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Discussione: Compiti di un operatore di PC: viabilità, utilizzo di palette ed uso lampeggianti, ec

  1. #181
    Maresciallo L'avatar di Mande
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    ho scoperto una cosa poco fa... in teoria l'unica omologata è la fischio, la bitonale è stata introdotta negli anni 70-80 in via sperimentale, e ancora oggi è ferma allo stato sperimentale sul cds!
    (quando le ritrovo posto tutte le leggi e i decreti)

    DECRETO MINISTERIALE 17 ottobre 1980. (ndr Applicabile a tutti gli auteveicoli in riferimento all'art. 177 cds e successive modifiche)

    Modifiche sperimentali delle caratteristiche acustiche dei dispositivi supplementari di allarme da applicare ad autoveicoli e motoveicoli adibiti a servizi antincendi e ad autoambulanze.

    IL MINISTRO DEI TRASPORTI

    Visti gli articoli 210 e 211 del regolamento per l’esecuzione del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, concernenti le caratteristiche dei dispositivi supplementari di allarme;
    Visto l’art. 465 del regolamento suddetto, che demanda al Ministero dei Trasporti la facoltà di concedere dispensa dalla osservanza, tra l’altro, dei citati articoli 210 e 211, quando la dispensa sia ritenuta necessaria per l’applicazione dei dispositivi di esperimento;
    Considerato che il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ha chiesto la dispensa prevista dall’art. 465 citato per dotare i propri veicoli di una sirena bitonale da impiegare nei servizi di soccorso.
    Visto il parere favorevole del Ministero dell’Interno.
    Considerato che l’Associazione volontaria di pronto soccorso ed assistenza (SOS), di Milano ha chiesto analoga dispensa;
    Ritenuta la necessità di migliorare l’efficienza dei dispositivi supplementari di allarme, facilitando nel traffico la localizzazione della provenienza dei veicoli che li impiegano, e la necessità di contenere la potenza sonora di tali dispositivi, per ridurre il disturbo acustico arrecato;
    Riconosciuta l’opportunità di differenziare il dispositivo supplementare di allarme dei veicoli adibiti a servizi di soccorso da quello dei veicoli adibiti a servizi di soccorso da quello dei veicoli adibiti a servizi di polizia;
    Decreta:

    Art. 1
    In deroga alle disposizione degli articoli 210 e 211 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, gli autoveicoli e motoveicoli adibiti a servizi antincendi e le autoambulanze di cui all’art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393 possono essere muniti, in via sperimentale, di un dispositivo supplementare di allarme secondo le prescrizioni degli articoli seguenti.

    Art. 2
    Il dispositivo supplementare di allarme di cui all’art. 1 deve presentare, in condizioni di campo libero, le caratteristiche acustiche seguenti:
    a) emissione di due suoni di frequenza rispettivamente pari a 392 Hz (Sol naturale) e 660 Hz (Mi naturale).
    Sui valori citati è consentita una tolleranza in più o in meno del 5%;
    b) il livello di pressione sonora globale per ciascuna nota, misurata in condizioni di campo libero ed alla tensione nominale misurata ai capi del dispositivo deve essere massimo sull’asse principale dell’apparecchio e compreso fra i 115 e i 125 dB a due metri di distanza da esso;
    c) lo spettro acustico di ciascuno dei due suoni, rilevato nelle condizioni di cui al punto b) con filtri a terze di ottava, deve risultare, su tutta la gamma di frequenze, almenodi 4 dB inferiore al livello di pressione sonora - lineare.
    Nella banda da 1800 a 4500 Hz, nelle stesse condizioni di misura, il livello di pressione sonora deve risultare non inferiore a 105 dB;
    d) un ciclo acustico completo comprende un suono a 392 Hz per la durata di 1/3 della durata totale del ciclo, un suono a 660 Hz per la durata di 1/18 della durata totale del ciclo, un suono a 392 Hz per la durata di 1/18 della durata totale del ciclo, un suono a 660 Hz per la durata di 1/18 della durata totale del ciclo, un suono a 392 Hz per la durata di 1/3 della durata totale del ciclo, un suono a 660 Hz per la durata totale di 1/18 della durata totale del ciclo un suono a 392 Hz per la durata di 1/18 della durata totale del ciclo e, infine un suono di 660 Hz per la durata DI 1/18 della durata totale del ciclo.
    Sulla frazioni di tempo succitate è ammessa una tolleranza in più o in meno del 5%.
    I suoni devono susseguirsi senza interruzioni apprezzabili e senza sovrapposizioni.
    La durata totale del ciclo completo sopradescritto deve essere di 3 sec. = 0,5 sec.
    Fra un ciclo acustico completo ed il successivo può sussistere un intervallo la cui durata massima non deve comunque superare i 0,2 sec. Le condizioni di cui sopra devono essere soddisfatte anche quando la tensione ai morsetti del segnalatore varia da – 10% a + 10% rispetto alla tensione nominale;
    e) una volta azionato per mezzo di un impulso di azionamento di durata inferiore al ciclo acustico descritto al punto d), questo deve arrestarsi e completarsi automaticamente;
    f) il ciclo acustico descritto al punto d) deve potersi ripetere senza danneggiamenti o arresti anormali del dispositivo per 1 ora consecutiva, alimentando il dispositivo alla tensione nominale e ad una temperatura di 20 = 2° C.
    Al termine della prova il dispositivo dovrà arrestarsi e riavviarsi.

