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Discussione: Guardie Particolari Giurate - discussione generale

  1. #401
    Utenti Storici L'avatar di basilischio
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    Il problema dlle GpG e lo stesso di qualsiasi altra categoria di lavoratori. Non c'è alcuna differenza. Problemi sindacali, problemi di precariato, problemi di orari, priblemi di straordinari ecc....
    Giustamente la categoria svolge un lavoro particolare, ma qual'è quel lavoro che non lo è nella sua specificità? Poliziotti, GPG, metalmeccanici, alberghieri e quant'altro sovolgono il proprio lavoro con tutti i diritti e doveri delcaso, più o meno salvaguardati da appropriati contratti di lavoro, che vanno discussi in appropriate sedi.
    Ovviamente ognuno delle citate categorie ha le proprie rivendicazioni da fare soprattutto per quelle parti di vita lavorativa che non vanno troppo bene. Cosa giusta e sacrosanta, ma non vedo il perchè queste rivendicazioni debbano essere portate avanti in questo forum che non è una piattaforma sindacale. Va più che bene scambiarsi informazioni, ma abbassarsi a affermazioni contro lo stato per una mancata uniformazione della categoria, mi sembra proprio fuori luogo. In fin dei conti le GPG sono dipendenti di una miriade di aziende private, che come le aziende di qualsiasi altra categoria sono a se stanti e se non vogliono trovare accordi fra di loro hanno tutto il diritto di farlo. So bene che alla categoria delle GPG questa situazione è scomoda, ma lo stato non può fare assolutamente niente in loro favore. Sono i sindacati di categoria che devono operarsi per ottenere collaborazione da parte delle aziende ed ottenere maggior uniformazione per tutto ciò che riguarda i dipendenti.

    Per quanto riguarda la polizia locale è in atto una riforma ed è logico che si discuta e si speri che vengano approvate alcune norme ansichè altre. Per le GPG non c'è nessuna riforma in atto quindi inutile, in questo forum, avanzare propblematiche che non possono essere risolte.
    Ultima modifica di basilischio; 20-06-10 alle 22: 07

  2. #402

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    FRANCODUE, facile che a medesimi problemi, scaturiscano simili questioni per corpi in uniforme secondo le latitudini. E per le guardie è appunto più complessa, per gli interessi economici e la dipendenza diretta dei Ministeri del lavoro e dell’Interno. Un conteso tra Pubblico e Privato.


    ”Cosa si vuol fare, creare un corpo nazionale delle Guardie Particolarmente Giurate ?”

    No. Nazionalizzare il corpo equivale a estirpare la natura privatistica che lo caratterizza, rendendo improponibile il suggerimento. Più semplicemente si vuole uniformare uno Stato giuridico delle guardie giurate, creato ad hoc per una categoria che svolge funzioni private in complemento a quelle di stato aggiornando di volta in volta diritti e doveri di pari passo a funzioni e mansioni che crescono coi tempi.

    La categoria è regolata da un Regio Decreto del 1931, quando le guardie erano vestite di cappello e nella migliore delle ipotesi avevano una pistola di legno. Le mansioni ordinate anche dallo Stato sono notoriamente cambiate e l’abisso è colmato da sfuggevoli circolari del momento.

    Una Comunità UE bussa alle porte dell’Italia a tale proposito.


    ”Semmai ovviare alla loro formazione ed addestramento professionale per i compiti cui sono preposti da parte di funzionari nostri della Postato o Ufficiali dell'Arma questo si.
    Del resto si sta già facendo”


    Premesso che corsi del genere NON sono parte integrante di obblighi legiferati alle aziende ne alle polizie di Stato, e che neppure sono rispettati quelli di pertinenza aziendale che, quando svolti, sono a cura del dipendente nel tempo e spesso anche nei costi, ma detti corsi preposti da parte di funzionari di stato sono solo parte di una realtà millesimale e che nella pratica, trovano riferimento solo a determinate mansioni comandate in ausilio alle ff.oo. esempio: aeroporti, eventuali corsi per le funzioni gpg indetti obbligatoriamente alle aziende ai neo assunti, si articolano in insegnamenti, che quanto scritto fino ad ora in questo spazio dedicato, trova maggiori conclusioni.

