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Discussione: Conosciamo la Polizia Locale

  1. #41

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    Citazione Originariamente Scritto da mattiaict87 Visualizza Messaggio
    Un topic per conoscere cos'è la Polizia Locale detto in parole molto semplici.

    Corpo di circa 60.000 agenti/ufficiali, presente in molti comuni/province

    La polizia locale è la nuova definizione delle polizie che dipendono dagli enti locali, quindi comuni provincia e regione.

    La competenza legislativa è materia delle regioni, ancor più dopo la legge costituzionale del 2003

    le uniformi e i colori dei veicoli in dotazioni ovvero i gradi e i segni distintivi sono definiti da ogni regione, lo stesso vale per la denominazione (municipale o locale)

    a oggi gli agenti di polizia municipale/provinciale possono portare armi senza licenza nel solo territorio di competenza, e rivestono funzioni di agente/ufficiale di pg. ovvero agente di pubb. sic. e agente di polizia stradale solo nel territorio di competenza.

    la qualifica di agente di pubb. sic è conferita dal prefetto su richiesta del sindaco.

    l'armamento obbligatorio è stabilito dal consiglio comunale/provinciale dell'ente, l'arma naturallmente può essere portata solo dagli agenti che rivestono la qualità di agente di pubblica sicurezza

    la tipologia dell'arma deve essere tra quelle previste dal catalogo nazionale delle armi.

    la polizia municipale/provinciale può portare armi lunghe solo per particolari servizi.

    è prevista da pochi anni una immatricolazione particolare per i veicoli adibiti al servizio di polizia stradale svolto dalla polizia municipale/provinciale

    non vi è un numero unico o centrali operative territoriali, bensì solo nei grossi comuni sono presenti centrali operative in supporto agli agenti dello stesso comune.

    i concorsi per potervi accedere sono fatti a livello comunale/provinciale

    solo in alcune regioni vi è l'obbligo di frequentare un corso iniziale per poter operare su strada e ottenere il porto dell'arma

    la legge di riferimento è la legge 65/1986 che per la prima volta è andata a normare la materia, bensì il corpo sia il più vecchio vista la nascita prima dei comuni e poi dello stato Italia inteso in senso unitario.

    la posto in seguito:

    Legge 7 marzo 1986, n. 65
    (in Gazz. Uff., 15 marzo, n. 62).
    Legge-quadro sull'ordinamento della polizia municipale.
    Art. 1. Servizio di polizia municipale.
    1. I comuni svolgono la funzione di polizia locale. A tal fine, può essere appositamente
    organizzato un servizio di polizia municipale.
    2. I comuni possono gestire il servizio di polizia municipale nelle forme associative
    previste dalla legge dello Stato.
    Art. 2 Funzioni del sindaco.
    1. Il sindaco o l'assessore da lui delegato, nell'esercizio delle funzioni di cui al
    precedente art. 1, impartisce le direttive, vigila sull'espletamento del servizio e adotta
    i provvedimenti previsti dalle leggi e dai regolamenti.
    Art. 3. Compiti degli addetti al servizio di polizia municipale.
    1. Gli addetti al servizio di polizia municipale esercitano nel territorio di competenza le
    funzioni istituzionali previste dalla presente legge e collaborano, nell'ambito delle
    proprie attribuzioni, con le Forze di polizia dello Stato, previa disposizione del sindaco,
    quando ne venga fatta, per specifiche operazioni, motivata richiesta dalle competenti
    autorità.
    Art. 4. Regolamento comunale del servizio di polizia municipale.
    1. I comuni singoli o associati adottano il regolamento del servizio di polizia
    municipale, che in particolare, deve contenere disposizioni intese a stabilire:
    1) che le attività vengano svolte in uniforme; possono essere svolte in abito civile
    quando ciò sia strettamente necessario per l'espletamento del servizio e venga
    autorizzato;
    2) che i distacchi e i comandi siano consentiti soltanto quando i compiti assegnati
    ineriscano alle funzioni di polizia municipale e purchè la disciplina rimanga quella
    dell'organizzazione di appartenenza;
    3) che l'ambito ordinario delle attività sia quello del territorio dell'ente di appartenenza
    o dell'ente presso cui il personale sia stato comandato;
    4) che siano osservati i seguenti criteri per i sottoelencati casi particolari:
    a) sono autorizzate le missioni esterne al territorio per soli fini di collegamento e di
    rappresentanza;
    b) le operazioni esterne di polizia, d'iniziativa dei singoli durante il servizio, sono
    ammesse esclusivamente in caso di necessità dovuto alla flagranza dell'illecito
    commesso nel territorio di appartenenza;
    c) le missioni esterne per soccorso in caso di calamità e disastri, o per rinforzare altri
    Corpi e servizi in particolari occasioni stagionali o eccezionali, sono ammesse previa
    esistenza di appositi piani o di accordi tra le amministrazioni interessate, e di esse va
    data previa comunicazione al prefetto.
    Art. 5. Funzioni di polizia giudiziaria, di polizia stradale, di pubblica sicurezza.
    1. Il personale che svolge servizio di polizia municipale, nell'ambito territoriale
    dell'ente di appartenenza e nei limiti delle proprie attribuzioni, esercita anche:
    a) funzioni di polizia giudiziaria, rivestendo a tal fine la qualità di agente di polizia
    giudiziaria, riferita agli operatori, o di ufficiale di polizia giudiziaria, riferita ai
    responsabili del servizio o del Corpo e agli addetti al coordinamento e al controllo, ai
    sensi dell'art. 221, terzo comma, del codice di procedura penale;
    b) servizio di polizia stradale, ai sensi dell'art. 137 del testo unico delle norme sulla
    circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno
    1959, n. 393;
    c) funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza ai sensi dell'art. 3 della presente legge.
    2. A tal fine il prefetto conferisce al suddetto personale, previa comunicazione del
    sindaco, la qualità di agente di pubblica sicurezza, dopo aver accertato il possesso dei
    seguenti requisiti:
    a) godimento dei diritti civili e politici;
    b) non aver subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo o non essere
    stato sottoposto a misura di prevenzione;
    c) non essere stato espulso dalle Forze armate o dai Corpi militarmente organizzati o
    destituito dai pubblici uffici.
    3. Il prefetto, sentito il sindaco, dichiara la perdita della qualità di agente di pubblica
    sicurezza qualora accerti il venir meno di alcuno dei suddetti requisiti.
    4. Nell'esercizio delle funzioni di agente o di ufficiale di polizia giudiziaria e di agente
    di pubblica sicurezza, il personale di cui sopra, messo a disposizione dal sindaco,
    dipende operativamente dalla competente autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza
    nel rispetto di eventuali intese fra le dette autorità e il sindaco.
    5. Gli addetti al servizio di polizia municipale ai quali è conferita la qualità di agente di
    pubblica sicurezza portano, senza licenza, le armi, di cui possono essere dotati in
    relazione al tipo di servizio nei termini e nelle modalità previsti dai rispettivi
    regolamenti, anche fuori dal servizio, purchè nell'ambito territoriale dell'ente di
    appartenenza e nei casi di cui all'art. 4. Tali modalità e casi sono stabiliti, in via
    generale, con apposito regolamento approvato con decreto del Ministro dell'interno,
    sentita l'Associazione nazionale dei comuni d'Italia. Detto regolamento stabilisce
    anche la tipologia, il numero delle armi in dotazione e l'accesso ai poligoni di tiro per
    l'addestramento al loro uso.
    Art. 6. Legislazione regionale in materia di polizia municipale.
    1. La potestà delle regioni in materia di polizia municipale, salve le competenze delle
    regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano, è svolta nel
    rispetto delle norme e dei principi stabiliti dalla presente legge.
    2. Le regioni provvedono con legge regionale a:
    1) stabilire le norme generali per la istituzione del servizio tenendo conto della classe
    alla quale sono assegnati i comuni;
    2) promuovere servizi ed iniziative per la formazione e l'aggiornamento del personale
