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Discussione: Ispezione art 103 comma 2 D.P.R. 309/90

  1. #1

    Predefinito Ispezione art 103 comma 2 D.P.R. 309/90

    Quando effettuate su strada ispezione e controllo alla ricerca di sostanze stupefacenti su minori, come vi comportate fate giungere i genitori e gli fate firmare il verbale anche a loro, avvisate il Pm dei minori etc etc.

  2. #2

    Predefinito

    Attenzione, bisogna distinguere tra ISPEZIONE PERSONALE e PERQUISIZIONE PERSONALE.

    L'ISPEZIONE PERSONALE è un'attività di ricerca di caratteristiche del corpo umano o di parti di esso per l'individuazione delle tracce del reato. Essa può essere effettuata solo da personale autorizzato (medici, periti e simili), MAI dalla Polizia Giudiziaria nemmeno su delega.

    La PERQUISIZIONE PERSONALE è uno strumento di ricerca della prova di un reato o di cose ad esso pertinenti quando si ha il sospetto che le stesse siano occultate sul soggetto. Può essere attuata sia d'iniziativa che su delega da ufficiali e agenti di PG, salvo i particolari casi (quali appunto quello previsto dal 103) in cui può essere operata solo dagli ufficiali di PG.

    Il CPP non fa differenza sull'età del soggetto, poiché molto spesso la perquisizione personale avviene in circostanze di necessità e urgenza che non consentono la sua dilazione: lo scopo primario infatti è quello dell'assicurazione delle fonti di prova. Nel caso di specie, la perquisizione personale può essere effettuata anche ai sensi del più generale art. 352 comma 1 (estesa anche agli agenti di PG grazie all'art. 113 disp. att. cpp) o addirittura del 41 TULPS o del 4 L.152/75 per la ricerca di armi, munizioni o esplosivi. La procedura successiva è naturalmente la stessa: va redatto il verbale di perquisizione personale (e di eventuale sequestro del materiale rinvenuto) il quale va inviato entro 48 ore alla procura dei Minori per la relativa convalida, e ciò anche quando la perquisizione abbia dato esito negativo.
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  3. #3
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    Predefinito

    Citazione Originariamente Scritto da Kojak Visualizza Messaggio
    Attenzione, bisogna distinguere tra ISPEZIONE PERSONALE e PERQUISIZIONE PERSONALE.

    L'ISPEZIONE PERSONALE è un'attività di ricerca di caratteristiche del corpo umano o di parti di esso per l'individuazione delle tracce del reato. Essa può essere effettuata solo da personale autorizzato (medici, periti e simili), MAI dalla Polizia Giudiziaria nemmeno su delega.

    La PERQUISIZIONE PERSONALE è uno strumento di ricerca della prova di un reato o di cose ad esso pertinenti quando si ha il sospetto che le stesse siano occultate sul soggetto. Può essere attuata sia d'iniziativa che su delega da ufficiali e agenti di PG, salvo i particolari casi (quali appunto quello previsto dal 103) in cui può essere operata solo dagli ufficiali di PG.

    Il CPP non fa differenza sull'età del soggetto, poiché molto spesso la perquisizione personale avviene in circostanze di necessità e urgenza che non consentono la sua dilazione: lo scopo primario infatti è quello dell'assicurazione delle fonti di prova. Nel caso di specie, la perquisizione personale può essere effettuata anche ai sensi del più generale art. 352 comma 1 (estesa anche agli agenti di PG grazie all'art. 113 disp. att. cpp) o addirittura del 41 TULPS o del 4 L.152/75 per la ricerca di armi, munizioni o esplosivi. La procedura successiva è naturalmente la stessa: va redatto il verbale di perquisizione personale (e di eventuale sequestro del materiale rinvenuto) il quale va inviato entro 48 ore alla procura dei Minori per la relativa convalida, e ciò anche quando la perquisizione abbia dato esito negativo.
    Nel caso in cui si porta un presunto ovulatore in ospedale per fare delle indagini più invasive a cura dei medici (ecografie ed ispezioni nelle parti intime) , bisogna redigere un verbale di ispezione personale ? In questo caso saranno i medici a redigere questo verbali e bisogna nominarli preventivamente come "Ausiliari di P.G.", visto che l'atto non viene redatto dalla polizia giudiziaria ?