    Vero, servono corsi di funzionari vostri della Postato o Ufficiali dell'Arma, ma certo NON per istruire le guardie solo nei modi di comodo in un determinato lavoro cui gli agenti “saranno costretti” a condividere. I corsi devono servire a addestrare le guardie nelle loro funzioni generali e nei corsi avanzati in quelle specifiche. Quindi prima bisogna regolamentare con professionalità la materia o non sarà possibile esprimersi, perché la materia è intricata e come avrai letto, neppure i giudici che regolano Sentenze finali, sono in grado di capacitarsi!

    basilischio, il problema delle Gpg è lo stesso di qualsiasi altra categoria di lavoratori. Con una sola differenza enorme: le Guardie non sono regolamentate solo dal Ministero del Lavoro, ma anche da quello dell’Interno. Un “piccolo” distinguo grande come una casa!

    Non è certa mia intenzione forzare questa discussione in questo forum se lo staff non la ritiene pertinente, ma mi pare non si discuta tanto per cercare di organizzare chissà quale protesta sindacale, ma invece si stia evidenziando in quale sconcertante clima di confusione viva la categoria delle Guardie Particolari Giurate, sottolineando anche problematiche tra ordinamenti, aziende e sindacato.

    Se poi le cause prendono in considerazione anche lacune da parte dello Governo, e discuterle educatamente diviene comunque “inopportuno” in questo forum… sono solo un ospite e mi adeguo alle regole.


    ”In fin dei conti le GPG sono dipendenti di una miriade di aziende private, che come le aziende di qualsiasi altra categoria sono a se stanti e se non vogliono trovare accordi fra di loro hanno tutto il diritto di farlo”

    Uhm. Purtroppo le aziende hanno trovato gli accordi tra loro (vedi Federsicurezza che le rappresenta); il discutibile è come questo “modus operandi” fin troppe volte al limite della legalità e anche oltre, non sia oggetto di intervento da parte degli organi di stato che anzi legiferano ordinanze stridenti con tutto l’ambaradam delle Gpg e che notoriamente ci tengono tanto a fare ruotare tutta la categoria al famoso Regio decreto del 1931.

    Quindi vero che sono i sindacati di categoria che devono operarsi per ottenere collaborazione da parte delle aziende ed ottenere maggior uniformazione per tutto ciò che riguarda i dipendenti, ma spesso, nelle rare volte che funzionano, sono strampalati tra Direzione del Lavoro e Questore che si rimpiattellano le responsabilità.

    Tipico esempio uno sciopero locale annunciato, che finì prima per essere precettato invocando responsabilità per le postazioni di delicate competenze e alla fine (quando lo scioperò venne eluso), si rettificò l’ordine in base al regolamento bla, bla, bla, che in questo caso non prevede bla, bla, bla…

    L’unica cosa certa è la confusione voluta.

    La riforma non è in atto ma è ampliamente discussa portata e riportata all’attenzione. Credo approdata anche in questo forum per la dovuta pertinenza e non certo per essere risolta… evidente che invece sussiste la solita coerenza.

    E pensare che volevo proporre di creare una sezione intitolata Forze Complementari, dove far apparire il corpo delle Guardie Particolari Giurate, per non relegarlo nella stanza “Fuori Tema”…

    «Entrati in una casa, rimanetevi fino a che ve ne andiate da quel luogo. Se in qualche luogo non vi riceveranno e non vi ascolteranno, andandovene, scuotete la polvere di sotto ai vostri piedi, a testimonianza per loro». E partiti, predicavano che la gente si convertisse, scacciavano molti demòni, ungevano di olio molti infermi e li guarivano (Mc 6,7-13)

    Amen.
    Saluti. Ladone

  3. #403
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    Scusate ma la continuo a vedere cosi': siamo privati cittadini che svolgiamo un servizio a chi paga con una divisa ed una pistola,le varie sentenze citate sono momentanee nn permanenti quindi penso che fin quando nn ci sara' una riforma completa della vigilanza x me resteremo solo ed esclusivamente dei guardiani..e brutto ma e cosi...sono 17 anni che sento sempre la stessa canzone...

