l'art 4 legge 152/75 - disciplina perquisizione sul posto
Funzione:
preventiva e repressiva. Serve per ricercare armi, esplosivi e strumenti di effrazione, al fine di evitare che possano essere utilizzate per attività crimi-nose. Pertanto, sotto questo punto di vista, svolge una funzione preventiva. Tut-tavia, il possesso abusivo di tali arnesi costituisce di per sé reato e pertanto, sot-to questo aspetto, la perquisizione svolge una funzione repressiva dei reati di possesso abusivo di armi, esplosivi e strumenti di effrazione, in quanto è diretta a ricercare e sequestrare il corpo del reato (e cioè armi esplosivi e strumenti di effrazione).
Autorità legittimata ad effettuarla:
ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria e della forza pubblica (alias ufficiali ed agenti di P.S.).
Presupposti che la legittimano:
Devono ricorrere contestualmente quattro di-versi presupposti.
1) Si deve versare in casi eccezionali di necessità ed urgenza che non consento-no di ricorrere tempestivamente al P.M., per ottenere un decreto di perqui-sizione.
2) Deve essere in corso un’operazione di polizia (es. un posto di blocco).
3) Deve essere finalizzata alla ricerca di armi, esplosivi e strumenti di effrazione.
4) Si devono rinvenire delle persone la cui presenza e/o atteggiamento non ap-paiono giustificabili in relazione a specifiche e concrete circostanze di tempo e di luogo (es. di notte e in un luogo sperduto vengono rinvenute delle per-sone, che non riescono a fornire un’adeguata motivazione della loro presenza in quel luogo).
Persone e cose su cui può essere eseguita:
su persone la cui presenza ed il cui atteggiamento in relazione a specifiche e concrete circostanze di tempo e di luo-go non appaiono giustificabili. Sui mezzi di trasporto utilizzati dalle predette persone per giungere sul luogo in cui sono rinvenute.
Luogo in cui può essere eseguita:
sullo stesso posto in cui sono state rinvenute le persone ed i mezzi di trasporto delle stesse.
Modalità e formalità di esecuzione della perquisizione:
per quanto possibile si devono rispettare le modalità e le formalità previste per la perquisizione personale e locale di polizia giudiziaria.
Verbale di perquisizione (
134 e ss. del CPP):
Di tutte le operazioni compiute deve essere redatto un apposito verbale, che de-ve contenere:
i) il nominativo del pubblico ufficiale che lo redige;
j) il nominativo delle altre persone presenti sul posto;
k) i presupposti che legittimano la perquisizione;
l) la descrizione delle cose rinvenute; il luogo in cui tali cose sono state rinve-nute;
m) la persona che le ha trovate;
n) la sottoscrizione del verbalizzante, richiesta a pena di nullità ex art. 142 c.p.p.;
o) la sottoscrizione degli altri agenti e/o ufficiali di P.G. che hanno eseguito la perquisizione;
p) la sottoscrizione di chi è stato interessato dalla perquisizione; se questi rifiuta di firmare si procede valla sua identificazione e se ne dà atto nel verbale
Le cose rinvenute all’esito della perquisizione dovranno essere sottoposte a se-questro con lo stesso verbale di perquisizione ovvero con separato verbale.
Il verbale di perquisizione deve essere trasmesso al P.M. del luogo in cui è stata eseguita la perquisizione senza ritardo e comunque entro il termine perentorio di 48 ore.
Il Pubblico Ministero, se ritiene che ricorrano le condizioni previste per la per-quisizione, la convalida con proprio decreto.
Il verbale di perquisizione personale va consegnato anche alla persona perquisita subito dopo la perquisizione.
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