Se l'infortunio è avvenuto in servizio, non si è soggetti a visita fiscale. Gli altri casi in cui NON si è soggetti a visita fiscale sono:
- patologie che richiedono terapia salvavita;
- malattie per le quali è già stata riconosciuta la causa di servizio;
- stati patologici riconosciuti connessi a una situazione di invalidità riconosciuta.
Nei casi in cui l'assenza sia derivante da un fattore diverso da quelli appena visti, l'ufficio di dipendenza provvederà a disporre:
- visita fiscale facoltativa se si tratta di congedo straordinario;
- visita di controllo obbligatoria se si tratta di aspettativa.
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