  4. #404
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    beh il discorso fatto dall'amico Basilischio non è tanto sbagliato a mio parere.

    Parecchi di voi non riescono ad accettare questa forma privata di lavoro, che non discosta assolutamente da altre forme di dipendenza privata di altre categorie.
    Nel forum delle guardie giurate ho avuto modo di leggere che spesso si vogliono queste tanto agoniate qualifiche di pubblico ufficiale e polizia giudiziaria, e altrettanto spesso ci sono litigi già tra voi che fate questo lavoro. Io sinceramente mi vedo d'accordo con coloro i quali appartengono alla vostra categoria e si definiscono dipendenti regolari di un'azienda privata e che sono chiamati a svolgere un servizio per il quale il cliente paga un corrispettivo. Il fatto di avere una divisa non vi discosta assolutamente da altre categorie di privati che sono chiamati a svolgere i propri servizi in uniforme. Il fatto di avere un'arma appunto vi viene data con lo scopo della difesa personale e non per svolgere attività di prevenzione o repressione dei reati, come avviene invece per chi ha la qualifica di ufficiale o agente di pubblica sicurezza.
    Nessuno vuole sminuire il vostro operato, ma non lo si vuol fare come neanche per gli impiegati in altre aziende.

    Lo Stato difficilmente farà una riforma sulla vostra categoria, anche perchè la storia che il vostro lavoro è contemplato in un testo unico del 1931 vi assicuro che non avviene solo per voi.
    Anche altri lavori si basano su leggi e normative create negli anni 30 e quindi ormai abbondantemente superate ma così funziona in Italia.

  5. #405
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    Vecchiaguardia sono pienamente d'accordo con te...

  6. #406

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    Ribadisco il concetto che una eventuale riforma non deve necessariamente puntare alla qualifica di PU o PG per le Gpg; anche se comunque il concetto andrebbe ponderato nei casi specifici come avviene attualmente per la qualifica di Pubblico Servizio; ma per di più, come già avviene per particolari casi di Guardie Giurate comandate in servizio di pubblica utilità, come lo sono per esempio le Guardie Ittiche o Ecologiche, pure volontarie. Infatti, certe sentenze finali sopra viste, ribadiscono chiaramente che sussistono eventualità in cui le Guardie Giurate necessitano di essere riconosciute con particolari qualifiche nell’esercizio delle proprie funzioni. Sempre e comunque in ausilio e mai a pari autorità delle Forze di Stato. Basta non affrontare il problema col para-occhi.

    Tuttavia, mi sforzo di dire che la categoria, attualmente soffre di questioni ben più gravi e prioritarie di una nomina a Pubblico ufficiale o di Polizia Giudiziaria, che graverebbe ulteriormente su questo Corpo malandato e che livelli in modo inequivocabile doveri e diritti dei decretati, non esponendoli a gravosi servizi fino a ieri per particolarità di competenza alle forze dell’ordine con medesimi riconoscimenti di semplici “operai con la pistola”. Volere la botte piena e la moglie ubriaca è sconsiderato!

    Per esempio, adry, sussiste già un preciso distinguo regolamentato tra “Guardiani” e “Guardie Giurate”: probabile che da 17 anni senti sempre la stessa canzone perché nessuno prima si è sognato di cantare diversamente… Credo sarebbe ora di cominciare.

    vecchiaguardia, parechie Guardie Giurate, non riescono ad accettare questa forma privata di lavoro, proprio perché discosta in modo pertinente da altre forme di dipendenza privata di altre categorie, poiché riferita ad un lavoro esercitato in modo professionale e diretto alla soddisfazione di un bisogno privato di protezione ma suscettibile di interagire con la funzione di polizia in quanto costituente “attività integrativa di questa”, in quanto tale, viene subordinata al vaglio del Prefetto.
    Per questo la categoria è contesa da Ministero dell’Interno e del Lavoro.

    Conosci qualche altro operaio con simili precetti?