    addetto al servizio di polizia municipale;
    3) promuovere tra i comuni le opportune forme associative con idonee iniziative di
    incentivazione;
    4) determinare le caratteristiche delle uniformi e dei relativi distintivi di grado per gli
    addetti al servizio di polizia municipale dei comuni della regione stessa e stabilire i
    criteri generali concernenti l'obbligo e le modalità d'uso. Le uniformi devono essere tali
    da escludere la stretta somiglianza con le uniformi delle Forze di polizia e delle Forze
    armate dello Stato;
    5) disciplinare le caratteristiche dei mezzi e degli strumenti operativi in dotazione ai
    Corpi o ai servizi, fatto salvo, quanto stabilito dal comma 5 del precedente art. 5.
    Art. 7. Corpo di polizia municipale e regolamento comunale sullo o giuridico
    del personale.
    1. I comuni nei quali il servizio di polizia municipale sia espletato da almeno sette
    addetti possono istituire il Corpo di polizia municipale, disciplinando lo stato giuridico
    del personale con apposito regolamento, in conformità ai principi contenuti nella legge
    29 marzo 1983, n. 93.
    2. Il regolamento di cui al precedente comma 1 stabilisce:
    1) il contingente numerico degli addetti al servizio, secondo criteri di funzionalità e di
    economicità, in rapporto al numero degli abitanti del comune e ai flussi della
    popolazione, alla estensione e alla morfologia del territorio, alle caratteristiche socioeconomiche
    della comunità locale;
    2) il tipo di organizzazione del Corpo, tenendo conto della densità della popolazione
    residente e temporanea, della suddivisione del comune stesso in circoscrizioni
    territoriali e delle zone territoriali costituenti aree metropolitane.
    3. I comuni definiscono con regolamento l'ordinamento e l'organizzazione del Corpo di
    polizia municipale. L'ordinamento si articola di norma in:
    a) responsabile del Corpo (comandante);
    b) addetti al coordinamento e al controllo;
    c) operatori (vigili).
    4. L'organizzazione del Corpo deve essere improntata al principio del decentramento
    per circoscrizioni o per zone ed al criterio che le dotazioni organiche per singole
    qualifiche devono essere stabilite in modo da assicurare la funzionalità e l'efficienza
    delle strutture del Corpo.
    5. Nel caso di costituzione di associazione , ai sensi dell'art. 1, comma 2, il relativo
    atto costitutivo disciplinerà l'adozione del regolamento di cui al presente articolo,
    fissandone i contenuti essenziali.
    Art. 8. Titoli di studio.
    1. I titoli di studio per l'accesso alle qualifiche, previste dalla presente legge sono
    stabilite in sede di accordo nazionale per i dipendenti degli organi locali.
    Art. 9. Comandante del Corpo di polizia municipale.
    1. Il comandante del Corpo di polizia municipale è responsabile verso il sindaco
    dell'addestramento, della disciplina e dell'impiego tecnico-operativo degli appartenenti
    al Corpo.
    2. Gli addetti alle attività di polizia municipale sono tenuti ad eseguire le direttive
    impartite dai superiori gerarchici e dalle autorità competenti per i singoli settori
    operativi, nei limiti del loro stato giuridico e delle leggi.
    Art. 10. Trattamento economico del personale di polizia municipale.
    1. Gli addetti al servizio di polizia municipale sono inquadrati in livelli retributivi
    determinati in relazione alle funzioni attribuite.
    2. Le indennità attualmente previste dall'art. 26, quarto comma, del decreto del
    Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 347, in sede di accordo nazionale e
    secondo le procedure della legge 29 marzo 1983, n. 93, possono essere elevate fino al
    limite massimo dell'ottanta per cento dell'indennità di cui all'art. 43, terzo comma,
    della legge 1º aprile 1981, n. 121, per coloro ai quali sia attribuito l'esercizio di tutte
    le funzioni di cui all'art. 5 della presente legge. L'aumento non compete al personale
    comandato o collocato in posizione che non comporti l'effettivo espletamento delle
    anzidette funzioni.
    3. L'indennità di cui all'art. 26, quarto comma, lettera f), del decreto del Presidente
    della Repubblica 25 giugno 1983, n. 347, non è cumulabile con qualsiasi altra
    indennità.
    Art. 11. Comunicazione dei regolamenti comunali.
    1. I regolamenti comunali previsti dalla presente legge debbono essere comunicati al
    Ministero dell'interno per il tramite del commissario del Governo.
    Art. 12. Applicazione ad altri enti locali.
    1. Gli enti locali diversi dai comuni svolgono le funzioni di polizia locale di cui sono
    titolari, anche a mezzo di appositi servizi; a questi si applicano le disposizioni di cui
    agli articoli 2, 6, 8, 11, 13 e 14 della presente legge, sostituendo al comune ed ai suoi
    organi l'ente locale e gli organi corrispondenti.
    2. E' altresì applicabile il disposto dell'art. 10, comma 2, della presente legge in favore
    del personale di vigilanza, in relazione alle funzioni di cui al precedente art. 5
    effettivamente svolte.
    Art. 13. Decorrenza dell'indennità prevista dall'art. 10.
    1. L'indennità prevista dall'art. 10 della presente legge sarà corrisposta a decorrere
    dall'applicazione dell'accordo nazionale per il personale dipendente degli enti locali
    successivo all'entrata in vigore della presente legge.
    Art. 14. Copertura dell'onere finanziario.
    1. All'onere finanziario derivante dall'attuazione della presente legge provvedono gli
    enti interessati, nei limiti delle disponibilità dei propri bilanci e senza oneri aggiuntivi a
    carico del bilancio statale.
    piccolo o.t= ti ringrazio enormemente, stavo cercando l'ordinamento dei vigili urbani ma trovavo sempre altro..questo è proprio quello che mi serviva per il concorso! grazie W MILITARIFORUM!
    [
    Effettivo al 2° rgt Alpini Cuneo.

