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Discussione: Autovelox

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  1. #1
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    Exclamation Autovelox

    I vigili impazzano con l' autovelox installato in un’utilitaria anonima o nella Punto dei vigili urbani.
    Si fa anche un vero abuso dell’autovelox fisso, montato sia su auto dei vigili che su auto civetta e piazzano i velox accuratamente occultati dietro siepi, cassonetti, camion parcheggiati e NON PRESIDIATI.
    Gli utenti stanno pensando a iniziative attive contro l’uso indiscriminato, come appostamenti fotografici per segnalare gli usi poco ortodossi (autovelox civetta, autovelox installati su auto in borghese senza autorizzazione, autovelox non controllati, ecc). L’appello, lanciato lo scorso 1 marzo, potrebbe anche portare all’assegnazione di una maglia nera per i sindaci “multaioli”, inospitali verso turisti, viaggiatori e professionisti che si sentono tassati ingiustamente per colpa delle micidiali macchinette.
    Si usa l' autovelox principalmente per far cassa, per glì introiti del Comune, non per la sicurezza.

    Ricordo che viene introdotta una nuova fascia di superamento dei limiti di velocita' (di oltre 60 km/h), con nuove e piu' aspre sanzioni per tutte le fasce.
    Riassumiamo tutte le sanzioni:
    - superamento dei limiti massimi di velocita' di non oltre 10 km/h; sanzione pecuniaria variabile da 38 a 155 euro;
    - superamento dei limiti di oltre i 10 km/h ma non oltre 40 km/h: sanzione pecuniaria da 155 a 624 euro. La sanzione accessoria e' la decurtazione di 5 punti dalla patente.
    - superamento dei limiti di oltre 40 Km/h ma non oltre 60 km/h: sanzione pecuniaria da 370 a 1.458 euro. Le sanzioni accessorie sono la sospensione della patente da uno a tre mesi e la decurtazione di 10 punti dalla patente. E' anche prevista, per i tre mesi successivi alla restituzione della patente, l'emissione di un provvedimento di inibizione di guida del veicolo valido nella fascia oraria notturna, dalle ore 22 alle ore 7 del mattino. (*)
    In caso di recidiva in un biennio scatta la sospensione della patente da otto a diciotto mesi;
    - superamento dei limiti di oltre 60 km/h: sanzione pecuniaria da 500 a 2.000 euro. Le sanzioni accessorie sono la sospensione della patente da sei a dodici mesi e la decurtazione di 10 punti dalla patente. In caso di recidiva in un biennio scatta la revoca della patente.

    Ricordiamoci che c'è una legge che dice:

    Autovelox segnalati

    Il decreto stabilisce che tutte le postazioni di controllo per il rilevamento della velocita' devono essere ben visibili e preventivamente segnalate con cartelli o dispositivi di segnalazione luminosi.
    Le nuove regole, chiarite e precisate dal ministero dei trasporti col decreto del 15/8/07 pubblicato sulla GU n.195 del 23/8/07, valgono solo per tutti i dispositivi di rilevamento fissi, intendendo come tali quelli che funzionano da “fermi”, ovvero autovelox (permanenti o installati a bordo strada in modo temporaneo), telelaser, etc.. Sono esclusi i sistemi di rilevamento “a inseguimento”, ovvero utilizzati da un'auto o moto in movimento. La segnalazione delle postazioni di controllo puo' avvenire con segnali stradali temporanei o permanenti, segnali luminosi a messaggio variabile oppure dispositivi di segnalazione luminosa installati su veicoli.
    Essi devono essere di forma rettangolare di dimensione e colore variabile a seconda del tipo di strada, in conformita' con le disposizioni del regolamento attuativo degli articoli 39 e 41 del codice della strada.
    Sul pannello rettangolare deve essere riportata l'iscrizione “controllo elettronico della velocita'” oppure “rilevamento elettronico della velocita'” , eventualmente integrata con il simbolo o la denominazione dell'organo di polizia stradale che attua il controllo. I segnali luminosi installati sulle autovetture possono contenere iscrizioni sintetiche tipo “controllo velocita'” oppure “rilevamento velocita'”.

    I segnali devono essere posizionati con adeguato anticipo rispetto al luogo ove avviene la rilevazione, in modo da garantire il tempestivo avvistamento, in relazione alla velocita' locale predominante, della postazione di controllo.
    La distanza varia a seconda del tipo di strada ma non deve superare i 4 km.
    Il ministero dell'interno, con circolare del 20/8/07, ha precisato che si possano prendere in considerazione, per stabilire la distanza “adeguata”, le distanze minime indicate nel regolamento attuativo dell'art.39 del codice della strada per i segnali di prescrizione, ovvero 250 metri sulle autostrade e strade extraurbane principali, 150 metri sulle strade extraurbane secondarie e urbane di scorrimento (con velocita' superiore a 50 km/h) e 80 metri sulle altre strade.
    Si dovrebbe evitare che tra il segnale e la postazione di rilevamento vi siano intersezioni che comporterebbero la ripetizione dello stesso. Tuttavia, se cio' avviene, la ripetizione e' necessaria. Non e' invece previsto che vi siano apposti segnali indicanti la “fine” della prescrizione.
    Tale interpretazione e' stata confermata anche dal Ministero dei Trasporti (parere del 21/4/09), che ha precisato anche che le modalita' operative di controllo devono essere stabilite dal Prefetto.


    Voglio essere provocatorio, a fin di bene, per il cittadino, giusta o ingiusta che sia, questa legge, perchè i primi a non rispettarla sono quelli che dovrebbero farla rispettare agli altri, la legge, il codice della strada?
    Ultima modifica di GIULIUS; 12-07-09 alle 22: 26
    Ex Moderatore Sezioni Carabinieri e Polizia di Stato.

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