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Discussione: SATI - Personale Amministrativo-Contabile e Tecnico Informantico VVF

  1. #1

    Red face SATI - Personale Amministrativo-Contabile e Tecnico Informantico VVF

    Domanda..
    Nella sezione dei requisito fisici del personale dei vvff leggevo che fra i ruoli di funzionario che esplica attività tecniche non direttive e ne operative ci sono i collaboratori amministrativi, i tecnico-informatici e gli operatori... non richiedono particolari qualità fisiche, neanche vista e udito.. ma chi sono questi operatori? che cosa fanno? sono vigili del fuoco o semplici impiegati statali come gli altri sopra scritti? e poi sul sito dei vvff ho trovato che per essere ammessi al ruolo di operatore bisogna essere iscritti alle liste di collocamento e da li verranno scelti per selezione.. che vuol dire?
    Ultima modifica di sasygrisù; 02-07-09 alle 13: 32

  2. #2
    sasygrisù
    Guest

    Predefinito

    Citazione Originariamente Scritto da mattiam Visualizza Messaggio
    un'altra domanda..
    nella sezione dei requisito fisici del personale dei vvff leggevo che fra i ruoli di funzionario che esplica attività tecniche non direttive e ne operative ci sono i collaboratori amministrativi, i tecnico-informatici e gli operatori... non richiedono particolari qualità fisiche, neanche vista e udito.. ma chi sono questi operatori? che cosa fanno? sono vigili del fuoco o semplici impiegati statali come gli altri sopra scritti? e poi sul sito dei vvff ho trovato che per essere ammessi al ruolo di operatore bisogna essere iscritti alle liste di collocamento e da li verranno scelti per selezione.. che vuol dire?


    Esattamente, I collaboratori amministrativi, i tecnico-informatici e gli operatori sono semplici impiegati statali che lavorno come "civli ordinari" peril Ministero dell'Interno presso il Dipartimento dei Vigili del Fuoco.
    In quei uoli si transità per concorso pubblico, per le liste di collocamento penso si attingevada lì qualche anno fa, oppure per concorso interno overo per chi volesse passare dal ruolo Vigile del Fuoco al ruolo S.A.T.I. (quelli sopra citati per intenderci).
    I Funzionari di quei ruoli sono funzionari a tutti gli effetti, ma olo per la parte amministrativa, di pompiere non hanno assolutamente nulla!!!!!

    Nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, oltre all'organico Tecnico-Operativo composto da: Volonatri, Vigili Permanenti, Capi Squadra, Capi Reparto, Ispettori Antincendio, Sostituti Direttori Antincendio, Direttori Vice Dirigenti, Dirigenti, Dirigenti Superiori e Dirigenti Generali (personale in divisa); esistono anche categorie di lavoratori dell'attuale ruolo S.A.T.I. (Servizio Amministrativo Tecnico Informatico) ex ruolo STAC (Servizio Tecnico Amministrativo Contabile), in paole povere dipendenti del Ministero dell'Interno che lavorano presso le strutture del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile. (personale non in divisa).

    Si dividono in: ruolo Operatori ed Assistenti; ruolo dei Collaboratori e Sostituti Direttori Contabili; ruolo dei Funzionari Amministrativo-Contabili; ruolo dei Collaboratori e Sostituti Tecnici Informatici; e ruolo dei Funzionari Tecnico Informatici.

    Ruolo Operatori ed Assistenti: Operatore Tecnico, Operatore Professionale, Opratore Esperto, Assistente, Assistente Capo, Assistente Capo con scatto convenzionale.

    Ruolo Tecnici Informatici: Operatore Tecnico Informatico, Operatore Tecnico Informatico Professionale, Operatore Tecnico Informatico Esperto.

    Ruolo dei Funzionari Amministrativo Contabili: Sostituto Direttore Amministrativo Contabile, Funzionario Amministrativo Contabile Vice Direttore,

    Ruolo dei Funzionari tecnici Informatici: Sostituto Direttore Tecnico Informatico.


    p.s.
    Avrò saltato sicuramenete qualche qualifica, ma di questo ramo ci capisco poco e niente
    Ultima modifica di sasygrisù; 18-11-19 alle 17: 57

  3. #3
    sasygrisù
    Guest

    Predefinito Estratto dal DLgs n°217 del 13.10.05. solo SATI

    Titolo III ORDINAMENTO DEL PERSONALE NON DIRETTIVO E NON DIRIGENTE DEL CORPONAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO CHE ESPLETA ATTIVITA' TECNICHE,AMMINISTRATIVO-CONTABILI E TECNICO-INFORMATICHE

    Capo I
    Ruoli tecnici, amministrativo-contabili e tecnico-informatici
    Art. 85.
    Istituzione dei ruoli
    1. Per le esigenze organizzative e operative del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, connesse a quelle istituzionali, sono istituiti i seguenti ruoli del personale che svolge attivita' tecniche, amiministrativo-contabili e tecnico-informatiche:
    a) ruolo degli operatori;
    b) ruolo degli assistenti;
    c) ruolo dei collaboratori e dei sostituti direttori amministrativo-contabili;
    d) ruolo dei collaboratori e dei sostituti direttori tecnico-informatici;
    e) ruolo dei funzionari amministrativo-contabili direttori;
    f) ruolo dei funzionari tecnico-informatici direttori.
    2. Il personale appartenente ai ruoli di cui al comma 1 svolge le mansioni proprie della qualifica di appartenenza anche in supporto a strutture operative e in localita' colpite da grave calamita' pubblica o in altre situazioni di emergenza in cui il Corpo nazionale dei vigili del fuoco sia chiamato a svolgere i propri compiti istituzionali.
    3. La sovraordinazione funzionale fra gli appartenenti ai ruoli di cui al comma 1 e' determinata come segue: funzionari direttori, sostituti direttori e collaboratori, assistenti, operatori.
    4. La dotazione organica dei ruoli di cui al comma 1 e' fissata nella tabella A allegata al presente decreto.

    Capo II
    Ruolo degli operatori
    Art. 86.
    Articolazione del ruolo degli operatori
    1. Il ruolo degli operatori e' articolato in quattro qualifiche, che assumono le seguenti denominazioni:
    a) operatore;
    b) operatore tecnico;
    c) operatore professionale;
    d) operatore esperto.
    2. Ciascuna delle qualifiche previste dal comma 1 comprende piu' attivita' fondate sulla tipologia della prestazione lavorativa, considerata per il suo contenuto, in relazione ai requisiti culturali, al grado di responsabilita', alla sfera di autonomia che comporta e ai requisiti di accesso. All'individuazione delle attivita' si provvede con decreto del Ministro dell'interno.
    Art. 87.
    Mansioni del personale appartenente al ruolo degli operatori
    1. Il personale appartenente al ruolo degli operatori svolge mansioni richiedenti conoscenze di natura tecnica e amministrativa e capacita' di utilizzazione e manutenzione di mezzi, ivi compresi gli autoveicoli; svolge gli adempimenti, anche manuali, occorrenti alla regolare funzionalita' della struttura o dell'ufficio cui e' addetto, mediante l'utilizzo di apparecchiature semplici o complesse di uso semplice, anche informatiche; svolge compiti di distribuzione, conservazione e archiviazione di atti e documenti, ovvero di ricezione, protocollo e spedizione.
    Art. 88.
    Accesso al ruolo degli operatori
    1. Ferma restando la riserva di posti di cui all'articolo 18, comma 6, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni, l'assunzione nelle qualifiche di operatore e di operatore tecnico avviene mediante selezione tra i cittadini italiani iscritti nelle liste di collocamento in possesso dei seguenti requisiti:
    a) godimento dei diritti politici;
    b) eta' stabilita dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
    c) idoneita' fisica, psichica e attitudinale al servizio, secondo i requisiti stabiliti con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
    d) titolo di studio della scuola dell'obbligo, facendo salvi gli eventuali ulteriori requisiti per specifiche attivita';
    e) qualita' morali e di condotta previste dalle disposizioni dell'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53;
    f) gli altri requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi per l'accesso ai pubblici impieghi.
    2. Alla selezione non sono ammessi coloro che sono stati destituiti dai pubblici uffici o espulsi dalle Forze armate e dai corpi militarmente organizzati o che hanno riportato condanna a pena detentiva per delitto non colposo o sono stati sottoposti a misura di prevenzione.
    3. Il numero dei posti conferibili per ciascun settore di attivita', la determinazione e le modalita' di svolgimento delle prove di esame e i programmi sono stabiliti nella richiesta di bando di offerta, nel rispetto delle disposizioni del decreto ministeriale di cui all'articolo 86, comma 2.
    4. I candidati sono avviati numericamente alla selezione secondo l'ordine di graduatoria risultante dalle liste delle sezioni circoscrizionali per l'impiego territorialmente competenti.
    5. La selezione, consistente nello svolgimento di prove pratiche attitudinali ovvero in sperimentazioni lavorative, tende ad accertare l'idoneita' dei candidati a svolgere le mansioni proprie della qualifica e non comporta valutazione comparativa.
    6. Possono essere nominati, a domanda, operatori od operatori tecnici, nell'ambito delle vacanze organiche disponibili, il coniuge e i figli superstiti, nonche' il fratello, qualora unico superstite, degli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco deceduti o divenuti permanentemente inabili al servizio, per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento delle attivita' istituzionali, purche' siano in possesso dei requisiti di cui al comma 1 e non si trovino nelle condizioni di cui al comma 2.
    7. Le disposizioni di cui al comma 6 si applicano, altresi', al coniuge e ai figli superstiti, nonche' al fratello, qualora unico superstite, degli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco deceduti o divenuti permanentemente inabili al servizio, per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento di missioni internazionali.
    8. I candidati utilmente selezionati sono avviati al servizio e, a conclusione dei periodo di prova della durata di sei mesi, conseguono la nomina alla qualifica per la quale sono stati selezionati, sulla base di una relazione del responsabile del comando o dell'ufficio presso cui hanno prestato servizio, e prestano giuramento.
    9. I candidati di cui al comma 8 sono ammessi a ripetere, per una sola volta, il periodo di prova, su motivata proposta del funzionario dirigente dell'ufficio o del comando cui sono applicati.
    Art. 89.
    Promozioni alle qualifiche superiori
    1. Nell'ambito del ruolo degli operatori, la promozione da una qualifica a quella superiore e' conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, a coloro che, alla data dello scrutinio, abbiano compiuto cinque anni di effettivo servizio nella qualifica inferiore e che, nel biennio precedente lo scrutinio medesimo, non abbiano riportato una sanzione disciplinare piu' grave della sanzione pecuniaria.

