    Perfetto quindi pistole a CO2 oltre che inutili per la difesa, sono vietate ok! Ma non ho ben capito il fatto dei coltelli da cucina e quello tra parentesi.
    Con la storia da cucina voleva intendere che magari una Guardia Forestale, trovandotela addosso, potrebbe forse dubitare delle tue intenzioni, dal momento che in commercio vengono venduti coltelli di vario tipo più che legali (esistono anche gli opinel con la punta arrotondata se ti interessa).
    Poi dipende anche da che coltello da cucina ti porti...se ti porti dietro una mannaia è un conto, se te ne porti dietro uno di quelli da carne (quelli piccoli col manico generalmente il legno e con la lama seghettata per intenderci) che ti serve per tagliare pane e salame è un'altro...

    Quello tra parentesi probabilmente è legato ad un'esperienza personale, di cui ha detto qualcosa nelle righe precedenti.
    Comunque, come già detto da Null (e io direi che è anche unadelle regole fondamentali della montagna) non andare da solo, andate almeno in 2-3.

    Un'ultimo consiglio...qui ti diamo solo opinioni e consigli personali, ne io ne Null siamo Guardie Forestali (poi non so Null, ma io ho una discreta esperienza in montagna, però nente di trascendentale, ripeto, solo consigli ed opinioni...), pertanto alla fine ciò che ti darebbe una qualche certezza è andare alla stazione del Corpo Forestale dello Stato più vicina a te e chiedere tutto quello che vuoi, così puoi anche avvertirli che ti rechi in una certa zona, in modo tale che se ti perdi sanno dove cercare
    Ultima modifica di beowuff; 17-06-12 alle 01: 13
    La vita comincia quando non si hanno più certezze

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  3. #13
    Caporale
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    Predefinito Caccia senza fucile.

    Da qualche giorno un dubbio mi assilla, e vorrei sentire il parere di altri operatori a riguardo.
    Da qualche anno, esiste all'estero un tipo di caccia agli ungulati che non prevede l'uso di armi da fuoco: viene praticata con cani da presa, tipo Dogo Argentino, Pitbull, Rottweiler etc. etc. ...e un pugnale.
    Consiste nello sguinzagliare una muta di cani, i quali catturano un ungulato che viene poi "finito" col pugnale.
    So per certo che qualche pioniere sta tentando di praticarla anche in Italia, e quindi mi sono chiesto se essa sia legale da noi, se sia vietata o se, come ipotizzo io, la 157/92 sia lacunosa e datata e semplicemente non consideri un tipo di caccia che nel 92 non esisteva.
    Qualcuno obietterà che l'art 13 sia chiaro nell'elencare i mezzi cosentiti, però c'è da dire che la legge consente sia l'utilizzo dei cani che del coltello....
    Voi come vi comportereste se in servizio trovaste una persona che caccia in quel modo?

  4. #14
    Colonnello L'avatar di bacioch
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    Per me è una cosa assolutamente barbara e incivile....
    la selvaggina deve essere rispettata e abbattuta pulitamente,
    non farsi massacrare dai mastini(anche se convengo si divertano da matti)...
    secondo me il cacciatore dev'essere perseguito per maltrattamento e per uso di mezzi di caccia non consentiti,visto che gli unici previsti sono arco,falco e fucile...
    poi eventualmente ci penserà il giudice....
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  5. #15
    Maresciallo
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    Ciao, in effetti l'art 13 L 157/1992 recita:

    Mezzi per l'esercizio dell'attività venatoria

    1. L'attività venatoria è consentita con l'uso del fucile con canna ad anima liscia fino a due colpi, a ripetizione e semiautomatico, con caricatore contenente non più di due cartucce, di calibro non superiore al 12, nonché con fucile con canna ad anima rigata a caricamento singolo manuale o a ripetizione semiautomatica di calibro non inferiore a millimetri 5,6 con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a millimetri 40.

    2. È consentito, altresì, l'uso del fucile a due o tre canne (combinato), di cui una o due ad anima liscia di calibro non superiore al 12 ed una o due ad anima rigata di calibro non inferiore a millimetri 5,6, nonché l'uso dell'arco e del falco.