    Art. 3
    Il dispositivo supplementare di allarme di cui all’art. 1, applicato su un veicolo nelle condizioni normali di montaggio, alimentato dalla batteria carica, deve dare un livello sonoro soggettivo, misurato sull’asse del veicolo, a 30 metri davanti ad esso, non inferiore a 90 dB.

    Art. 4
    Il dispositivo deve essere riconosciuto conforme alle prescrizioni stabilite agli articoli 2 e 3 dal Ministro dei trasporti – Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.
    Ogni esemplare deve essere conforme al prototipo approvato e deve recare un marchio costituito dalle lettere KSP seguite dal numero di riferimento del provvedimento relativo al riconoscimento.

    Art. 5
    Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

    Roma, addì 17 ottobre 1980.

    Il Ministro: FORMICA

    a questo si può riassumere quanto segue:
    • La sirena omologata é sempre quella "a fischio", ma é stata sostituita in via sperimentale nel 1980. La stessa non é mai stata "disomologata" né esistono decreti o altro che dicano che non é usabile. • La "sperimentazione" ha introdotto il suono bitonale, con le caratteristiche che conosciamo, regolamentata dal D.M. sopra riportato.
    • La cosiddetta"sirena bitonale" é tuttora sperimentale, visto che nessuna legge é stata mai promulgata onde renderla sirena "ufficiale"
    • Le sirene di tipo americano non sono omologate quali sistemi acustici per mezzi di soccorso e polizia, per cui in teoria non sono utilizzabili e, a seguito di sinistro, l'assicurazione non paga. Anzi potrebbero essere sanzionati i conducenti che ne fanno uso, questo in teoria perchè senza precedenti legali e nessun chiarimento legislativo non si può avere la certezza se si possono azionare tali dispositivi o no, per evitare inutili problemi, fino a chiarimento da parte dello stato si sconsiglia l'utilizzo.
    Qualsiasi cosa che venga detta nei vari ambienti, non riconducibile a norma di legge, non ha alcun valore applicativo.
    Ultima modifica di sasygrisù; 23-10-11 alle 20: 30
    ex volontario di protezione civile e volontario cri

  2. #182
    Tenente L'avatar di asics3
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    Scusate ma la sirena a Fischio non era fuorilegge? A noi l'hanno montata senza dir nulla sull'ultima ambulanza arrivata a luglio, e ci hanno piantato un sacco di grane
    ex VVF volontaria; In Croce Rossa: Autista-Soccorritore dipendente e volontaria, Unità Cinofila per ricerca dispersi superficie-maceria-valanga, ex Delegata gruppo giovanile, operatrice TLC, operatrice PostoMedicoAvanzato.