    "Il fatto di avere una divisa non vi discosta assolutamente da altre categorie di privati che sono chiamati a svolgere i propri servizi in uniforme"

    L’art.254 del Regolamento di esecuzione al T.U.L.P.S. prevede che le guardie particolari giurate, indossano l’uniforme, o in mancanza portano il distintivo, approvati, entrambi dal Prefetto su domanda del concessionario. Tale disposizione è ulteriormente regolamentata dall’art.230 del citato Regolamento che ne dispone le modalità di riconoscimento della stessa. Di conseguenza, nell’atto di approvazione delle divise, sarà prevista anche l’approvazione del distintivo di qualifica per ogni grado o ruolo ricoperto nell’ambito dell’organizzazione interna dell’istituto.

    Conosci qualche altra categoria di privati che sottostà a questo preciso regolamento?

    La confusione è dietro l’angolo e non si può pretendere di legiferare a piacimento la materia. Bisogna sempre affrontarla con la dovuta responsabilità, consci che a causa deve corrispondere dovuto effetto: se categorie di privati che sono chiamati a svolgere i propri servizi per dovere in uniforme regolamentata dal TULPS, vuole dire che per diritto il riconoscimento non deve essere alla pari di quei medesimi che hanno una divisa prettamente aziendale. Mi pare un concetto facile, facile da comprendere.


    "Il fatto di avere un'arma appunto vi viene data con lo scopo della difesa personale e non per svolgere attività di prevenzione o repressione dei reati, come avviene invece per chi ha la qualifica di ufficiale o agente di pubblica sicurezza"

    Più facile a dirsi che a farsi. Non è certo l'arma che fa la qualifica di un corpo, ma la mansione per cui è comandato! Quando una Guardia Particolare Giurata svolge un servizio in uniforme riconosciuto come operatore armato, l'arma potrà servire per difesa personale nella prevenzione e repressione dei reati, nell'ambito delle mansioni cui è comandato!

    Per esempio, una Guardia armata in una banca, prima di tutto, la sua attività è di controllo al fine di prevenzione; poi, nel malaugurato caso di rapina, si ritroverà, suo malgrado, a difendersi, quindi ad intervenire in modo diretto e allo stesso tempo a cercare di reprimere il reato.

    Ma questa è cosa ovvia nella maggiore parte dei servizi svolti: Trasporto valori e Pattuglia stradale tra i primi.

    Nel dettaglio, il servizio delle guardie particolari giurate si attiene esclusivamente alla prevenzione e repressione delle attività predatorie e, quindi, di difesa del diritto di proprietà, tantè che alle medesime è fatto esplicito divieto di attendere ad altre mansioni lavorative che possano “distrarre” dal servizio di vigilanza cui sono destinate.

    Quindi la straordinarietà dell’attività di Vigilanza privata è quella di complementare l’attività di Polizia in un controllo privato per il bene comune. Un particolare sfuggente, ma che determina il compromesso tra stato e privato e che per questo abbisogna di una dovuta qualifica che non rivesta in toto l’autorità degli agenti di stato ma nemmeno declassifichi - sminuendo - gli operatori di vigilanza alla pari di “operai con la pistola”.


    "Lo Stato difficilmente farà una riforma sulla vostra categoria"

    Di fatti, ho scritto che sarebbe come pretendere che il lupo chiuda l’ovile…
    Però ricodo che alla porta bussa pure una comunità UE che già è partita con delle ammende. In oltre ci sono oltre 54.000 Gpg con famiglie e parenti che una volta UNIFORMATI nelle questioni di stretto interesse, potrebbero venire sempre a quella porta “a battere cassa”.

    Argomento scottante.
    Ultima modifica di Ladone; 21-06-10 alle 21: 02
    Saluti. Ladone

  7. #407
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    Ammiro il tuo interesse e la tua preparazione, ma fin quando nn scenderemo in piazza a far sentire la nostra voce in massa nn risolvereremo MAI i problemi che ci riguardano...

  8. #408
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    Sig. GIULIUS nonn è come dice Lei. Si legga bene l'art. 383 del C.P.P.




    TITOLO VI ARRESTO IN FLAGRANZA E FERMO

    Art.379 Determinazione della pena 1. Agli effetti delle disposizioni di questo Titolo la pena è determinata a norma dell’art. 218.