    3. I bossoli delle cartucce devono essere recuperati dal cacciatore e non lasciati sul luogo di caccia.

    4. Nella zona faunistica delle Alpi è vietato l'uso del fucile con canna ad anima liscia a ripetizione semiautomatica salvo che il relativo caricatore sia adattato in modo da non contenere più di un colpo.

    5. Sono vietati tutte le armi e tutti i mezzi per l'esercizio venatorio non esplicitamente ammessi dal presente articolo.
    __________________________________________________ ________________________________________________

    Senza il comma 5, io avrei detto che con interpretazione analogica si sarebbe potuto equiparare la caccia con i levrieri alle altre. Però il comma 5 li prevede in modo TASSATIVO e dunque credo non sia permessa "l'uccisione" della preda da parte del cane.
    Però è molto complessa la verifica, credo, per l'operatore. Nel senso che se il cacciatore con il suo bravo fucile è in compagnia di dogo, presa canari etc... nulla gli si potrà obiettare. E' il momento dell'uccisione a fare la differenza quindi occorrerebbe una flagranza in senso tecnico per affermare che si tratti di caccia sportiva e non di un cane da seguita che svolge il medesimo lavoro di un setter (visto che non c'è una lista di razze ammesse alla caccia ci potrei andare anche un con barboncino).

    Concludendo: nonostante l'illogicità (cane da seguita si, falco si) di una norma che vieta la caccia con il levriero e generalmente sportiva che causa molto meno danno alla fauna selvatica e colpisce pochi capi, bisogna concludere (presumo) che la caccia "c.d. sportiva" non essendo prevista ESPRESSAMENTE debba da intendersi come vietata dalla legge.

  6. #16
    Caporale
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    Beh dal punto di vista morale può essere condannabile, ma del resto anche con un fucile un arco o un falco, non è che la selvaggina soffra meno... nella caccia al cinghiale in battuta, spesso l'animale, anche ferito scappa e muore dopo giorni, oppure viene raggiunto dai cani e morso da tutte le parti....quindi il maltrattamento sarebbe presente anche nella caccia tradizionale.
    Io volevo però indirizzare il discorso più su un ambito tecnico-giuridico, perchè è vero che i mezzi cosentiti sono fucile arco e falco, ma è altrettanto vero che è consentito anche l'uso del coltello e dei cani.... il problema è che la norma non è categorica nello specificare che l'abbattimento deve avvenire solo con essi e credo che ciò sarebbe paradossale. Cioè può capitare anche a chi va regolarmente col fucile che il capo venga abbattuto dai cani.... in quel caso l'abbattimento sarebbe illecito e perseguibile?? ... il confine è troppo labile perche possa essere tradotto in norma.
    Sicuramente al perioo in cui è stata emanata la norma, coltello e cani erano considerati solo acessori alla caccia, e il loro ruolo da protagonisti non era nemmeno ipotizzabile....però il problema credo sia giusto porselo.
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    Fraf mi ha preceduto

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    Citazione Originariamente Scritto da fraf Visualizza Messaggio
    Ciao, in effetti l'art 13 L 157/1992 recita:

    Mezzi per l'esercizio dell'attività venatoria

    1. L'attività venatoria è consentita con l'uso del fucile con canna ad anima liscia fino a due colpi, a ripetizione e semiautomatico, con caricatore contenente non più di due cartucce, di calibro non superiore al 12, nonché con fucile con canna ad anima rigata a caricamento singolo manuale o a ripetizione semiautomatica di calibro non inferiore a millimetri 5,6 con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a millimetri 40.

    2. È consentito, altresì, l'uso del fucile a due o tre canne (combinato), di cui una o due ad anima liscia di calibro non superiore al 12 ed una o due ad anima rigata di calibro non inferiore a millimetri 5,6, nonché l'uso dell'arco e del falco.