    Capo III
    Ruolo degli assistenti Art. 90.
    Articolazione del ruolo degli assistenti
    1. Il ruolo degli assistenti e' articolato in due qualifiche, che assumono le seguenti denominazioni:
    a) assistente;
    b) assistente capo.
    2. In. relazione alla diversita' delle mansioni previste, le qualifiche di assistente e di assistente capo comprendono i profili professionali di assistente amministrativo-contabile, assistente amministrativo-contabile capo, assistente tecnico-informatico e assistente tecnico-informatico capo. Le dotazioni organiche dei predetti profili professionali sono determinate con decreto del Ministro dell'interno, nel rispetto della dotazione organica fissata, per le qualifiche di assistente e assistente capo, nella tabella A allegata al presente decreto e nei regolamenti ministeriali di cui all'articolo 141, comma 1. Prima dell'adozione, il decreto ministeriale e' comunicato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento della funzione pubblica ed al Ministero dell'economia e delle finanze.

    Art. 91.
    Mansioni del personale appartente al ruolo degli assistenti
    1. ll personale appartenente ai profili professionali di assistente amministrativo-contabile e assistente amministrativo-contabile capo esercita nel settore di impiego attivita' di coordinamento e controllo di unita' operative di livello inferiore; svolge anche attivita' di reperimento e rilascio di informazioni elementari; collabora con le professionalita' superiori, anche attraverso la redazione e la compilazione di documenti e modulistica, la predisposizione, la classificazione e il controllo di atti e la tenuta di strumenti di registrazione e di archiviazione; partecipa alla formazione del personale di livello inferiore; ad esso possono essere attribuiti incarichi specialistici richiedenti particolari conoscenze e attitudini.
    2. Il personale appartenente ai profili professionali di assistente tecnico-informatico e di assistente tecnico-informatico capo esercita nel settore di impiego, nell'ambito della specifica professionalita' tecnica posseduta e nel quadro di indirizzi definiti, funzioni in materie tecniche e informatiche, fornendo supporto alle professionalita' superiori; svolge attivita' di installazione, esercizio e manutenzione di reti e impianti tecnici, di gestione di sistemi di controllo e supervisione, di risoluzione di anomalie di funzionamento di varia complessita' su prodotti e sistemi; partecipa alla formazione del personale di livello inferiore; ad esso possono essere attribuiti incarichi specialistici richiedenti particolari conoscenze e attitudini.
    Art. 92.
    Immissione nel ruolo degli assistenti
    1. L'accesso alla qualifica iniziale del ruolo degli assistenti avviene:
    a) nel limite del sessanta per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante concorso interno per titoli e superamento di un successivo corso di formazione professionale, riservato al personale che, alla predetta data, rivesta la qualifica di operatore esperto;
    b) nel limite del restante quaranta per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante concorso interno per titoli, prova pratica ed esame scritto e successivo corso di formazione professionale, riservato al personale del ruolo degli operatori che, alla predetta data, abbia compiuto sei anni di effettivo servizio nel ruolo medesimo e che, nei sei anni medesimi, abbia frequentato con profitto i corsi di aggiornamento professionale individuati nella durata, nei contenuti, nelle modalita' di svolgimento e nei criteri di ammissione alla frequenza, con decreto del Ministro dell'interno.
    2. Ai concorsi di cui al comma 1 e' ammesso il personale, in possesso dei requisiti ivi previsti, che, nel biennio precedente la data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande, non abbia riportato una sanzione disciplinare piu' grave della sanzione pecuniaria.
    3. Per l'ammissione al corso di formazione professionale di cui al comma 1, lettera a), a parita' di punteggio prevalgono nell'ordine, l'anzianita' di qualifica, l'anzianita' di servizio e la maggiore eta'. Per la formazione della graduatoria del concorso di cui al comma 1, lettera b), a parita' di punteggio, prevalgono, nell'ordine, la qualifica, l'anzianita' di qualifica, l'anzianita' di servizio e la maggiore eta'.
    4. Gli operatori esperti ammessi al corso di formazione del concorso di cui al comma 1, lettera a), e vincitori anche di quello di cui alla lettera b) del medesimo comma, indetti lo stesso anno, sono esclusi dalla graduatoria di questo ultimo concorso.
    5. I posti rimasti scoperti nel concorso di cui al comma 1, lettera b), sono devoluti, fino alla data di inizio del relativo corso di formazione professionale, ai partecipanti del concorso di cui al comma 1, lettera a), risultati idonei in relazione ai punteggi conseguiti. Quelli non coperti per l'ammissione al corso di formazione professionale di cui al comma 1, lettera a), sono devoluti, fino alla data di inizio del relativo corso di formazione, agli idonei al concorso di cui alla lettera b) del medesimo comma.
    6. I frequentatori che al termine dei corsi di cui al comma 1, lettere a) e b), abbiano superato l'esame finale, conseguono la nomina ad assistente nell'ordine determinato dalla rispettiva graduatoria finale del corso, con decorrenza giuridica dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze e con decorrenza economica dal giorno successivo alla data di conclusione del corso medesimo. I vincitori del concorso di cui al comma 1, lettera a), precedono in ruolo i vincitori dal concorso di cui alla lettera b) del medesimo comma.
    7. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti le modalita' di svolgimento dei concorsi di cui al comma 1, le materie oggetto dell'esame, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione e i punteggi da attribuire a ciascuna di esse, la composizione delle commissioni esaminatrici, nonche' le modalita' di svolgimento dei corsi di formazione professionale successivi ai concorsi e i criteri per la formazione delle graduatorie di fine corso.
    Art. 93.
    Promozione ad assistente capo
    1. La promozione alla qualifica di assistente capo e' conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, agli assistenti che, alla data dello scrutinio, abbiano compiuto cinque anni di effettivo servizio nella qualifica e che, nel biennio precedente lo scrutinio medesimo, non abbiano riportato una sanzione disciplinare piu' grave della sanzione pecuniaria.
    Art. 94.
    Attribuzione di uno scatto convenzionale agli assistenti capo
    1. Agli assistenti capo che abbiano maturato otto anni di effettivo servizio nella qualifica e' attribuito uno scatto convenzionale, fermo restando quanto previsto dal comma 2.
    2. Lo scatto convenzionale e' attribuito al personale che, nel biennio precedente, non abbia riportato una sanzione disciplinare piu' grave della sanzione pecuniaria.
    3. Per il personale sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 15, comma 1, lettere a) e b), della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni, ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione disciplinare piu' grave della sanzione pecuniaria, l'attribuzione dello scatto convenzionale avviene, anche con effetto retroattivo, dopo la positiva definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto dal comma 2. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del testo unico.
    4. Lo scatto convenzionale di cui al presente articolo e' attribuito come assegno ad personam riassorbibile in caso di accesso ai ruoli superiori, fermo restando il principio del mantenimento del trattamento economico piu' favorevole previsto dall'articolo 174.