    Art.380 Arresto obbligatorio in flagranza 1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria (57) procedono all’arresto di chiunque è colto in flagranza (382) di un delitto non colposo, consumato o tentato, per il quale la legge stabilisce la pena dell’ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni e nel massimo a venti anni.

    2. Anche fuori dei casi previsti dal comma 1, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria procedono all’arresto di chiunque è colto in flagranza di uno dei seguenti delitti non colposi, consumati o tentati:

    a) delitti contro la personalità dello Stato previsti nel Titolo I del Libro II del Codice Penale per i quali è stabilita la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni;

    b) delitto di devastazione e saccheggio previsto dall’art. 419 c.p.;

    c) delitti contro l’incolumità pubblica previsti nel Titolo VI del Libro II del Codice Penale per i quali è stabilita la pena della reclusione non inferiore nel minimo a tre anni o nel massimo a dieci anni;

    d) delitto di riduzione in schiavitù previsto dall’art. 600 c.p.;

    e) delitto di furto, quando ricorre la circostanza aggravante prevista dall’art. 4 della L. 8 agosto 1977 n. 533 o quella prevista dall'articolo 625, primo comma, numero 2), prima ipotesi, del codice penale, salvo che, in quest'ultimo caso, ricorra la circostanza attenuante di cui all'articolo 62, primo comma, numero 4), del codice penale;

    e-bis) delitti di furto previsti dall'articolo 624-bis del codice penale, salvo che ricorra la circostanza attenuante di cui all'articolo 62, primo comma, numero 4), del codice penale;

    f) delitto di rapina previsto dall’art. 628 c.p. e di estorsione previsto dall’art. 629 c.p.;

    g) delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall’art. 2, comma terzo, della L. 18 aprile 1975, n. 110;

    h) delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope puniti a norma dell’art. 73 del Testo Unico approvato con D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, salvo che ricorra la circostanza prevista dal comma 5 del medesimo articolo;

    i) delitti commessi per finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell’ordine costituzionale per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni ;

    l) delitti di promozione, costituzione, direzione e organizzazione delle associazioni segrete previste dall’art. 1 della L. 25 gennaio 1982 n. 17, delle associazioni di carattere militare previste dall’art. 1 della L. 17 aprile 1956 n. 561, delle associazioni dei movimenti o dei gruppi previsti dagli artt. 1 e 2 della L. 20 giugno 1952 n. 645, delle organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi di cui all’art. 3, comma 3 della L. 13 ottobre 1975, n. 654;

    l-bis) delitti di partecipazione, promozione, direzione e organizzazione della associazione di tipo mafioso prevista dall’art. 416 bis c.p.;

    m) delitti di promozione, direzione, costituzione e organizzazione della associazione per delinquere prevista dall’art. 416 commi 1 e 3 c.p., se l’associazione è diretta alla commissione di più delitti fra quelli previsti dai comma l o dalle lett. a), b), c) d), f), g), i) del presente comma.

    3. Se si tratta di delitto perseguibile a querela (120 c.p.), l’arresto in flagranza è eseguito se la querela viene proposta, anche con dichiarazione resa oralmente (337) all’ufficiale o all’agente di polizia giudiziaria presente nel luogo. Se l’avente diritto dichiara di rimettere la querela (340), l’arrestato è posto immediatamente in libertà (389).

    Art.381 Arresto facoltativo in flagranza 1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria (57) hanno facoltà di arrestare chiunque è colto in flagranza di un delitto non colposo, consumato o tentato, per il quale la legge stabilisce la pena (379) della reclusione superiore nel massimo a tre anni ovvero di un delitto colposo per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni.

