@Dario
La riforma del CPP del 1989 ha profondamente innovato i rapporti tra P.G. e A.G., stabilendo tempi tecnici assolutamente precisi. Uno di questi riguarda proprio la figura dell'indagato, che ha diritto di conoscere la propria posizione non appena viene compiuto un atto cui ha diritto di assistere il difensore e comunque non oltre il momento della chiusura delle indagini preliminari che deve avvenire entro 6 mesi dall'iscrizione della persona nel registro degli indagati, prorogabili di ulteriori 6 mesi e comunque mai superiore ai 18 mesi, come previsto dall'art. 405 CPP. Prima di tale riforma la PG aveva potestà di indagini molto più ampie, essendole attribuiti poteri oggi di esclusiva spettanza del PM, quali quello dell'interrogatorio: ecco dunque il problema di una mancanza di termine per la scadenza delle indagini e conseguentemente anche della notizia di reato conosciuta dall'indagato.

@klak
Probabilmente @Hentix si riferiva a una denuncia/querela presentata contro ignoti ma con specifica formula di manifestazione della volontà di punizione qualora individuato il responsabile. Vorrei che @Hentix confermasse questa mia supposizione.