  4. #4

    Predefinito

    Citazione Originariamente Scritto da aghi Visualizza Messaggio
    Nel caso in cui si porta un presunto ovulatore in ospedale per fare delle indagini più invasive a cura dei medici (ecografie ed ispezioni nelle parti intime) , bisogna redigere un verbale di ispezione personale ? In questo caso saranno i medici a redigere questo verbali e bisogna nominarli preventivamente come "Ausiliari di P.G.", visto che l'atto non viene redatto dalla polizia giudiziaria ?
    In caso di un ovulatore la direzione delle indagini la assume il PM che dispone l'ispezione personale nominando il medico ausiliario di PG: egli effettuerà tutti gli accertamenti clinici (raggi, somministrazione di lassativi, osservazione) di sua competenza e che costituiscono l'ispezione personale. Non esiste invece alcun verbale di ispezione personale redatto dalla PG: essa darà atto in annotazione (o verbale di fermo) delle attività disposte dal PM allegando i referti rilasciati dal consulente (in questo caso il medico) ed effettuando gli atti consequenziali, quali ad esempio il verbale di sequestro dello stupefacente eventualmente recuperato.
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  5. #5

    Predefinito Ispezione e controllo art 103 comma 2 T.U. Stupefacenti

    Buongiorno, soltanto per una conferma, l'ispezione e controllo ai sensi dell'art. 103 comma 2 del DPR 309/90 ( a differenza della perquisizione), si può effettuare tranquillamente anche a minori e a donne, nel caso la pattuglia composta da due uomini?

  6. #6

    Predefinito

    Attenzione. Le ispezioni previste dal succitato articolo sono cosa ben diversa dalle perquisizioni.
    Le ispezioni hanno a oggetto mezzi di trasporto, bagagli ed effetti personali e non toccano la persona.
    Quindi non capisco il riferimento a "donne e bambini"....
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  7. #7

    Predefinito

    L'ispezione è quell atto che precede a volte e non sempre una perquisizione personale ed eventuale estensione al veicolo.
    Un semplice esempio di ispezione è vuotare le tasche e mostrarne il contenuto.
    In caso di necessità ed urgenza e nel caso ci fosse un concreto sospetto che la donna possa occultare qualcosa si può comunque procedere a perquisizione.
    Se "toccano" una donna è per lavoro, non mica per altri motivi. Professionalità sul lavoro!

  8. #8
    Maresciallo L'avatar di Amon1
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    Messaggi
    627

    Predefinito

    A tal proposito vorrei chiedere una conferma: non esiste un controllo senza verbale.
    In teoria far svuotare le tasche e mostrare il contenuto della propria borsa/zaino rientra nell'ispezione e va verbalizzata, confermate? E' possibile far mostrare il contenuto dei propri effetti personali (senza toccare nulla) e dare atto che si è trattato di un semplice controllo visivo, senza portare alcun atto a convalida?
    Con l'intelligenza si vincono le battaglie, con la fede si vincono le guerre.

  9. #9

    Predefinito

    Citazione Originariamente Scritto da Amon1 Visualizza Messaggio
    A tal proposito vorrei chiedere una conferma: non esiste un controllo senza verbale.
    Esattamente.

    Citazione Originariamente Scritto da Amon1 Visualizza Messaggio
    In teoria far svuotare le tasche e mostrare il contenuto della propria borsa/zaino rientra nell'ispezione e va verbalizzata, confermate? E' possibile far mostrare il contenuto dei propri effetti personali (senza toccare nulla) e dare atto che si è trattato di un semplice controllo visivo, senza portare alcun atto a convalida?
    Ogni attività di controllo va verbalizzata quantomeno con citazione nella relazione di servizio: è il caso di quando una persona consegna spontaneamente un oggetto occultato sulla sua persona, anche a richiesta degli operatori.
    Chiedere di aprire uno zaino o una borsa è senz'altro un'ispezione che alla base deve avere le sue giustificazioni e che, come previsto dal 103/2, è atto soggetto a convalida.
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