Risultati da 1 a 10 di 277

Discussione: Conosciamo la Polizia Locale

Visualizzazione Elencata

  1. #1

    Predefinito Conosciamo la Polizia Locale

    Un topic per conoscere cos'è la Polizia Locale detto in parole molto semplici.

    Corpo di circa 60.000 agenti/ufficiali, presente in molti comuni/province

    La polizia locale è la nuova definizione delle polizie che dipendono dagli enti locali, quindi comuni provincia e regione.

    La competenza legislativa è materia delle regioni, ancor più dopo la legge costituzionale del 2003

    le uniformi e i colori dei veicoli in dotazioni ovvero i gradi e i segni distintivi sono definiti da ogni regione, lo stesso vale per la denominazione (municipale o locale)

    a oggi gli agenti di polizia municipale/provinciale possono portare armi senza licenza nel solo territorio di competenza, e rivestono funzioni di agente/ufficiale di pg. ovvero agente di pubb. sic. e agente di polizia stradale solo nel territorio di competenza.

    la qualifica di agente di pubb. sic è conferita dal prefetto su richiesta del sindaco.

    l'armamento obbligatorio è stabilito dal consiglio comunale/provinciale dell'ente, l'arma naturallmente può essere portata solo dagli agenti che rivestono la qualità di agente di pubblica sicurezza

    la tipologia dell'arma deve essere tra quelle previste dal catalogo nazionale delle armi.

    la polizia municipale/provinciale può portare armi lunghe solo per particolari servizi.

    è prevista da pochi anni una immatricolazione particolare per i veicoli adibiti al servizio di polizia stradale svolto dalla polizia municipale/provinciale

    non vi è un numero unico o centrali operative territoriali, bensì solo nei grossi comuni sono presenti centrali operative in supporto agli agenti dello stesso comune.

    i concorsi per potervi accedere sono fatti a livello comunale/provinciale

    solo in alcune regioni vi è l'obbligo di frequentare un corso iniziale per poter operare su strada e ottenere il porto dell'arma

    la legge di riferimento è la legge 65/1986 che per la prima volta è andata a normare la materia, bensì il corpo sia il più vecchio vista la nascita prima dei comuni e poi dello stato Italia inteso in senso unitario.

    la posto in seguito:

    Legge 7 marzo 1986, n. 65
    (in Gazz. Uff., 15 marzo, n. 62).
    Legge-quadro sull'ordinamento della polizia municipale.
    Art. 1. Servizio di polizia municipale.
    1. I comuni svolgono la funzione di polizia locale. A tal fine, può essere appositamente
    organizzato un servizio di polizia municipale.
    2. I comuni possono gestire il servizio di polizia municipale nelle forme associative
    previste dalla legge dello Stato.
    Art. 2 Funzioni del sindaco.
    1. Il sindaco o l'assessore da lui delegato, nell'esercizio delle funzioni di cui al
    precedente art. 1, impartisce le direttive, vigila sull'espletamento del servizio e adotta
    i provvedimenti previsti dalle leggi e dai regolamenti.
    Art. 3. Compiti degli addetti al servizio di polizia municipale.
    1. Gli addetti al servizio di polizia municipale esercitano nel territorio di competenza le
    funzioni istituzionali previste dalla presente legge e collaborano, nell'ambito delle
    proprie attribuzioni, con le Forze di polizia dello Stato, previa disposizione del sindaco,
    quando ne venga fatta, per specifiche operazioni, motivata richiesta dalle competenti
    autorità.
    Art. 4. Regolamento comunale del servizio di polizia municipale.
    1. I comuni singoli o associati adottano il regolamento del servizio di polizia
    municipale, che in particolare, deve contenere disposizioni intese a stabilire:
    1) che le attività vengano svolte in uniforme; possono essere svolte in abito civile
    quando ciò sia strettamente necessario per l'espletamento del servizio e venga
    autorizzato;
    2) che i distacchi e i comandi siano consentiti soltanto quando i compiti assegnati
    ineriscano alle funzioni di polizia municipale e purchè la disciplina rimanga quella
    dell'organizzazione di appartenenza;
    3) che l'ambito ordinario delle attività sia quello del territorio dell'ente di appartenenza
    o dell'ente presso cui il personale sia stato comandato;
    4) che siano osservati i seguenti criteri per i sottoelencati casi particolari:
    a) sono autorizzate le missioni esterne al territorio per soli fini di collegamento e di
    rappresentanza;
    b) le operazioni esterne di polizia, d'iniziativa dei singoli durante il servizio, sono
    ammesse esclusivamente in caso di necessità dovuto alla flagranza dell'illecito
    commesso nel territorio di appartenenza;
    c) le missioni esterne per soccorso in caso di calamità e disastri, o per rinforzare altri
    Corpi e servizi in particolari occasioni stagionali o eccezionali, sono ammesse previa
    esistenza di appositi piani o di accordi tra le amministrazioni interessate, e di esse va
    data previa comunicazione al prefetto.
    Art. 5. Funzioni di polizia giudiziaria, di polizia stradale, di pubblica sicurezza.
    1. Il personale che svolge servizio di polizia municipale, nell'ambito territoriale
    dell'ente di appartenenza e nei limiti delle proprie attribuzioni, esercita anche:
    a) funzioni di polizia giudiziaria, rivestendo a tal fine la qualità di agente di polizia
    giudiziaria, riferita agli operatori, o di ufficiale di polizia giudiziaria, riferita ai
    responsabili del servizio o del Corpo e agli addetti al coordinamento e al controllo, ai
    sensi dell'art. 221, terzo comma, del codice di procedura penale;
    b) servizio di polizia stradale, ai sensi dell'art. 137 del testo unico delle norme sulla
    circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno
    1959, n. 393;
    c) funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza ai sensi dell'art. 3 della presente legge.
    2. A tal fine il prefetto conferisce al suddetto personale, previa comunicazione del
    sindaco, la qualità di agente di pubblica sicurezza, dopo aver accertato il possesso dei
    seguenti requisiti:
    a) godimento dei diritti civili e politici;
    b) non aver subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo o non essere
    stato sottoposto a misura di prevenzione;
    c) non essere stato espulso dalle Forze armate o dai Corpi militarmente organizzati o
    destituito dai pubblici uffici.
    3. Il prefetto, sentito il sindaco, dichiara la perdita della qualità di agente di pubblica
    sicurezza qualora accerti il venir meno di alcuno dei suddetti requisiti.
    4. Nell'esercizio delle funzioni di agente o di ufficiale di polizia giudiziaria e di agente
    di pubblica sicurezza, il personale di cui sopra, messo a disposizione dal sindaco,
    dipende operativamente dalla competente autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza
    nel rispetto di eventuali intese fra le dette autorità e il sindaco.
    5. Gli addetti al servizio di polizia municipale ai quali è conferita la qualità di agente di
    pubblica sicurezza portano, senza licenza, le armi, di cui possono essere dotati in
    relazione al tipo di servizio nei termini e nelle modalità previsti dai rispettivi
    regolamenti, anche fuori dal servizio, purchè nell'ambito territoriale dell'ente di
    appartenenza e nei casi di cui all'art. 4. Tali modalità e casi sono stabiliti, in via
    generale, con apposito regolamento approvato con decreto del Ministro dell'interno,
    sentita l'Associazione nazionale dei comuni d'Italia. Detto regolamento stabilisce
    anche la tipologia, il numero delle armi in dotazione e l'accesso ai poligoni di tiro per
    l'addestramento al loro uso.
    Art. 6. Legislazione regionale in materia di polizia municipale.
    1. La potestà delle regioni in materia di polizia municipale, salve le competenze delle
    regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano, è svolta nel
    rispetto delle norme e dei principi stabiliti dalla presente legge.
    2. Le regioni provvedono con legge regionale a:
    1) stabilire le norme generali per la istituzione del servizio tenendo conto della classe
    alla quale sono assegnati i comuni;
    2) promuovere servizi ed iniziative per la formazione e l'aggiornamento del personale