    Capo IV
    Ruolo dei collaboratori e dei sostitutidirettori amministrativo-contabili
    Art. 95.
    Articolazione del ruolo dei collaboratori e dei sostituti direttori amministrativo-contabili
    1. Il ruolo dei collaboratori e dei sostituti direttori amministrativo-contabili e' articolato in cinque qualifiche, che assumono le seguenti denominazioni:
    a) vice collaboratore amministrativo-contabile;
    b) collaboratore amministrativo-contabile;
    c) collaboratore amministrativo-contabile esperto;
    d) sostituto direttore amministrativo-contabile;
    e) sostituto direttore amministrativo-contabile capo.
    Art. 96.
    Funzioni del personale appartenente al ruolo dei collaboratori e dei sostituti direttori amministrativo-contabili
    1. Il personale appartenente al ruolo dei collaboratori e dei sostituti direttori amministrativo-contabili svolge, nell'ambito della specifica professionalita' posseduta e nel quadro di indirizzi definiti, funzioni in materia amministrativa e contabile, fornendo supporto tecnico-amministrativo alle professionalita' superiori, anche mediante l'utilizzo e la gestione di apparecchiature di uso comune; svolge attivita' amministrative, istruttorie e di revisione contabile ovvero esegue operazioni di contabilizzazione ed economato, cassa e magazzino, di tenuta e gestione di archivi; in assenza di specifiche professionalita' superiori, svolge funzioni di consegnatario e cassa anche con servizio di sportello; svolge mansioni di segretario in commissioni anche di concorso.
    2. Ai sostituti direttori amministrativo-contabili e ai sostituti direttori amministrativo-contabili capo, oltre a quanto specificato al comma 1, possono essere attribuiti incarichi specialistici richiedenti particolari conoscenze e attitudini nonche' responsabilita' di coordinamento di struttura. Possono collaborare direttamente con i primi dirigenti, ove richiesto da peculiari esigenze organizzative e fermi restando i rapporti di sovraordinazione funzionale, e firmare congiuntamente al funzionario delegato gli atti contabili; collaborano alla predisposizione del bilancio preventivo e consuntivo con riferimento al proprio settore di competenza. Ai sostituti direttori amministrativo-contabili capo possono essere attribuiti il coordinamento di piu' strutture, sotto la responsabilita' del dirigente o di un suo delegato, nonche', in relazione alla preparazione posseduta, compiti di formazione del personale.
    Art. 97.
    Accesso al ruolo dei collaboratori e dei sostituti direttori amministrativo-contabili
    1. Ferma restando la riserva di posti di cui all'articolo 18, comma 6, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni, l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei collaboratori e dei sostituti direttori amministrativo-contabili avviene:
    a) nel limite del cinquanta per cento dei posti disponibili, mediante pubblico concorso per esami, consistenti in due prove scritte e un colloquio, con facolta' di far precedere le prove di esame da una prova preliminare di carattere generale, mediante idonei test, il cui superamento costituisce requisito essenziale per la successiva partecipazione al concorso medesimo;
    b) nel limite del cinquanta per cento dei posti disponibili, mediante concorso interno per titoli di servizio ed esami, consistenti in due prove scritte e in un colloquio, riservato al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in possesso, alla data del bando di indizione del concorso, di un'anzianita' di servizio non inferiore a sette anni, del titolo di studio di cui all'articolo 98, comma 1, lettera d), e che, nell'ultimo biennio, non abbia riportato una sanzione disciplinare piu' grave della sanzione pecuniaria.
    2. Per la formazione della graduatoria del concorso di cui al comma 1, lettera b), a parita' di punteggio, prevalgono, nell'ordine, la qualifica, l'anzianita' di qualifica, l'anzianita' di servizio e la maggiore eta'.
    3. I posti rimasti scoperti nel concorso di cui al comma 1, lettera b), sono devoluti, fino alla data di inizio del relativo periodo di prova, ai partecipanti del concorso di cui al comma 1, lettera a), risultati idonei in relazione ai punteggi conseguiti.
    4. Le prove del concorso vertono sulle materie attinenti ai tipi di specializzazione richiesti dal bando di concorso e tendenti ad accertare il possesso delle capacita' professionali per assolvere le funzioni previste.
    5. Possono essere nominati, a domanda, vice collaboratori amministrativo-contabili in prova, nell'ambito delle vacanze organiche disponibili, il coniuge e i figli superstiti, nonche' il fratello, qualora unico superstite, degli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco deceduti o divenuti permanentemente inabili al servizio, per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento delle attivita' istituzionali, purche' siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98, comma 1, e non si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 98, comma 4.
    6. Le disposizioni del comma 5 si applicano, altresi', al coniuge e ai figli superstiti, nonche' al fratello, qualora unico superstite, degli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco deceduti o divenuti permanentemente inabili al servizio, per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento di missioni internazionali.
    7. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalita' di svolgimento dell'eventuale prova preliminare e dei concorsi di cui al comma 1, la composizione delle commissioni esaminatrici, le materie oggetto delle prove di esame, le categorie di titoli da ammettere a valutazione, il punteggio massimo da attribuire a ciascuna di esse e i criteri per la formazione della graduatoria finale.
    Art. 98.
    Requisiti per la nomina a vice collaboratore amministrativo-contabile
    1. L'assunzione dei vice collaboratori amministrativo-contabili di cui all'articolo 97, comma 1, lettera a), avviene mediante pubblico concorso al quale possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:
    a) godimento dei diritti politici;
    b) eta' stabilita dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
    c) idoneita' fisica, psichica e attitudinale al servizio, secondo i requisiti stabiliti con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
    d) titolo di studio di istruzione secondaria di secondo grado che consente l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario;
    e) qualita' morali e di condotta previste dalle disposizioni dell'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53;
    f) gli altri requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi per l'accesso ai pubblici impieghi.
    2. Con decreto del Ministro dell'interno sono individuate le tipologie dei titoli di studio di cui al comma 1, lettera d), richiesti per la partecipazione al concorso.
    3. A parita' di merito l'appartenenza al Corpo nazionale dei vigili del fuoco costituisce titolo di preferenza, fermi restando gli altri titoli preferenziali previsti dall'ordinamento vigente.
    4. Al concorso non sono ammessi coloro che sono stati destituiti dai pubblici uffici o espulsi dalle Forze armate e dai corpi militarmente organizzati o che hanno riportato condanna a pena detentiva per delitto non colposo o sono stati sottoposti a misura di prevenzione.
    5. I vincitori del concorso sono nominati vice collaboratori amministrativo-contabili in prova.
    Art. 99.
    Periodo di prova e nomina a vice collaboratore amministrativo-contabile
    1. I vice collaboratori amministrativo-contabili in prova sono avviati al servizio e, a conclusione del periodo di prova della durata di sei mesi, conseguono la nomina a vice collaboratori amministrativo-contabili, sulla base di una relazione del responsabile del comando o dell'ufficio presso cui hanno prestato servizio, e prestano giuramento.
    2. Durante il periodo di prova i vice collaboratori amministrativo-contabili in prova frequentano un corso di formazione teorico-pratico della durata di due mesi. I piani di studi e le modalita' di svolgimento del corso, nonche' quelle degli esami finali sono fissati con decreto del capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile. L'esito dell'esame e' valutato ai fini del superamento del periodo di prova.
    3. I vice collaboratori amministrativo-contabili in prova sono ammessi a ripetere, per una sola volta, il periodo di prova, su motivata proposta del funzionario dirigente del comando o dell'ufficio presso cui hanno prestato servizio.
    4. Il personale gia' appartenente ai ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che non supera il periodo di prova, conserva la qualifica rivestita all'atto dell'ammissione.
    Art. 100.
    Promozione a collaboratore amministrativo-contabile
    1. La promozione alla qualifica di collaboratore amministrativo-contabile e' conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, ai vice collaboratori amministrativo-contabili che, alla data dello scrutinio, abbiano compiuto cinque anni di effettivo servizio nella qualifica e che, nel biennio precedente lo scrutinio medesimo, non abbiano riportato una sanzione disciplinare piu' grave della sanzione pecuniaria.
    Art. 101.
    Promozione a collaboratore amministrativo-contabile esperto
    1. La promozione alla qualifica di collaboratore amministrativo-contabile esperto e' conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, ai collaboratori amministrativo-contabili che, alla data dello scrutinio, abbiano compiuto cinque anni di effettivo servizio nella qualifica e che, nel biennio precedente lo scrutinio medesimo, non abbiano riportato una sanzione disciplinare piu' grave della sanzione pecuniaria.
    Art. 102.
    Attribuzione di uno scatto convenzionale ai collaboratori amministrativo-contabili esperti
    1. Ai collaboratori amministrativo-contabili esperti che abbiano maturato otto anni di effettivo servizio nella qualifica e' attribuito uno scatto convenzionale, fermo restando quanto previsto dal comma 2.
    2. Lo scatto convenzionale e' attribuito al personale che, nel biennio precedente, non abbia riportato una sanzione disciplinare piu' grave della sanzione pecuniaria.
    3. Per il personale sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 15, comma 1, lettere a) e b), della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni, ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione disciplinare piu' grave della sanzione pecuniaria, l'attribuzione dello scatto convenzionale avviene, anche con effetto retroattivo, dopo la positiva definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto, dal comma 2. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del testo unico.
    4. Lo scatto convenzionale di cui al presente articolo e' attribuito come assegno ad personam riassorbibile in caso di accesso ai ruoli superiori, fermo restando il principio del mantenimento del trattamento economico piu' favorevole previsto dall'articolo 174.
    Art. 103.
    Promozione a sostituto direttore amministrativo-contabile
    1. La promozione alla qualifica di sostituto direttore amministrativo-contabile si consegue, nei limiti dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante concorso interno per esami e titoli, al quale sono ammessi i collaboratori amministrativo-contabili esperti che, alla predetta data, abbiano compiuto otto anni di effettivo servizio nella qualifica e che, nel triennio precedente la data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande, non abbiano riportato una sanzione disciplinare piu' grave della sanzione pecuniaria.
    2. Per la formazione della graduatoria del concorso di cui al comma 1, a parita' di punteggio, prevalgono, nell'ordine, l'anzianita' di qualifica, l'anzianita' di servizio e la maggiore eta'.
    3. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti le modalita' di svolgimento del concorso di cui al comma 1, la composizione della commissione esaminatrice, le materie oggetto dell'esame, le categorie di titoli da ammettere a valutazione, il punteggio massimo da attribuire a ciascuna di esse e i criteri per la formazione della graduatoria finale.
    Art. 104.
    Promozione a sostituto direttore amministrativo-contabile capo
    1. La promozione alla qualifica di sostituto direttore amministrativo-contabile capo e' conferita, a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, ai sostituti direttori amministrativo-contabili che, alla data dello scrutinio, abbiano compiuto otto anni di effettivo servizio nella qualifica e che, nel triennio precedente lo scrutinio medesimo, non abbiano riportato una sanzione disciplinare piu' grave della sanzione pecuniaria.
    Art. 105.
    Sostituto direttore amministrativo-contabile capo «esperto»
    1. Ai sostituti direttori amministrativo-contabili capo che abbiano maturato otto anni di effettivo servizio nella qualifica e' attribuito uno scatto convenzionale, fatto salvo quanto previsto dal comma 3. Essi, ferma restando la qualifica rivestita, assumono contestualmente la denominazione di «esperto».
    2. I sostituti direttori amministrativo-contabili capo esperti, oltre a quanto gia' specificato all'articolo 96, collaborano direttamente con i primi dirigenti, ove richiesto da peculiari esigenze organizzative, fermi restando i rapporti di sovraordinazione funzionale. Ad essi sono altresi' attribuiti incarichi specialistici, richiedenti elevate conoscenze e attitudini e possono essere assegnati l'incarico di responsabile di uffici individuati con decreto del capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, nonche' ulteriori funzioni di particolari rilevanza.
    3. La denominazione aggiuntiva e lo scatto convenzionale di cui al comma 1 sono attribuiti al personale che, nel triennio precedente, non abbia riportato una sanzione disciplinare piu' grave della sanzione pecuniaria.
    4. Per il personale sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 15, comma 1, lettere a) e b), della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni, ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione disciplinare piu' grave della sanzione pecuniaria, l'attribuzione della denominazione aggiuntiva e dello scatto convenzionale avviene, anche con effetto retroattivo, dopo la positiva definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto dal comma 3. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del testo unico.
    5. Lo scatto convenzionale di cui al presente articolo e' attribuito come assegno ad personam riassorbibile in caso di accesso ai ruoli superiori, fermo restando il principio del mantenimento del trattamento economico piu' favorevole previsto dall'articolo 174.