    2. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria hanno altresì facoltà di arrestare chiunque è colto in flagranza di uno dei seguenti delitti:

    a) peculato mediante profitto dell’errore altrui previsto dall’art. 316 c.p.;

    b) corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio prevista dagli artt. 319 (comma 4) e 321 c.p.;

    c) violenza o minaccia a un pubblico ufficiale prevista dall’art. 336 comma 2 c.p.;

    d) commercio e somministrazione di medicina guasti e di sostanze alimentari nocive previsti dagli artt. 443 e 444 c.p.;

    e) corruzione di minorenni prevista dall’art. 530 c.p.;

    f) lesione personale prevista dall’art. 582 c.p.;

    g) furto previsto dall’art. 624 c.p.;

    h) danneggiamento aggravato a norma dell’art. 635 comma 2 c.p.;

    i) truffa prevista dall’art. 640 c.p.;

    l) appropriazione indebita prevista dall’art. 646 c.p.;

    m) alterazione di armi e fabbricazione di esplosivi non riconosciuti previste dagli artt. 3 e 24 comma 1 della L. 18 aprile 1975 n. 110.

    3. Se si tratta di delitto perseguibile a querela (120 c.p.), l’arresto in flagranza può essere eseguito se la querela viene proposta, anche con dichiarazione resa oralmente (337) all’ufficiale o all’agente di polizia giudiziaria presente nel luogo. Se l’avente diritto dichiara di rimettere la querela (340), l’arrestato è posto immediatamente in libertà (389).

    4. Nelle ipotesi previste dal presente articolo si procede all’arresto in flagranza soltanto se la misura è giustificata dalla gravità del fatto ovvero dalla pericolosità del soggetto desunta dalla sua personalità o dalle circostanze del fatto.

    4-bis. Non è consentito l’arresto della persona richiesta di fornire informazioni dalla polizia giudiziaria o dal pubblico ministero per reati concernenti il contenuto delle informazioni o il rifiuto di fornirle.

    Art.382 Stato di flagranza 1. È in stato di flagranza chi viene colto nell’atto di commettere il reato ovvero chi, subito dopo il reato, è inseguito dalla polizia giudiziaria dalla persona offesa o da altre persone ovvero è sorpreso con cose o tracce dalle quali appaia che egli abbia commesso il reato immediatamente prima.

    2. Nel reato permanente lo stato di flagranza dura fino a quando non è cessata la permanenza.

    Art.383 Facoltà di arresto da parte dei privati 1. Nei casi previsti dall’art. 380 ogni persona è autorizzata a procedere all’arresto in flagranza, quando si tratta di delitti perseguibili di ufficio.

    2. La persona che ha eseguito l’arresto deve senza ritardo consegnare l’arrestato e le cose costituenti il corpo del reato (253) alla polizia giudiziaria la quale redige il verbale della consegna e ne rilascia copia.

    Art.384 Fermo di indiziato di delitto 1. Anche fuori dei casi di flagranza (230 coord.), quando sussistono specifici elementi che, anche in relazione alla impossibilità di identificare l'indiziato, fanno ritenere fondato il pericolo di fuga, il pubblico ministero dispone il fermo della persona gravemente indiziata di un delitto per il quale la legge stabilisce la pena (379) dell’ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a due anni e superiore nel massimo a sei anni ovvero di un delitto concernente le armi da guerra e gli esplosivi .

    2. Nei casi previsti dal comma 1 e prima che il pubblico ministero abbia assunto la direzione delle indagini, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria (57) procedono al fermo di propria iniziativa.

    3. La polizia giudiziaria procede inoltre al fermo di propria iniziativa qualora sia successivamente individuato l’indiziato ovvero sopravvengano specifici elementi che rendano fondato il pericolo che l’indiziato sia per darsi alla fuga e non sia possibile, per la situazione di urgenza, attendere il provvedimento del pubblico ministero.

    Art.385 Divieto di arresto o di fermo in determinate circostanze 1. L’arresto o il fermo non è consentito quando, tenuto conto delle circostanze del fatto, appare che questo è stato compiuto nell’adempimento di un dovere o nell’esercizio di una facoltà legittima (51-53) ovvero in presenza di una causa di non punibilità.

    Art.386 Doveri della polizia giudiziaria in caso di arresto o di fermo 1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria (57) che hanno eseguito l’arresto o il fermo (120 att.) o hanno avuto in consegna l’arrestato (383), ne danno immediata notizia al pubblico ministero del luogo dove l’arresto o il fermo è stato eseguito. Avvertono inoltre l’arrestato o il fermato della facoltà di nominare un difensore di fiducia.