  3. #183
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    Citazione Originariamente Scritto da asics3 Visualizza Messaggio
    Scusate ma la sirena a Fischio non era fuorilegge? A noi l'hanno montata senza dir nulla sull'ultima ambulanza arrivata a luglio, e ci hanno piantato un sacco di grane
    Anche io ho sempre sentito che le sirene ad urlo sono fuorilegge. Inoltre le sirene non devono superare un tot di decibel.... e quelle ad urlo direi che li superano (e non di poco). Anche qui molte nuove autombulanze hanno, oltre alla bitonale classica, la sirena americana.
    Da quanto ho letto, tra una sirena sperimentale (bitonale) ed una non omologata per i veicoli di soccorso (americana), quella da utilizzare è la bitonale.

    "Impossibile è solo una parola pronunciata da piccoli uomini, che trovano piu' facile vivere nel modo che gli è stato dato, piuttosto che cercare di cambiarlo. Impossibile non è un dato di fatto.E' un' opnione. Impossibile non è una regola. E' una SFIDA. Impossibile non è uguale per tutti...Impossibile non è per sempre... Impossible is nothing."

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  4. #184
    Maresciallo L'avatar di Mande
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    Lo so che può sembrare un paradosso per l'acustica ma è così...
    L'americana non si può dire che non si possa utilizzare, però non essendo citata nelle omologazioni per evitare rogne è sconsigliato l'uso fino ad un chiarimento successivo (sia a favore che contro l'utilizzo). Le uniche sirene che si possono usare sono quindi Fischio (omologata) e bitonale (omologata in via sperimentale da 30 anni, ma omologata)
    ex volontario di protezione civile e volontario cri

  5. #185
    Caporale L'avatar di Wolf
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    non so quali siano le leggi e i regolamenti per i veicoli di protezione civile o le ambulanze delle anpas, ma per quanti riguarda i mezzi CRI devono avere la sirena bitonale e basta.

    da "testo unico" del 25/08/10 allegato 2:

    Articolo 1
    Caratteristiche dei dispositivi supplementari di allarme acustico
    1. Il dispositivo supplementare di allarme per i veicoli di soccorso CRI e per gli altri veicoli che ne possono essere dotati occasionalmente deve possedere, in condizioni di campo libero, le seguenti caratteristiche acustiche:
    a)
    emissione di due suoni di frequenza rispettivamente pari a 392 Hz (Sol naturale) e 660 Hz (Mi naturale) Sui valori citati è consentita una tolleranza in più o in meno del 5%
    Cerraib)
    il livello di pressione sonora globale per ciascuna nota, misurata in condizioni di campo libero ed alla tensione nominale misurata ai capi del dispositivo, deve essere massimo sull'asse principale dell'apparecchio e compreso fra i 115 e i 125 dB a due metri di distanza da esso;
    c)
    lo spettro acustico di ciascuno dei due suoni, rilevato nelle condizioni di cui al punto b) con filtri a terze di ottava, deve risultare, su tutta la gamma di frequenze, almeno 4 dB inferiore al livello di pressione sonora-lineare. Nella banda da 1800 a 4500 Hz, nelle stesse condizioni di misura, il livello di pressione sonora deve risultare non inferiore a 105 dB;
    d)
    un ciclo acustico completo comprende un suono a 392 Hz per la durata di 1/3 della durata totale del ciclo, un suono a 660 Hz per la durata di 1/18 della durata totale del ciclo, un suono a 392 Hz per la durata di 1/18 della durata totale del ciclo, un suono a 660 Hz per la durata di 1/18 della durata totale del ciclo, un suono a 392 Hz per la durata di 1/3 della durata totale del ciclo, un suono a 660 Hz per la durata di 1/18 della durata totale del ciclo, un suono a 392 Hz per la durata di 1/18 della durata totale del ciclo e, infine un suono a 660 Hz per la durata di 1/18 della durata totale del ciclo.
    2. Sulle frazioni di tempo succitate è ammessa una tolleranza in più o in meno del 5%.
    3. I suoni devono susseguirsi senza interruzioni apprezzabili e senza sovrapposizioni.
    4. La durata totale del ciclo completo sopradescritto deve essere di 3 sec. ± 0,5 sec.
    5. Fra un ciclo acustico completo ed il successivo può sussistere un intervallo per cui la durata massima non deve comunque superare i 0,2 sec. Le condizioni di cui sopra devono essere soddisfatte anche quando la tensione ai morsetti del segnalatore varia da -10% a +10% rispetto alla tensione nominale;
    e)
    una volta azionato per mezzo di un impulso di azionamento di durata inferiore al ciclo acustico descritto al punto d), questo deve arrestarsi e completarsi automaticamente;
    f)
    il ciclo acustico descritto al punto d) deve potersi ripetere senza danneggiamenti o arresti anormali del dispositivo per 1 ora consecutiva, alimentando il dispositivo della tensione nominale e ad una temperatura di 20 ± 2 gradi C.
    6. Al termine della prova il dispositivo dovrà arrestarsi e riavviarsi.
    7. Il dispositivo supplementare di allarme applicato su un veicolo nelle condizioni normali di montaggio, alimentato dalla batteria carica, deve dare un livello sonoro soggettivo, misurato sull'asse del veicolo, a 30 metri davanti ad esso, non inferiore a 90 dB.
    Articolo 2
    Norme di installazione dei dispostivi supplementari di allarme
    1. Su nessun veicolo CRI non può essere installato più di un dispositivo di allarme acustico.
    2. Il comando del dispositivo di allarme deve essere facilmente accessibile da parte del conducente del veicolo.
    3. Il dispositivo di allarme non deve potersi azionare se la chiave di avviamento non è inserita e se il motore del veicolo è spento.
    http://cri.it/flex/cm/pages/ServeBLO.../IDPagina/5139