    Capo V
    Ruolo dei collaboratori e dei sostituti direttori tecnico-infomatici
    Art. 106.
    Articolazione del ruolo dei collaboratori e dei sostituti direttori tecnico-informatici
    1. Il ruolo dei collaboratori e dei sostituti direttori tecnico-informatici e' articolato in cinque qualifiche che assumono le seguenti denominazioni:
    a) vice collaboratore tecnico-informatico;
    b) collaboratore tecnico-informatico;
    c) collaboratore tecnico-informatico esperto;
    d) sostituto direttore tecnico-informatico;
    e) sostituto direttore tecnico-informatico capo.
    Art. 107.
    Funzioni del personale appartenente al ruolo dei collaboratori e dei sostituti direttori tecnico-informatici
    1. Il personale appartenente al ruolo dei collaboratori e dei sostituti direttori tecnico-informatici svolge, nell'ambito della specifica professionalita' tecnica posseduta e nel quadro di indirizzi definiti, funzioni in materie tecniche e informatiche, fornendo supporto alle professionalita' superiori, anche mediante l'utilizzo e la gestione di apparecchiature complesse; cura la progettazione, la realizzazione, il montaggio, il collaudo di componenti di sistemi realizzati, anche nell'ambito delle attivita' di ricerca; esegue rilievi e misurazioni di laboratorio, verifiche, controlli e sperimentazione di strumenti, di impianti e di circuiti; svolge attivita' di installazione, esercizio e manutenzione di reti e impianti tecnici, di gestione di sistemi di controllo e supervisione, di risoluzione di anomalie di funzionamento di varia complessita' su prodotti e sistemi, di esercizio dei sistemi informativi e in particolare di supporto operativo all'installazione e manutenzione dei sistemi centrali e periferici. Esegue in modo autonomo le procedure in esercizio, gestisce le anomalie e, nell'ambito delle specifiche competenze acquisite, cura l'esecuzione di procedure e di elaborazioni del ciclo informatico; predispone il manuale informatico; assicura i flussi operativi; realizza i programmi curandone la funzionalita' e l'esecuzione.
    2. Ai sostituti direttori tecnico-informatici e ai sostituti direttori tecnico-informatici capo, oltre a quanto specificato al comma 1, possono essere attribuiti incarichi specialistici richiedenti particolari conoscenze e attitudini nonche' responsabilita' di coordinamento di struttura. Possono collaborare direttamente con i primi dirigenti, ove richiesto da peculiari esigenze organizzative e fermi restando i rapporti di sovraordinazione funzionale. Ai sostituti direttori tecnico-informatici capo possono essere attribuiti il coordinamento di piu' strutture, sotto la responsabilita' del dirigente o di un suo delegato, nonche', in relazione alla preparazione posseduta, compiti di formazione del personale.
    Art. 108.
    Accesso al ruolo dei collaboratori e dei sostituti direttori tecnico-informatici
    1. Ferma restando la riserva di posti di cui all'articolo 18, comma 6, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni, l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei collaboratori e dei sostituti direttori tecnico-informatici avviene:
    a) nel limite del cinquanta per cento dei posti disponibili, mediante pubblico concorso per esami, consistenti in due prove scritte e un colloquio, con facolta' di far precedere le prove di esame da una prova preliminare di carattere generale, mediante idonei test, il cui superamento costituisce requisito essenziale per la successiva partecipazione al concorso medesimo;
    b) nel limite del cinquanta per cento dei posti disponibili, mediante concorso interno per titoli di servizio ed esami, consistenti in due prove scritte e in un colloquio, riservato al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in possesso, alla data del bando di indizione del concorso, di un'anzianita' di servizio non inferiore a sette anni, del titolo di studio di cui all'articolo 109, comma 1, lettera d) e che, nell'ultimo biennio, non abbia riportato una sanzione disciplinare piu' grave della sanzione pecuniaria.
    2. Per la formazione della graduatoria del concorso di cui al comma 1, lettera b), a parita' di punteggio, prevalgono, nell'ordine, la qualifica, l'anzianita' di qualifica, l'anzianita' di servizio e la maggiore eta'.
    3. I posti rimasti scoperti nel concorso di cui al comma 1, lettera b), sono devoluti, fino alla data di inizio del relativo periodo di prova, ai partecipanti del concorso di cui al comma 1, lettera a), risultati idonei in relazione ai punteggi conseguiti.
    4. Le prove del concorso vertono sulle materie attinenti ai tipi di specializzazione richiesti dal bando di concorso e tendenti ad accertare il possesso delle capacita' professionali per assolvere le funzioni previste.
    5. Possono essere nominati, a domanda, vice collaboratori tecnico-informatici in prova, nell'ambito delle vacanze organiche disponibili, e ammessi a frequentare il primo corso di formazione utile, il coniuge e i figli superstiti, nonche' il fratello, qualora unico superstite, degli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco deceduti o divenuti permanentemente inabili al servizio, per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento delle attivita' istituzionali, purche' siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 109, comma 1, e non si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 109, comma 4.
    6. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano, altresi', al coniuge e ai figli superstiti, nonche' al fratello, qualora unico superstite, degli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco deceduti o divenuti permanentemente inabili al servizio, per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento di missioni internazionali.
    7. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalita' di svolgimento dell'eventuale prova preliminare e dei concorsi di cui al comma 1, la composizione delle commissioni esaminatrici, le materie oggetto delle prove di esame, le categorie di titoli da ammettere a valutazione, il punteggio massimo da attribuire a ciascuna di esse e i criteri per la formazione della graduatoria finale.
    Art. 109.
    Requisiti per la nomina a vice collaboratore tecnico-informatico
    1. L'assunzione dei vice collaboratori tecnico-informatici di cui all'articolo 108, comma 1, lettera a), avviene mediante pubblico concorso al quale possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:
    a) godimento dei diritti politici;
    b) eta' stabilita dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
    c) idoneita' fisica, psichica e attitudinale al servizio, secondo i requisiti stabiliti con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
    d) titolo di studio di istruzione secondaria di secondo grado che consente l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario;
    e) qualita' morali e di condotta previste dalle disposizioni dell'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53;
    f) gli altri requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi per l'accesso ai pubblici impieghi.
    2. Con decreto del Ministro dell'interno sono individuate le tipologie dei titoli di studio di cui al comma 1, lettera d), richiesti per la partecipazione al concorso.
    3. A parita' di merito l'appartenenza al Corpo nazionale dei vigili del fuoco costituisce titolo di preferenza, fermi restando gli altri titoli preferenziali previsti dall'ordinamento vigente.
