Risultati da 1 a 4 di 4

Discussione: Art 651 C.p.

  1. #1

    Predefinito Art 651 C.p.

    Salve, durante un intervento identifichiamo le parti ed uno di questi ci fornisce le proprie le generalità ma alla richiesta di in utenza telefonica si rifiuta categoricamente di fornirla pur confermando di avere in telefono... dicendo che a noi non interessa. Io ne ho preso atto e in annotazione farò presente questo particolare evidenziando l'atteggiamento del soggetto... voi cosa avreste fatto? non penso il recapito telefonico ricada nella violazione art. 651 c.p. (rifiuto di fornire le proprie generalità)

  2. #2

    Predefinito

    Il numero di telefono non è un dato essenziale volto all'identificazione del soggetto.
    Se uno non te lo vuole dare, non te lo dà. Sempre che il numero di telefono non sia elemento essenziale per la prosecuzione delle indagini, ma a quel punto sequestri direttamente il dispositivo per la successiva perizia.
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  3. #3

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    Citazione Originariamente Scritto da Kojak Visualizza Messaggio
    Il numero di telefono non è un dato essenziale volto all'identificazione del soggetto.
    Se uno non te lo vuole dare, non te lo dà. Sempre che il numero di telefono non sia elemento essenziale per la prosecuzione delle indagini, ma a quel punto sequestri direttamente il dispositivo per la successiva perizia.
    Ok grazie.... la stessa cosa vale anche riguardo l'attività lavorativa, se si rifiuta a fornirci il lavoro che fa?

  4. #4
    Moderatore L'avatar di Vinfer
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    Jan 2015
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    Citazione Originariamente Scritto da abbandonati Visualizza Messaggio
    Ok grazie.... la stessa cosa vale anche riguardo l'attività lavorativa, se si rifiuta a fornirci il lavoro che fa?
    Se non ti dice che lavoro fa questo rientra nel 651 CP.

    "Chiunque, richiesto da un pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni, rifiuta di dare indicazioni sulla propria identità personale, sul proprio stato, o su altre qualità personali, è punito con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda fino a euro 206."

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