  6. #186
    Maresciallo L'avatar di Mande
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    Questo che ho postato è per i veicoli citati nell'art 177 cds (polizia, antincendio, ambulanze e protezione civile)
    Ultima modifica di Mande; 23-10-11 alle 19: 54
    ex volontario di protezione civile e volontario cri

  7. #187

    Predefinito Controllo viabilità Associazione iscritta registro O.N.L.U.S.+ PROTEZIONE CIVILE

    Chi fa parte di un'associazione iscritta sia nel registro delle Organizzazioni di Volontariato sia nel registro del Dipartimento di Protezione Civile, può svolgere attività di controllo della viabilità in una gara ciclistica dilettantistica/amatoriale con tanto di paletta verde/rossa o con paletta rossa in entrambi i lati?

    Mi è stato detto che come Protezione Civile non è possibile ma come associazione "O.N.L.U.S" sì, è possibile.

    Se confermato, è necessario fare un corso con relativo esame in merito?
    O basta semplicemente essere iscritti ad un'associazione qualsiasi di volontariato per poter fare viabilità così come mi è stato detto?

    Mi piacerebbe avere una risposta affidabile e non solo "per sentito dire", la mia domanda infatti è solo per capire se effettivamente si può svolgere l'attività di "controllo della viabilità" senza il rilascio di alcun patentino (esempio A.S.A.). Grazie.

  8. #188
    Capitano L'avatar di Matty91
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    In questa discussione si è molto scritto, in passato, di quanto stai chiedendo. Ti invito a leggerla per farti un idea.

    P.S. quando apri una nuova discussione, controlla che non ve ne siano altre che trattano lo stesso argomento.
    Ultima modifica di Matty91; 16-04-12 alle 17: 07

    "Impossibile è solo una parola pronunciata da piccoli uomini, che trovano piu' facile vivere nel modo che gli è stato dato, piuttosto che cercare di cambiarlo. Impossibile non è un dato di fatto.E' un' opnione. Impossibile non è una regola. E' una SFIDA. Impossibile non è uguale per tutti...Impossibile non è per sempre... Impossible is nothing."