    4. Al concorso non sono ammessi coloro che sono stati destituiti dai pubblici uffici o espulsi dalle Forze armate e dai corpi militarmente organizzati o che hanno riportato condanna a pena detentiva per delitto non colposo o sono stati sottoposti a misura di prevenzione.
    5. I vincitori del concorso sono nominati vice collaboratori tecnico-informatici in prova.
    Art. 110.
    Periodo di prova e nomina a vice collaboratore tecnico-informatico
    1. I vice collaboratori tecnico-informatici in prova sono avviati al servizio e, a conclusione del periodo di prova della durata di sei mesi, conseguono la nomina a vice collaboratori tecnico-informatici, sulla base di una relazione del responsabile del comando o dell'ufficio presso cui hanno prestato servizio, e prestano giuramento.
    2. Durante il periodo di prova i vice collaboratori tecnico-informatici in prova frequentano un corso di formazione teorico-pratico della durata di due mesi. I piani di studi e le modalita' di svolgimento del corso, nonche' quelle degli esami finali sono fissati con decreto del capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile. L'esito dell'esame e' valutato ai fini del superamento del periodo di prova.
    3. I vice collaboratori tecnico-informatici in prova sono ammessi a ripetere, per una sola volta, il periodo di prova, su motivata proposta del funzionario dirigente del comando o dell'ufficio presso cui hanno prestato servizio.
    4. Il personale gia' appartenente ai ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che non supera il periodo di prova, conserva la qualifica rivestita all'atto dell'ammissione.
    Art. 111.
    Promozione a collaboratore tecnico-informatico
    1. La promozione alla qualifica di collaboratore tecnico-informatico e' conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, ai vice collaboratori tecnico-informatici che, alla data dello scrutinio, abbiano compiuto cinque anni di effettivo servizio nella qualifica e che, nel biennio precedente lo scrutinio medesimo, non abbiano riportato una sanzione disciplinare piu' grave della sanzione pecuniaria.
    Art. 112.
    Promozione a collaboratore tecnico-informatico esperto
    1. La promozione alla qualifica di collaboratore tecnico-informatico esperto e' conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, ai collaboratori tecnico-informatici che, alla data dello scrutinio, abbiano compiuto cinque anni di effettivo servizio nella qualifica e che, nel biennio precedente lo scrutinio medesimo, non abbiano riportato una sanzione disciplinare piu' grave della sanzione pecuniaria.
    Art. 113.
    Attribuzione di uno scatto convenzionale ai collaboratori tecnico-informatici esperti
    1. Ai collaboratori tecnico-informatici esperti che abbiano maturato otto anni di effettivo servizio nella qualifica e' attribuito uno scatto convenzionale, fermo restando quanto previsto dal comma 2.
    2. Lo scatto convenzionale e' attribuito al personale che, nel biennio precedente, non abbia riportato una sanzione disciplinare piu' grave della sanzione pecuniaria.
    3. Per il personale sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 15, comma 1, lettere a) e b), della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni, ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione disciplinare piu' grave della sanzione pecuniaria, l'attribuzione dello scatto convenzionale avviene, anche con effetto retroattivo, dopo la positiva definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto dal comma 2. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del testo unico.
    4. Lo scatto convenzionale di cui al presente articolo e' attribuito come assegno ad personam riassorbibile in caso di accesso ai ruoli superiori, fermo restando il principio del mantenimento del trattamento economico piu' favorevole previsto dall'articolo 174.
    Art. 114.
    Promozione a sostituto direttore tecnico-informatico
    1. La promozione alla qualifica di sostituto direttore tecnico-informatico si consegue, nei limiti dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante concorso interno per esami e titoli, al quale sono ammessi i collaboratori tecnico-informatici esperti che, alla predetta data, abbiano compiuto otto anni di effettivo servizio nella qualifica e che, nel triennio precedente la data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande, non abbiano riportato una sanzione disciplinare piu' grave della sanzione pecuniaria.
    2. Per la formazione della graduatoria del concorso di cui al comma 1, a parita' di punteggio, prevalgono, nell'ordine, l'anzianita' di qualifica, l'anzianita' di servizio e la maggiore eta'.
    3. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti le modalita' di svolgimento del concorso di cui al comma 1, la composizione della commissione esaminatrice, le materie oggetto dell'esame, le categorie di titoli da ammettere a valutazione, il punteggio massimo da attribuire a ciascuna di esse e i criteri per la formazione della graduatoria finale.
    Art. 115.
    Promozione a sostituto direttore tecnico-informatico capo
    1. La promozione alla qualifica di sostituto direttore tecnico-informatico capo e' conferita, a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, ai sostituti direttori tecnico-informatici che, alla data dello scrutinio, abbiano compiuto otto anni di effettivo servizio nella qualifica e che, nel triennio precedente lo scrutinio medesimo, non abbiano riportato una sanzione disciplinare piu' grave della sanzione pecuniaria.
    Art. 116.
    Sostituto direttore tecnico-informatico capo «esperto»
    1. Ai sostituti direttori tecnico-informatici capo che abbiano maturato otto anni di effettivo servizio nella qualifica e' attribuito uno scatto convenzionale, fatto salvo quanto previsto dal comma 3. Essi, ferma restando la qualifica rivestita, assumono contestualmente la denominazione di «esperto».
    2. I sostituti direttori tecnico-informatici capo esperti, oltre a quanto specificato all'articolo 107, collaborano direttamente con i primi dirigenti, ove richiesto da peculiari esigenze organizzative, fermi restando i rapporti di sovraordinazione funzionale. Ad essi sono altresi' attribuiti incarichi specialistici, richiedenti elevate conoscenze e attitudini e possono essere assegnati l'incarico di responsabile di uffici individuati con decreto del capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, nonche' ulteriori funzioni di particolare rilevanza.
    3. La denominazione aggiuntiva e lo scatto convenzionale di cui al comma 1 sono attribuiti al personale che, nel triennio precedente, non abbia riportato una sanzione disciplinare piu' grave della sanzione pecuniaria.
    4. Per il personale sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 15, comma 1, lettere a) e b), della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni, ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione disciplinare piu' grave della sanzione pecuniaria, l'attribuzione della denominazione aggiuntiva e dello scatto convenzionale avviene, anche con effetto retroattivo, dopo la positiva definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto dal comma 3. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del testo unico.
    5. Lo scatto convenzionale di cui al presente articolo e' attribuito come assegno ad personam riassorbibile in caso di accesso ai ruoli superiori, fermo restando il principio del mantenimento del trattamento economico piu' favorevole previsto dall'articolo 174.

