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Risultati da 51 a 60 di 126

Discussione: Alloggi della Polizia di Stato

  1. #51

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    Esatto..rispondevo a Francodue che diceva che l'alloggio dipende dalla sede definitiva dove
    si è destinati...facevo solo notare che la sede definitiva c'è già!

  2. #52
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    Sicuramente le sedi del tirocinio in buona parte non sono quelle definitive.
    In Polizia nulla è definitivo.
    Vedrete.

  3. #53
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    Predefinito Residenza in caserma

    Salve a tutti, avrei una piccola curiosità, dato che a breve partirò per il corso allievi agenti, secondo voi è consentito fare il cambio di residenza da quella attuale al luogo dove si trova la scuola allievi dato che ci starò per nove mesi? cioè è possibile avere come residenza ufficiale la scuola allievi??lo farei più che altro per un fatto di tasse grazie

  4. #54

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    Il frequentatore di corso non può beneficiare del cambio di residenza in quanto la scuola è domicilio momentaneo.
    Il cambio di residenza (con suo trasferimento nella sede di servizio) è invece obbligatorio per il dipendente destinato a un determinato ufficio o reparto: a tale obbligo vi può essere deroga solo in caso di "rilevanti ragioni" valutate caso per caso e purchè "ciò sia conciliabile con il pieno e regolare adempimento del dovere". La questione è disciplinata dall'art. 48 del DPR 335/82.
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  5. #55
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    Ho capito grazie

  6. #56

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    Pongo una domanda sempre relativa alla residenza: un agente di polizia che compra la prima casa in una provincia diversa da quella di lavoro (e quindi di residenza) gode dei privilegi previsti dalla legge per la prima casa oppure no?

  7. #57

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    Pongo una domanda sempre relativa alla residenza: un agente di polizia che compra la prima casa in una provincia diversa da quella di lavoro (e quindi di residenza) gode dei privilegi previsti dalla legge per la prima casa oppure no?
    non lo so, ma intanto dovrebbe chiedere autorizzazione all'amministrazione...
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  8. #58
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    Pongo una domanda sempre relativa alla residenza: un agente di polizia che compra la prima casa in una provincia diversa da quella di lavoro (e quindi di residenza) gode dei privilegi previsti dalla legge per la prima casa oppure no?
    La prima casa è solo il luogo effettivo di Residenza.
    Su internet ho trovato una discussione in merito alla prima casa per gli appartenti alle FF.OO./FF.AA.

    Roma, 6 mag 2014 – Quanto segue, con preghiera di pubblicarlo sul vostro sito, è una vicenda di cui io personalmente e altri appartenenti alle F.A. e F.d.O stiamo subendo da un po’ di tempo.

    PRIMA CASA E PROBLEMI FISCALI PER GLI APPARTENENTI ALLE FF.AA.

    Cari colleghi delle FF.AA. e F.d.P. , quanto leggerete di seguito è l’ennesima trappola creata da qualche squallido burocrate e messa in atto contro i cittadini in divisa, rafforzando il mio personale convincimento che questo Stato ha deciso di fare cassa a senso unico, mettendo il cappio al collo dei propri dipendenti ma, in particolare, accanendosi con tutte le forze disponibili sempre ed esclusivamente verso i ceti piu’ deboli e indifesi.

    Vorrei premettere e ricordare quanto ancora in essere per la gestione dell’IMU, ovvero un vero e proprio suppruso mirato all’ alleggerimento delle già misere tasche del personale, ad oggi, nonostante le varie “proteste” e le “promesse” del Politico di Turno, purtroppo il tributo continua a venire applicato anche alla “prima casa dei militari e dei poliziotti perchè, se pur questi effettivamente e in temporaneità non occupanti per documentabili ragioni di servizio la “prima casa” (per esempio impiego in località diversa dove si ha obbligo di dimora presso l’alloggio di servizio), per i legulei fiscali essi sono assoggettabili al pagamento di un importo IMU come che fossero proprietari di una seconda casa.

    E questa è una situazione già nota ed esistente, ma passiamo ora alla novità e all’interpretazione di un’altra “legge” voluta per aiutare i militari fuori sede che, interpretata, si ritorce contro gli stessi.

    Presentando l’argomento, scorrendo fra le righe ci si puo’ tranquillamente convincere che siamo vittime dell’ennesima caccia alle streghe messa in atto dal Reparto Inquisitorio della nostra “amata” Agenzia delle Entrate.
    Cito e riassumo il contenuto della legge 21 novembre 2000 n. 342 la quale, all’art. 66 e successivi, fra le altre norme chiaramente dispone: “per aver diritto all’agevolazione fiscale per l’acquisto della prima casa al personale delle Forze Armate e di Polizia non è richiesta la condizione di residenza nel Comune in cui sorge l’unità abitativa”.
    E fin qui tutto bene, dopo qualche tentennamento iniziale, risulta che l’Agenzia abbia recepito il dettame e che, nonostante ancora oggi qualche sede provinciale continui ad inviare la comunicazione sanzione, alla presentazione di una “dichiarazione di servizio” rispondono applicando la vigente normativa e, in autotutela l’atto ingiuntivo verso il militare viene annullato.

