Originariamente Scritto da
Kojak
Allora, essendo materia "mia", rispondo a norma di codice.
Nel controllo dello stato di usura degli pneumatici si deve guardare a parecchie cose, la prima delle quali è costituita dalle condizioni generali dell'intera carcassa: uno pneumatico che presenti distacchi di materiale vulcanizzato dal battistrada, dalla spalla, dal fianco, dal tallone oppure che espone le tele metalliche sottostanti alla gomma,oppure ancora che presenta usure anomale non solo sulla sua struttura, ma anche in rapporto alla struttura degli altri pneumatici è senz'altro inidoneo alla circolazione e l'art. 79/4° CDS ci sta tutto senza bisogno di utilizzo di strumentazione specifica: quando ero in pattuglia è sempre stato mio scrupolo scattare qualche foto da conservare a futura memoria in caso di ricorso.
Se invece il controllo riguarda solo lo spessore del battistrada, per potersi contestare il 79 bisogna disporre dell'apposito strumento di misurazione, un aggeggio metallico graduato del costo di un caffè e che si può trovare presso tutti i gommisti. Il CDS infatti, come giustamente indicato dall'utente, prevede che lo spessore sia di 1,6 mm al di sotto dei quali diventa non idoneo alla circolazione. Specifico peraltro che tale valore non è universale e riguarda la singola categoria dei veicoli. I valori di riferimento sono:
0,50 mm = ciclomotori;
1,00 mm = motocicli;
1,60 mm = autoveicoli, filoveicoli, rimorchi leggeri;
3,00 mm = veicoli MCPC > 3,5T con pneumatici estivi o All Seasons;
4,00 mm = veicoli MCPC > 3,5T con pneumatici invernali.
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