    Capo VI
    Ruolo dei funzionari amministrativo-contabili direttori
    Art. 117.
    Articolazione del ruolo dei funzionari amministrativo-contabili direttori
    1. Il ruolo dei funzionari amministrativo-contabili direttori e' articolato in tre qualifiche, che assumono le seguenti denominazioni:
    a) funzionario amministrativo-contabile vice direttore;
    b) funzionario amministrativo-contabile direttore;
    c) funzionario amministrativo-contabile direttore-vicedirigente.
    Art. 118.
    Funzioni del personale appartenente al ruolo dei funzionari amministrativo-contabili direttori
    1. Il personale appartenente al ruolo dei funzionari amministrativo-contabili direttori svolge, nel quadro di indirizzi generali, compiti di pianificazione, coordinamento e controllo delle attivita' amministrativo-contabili, con autonomia e responsabilita' organizzative; adotta atti e provvedimenti attribuiti alla sua competenza; svolge attivita' di studio e di ricerca, attivita' istruttoria, ispettiva e di verifica finalizzata all'accertamento della concreta applicazione delle normative vigenti e firma congiuntamente al funzionario delegato gli atti contabili; collabora alla predisposizione del bilancio preventivo e consuntivo in riferimento al proprio settore di competenza; svolge mansioni di consegnatario o economo e agente di cassa; segue le procedure di acquisto, provvedendo anche all'indagine di mercato; svolge attivita' di predisposizione e redazione di atti e documenti, riferiti all'attivita' dell'amministrazione, comportanti un elevato grado di complessita', autonomia e responsabilita'; segue l'organizzazione dei programmi di formazione, addestramento, qualificazione e aggiornamento tecnico del personale. Il funzionario direttore-vicedirigente, altresi', gestisce, coordina e controlla l'attivita' amministrativa di processi lavorativi complessi con relative risorse umane e strumentali. Allo stesso possono essere attribuiti, inoltre, incarichi specialistici, richiedenti elevate conoscenze e attitudini e puo' essere delegato l'esercizio di determinate funzioni dirigenziali.
    Art. 119.
    Accesso al ruolo dei funzionari amministrativo-contabili direttori
    1. L'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei funzionari amministrativo-contabili direttori avviene mediante pubblico concorso per esami, con facolta' di far precedere le prove di esame da una prova preliminare di carattere generale, mediante idonei test, il cui superamento costituisce requisito essenziale per la successiva partecipazione al concorso medesimo. Al concorso possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:
    a) godimento dei diritti politici;
    b) eta' stabilita dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio l997, n. 127;
    c) idoneita' fisica, psichica e attitudinale al servizio, secondo i requisiti stabiliti con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
    d) laurea magistrale tra quelle indicate nel decreto ministeriale di cui al comma 2;
    e) qualita' morali e di condotta previste dalle disposizioni dell'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53;
    f) gli altri requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi per l'accesso ai pubblici impieghi.
    2. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono indicate le classi delle lauree magistrali ad indirizzo giuridico ed economico prescritte per l'ammissione al concorso di cui al comma 1, individuate secondo le norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei. Sono fatti salvi, ai fini dell'ammissione al concorso, i diplomi di laurea specialistica ad indirizzo giuridico ed economico rilasciati in sede di attuazione del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 3 novembre 1999, n.
    509, ovvero secondo l'ordinamento didattico vigente prima del suo adeguamento ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e delle relative disposizioni attuative.
    3. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono previste le forme dell'eventuale preselezione per la partecipazione al concorso di cui al comma 1, le modalita' di svolgimento del concorso medesimo, le prove di esame, scritte e orali, le prime in numero non inferiore a due, la composizione della commissione esaminatrice e i criteri di formazione della graduatoria finale.
    4. Nel concorso il venti per cento dei posti e' riservato al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in possesso del titolo di cui al comma 1, lettera d), e degli altri requisiti prescritti, con un'anzianita' di servizio effettivo di almeno sette anni alla data del bando di indizione del concorso. E' ammesso a fruire della riserva il personale che, nel triennio precedente, non abbia riportato una sanzione disciplinare piu' grave della sanzione pecuniaria. I posti riservati, non coperti per mancanza di vincitori, sono conferiti, secondo l'ordine della graduatoria, ai partecipanti al concorso risultati idonei.
    5. Al concorso non sono ammessi coloro che sono stati destituiti da pubblici uffici o espulsi dalle Forze armate, dai corpi militarmente organizzati o che hanno riportato condanna a pena detentiva per reati non colposi o che sono stati sottoposti a misura di prevenzione.
    6. I vincitori del concorso sono nominati funzionari amministrativo-contabili vice direttori in prova.
    Art. 120.
    Periodo di prova e nomina a funzionario amministrativo-contabile vice direttore
    1. Il periodo di prova ha la durata di sei mesi, di cui tre mesi di corso di formazione presso l'Istituto superiore antincendi e tre mesi di applicazione pratica presso i comandi provinciali dei vigili del fuoco o gli uffici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. I piani di studi, le modalita' di svolgimento del corso di formazione e del relativo esame, e del periodo di applicazione pratica nonche' i criteri di determinazione della posizione in ruolo sono fissati con decreto del capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile.
    2. A conclusione del periodo di prova, i funzionari amministrativo-contabili vicedirettori in prova conseguono la nomina a funzionario amministrativo-contabile vicedirettore, sulla base della graduatoria di fine corso e della relazione del responsabile del comando o dell'ufficio presso cui hanno prestato servizio. Essi prestano giuramento e sono inseriti nel ruolo secondo l'ordine della graduatoria determinata ai sensi del comma 1.
    3. I funzionari amministrativo-contabili vice direttori in prova sono ammessi a ripetere, per una sola volta, il periodo di prova, su motivata proposta del funzionario dirigente dell'ufficio o del comando presso cui hanno prestato servizio o del direttore dell'Istituto superiore antincendi.
    4. Il personale gia' appartenente ai ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che non supera il periodo di prova, conserva la qualifica rivestita all'atto dell'ammissione.
    5. L'assegnazione dei funzionari amministrativocontabili vicedirettori alle sedi di servizio e' effettuata in relazione alla scelta manifestata dagli interessati secondo l'ordine della graduatoria determinata ai sensi del comma 1, nell'ambito delle sedi indicate dall'amministrazione.
    Art. 121.
    Promozione alla qualifica di funzionario amministrativo-contabile direttore
    1. La promozione alla qualifica di funzionario amministrativo-contabile direttore e' conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, ai funzionari amministrativo-contabili vicedirettori che, alla data dello scrutinio, abbiano compiuto otto anni di effettivo servizio nella qualifica e che, nel biennio precedente lo scrutinio medesimo, non abbiano riportato una sanzione disciplinare piu' grave della sanzione pecuniaria.
    Art. 122.
    Promozione alla qualifica di funzionario amministrativo-contabile direttore-vicedirigente
    1. La promozione alla qualifica di funzionario amministrativo-contabile direttore vicedirigente si consegue, nei limiti dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante concorso interno per titoli di servizio ed esami, al quale sono ammessi i funzionari amministrativo-contabili direttori che, alla predetta data, abbiano compiuto otto anni di effettivo servizio nella qualifica e che, nell'ultimo triennio, non abbiano riportato una sanzione disciplinare piu' grave della sanzione pecuniaria.
    2. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalita' di svolgimento del concorso di cui al comma 1, la composizione della commissione esaminatrice, le materie oggetto delle prove di esame, le categorie di titoli da ammettere a valutazione, il punteggio massimo da attribuire a ciascuna di esse e i criteri per la formazione della graduatoria finale.
    Art. 123.
    Attribuzione di uno scatto convenzionale ai funzionari amministrativo-contabili direttori-vicedirigenti
    1. Ai funzionari amministrativo-contabili direttori-vicedirigenti che abbiano maturato cinque anni di effettivo servizio nella qualifica e' attribuito uno scatto convenzionale, fermo restando quanto previsto dal comma 2.
    2. Lo scatto convenzionale e' attribuito al personale che, nel biennio precedente, non abbia riportato una sanzione disciplinare piu' grave della sanzione pecuniaria.
    3. Per il personale sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 15, comma 1, lettere a) e b), della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni, ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione disciplinare piu' grave della sanzione pecuniaria, l'attribuzione dello scatto convenzionale avviene, anche con effetto retroattivo, dopo la positiva definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto dal comma 2. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del testo unico.
    4. Lo scatto convenzionale di cui al presente articolo e' attribuito come assegno ad personam riassorbibile in caso di accesso ai ruoli superiori, fermo restando il principio del mantenimento del trattamento economico piu' favorevole previsto dall'articolo 174.