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  9. #189
    Caporale L'avatar di SebuccioCt
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    ciao a tutti sono ritornato, scusate l'assenza ma sono stato molto impegnato. Ciao a te matty...

    per tagliare la testa al toro in questo spinoso problema riguardo a viabilità, palette e quant'altro vi incollo una circolare del DPC:

    Il Capo del Dipartimento della Protezione Civile nazionale - con circolare prot. DPC/CG/0018461 del 10/03/09 (pubblicata in G.U. n°87 del 15/04/09) - ha ricordato che è vietato alle Associazioni di Protezione Civile lo svolgimento di attività diverse da quelle "volte alla previsione e prevenzione delle varie ipotesi di rischio,al soccorso delle popolazioni sinistrate ed ogni altra attività necessaria ed indifferibile diretta a superare l'emergenza connessa agli eventi" (art.3.1 della l. 225/1992) precisando che la materia di protezione civile è chiaramente distinta e non sovrapponibile rispetto a quella dell'ordine pubblico e sicurezza (art. 117 Cods., secondo e terzo comma)"



    Pertanto stante l'inequivocabile assetto normativo qualunque Associazione non può svolgere attività attinente all'ordine pubblico e sicurezza, quale, appunto, a titolo di esempio, dirigere il traffico veicolare (o presidiare, monitorare, sorvegliare o vigilare che dir si voglia).



    Il Capo della Protezione Civile nazionale ha prescritto come lo svolgimento di attività diverse da quelle così previste per legge importa la radiazione dell'iscrizione dai registri o albi di Protezione Civile (come previsto dalla più volte citata circolare prot. DPC/CG/0018461 del 10/03/09 (in G.U. n°87 del 15/04/09) e, ancora peggio, in taluni casi la denuncia per violazione degli art. 316-bis c.p. e/o art. 498 c.p. (come evidenziato dalle circolari prot. DPC/CG/008137 del 09/02/2007 e prot. DPC/CG/0016525 del 11/03/2008).



    Essendo che la Protezione civile non e' annoverata tra gli organi di POLIZIA STRADALE i cui compiti e funzioni sono ben delineati dagli art. 11 e 12 del vigente C.d.S., i suoi appartenenti non possono assolutamente svolgere servizi di viabilità' né utilizzare mezzi, divise, stemmi, palette o qualsiasi oggetto riconducibile alla Protezione Civile e/o finanziati in parte o in totale da Enti Pubblici per scopi di Protezione Civile.
    I volontari di Protezione Civile non sono assolutamente autorizzati a svolgere determinati servizi e NESSUNO può' affidare loro queste funzioni,


    RIFERIMENTI NORMATIVI APPLICABILI:



    Art. 347 Codice Penale: Usurpazione di funzioni pubbliche
    Chiunque usurpa una funzione pubblica o le attribuzioni inerenti a un pubblico impiego e' punito con la reclusione fino a due anni. Alla stessa pena soggiace il pubblico ufficiale o impiegato il quale, avendo ricevuto partecipazione del provvedimento che fa cessare o sospendere le sue funzioni e le sue attribuzioni, continua ad esercitarle. La condanna importa la pubblicazione della sentenza



    Art. 11 – Codice della Strada: Servizi di polizia stradale

    1. Costituiscono servizi di polizia stradale:

    a) la prevenzione e l'accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale;

    b) la rilevazione degli incidenti stradali;

    c) la predisposizione e l'esecuzione dei servizi diretti a regolare il traffico;

    d) la scorta per la sicurezza della circolazione;

    e) la tutela e il controllo sull'uso della strada.

    2. Gli organi di polizia stradale concorrono, altresì, alle operazioni di soccorso automobilistico e stradale in genere. Possono, inoltre, collaborare all'effettuazione di rilevazioni per studi sul traffico.



    3. Ai servizi di polizia stradale provvede il Ministero dell'interno, salve le attribuzioni dei comuni per quanto concerne i centri abitati. Al Ministero dell'interno compete, altresì, il coordinamento dei servizi di polizia stradale da chiunque espletati.



    4. Gli interessati possono chiedere agli organi di polizia di cui all'art. 12 le informazioni acquisite relativamente alle modalità dell'incidente, alla residenza ed al domicilio delle parti, alla copertura assicurativa dei veicoli e ai dati di individuazione di questi ultimi.