    addetto al servizio di polizia municipale;
    3) promuovere tra i comuni le opportune forme associative con idonee iniziative di
    incentivazione;
    4) determinare le caratteristiche delle uniformi e dei relativi distintivi di grado per gli
    addetti al servizio di polizia municipale dei comuni della regione stessa e stabilire i
    criteri generali concernenti l'obbligo e le modalità d'uso. Le uniformi devono essere tali
    da escludere la stretta somiglianza con le uniformi delle Forze di polizia e delle Forze
    armate dello Stato;
    5) disciplinare le caratteristiche dei mezzi e degli strumenti operativi in dotazione ai
    Corpi o ai servizi, fatto salvo, quanto stabilito dal comma 5 del precedente art. 5.
    Art. 7. Corpo di polizia municipale e regolamento comunale sullo o giuridico
    del personale.
    1. I comuni nei quali il servizio di polizia municipale sia espletato da almeno sette
    addetti possono istituire il Corpo di polizia municipale, disciplinando lo stato giuridico
    del personale con apposito regolamento, in conformità ai principi contenuti nella legge
    29 marzo 1983, n. 93.
    2. Il regolamento di cui al precedente comma 1 stabilisce:
    1) il contingente numerico degli addetti al servizio, secondo criteri di funzionalità e di
    economicità, in rapporto al numero degli abitanti del comune e ai flussi della
    popolazione, alla estensione e alla morfologia del territorio, alle caratteristiche socioeconomiche
    della comunità locale;
    2) il tipo di organizzazione del Corpo, tenendo conto della densità della popolazione
    residente e temporanea, della suddivisione del comune stesso in circoscrizioni
    territoriali e delle zone territoriali costituenti aree metropolitane.
    3. I comuni definiscono con regolamento l'ordinamento e l'organizzazione del Corpo di
    polizia municipale. L'ordinamento si articola di norma in:
    a) responsabile del Corpo (comandante);
    b) addetti al coordinamento e al controllo;
    c) operatori (vigili).
    4. L'organizzazione del Corpo deve essere improntata al principio del decentramento
    per circoscrizioni o per zone ed al criterio che le dotazioni organiche per singole
    qualifiche devono essere stabilite in modo da assicurare la funzionalità e l'efficienza
    delle strutture del Corpo.
    5. Nel caso di costituzione di associazione , ai sensi dell'art. 1, comma 2, il relativo
    atto costitutivo disciplinerà l'adozione del regolamento di cui al presente articolo,
    fissandone i contenuti essenziali.
    Art. 8. Titoli di studio.
    1. I titoli di studio per l'accesso alle qualifiche, previste dalla presente legge sono
    stabilite in sede di accordo nazionale per i dipendenti degli organi locali.
    Art. 9. Comandante del Corpo di polizia municipale.
    1. Il comandante del Corpo di polizia municipale è responsabile verso il sindaco
    dell'addestramento, della disciplina e dell'impiego tecnico-operativo degli appartenenti
    al Corpo.
    2. Gli addetti alle attività di polizia municipale sono tenuti ad eseguire le direttive
    impartite dai superiori gerarchici e dalle autorità competenti per i singoli settori
    operativi, nei limiti del loro stato giuridico e delle leggi.
    Art. 10. Trattamento economico del personale di polizia municipale.
    1. Gli addetti al servizio di polizia municipale sono inquadrati in livelli retributivi
    determinati in relazione alle funzioni attribuite.
    2. Le indennità attualmente previste dall'art. 26, quarto comma, del decreto del
    Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 347, in sede di accordo nazionale e
    secondo le procedure della legge 29 marzo 1983, n. 93, possono essere elevate fino al
    limite massimo dell'ottanta per cento dell'indennità di cui all'art. 43, terzo comma,
    della legge 1º aprile 1981, n. 121, per coloro ai quali sia attribuito l'esercizio di tutte
    le funzioni di cui all'art. 5 della presente legge. L'aumento non compete al personale
    comandato o collocato in posizione che non comporti l'effettivo espletamento delle
    anzidette funzioni.
    3. L'indennità di cui all'art. 26, quarto comma, lettera f), del decreto del Presidente
    della Repubblica 25 giugno 1983, n. 347, non è cumulabile con qualsiasi altra
    indennità.
    Art. 11. Comunicazione dei regolamenti comunali.
    1. I regolamenti comunali previsti dalla presente legge debbono essere comunicati al
    Ministero dell'interno per il tramite del commissario del Governo.
    Art. 12. Applicazione ad altri enti locali.
    1. Gli enti locali diversi dai comuni svolgono le funzioni di polizia locale di cui sono
    titolari, anche a mezzo di appositi servizi; a questi si applicano le disposizioni di cui
    agli articoli 2, 6, 8, 11, 13 e 14 della presente legge, sostituendo al comune ed ai suoi
    organi l'ente locale e gli organi corrispondenti.
    2. E' altresì applicabile il disposto dell'art. 10, comma 2, della presente legge in favore
    del personale di vigilanza, in relazione alle funzioni di cui al precedente art. 5
    effettivamente svolte.
    Art. 13. Decorrenza dell'indennità prevista dall'art. 10.
    1. L'indennità prevista dall'art. 10 della presente legge sarà corrisposta a decorrere
    dall'applicazione dell'accordo nazionale per il personale dipendente degli enti locali
    successivo all'entrata in vigore della presente legge.
    Art. 14. Copertura dell'onere finanziario.
    1. All'onere finanziario derivante dall'attuazione della presente legge provvedono gli
    enti interessati, nei limiti delle disponibilità dei propri bilanci e senza oneri aggiuntivi a
    carico del bilancio statale.
    Ultima modifica di mattiaict87; 30-06-09 alle 21: 39

Segnalibri

Permessi di Scrittura

  • Tu non puoi inviare nuove discussioni
  • Tu non puoi inviare risposte
  • Tu non puoi inviare allegati
  • Tu non puoi modificare i tuoi messaggi
  •