    Capo VII
    Ruolo dei funzionari tecnico-informatici direttori
    Art. 124.
    Articolazione del ruolo dei funzionari tecnico-informatici direttori
    1. Il ruolo dei funzionari tecnico-informatici direttori e' articolato in tre qualifiche, che assumono le seguenti denominazioni:
    a) funzionario tecnico-informatico vice direttore;
    b) funzionario tecnico-informatico direttore;
    c) funzionario tecnico-informatico direttore-vicedirigente.
    Art. 125.
    Funzioni del personale appartenente al ruolo dei funzionari tecnico-informatici direttori
    1. Il personale appartenente al ruolo dei funzionari tecnico-informatici direttori svolge, nell'ambito della specifica professionalita' tecnica posseduta, attivita' di elevata responsabilita' in materie tecniche e informatiche; cura la progettazione, la realizzazione e il collaudo su lavorazioni anche realizzate da professionalita' inferiori; svolge attivita' di ricerca, verifica, controllo e sperimentazione di strumenti, di impianti e circuiti. Nel quadro di indirizzi generali, esercita compiti di pianificazione, coordinamento e controllo delle attivita' proprie del settore di appartenenza, con autonomia e responsabilita' organizzative; svolge attivita' di stadio e formula progetti particolareggiati e proposte operative nei diversi settori di attivita'; cura la realizzazione dei programmi; gestisce, coordina e controlla l'attivita' di uno o piu' settori nei quali e' ripartita la struttura presso la quale e' assegnato; segue l'organizzazione dei programmi di formazione, addestramento, qualificazione e aggiornamento tecnico del personale; prefigura la struttura hardware necessaria; gestisce il software di base apportando le eventuali modifiche; effettua l'analisi tecnica di procedure; definisce le specifiche tecniche e le funzioni relative al software, al sistema e alla rete, realizzando prodotti di analisi; valuta prodotti di software e soluzioni hardware; controlla gli standard di funzionamento; coordina e pianifica le attivita' di sviluppo dei sistemi informatici. Il funzionario direttore-vicedirigente, altresi', gestisce, coordina e controlla l'attivita' di processi lavorativi complessi con relative risorse umane e strumentali. Allo stesso possono essere attribuiti, inoltre, incarichi specialistici, richiedenti elevate conoscenze e attitudini e puo' essere delegato l'esercizio di determinate funzioni dirigenziali.
    Art. 126.
    Accesso al ruolo dei funzionari tecnico-informatici direttori
    1. L'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei funzionari tecnico-informatici direttori avviene mediante pubblico concorso per esami, con facolta' di far precedere le prove di esame da una prova preliminare di carattere generale, mediante idonei test, il cui superamento costituisce requisito essenziale per la successiva partecipazione al concorso medesimo. Al concorso possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:
    a) godimento dei diritti politici;
    b) eta' stabilita dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
    c) idoneita' fisica, psichica e attitudinale al servizio, secondo i requisiti stabiliti con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
    d) laurea magistrale tra quelle indicate nel decreto ministeriale di cui al comma 2;
    e) qualita' morali e di condotta previste dalle disposizioni dell'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53;
    f) gli altri requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi per l'accesso ai pubblici impieghi.
    2. Con decreto del Ministro dell'interno sono indicate le classi delle lauree magistrali ad indirizzo tecnico e informatico prescritte per l'ammissione al concorso di cui al comma 1, individuate secondo le norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei. Sono fatti salvi, ai fini dell'ammissione al concorso, i diplomi di laurea specialistica ad indirizzo tecnico e informatico rilasciati in sede di attuazione del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 3 novembre 1999, n. 509, ovvero secondo l'ordinamento didattico vigente prima del suo adeguamento ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e delle relative disposizioni attuative.
    3. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono previste le forme dell'eventuale preselezione per la partecipazione al concorso di cui al comma 1, le modalita' di svolgimento del concorso medesimo, le prove di esame, scritte e orali, le prime in numero non inferiore a due, la composizione della commissione esaminatrice e i criteri di formazione delle graduatoria finale.
    4. Nel concorso il venti per cento dei posti e' riservato al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in possesso del titolo di cui al comma 1, lettera d), e degli altri requisiti prescritti, con un'anzianita' di servizio di almeno sette anni alla data del bando di indizione del concorso. E' ammesso a fruire della riserva il personale che, nel triennio precedente, non abbia riportato una sanzione disciplinare piu' grave della sanzione pecuniaria. I posti riservati, non coperti per mancanza di vincitori, sono conferiti, secondo l'ordine della graduatoria, ai partecipanti al concorso risultati idonei.
    5, Al concorso non sono ammessi coloro che sono stati destituiti da pubblici uffici o espulsi dalle Forze armate, dai corpi militarmente organizzati o che hanno riportato condanna a pena detentiva per reati non colposi o che sono stati sottoposti a misura di prevenzione.
    6. I vincitori del concorso sono nominati funzionari tecnico-informatici vice direttori in prova.
    Art. 127.
    Periodo di prova e nomina a funzionario tecnico-informatico vice direttore
    1. Il periodo di prova ha la durata di sei mesi, di cui tre mesi di corso di formazione presso l'Istituto superiore antincendi e tre mesi di applicazione pratica presso i comandi provinciali dei vigili del fuoco o gli uffici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. I piani di studi, le modalita' di svolgimento del corso di formazione, e del relativo esame, e del periodo di applicazione pratica, nonche' i criteri di determinazione della posizione in ruolo sono fissati con decreto del capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile.
    2. A conclusione del periodo di prova, i funzionari tecnico-informatici vice direttori in prova conseguono la nomina a funzionario tecnico-informatico vice direttore, sulla base della graduatoria di fine corso e della relazione del responsabile del comando o dell'ufficio presso cui hanno prestato servizio. Essi prestano giuramento e sono inseriti nel ruolo secondo l'ordine della graduatoria determinata ai sensi del comma 1.
    3. I funzionari tecnico-informatici vice direttori in prova sono ammessi a ripetere, per una sola volta, il periodo di prova, su motivata proposta del funzionario dirigente dell'ufficio o del comando presso cui hanno prestato servizio o del direttore dell'Istituto superiore antincendi.
    4. Il personale gia' appartenente ai ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che non supera il periodo di prova, conserva la qualifica rivestita all'atto dell'ammissione.
    5. L'assegnazione dei funzionari tecnico-informatici vice direttori alle sedi di servizio e' effettuata in relazione alla scelta manifestata dagli interessati secondo l'ordine della graduatoria determinata ai sensi del comma 1, nell'ambito delle sedi indicate dall'amministrazione.
    Art. 128.
    Promozione alla qualifica di funzionario tecnico-informatico direttore
    1. La promozione alla qualifica di funzionario tecnico-informatico direttore e' conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, ai funzionari vice direttori tecnico-informatici che, alla data dello scrutinio, abbiano compiuto otto anni di effettivo servizio nella qualifica e che, nel biennio precedente lo scrutinio medesimo, non abbiano riportato una sanzione disciplinare piu' grave della sanzione pecuniaria.
    Art. 129.
    Promozione alla qualifica di funzionario tecnico-informatico direttore-vicedirigente
    1. La promozione alla qualifica di funzionario tecnico-informatico direttore-vicedirigente si consegue, nei limiti dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante concorso interno per titoli di servizio ed esami, al quale sono ammessi i funzionari tecnico-informatici direttori che, alla predetta data, abbiano compiuto otto anni di effettivo servizio nella qualifica e che, nell'ultimo triennio, non abbiano riportato una sanzione disciplinare piu' grave della sanzione pecuniaria.
    2. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalita' di svolgimento del concorso di cui al comma 1, la composizione della commissione esaminatrice, le materie oggetto delle prove di esame, le categorie di titoli da ammettere a valutazione, il punteggio massimo da attribuire a ciascuna di esse e i criteri per la formazione della graduatoria finale.
    Art. 130.
    Attribuzione di uno scatto convenzionale ai funzionari tecnico-informatici direttori-vicedirigenti
    1. Ai funzionari tecnico-informatici direttori-vicedirigenti che abbiano maturato cinque anni di effettivo servizio nella qualifica e' attribuito uno scatto convenzionale, fermo restando quanto previsto dal comma 2.
    2. Lo scatto convenzionale e' attribuito al personale che, nel biennio precedente, non abbia riportato una sanzione disciplinare piu' grave della sanzione pecuniaria.
    3. Per il personale sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 15, comma 1, lettere a) e b), della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni, ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione disciplinare piu' grave della sanzione pecuniaria, l'attribuzione dello scatto convenzionale avviene, anche con effetto retroattivo, dopo la positiva definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto dal comma 2. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del testo unico.
    4. Lo scatto convenzionale di cui al presente articolo e' attribuito come assegno ad personam riassorbibile in caso di accesso ai ruoli superiori, fermo restando il principio del mantenimento del trattamento economico piu' favorevole previsto dall'articolo 174.
    Ultima modifica di sasygrisù; 02-07-09 alle 14: 04