    Art. 12 Codice della Strada: Espletamento dei servizi di polizia stradale

    1. L'espletamento dei servizi di polizia stradale previsti dal presente codice spetta:

    a) in via principale alla specialità' Polizia Stradale della Polizia di Stato;

    b) alla Polizia di Stato;

    c) all'Arma dei carabinieri;

    d) al Corpo della guardia di finanza;

    d-bis) ai Corpi e ai servizi di polizia provinciale, nell'ambito del territorio di competenza;

    e) ai Corpi e ai servizi di polizia municipale, nell'ambito del territorio di competenza;

    f) ai funzionari del Ministero dell'interno addetti al servizio di polizia stradale;

    f-bis) al Corpo di polizia penitenziaria e al Corpo forestale dello Stato, in relazione ai compiti di istituto.

    2. L'espletamento dei servizi di cui all'art. 11, comma 1, lettere a) e b), spetta anche ai rimanenti ufficiali e agenti di polizia giudiziaria indicati nell'art. 57, commi 1 e 2, del codice di procedura penale.



    3. La prevenzione e l'accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale e la tutela e il controllo sull'uso delle strade possono, inoltre, essere effettuati, previo superamento di un esame di qualificazione secondo quanto stabilito dal regolamento di esecuzione:

    a) dal personale dell'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, dell'Amministrazione centrale e periferica del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Dipartimento per i trasporti terrestri appartenente al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti) e dal personale dell'A.N.A.S.;

    b) dal personale degli uffici competenti in materia di viabilità' delle regioni, delle province e dei comuni, limitatamente alle violazioni commesse sulle strade di proprietà' degli enti da cui dipendono;

    c) dai dipendenti dello Stato, delle province e dei comuni aventi la qualifica o le funzioni di cantoniere, limitatamente alle violazioni commesse sulle strade o sui tratti di strade affidate alla loro sorveglianza;

    d) dal personale delle Ferrovie dello Stato e delle ferrovie e tranvie in concessione, che espletano mansioni ispettive o di vigilanza, nell'esercizio delle proprie funzioni e limitatamente alle violazioni commesse nell'ambito dei passaggi a livello dell'amministrazione di appartenenza;

    e) dal personale delle circoscrizioni aeroportuali dipendenti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nell'ambito delle aree di cui all'art. 6, comma 7;

    f) dai militari del Corpo delle capitanerie di porto, dipendenti dal Ministero della marina mercantile, nell'ambito delle aree di cui all'art. 6, comma 7.



    3-bis. I servizi di scorta per la sicurezza della circolazione, nonché' i conseguenti servizi diretti a regolare il traffico, di cui all'articolo 11, comma 1, lettere c) e d), possono inoltre essere effettuati da personale abilitato a svolgere scorte tecniche ai veicoli eccezionali e ai trasporti in condizione di eccezionalità', limitatamente ai percorsi autorizzati con il rispetto delle prescrizioni imposte dagli enti proprietari delle strade nei provvedimenti di autorizzazione o di quelle richieste dagli altri organi di polizia stradale di cui al comma 1.



    4. La scorta e l'attuazione dei servizi diretti ad assicurare la marcia delle colonne militari spetta, inoltre, agli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa delle Forze armate, appositamente qualificati con specifico attestato rilasciato dall'autorità' militare competente.



    5. I soggetti indicati nel presente articolo, eccetto quelli di cui al comma 3-bis, quando non siano in uniforme, per espletare i propri compiti di polizia stradale devono fare uso di apposito segnale distintivo, conforme al modello stabilito nel regolamento.

  10. #190
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    La circolare dell'allora capo della PC Bertolaso era stata scritta con l'intento di chiarire che le associazioni di Protezione Civile non potevano partecipare alle "ronde padane", ma ben si applica anche al discorso della viabilità!

    "Impossibile è solo una parola pronunciata da piccoli uomini, che trovano piu' facile vivere nel modo che gli è stato dato, piuttosto che cercare di cambiarlo. Impossibile non è un dato di fatto.E' un' opnione. Impossibile non è una regola. E' una SFIDA. Impossibile non è uguale per tutti...Impossibile non è per sempre... Impossible is nothing."

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