    3. I bossoli delle cartucce devono essere recuperati dal cacciatore e non lasciati sul luogo di caccia.

    4. Nella zona faunistica delle Alpi è vietato l'uso del fucile con canna ad anima liscia a ripetizione semiautomatica salvo che il relativo caricatore sia adattato in modo da non contenere più di un colpo.

    5. Sono vietati tutte le armi e tutti i mezzi per l'esercizio venatorio non esplicitamente ammessi dal presente articolo.
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    Senza il comma 5, io avrei detto che con interpretazione analogica si sarebbe potuto equiparare la caccia con i levrieri alle altre. Però il comma 5 li prevede in modo TASSATIVO e dunque credo non sia permessa "l'uccisione" della preda da parte del cane.
    Però è molto complessa la verifica, credo, per l'operatore. Nel senso che se il cacciatore con il suo bravo fucile è in compagnia di dogo, presa canari etc... nulla gli si potrà obiettare. E' il momento dell'uccisione a fare la differenza quindi occorrerebbe una flagranza in senso tecnico per affermare che si tratti di caccia sportiva e non di un cane da seguita che svolge il medesimo lavoro di un setter (visto che non c'è una lista di razze ammesse alla caccia ci potrei andare anche un con barboncino).

    Concludendo: nonostante l'illogicità (cane da seguita si, falco si) di una norma che vieta la caccia con il levriero e generalmente sportiva che causa molto meno danno alla fauna selvatica e colpisce pochi capi, bisogna concludere (presumo) che la caccia "c.d. sportiva" non essendo prevista ESPRESSAMENTE debba da intendersi come vietata dalla legge.
    Non ho capito il punto in cui dici che la caccia con i levrieri è espressamente vietata....

    Non sono esperto di caccia col falco o con l'arco, ma in quel caso che documenti deve avere al seguito il cacciatore?
    Ultima modifica di Musimon; 01-07-12 alle 15: 53

  7. #17
    Maresciallo
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    Intendo che se l'art 13 fosse privo del comma 5 io direi a chi mi chiede se può cacciare con una muta di levrieri (o cani da presa) ed abbattere con gli stessi la preda di SI.
    Questo con una semplice analogia legis (lacuna risolta da caso simile per dirla in modo spicciolo).
    Però il comma 5 mi dà già la regola interpretativa, ossia: TUTTI i mezzi venatori non citati sono espressamente vietati. Niente analogia quindi ed i mezzi per abbattare la preda sono solo quelli previsti anche se appare illogico e decisamente difficile da rilevare per l'operatore.

    I requisiti da verificare sono (per la caccia col falco):

    - Certificato CITES.
    - Licenza di caccia.
    - Polizza assicurativa (a norma delle leggi regionali).
    - Tesserino iscrizione ATC. (di competenza provinciale)

    Quindi: controlli ordinari ma con la particolarità di verificare la specie del falco da caccia.

    Per il tiro con l'arco:

    Art.41
    Mezzi per l'esercizio dell'attività venatoria
    1. L'attività venatoria è consentita con l'uso del fucile con canna ad anima liscia fino a due colpi, a ripetizione e semiautomatico, con caricatore contenente non più di due cartucce, oltre a quella in canna, di calibro non superiore al 12.
    2. I bossoli delle cartucce devono essere recuperati dal cacciatore e non lasciati sul luogo di caccia.
    3. Sono vietate tutte le armi e tutti i mezzi per l'esercizio venatorio non esplicitamente ammessi dal presente articolo.
    4. Il titolare della licenza di porto di fucile per uso di caccia è autorizzato, per l'esercizio venatorio, a portare, oltre alle armi consentite, gli utensili da punta e da taglio atti alle esigenze venatorie.
    5. Al cacciatore è consentito farsi aiutare, per condurre i cani, da persone non munite dell'autorizzazione regionale di cui all'articolo 45 della presente legge.
    6. Ogni cacciatore non può utilizzare più di tre cani fatta eccezione per i cani da seguito durante la caccia in battuta alla volpe e al cinghiale.