  4. #4
    Soldato L'avatar di angelatiziana
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    Question urgente, domanda a tutti i Vdf

    Buonasera sono Angela Tiziana.
    Sono delle Marche. Ho conosciuto un ragazzo che dice di essere un vigile del fuoco e che può promettermi un posto come centralinista solo parlando col
    comandante della sua sede.
    Io non so...Diffido di queste cose. Non ci vuole un concorso? O basta il passaparola tra colleghi?Grazie sin da ora per la risposta.
    Nei secoli fedele!

  5. #5
    Soldato L'avatar di peppin
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    Buonasera sono Angela Tiziana.
    Sono delle Marche. Ho conosciuto un ragazzo che dice di essere un vigile del fuoco e che può promettermi un posto come centralinista solo parlando col
    comandante della sua sede.
    Io non so...Diffido di queste cose. Non ci vuole un concorso? O basta il passaparola tra colleghi?Grazie sin da ora per la risposta.
    Attenta a questa persona perchè per entrare nei vigili del fuoco si può entrare tramite concorso pubblico oppure come volontario però sempre dopo aver presentato domanda al comando di appartenenza,passando due visite mediche edopo aver avuto il decreto dal ministero che ti certifica che vieni iscritta negli elenchi volontari solo però se superi il corso di formazione per volontari.....non si entra tramite raccomandazioni e senza una domanda presentata...comunque per maggiori informazioni per l'arruolamento basta che usi la funzione cerca.....saluti da peppin

    Chiedo allo staf di intervenire in questa discussione per dare maggiori spiegazioni oppure per chiudere la discussione...grazie allo staff,saluti da peppin
    Ultima modifica di sasygrisù; 22-02-15 alle 09: 53

  6. #6
    Tenente L'avatar di asics3
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    peppin non penso che lei (o il suo amico) intendesse un lavoro come vigile del fuoco addetto al centralino, ma come civile. In quasi ogni comando c'è diverso personale civile che lavora in ufficio PER i vigili del fuoco, ma che nello specifico non fanno parte del Corpo e infatti non portano la divisa
    Ora non so esattamente come funziona nel resto d'Italia, ma se non erro per far parte dello staff civile che lavora nei vari comandi ci vuole anche lì un concorso.
    Prova a informarti meglio da questo tuo amico e fatti dare qualche info in più, così vediamo di capirci qualcosa pure noi!
    Ultima modifica di sasygrisù; 22-02-15 alle 09: 53
    ex VVF volontaria; In Croce Rossa: Autista-Soccorritore dipendente e volontaria, Unità Cinofila per ricerca dispersi superficie-maceria-valanga, ex Delegata gruppo giovanile, operatrice TLC, operatrice PostoMedicoAvanzato.



  7. #7
    Soldato L'avatar di angelatiziana
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    Grazie ragazzi!

    Mi informerò meglio...Poi Vi faccio sapere in privato cosa succede se il topic viene chiuso.

    Buona serata!
    Ultima modifica di sasygrisù; 22-02-15 alle 09: 53
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  8. #8

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    Ciao Angelatiziana,
    allora sicuramente per entrare anche come civile nei VVF serve superare un concorso pubblico o essere iscritto ad una lista di collocamento..
    per avere informazioni dettagliate ti consiglio di visitare questa discussione, qui ci sono tutte le info per rispondere alla tua domanda! un po lunghino si ma esauriente!
    Ultima modifica di sasygrisù; 04-11-09 alle 20: 26
    ALIIS SERVIENDO CONSUMOR
    Noi viviamo in un mondo fatto di chimica; siamo chimica noi stessi. (P.Levi)

  9. #9
    Soldato L'avatar di angelatiziana
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    Ho chiamato ore 17: 20 alla caserma di Fermo, mi han detto che quel ragazzo non esiste. Ora questo ragazzo è triste e mi dice che non lo dicono per privacy se uno presta servizio in un comando oppure no...Sto impazzendo...Oh, comunque mi avete fatto venir voglia di arruolarmi, di fare domanda... :-)
    Ultima modifica di sasygrisù; 29-11-09 alle 18: 05
    Nei secoli fedele!

  10. #10
    Moderatore L'avatar di sasygrisù
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    Citazione Originariamente Scritto da angelatiziana Visualizza Messaggio
    Buonasera sono Angela Tiziana.
    Sono delle Marche. Ho conosciuto un ragazzo che dice di essere un vigile del fuoco e che può promettermi un posto come centralinista solo parlando col
    comandante della sua sede.
    Io non so...Diffido di queste cose. Non ci vuole un concorso? O basta il passaparola tra colleghi?Grazie sin da ora per la risposta.
    Citazione Originariamente Scritto da angelatiziana Visualizza Messaggio
    Ho chiamato ore 17: 20 alla caserma di Fermo, mi han detto che quel ragazzo non esiste. Ora questo ragazzo è triste e mi dice che non lo dicono per privacy se uno presta servizio in un comando oppure no...Sto impazzendo...Oh, comunque mi avete fatto venir voglia di arruolarmi, di fare domanda... :-)


    Diffida da queste promesse, per qualsiasi posto come vigile del fuoco, che sia amministrativo, che sia ruolo operativo vi si accede per concorso pubblico, non per conoscenza del comandante.

    Riguardo alla privacy, se quella persona presta servizio effettivamente lì e se si chiama come ti ha detto, non vedo il motivo per cui non debbano dirti se è in servizio o meno;
    Differentemente, e qui entra in gioco la privacy, non possono fornirti indirizzo e recapito telefonico.

    Prius undis flamma antequam flectar
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