    Purtroppo non finisce qui, continuando a leggere, ma non preoccupatevi se non lo trovate, tanto Loro ve lo metteranno in evidenza con il grassetto, “poichè nella legge in riferimento non esiste alcuna menzione, i ben pensanti dell’ A.E., interpretando a loro favore, sentenziano che il beneficio in questione si debba applicare esclusivamente al militare (o poliziotto) ma non ad altri componenti dello stesso nucleo familiare, anche nello specifico caso che la leggittima consorte risulti agli atti compropietaria dell’immobile, non abbia reddito proprio e si trovi nello stato di comunione dei beni con il marito.

    Pertanto, se vi trovate ad acquistare un immobile in cui non potete andare a dimorare stabilmente e, se per svariate ragioni non potete trasferirci nell’immediatezza almeno la residenza del vostro congiunto, per i Signori del Fisco si deve intendere decaduto il beneficio fiscale (badate che si parla di migliaia e migliaia di euro) e poco o nulla a loro interessa se per ottenere lo status di residente le famiglie di questi particolari lavoratori vengano separate e sparpagliate per tutti gli angoli della nazione, nonostante altre leggi dispongano dell’obbligo dei coniugi alla convivenza. In conclusione, cari colleghi, se non verrà effettuato un correttivo e non verrà modificato l’articolo 66 con la semplice aggiunta che il beneficio di cui trattasi debba intendersi esteso anche ai familiari conviventi, per chi come me si è trovato ad incappare nella “gabbola” oggi non vi è scampo, fra tasse, tributi e sanzioni gli importi sono da vera usura, e tutto cio’ perchè, nonostante abbia pagato tutto quello che mi hanno chiesto, per una evidente svista normativa la moglie, fino ad oggi inconsapevole, per lo Stato si è trasformata in un pericolosissimo evasore fiscale, da perseguire e da sanzionare duramente. Inoltre, qualora la signora non abbia reddito, perchè fa la mamma ed è disoccupata, cari Colleghi monoreddito, che con grande sacrificio cercate di portare avanti una famiglia, per questi inquisitori e con la sola colpa di avere la moglie a carico, ne diventate automaticamente complice e pertanto sarete voi a venir chiamati per rispondere come obbligati in solido della sanzione, degli interessi etc- etc.
    Di tutto quanto sopra descritto già da tempo ho provveduto ad interessare la R.M., con lo specifico invito a rappresentare per tutela questa problematica ma ad oggi, tranne una delibera del COIR, nessun altro ha mai fornito una risposta o un cenno di interessamento.
    Ultima modifica di Grado; 26-01-15 alle 09: 24

  9. #59
    Utenti Storici L'avatar di ciccio
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    Citazione Originariamente Scritto da Kojak Visualizza Messaggio
    Il frequentatore di corso non può beneficiare del cambio di residenza in quanto la scuola è domicilio momentaneo.
    Il cambio di residenza (con suo trasferimento nella sede di servizio) è invece obbligatorio per il dipendente destinato a un determinato ufficio o reparto: a tale obbligo vi può essere deroga solo in caso di "rilevanti ragioni" valutate caso per caso e purchè "ciò sia conciliabile con il pieno e regolare adempimento del dovere". La questione è disciplinata dall'art. 48 del DPR 335/82.
    Ho vissuto 5 anni in caserma prima di comprare casa e non ho mai dovuto cambiare residenza rispetto a quella originaria.. e come me tanti altri.
    Chi si portava la residenza in caserma lo faceva tipo per pagare meno di rc auto, visto che sicuramente campani e persone sud Italia in genere pagavano di più rispetto ad avere la residenza in caserma.
    Non so se hanno cambiato regolamento, ma da 10 anni a questa parte, non ti impongono più il cambio di residenza.

    Statisticamente, il 98% dei ragazzi nel mondo ha provato a dire e/o fare qualcosa di intelligente nell'ultima settimana. Se sei fra il restante 2%, copia e incolla questa frase nella tua firma <-------- ehehehehehehehhehehe

  10. #60

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    Citazione Originariamente Scritto da Tredix Visualizza Messaggio
    Pongo una domanda sempre relativa alla residenza: un agente di polizia che compra la prima casa in una provincia diversa da quella di lavoro (e quindi di residenza) gode dei privilegi previsti dalla legge per la prima casa oppure no?
    Il decreto legge 31 agosto 2013, n. 102, all'art. 2 comma 5, recita: "Non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica ai fini dell'applicazione della disciplina in materia di IMU concernente l'abitazione principale e le relative pertinenze, a un unico immobile (...) posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate (...) e alle Forze di polizia ad ordinamento civile (...)"..

    Per quanto riguarda l'obbligo di residenza una volta giunti a destinazione, si veda la circolare N.333/A/9808.A.2 del 26/6/2001 (in sintesi dice che permane l'obbligo di residenza, ma che per l'Amministrazione esso può definirsi adempiuto con la permanenza effettiva (domicilio) presso la sede di servizio, e la mancata iscrizione all'anagrafe non può costituire una mancanza sanzionabile disciplinarmente, ma soltanto un'eventuale inadempienza amministrativa.)
    177° corso A.A. Polizia di Stato "Alessandria"

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