    2. Dell’avvenuto arresto o fermo gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria informano immediatamente il difensore di fiducia eventualmente nominato ovvero quello di ufficio designato dal pubblico ministero a norma dell’art. 97.

    3. Qualora non ricorra l’ipotesi prevista dall’art. 389 comma 2, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria pongono l’arrestato o il fermato a disposizione del pubblico ministero al più presto e comunque non oltre ventiquattro ore dall’arresto o dal fermo. Entro il medesimo termine trasmettono il relativo verbale, salvo che il pubblico ministero autorizzi una dilazione maggiore. Il verbale contiene l’eventuale nomina del difensore di fiducia, l’indicazione del giorno, dell’ora e del luogo in cui l’arresto o il fermo è stato eseguito e l’enunciazione delle ragioni che lo hanno determinato.

    4. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria pongono l’arrestato o il fermato a disposizione del pubblico ministero mediante la conduzione nella casa circondariale o mandamentale del luogo dove l’arresto o il fermo è stato eseguito.

    5. Il pubblico ministero può disporre che l’arrestato o il fermato sia custodito, in uno dei luoghi indicati nel comma 1 dell’art. 284 ovvero, se ne possa derivare grave pregiudizio per le indagini, presso altra casa circondariale o mandamentale.

    6. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria trasmettono il verbale di fermo anche al pubblico ministero che lo ha disposto, se diverso da quello indicato nel comma 1.

    7. L’arresto o il fermo diviene inefficace se non sono osservati i termini previsti dal comma 3.

    Art.387 Avviso dell’arresto o del fermo ai familiari 1. La polizia giudiziaria, con il consenso dell’arrestato o del fermato, deve senza ritardo dare notizia ai familiari dell’avvenuto arresto o fermo.

    Art.388 Interrogatorio dell’arrestato o del fermato 1. Il pubblico ministero può procedere all’interrogatorio dell’arrestato o del fermato, dandone tempestivo avviso al difensore di fiducia ovvero, in mancanza, al difensore di ufficio.

    2. Durante l’interrogatorio, osservate le forme previste dall’art. 64, il pubblico ministero informa l’arrestato o il fermato del fatto per cui si procede e delle ragioni che hanno determinato il provvedimento comunicandogli inoltre gli elementi a suo carico e, se non può derivarne pregiudizio per le indagini, le fonti.

    Art.389 Casi di immediata liberazione dell’arrestato o del fermato 1. Se risulta evidente che l’arresto o il fermo è stato eseguito per errore di persona o fuori dei casi previsti dalla legge o se la misura dell’arresto o del fermo è divenuta inefficace a norma degli artt. 386 comma 7 e 390 comma 3, il pubblico ministero dispone con decreto motivato che l’arrestato o il fermato sia posto immediatamente in libertà.

    2. La liberazione è altresì disposta prima dell’intervento del pubblico ministero dallo stesso ufficiale di polizia giudiziaria (57; 120 att.), che ne informa subito il pubblico ministero del luogo dove l’arresto o il fermo è stato eseguito.

    Art.390 Richiesta di convalida dell’arresto o del fermo 1. Entro quarantotto ore dall’arresto o dal fermo il pubblico ministero, qualora non debba ordinare la immediata liberazione dell’arrestato o del fermato (121 att.), richiede la convalida (122 att.) al giudice per le indagini preliminari (328) competente in relazione al luogo dove l’arresto o il fermo è stato eseguito.

    2. Il giudice fissa l’udienza di convalida al più presto e comunque entro le quarantotto ore successive dandone avviso, senza ritardo, al pubblico ministero e al difensore.

    3. L’arresto o il fermo diviene inefficace se il pubblico ministero non osserva le prescrizioni del comma 1.

    3-bis. Se non ritiene di comparire, il pubblico ministero trasmette al giudice, per l’udienza di convalida, le richieste in ordine alla libertà personale con gli elementi su cui le stesse si fondano.

    Art.391 Udienza di convalida 1. L’udienza di convalida si svolge in camera di consiglio (127; 123 att.) con la partecipazione necessaria del difensore dell’arrestato o del fermato.