  2. #42
    Maresciallo L'avatar di marcopolprov
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    Citazione Originariamente Scritto da Agente PM Visualizza Messaggio
    -dormi a casa tua
    -lavori dove decidi tu
    -hai più libertà
    -hai meno obblighi
    -non ti occupi di ordine pubblico (almeno non istituzionalmente)
    -una volta stavi a casa il sabato e domenica (adesso un po' meno....)
    -sei generalmente pagato di più (parlo di tabellari e indennit&#224
    -una volta raramente lavoravi di notte (adesso dipende dai comandi)

    diciamo che in generale pur dando il tuo piccollo o grande contributo alla legalità riesci comunque a condurre una vita abbastanza normale senza troppi sacrifici in termini di lontanaza e turni strani....

    queste cose pian piano stanno cambiando anche per noi ma a quanto pare i politici fanno finta di non capire...per questo ho risposto come il più classico dei vigili urbani, quello che diverrò se verrà promulgata una legge di riforma come quella che sta circolando...

    ti saluto e ti auguro di trovare un lavoro più bello di quello del vigile urbano
    Per quanto mi riguarda è rimasto solo il "dormi a casa tua". Questo perché, recentemente, due colleghi sono da poco stati trasferiti a 100 Km di distanza (la Provincia di Roma è molto grande e ovviamente i D.T. sono posizionati anche a grandi distanze tra loro). Quindi speriamo che continuerò a dormire a casa mia! Sabato e Domenica lavoro regolarmente, ho un preciso ordine di servizio settimanale, lavoro di notte molto spesso (etilometro, servizi richiesti da questura e prefettura, anti bracconaggio, controllo trasporto rifiuti e tanto altro). Per quanto riguarda l'ordine pubblico quasi niente. Anche se mi piacerebbe farlo (adeguatamente dotato e preparato... se possibile). Con nessi e connessi. Da quest'anno siamo stati chiamati ai seggi elettorali congiuntamente con carabinieri e/o PS, ma anche da soli. Rientra nell'ordine pubblico questo servizio, giusto? Ma ovviamente non ce lo pagano!
    Ultima modifica di marcopolprov; 26-11-09 alle 02: 04

  3. #43

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    Ciao Marco...noi è da anni che facciamo OP ai seggi nonchè è capitato che siamo stati chiamati in altri ordini pubblici e ci sono state sempre pagate le rispettive indennità di OP dalla Prefettura.