    L.R 23/1998. Si tratta di una legge della Regione Sardegna (la tua se non erro). Qui come vedi non c'è affatto l'arco quindi nella tua Regione questo tipo di caccia è vietata. Materia concorrente sulla quale la Regione può prevedere norme più restrittive di quella nazionale. Inoltre ha il pregio di essere decisamente più chiara (anche in altri punti).

    N.B.: Come vedi la L.R. sarda non disciplina neppure la caccia con il falco, però andrebbe messa a confronto con eventuali regolamenti sulla detenzione delle specie rapaci etc... Se fosse solo questa la norma anche la caccia col falco sarebbe vietata.
    Ultima modifica di fraf; 01-07-12 alle 17: 14

  8. #18
    Caporale
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    L'art.13 della 157 ha anche il comma 6 che dice testualmente:
    "Il titolare della licenza di porto di fucile anche per uso di caccia è ; autorizzato, per l'esercizio venatorio, a portare, oltre alle armi consentite, gli utensili da punta e da taglio atti alle esigenze venatorie."

    Questo comma non potrebbe autorizzare l'abbattimento con un coltello?

    Comunque credo che sia comunque un paradosso, per tornare alla tecnica di caccia suddetta, il fatto che puoi cacciare con i mastini, ma puoi finire il capo solo col fucile e non col coltello....a questo punto credo che sia necessario fare riferimento alla ratio della norma.
    Secondo me l'intento del legislatore era quello di autorizzare i mezzi che, al tempo, consentivano al capo più possibilità di salvezza, sarebbe assurdo quindi autorizzare il fucile a scapito del coltello, quest'ultimo, sempre secondo me, non compare esplicitamente perchè al tempo era pazzesco considerare un abbattimento col coltello.
    Per quanto riguarda l'arco hai perfettamente ragione per quanto riguarda la regione Sardegna, anche se il suo utilizzo da noi è sanzionabile solo amministrativamente perchè il suo utilizzo è previsto da una norma nazionale e quindi subentra il principio di specialità..( un pò come era fino all'anno scorso per i fucili a canna rigata).
    Nel resto della Nazione invece che titolo serve per il suo utilizzo a caccia?

    ---------------------Aggiornamento----------------------------

    Posso chiedere perchè la discussione che ho aperto :" caccia senza fucile" è stata accorpata a "consigli della forestale"... non mi sembrano attinenti gli argomenti.....

  9. #19
    Maresciallo
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    No MUSIMON, credo che il riferimento ad utensili da punta e taglio non sia proprio possibile riferirlo all'abbattimento del selvatico. Difatti parla di "utensili" la norma.

    Secondariamente potrebbe anche darsi che il legislatore abbia ritenuto poco probabile che qualcuno ambisse ad aggirarsi per i boschi nostrani con coltelli e mastini cacciando in una maniera tipica dell'argentina degli anni 30'. Questa caccia sicuramente non è nel nostro patrimonio storico però, con una interpretazione più attuale, potremmo anche ritenerla una caccia "molto pericolosa". Come chiunque immagino sappia cacciare un cinghiale con il solo uso di cani e pugnale non è esattamente una passeggiata e dunque il divieto potrebbe ritrovare una ratio intrinseca (a cui il legislatore non aveva neppure pensato) nella pericolosità oggettiva di questa attività.

    Sulla caccia con l'arco ogni regione ha sue apposite norme.

  10. #20
    Caporale
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    Premetto che non capisco come mai la discussione è stata spostata...non sto mica chiedendo consigli alla forestale... lo scopo della questione che ho posto era creare una discussione tra colleghi su un quesito tecnico-giuridico inerente un caso che potrebbe capitare in servizio, e neanche tanto ipotetico.....
    Comunque per quanto riguarda l'arco quindi non esiste una sorta di porto d'arma come per il fucile?
    Per il resto sono del parere che la norma è quantomeno ambigua...più che sulla parola "utensile"...... quando recita "autorizza a portare" ..."per l'esercizio venatorio" e per "esigenze venatorie" non credi che l'abbattimento sia annoverabile "all'esercizio venatorio?"
    Ultima modifica di Musimon; 01-07-12 alle 20: 38

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