Lo Statuto associativo (http://www.assocarabinieri.it/statuto.html), all' Art. 8 (Diritti dei Soci) al paragrafo 1 cita: "Solo i soci effettivi non in attività di servizio nelle Forze Armate e nelle Forze di Polizia ad ordinamento nazionale hanno diritto al voto e possono ricoprire cariche in seno all’Associazione".
Mentre all'Art. 23 (costituzione ed elezione del Consiglio di Sezione) al paragrafo 2 cita: "All’Assemblea elettorale possono partecipare tutti i soci effettivi non in servizio iscritti alla Sezione e alla Sottosezione in regola con il pagamento della quota annuale di associazione" e al paragrafo 5: "Le candidature vanno presentate al Presidente di Sezione almeno cinque giorni prima dell’Assemblea elettorale. Ogni socio effettivo può proporre la propria candidatura, dichiarando di accettare l’eventuale elezione".
Art 25 (Segretario di Sezione) paragrafo 1: "Il Segretario della Sezione, che è nominato dal Presidente tra i soci effettivi della Sezione".
Non si parla assolutamente di cariche istituzionali a cui possono accedere i Soci Familiari e Simpatizzanti in Italia.
Solamente all'Estero i Soci discendenti sono equiparati a tutti gli effetti ai Soci effettivi, pertanto hanno diritto di elettorato attivo e passivo.
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