  4. #44

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    Magari mi facessero fare un po' di OP. Mi scrollerei le ragnatele di questi mesi....
    SENZA PAURA, MAI

  5. #45
    Tenente L'avatar di Pol
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    Vorrei porre agli agenti municipali una domanda :

    per quanto riguarda le livree degli automezzi di servizio (scelte direttamente dalla regione), ci sono eccezioni inerenti le città metropolitane ?
    in quanto le livree dei mezzi di PL di Napoli spesso differiscono da quelle di altri comuni campani (non i colori, bensì la forma)
    inoltre c'è una regola che stabilisce che il colore principale di un'autovettura debba essere necessariamente o bianco, o blu scuro (alcune regioni lo adottano) ?
    Ultima modifica di Pol; 29-12-09 alle 20: 30

  6. #46

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    A Napoli non so. In Lombardia le auto devono essere bianche con strisce verdi esattamente come quelle inserite nella galleria fotografica a prescindere che si tratti di città metropolitana o paese di montagna
    SENZA PAURA, MAI

  7. #47
    Sergente L'avatar di coars
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    Ogni regione ha potere legislativo a sè per quanto riguarda la PL e quindi per la forgia e colore delle divise e dei mezzi in dotazione.
    Tale potere gli viene demandato direttamente dalla Legge 65/86.
    In via generale, in tutti questi anni, si è privilegiata una forma e colore unico per le divise e i mezzi in dotazione, ma non è affatto da escludere che alcune regioni abbiano legiferato diversamente.

    Saleut.

  8. #48
    Soldato L'avatar di acciaio_mauri
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    le macchine dovrebbero essere in regione tutte uguali, come le divise, i gradi, gli incarichi stipendi e tutto il resto. questo vale tassativamente con l'ordinamento di pol.locale
    per la pol municipale ex lege 65/86 dovrebbe essere così, ma dato che questo è il topic della Pm, diciamo pure che a napoli si fa un po come viene perche come in molti comuni, anche del nord, i soldi son sempre meno e si sa, bisogna accontentarsi. anche perche le ditte fornitrici sono tante con tanti stili diversi e spesso chi fa i bandi non ne sa nulla di requisiti di un mezzo di polizia
    cmq specifichiamo che ex lege 121 la PM non è inquadrata nelle forze di polizia.
    Ultima modifica di acciaio_mauri; 01-01-10 alle 18: 47

  9. #49

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    Questo denota la mancanza di uniformità della categoria PL dovuta alla mancanza di una legge nuova.

    Citazione Originariamente Scritto da acciaio_mauri Visualizza Messaggio

    cmq specifichiamo che ex lege 121 la PM non è inquadrata nelle forze di polizia.
    Lo sappiamo tutti...
    SENZA PAURA, MAI

  10. #50
    Utenti Storici L'avatar di CISCONE
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    spot televisivo che la regione lombardia ha finziato per far conoscere meglio la Polizia Locale:

    http://crazymotion.net/regione-lomba...CXmK6EjAy.html

    (magari lo facessero dappertutto..cmq la Lombardia sta dimostrando da parecchio di tenerci ai suoi operatori)
    ps. non venitemi a dire che sono vicine le elezioni regionali perchè sul fatto che la Regione Lombardia tenga alla sua Polizia Locale non c'e dubbio!
    Si sta come, d'autunno, sugli alberi, le foglie.

    Il Stai cercando un amico di Naja?

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