    2. Se il difensore di fiducia o di ufficio non è stato reperito o non è comparso, il giudice provvede a norma dell’art. 97 comma 4.

    3. Il pubblico ministero, se comparso, indica i motivi dell’arresto o del fermo e illustra le richieste in ordine alla libertà personale. Il giudice procede quindi all’interrogatorio (2941) dell’arrestato o del fermato, salvo che questi non abbia potuto o si sia rifiutato di comparire; sente in ogni caso il suo difensore.

    4. Quando risulta che l’arresto o il fermo è stato legittimamente eseguito e sono stati osservati i termini previsti dagli art. 386 comma 3 e 390 comma 1, il giudice provvede alla convalida con ordinanza. Contro l’ordinanza che decide sulla convalida, il pubblico ministero e l’arrestato o il fermato possono proporre ricorso per cassazione.

    5. Se ricorrono le condizioni di applicabilità previste dall’art. 273 e taluna delle esigenze cautelari previste dall’art. 274, il giudice dispone l’applicazione di una misura coercitiva a norma dell’art. 291. Quando l'arresto è stato eseguito per uno dei delitti indicati nell'articolo 381 comma 2, ovvero per uno dei delitti per i quali è consentito anche fuori dai casi di flagranza, l'applicazione della misura è disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti dagli articoli 274, comma 1, lettera c), e 280.

    6. Quando non provvede a norma del comma 5, il giudice dispone con ordinanza la immediata liberazione dell’arrestato o del fermato.

    7. Le ordinanze previste dai commi precedenti, se non sono pronunciate in udienza, sono comunicate o notificate a coloro che hanno diritto di proporre impugnazione. Le ordinanze pronunciate in udienza sono comunicate al pubblico ministero e notificate all’arrestato o al fermato se non comparsi. I termini per l’impugnazione decorrono dalla lettura del provvedimento in udienza ovvero dalla sua comunicazione o notificazione. L’arresto o il fermo cessa di avere efficacia se l’ordinanza di convalida non è pronunciata o depositata nelle quarantotto ore successive al momento in cui l’arrestato o il fermato è stato posto a disposizione del giudice.

    ---------------------Aggiornamento----------------------------

    Non si capisce per quale motivo, molti delle forze dell'ordine non accettino che anche la guardie giurate possono farne parte, delle forze dell'ordine, perchè svolgono un servizio di ordine e sicurezza pubblica.

  9. #409
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    Potete arrestare, per un periodo limitato nel tempo, in attesa di consegnare il malvivente colto in flagranza di reato alle Forze dell' Ordine, seza usare mezzi di coercizione (manette), come un qualunque cittadino..........và bene è stata una svista del momento, un pò coincitato.
    Non credo che le Forze dell' Ordine, vogliano sminuire il vostro INDISPENSABILE, lavoro, che io sappia, c'è parecchia collaborazione e tolleranza, in molti casi.
    Ultima modifica di GIULIUS; 22-06-10 alle 00: 51
    Ex Moderatore Sezioni Carabinieri e Polizia di Stato.

  10. #410

    Talking

    Citazione Originariamente Scritto da adry Visualizza Messaggio
    Ammiro il tuo interesse e la tua preparazione, ma fin quando nn scenderemo in piazza a far sentire la nostra voce in massa nn risolvereremo MAI i problemi che ci riguardano...
    Già importante avere inteso che ci sono "problemi che ci riguardano" e che non è cosa ovvia che le Guardie Particolari Giurate siano equiparrate a "operai con la pistola".

    La questione inerente le proteste in piazza delle Guardie Giurate che sfociano sempre in redicoli flop, trova comprensibili spiegazioni nell'organizzazione ad hoc di "poteri forti" che negli anni hanno saputo selezionare dipendenti e sindacalisti di un certo tipo, per cui il primo errore nel pretendere partecipati scioperi è quello di sperare nella adesione in massa delle Guardie organizzata da sigle sindacali maggioritarie.

    Mi sono già espresso a riguardo nei miei post precedenti. Ma l'argomento è stato etichettato "fuori luogo" dallo staff. Quindi non vado oltre.
    Saluti. Ladone

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