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Discussione: Art. 53 DPR 237/64

  1. #1

    Predefinito Art. 53 DPR 237/64

    Buongiorno a tutti, oggi mi è capitato tra le mani il foglio matricolare di mio fratello in quanto Riformato alla visita di Leva con in alto presente un articolo di legge la n. 53 del DPR 237/64 che recita :

    Art. 53. Annullabilità e revocabilità delle decisioni dei Consigli di leva

    Le decisioni di cancellazione dalle liste di leva sono annullabili sino alla chiusura della leva; trascorso tale termine sono annullabili solo quelle di esse che siano state pronunciate in base a documenti falsi od infedeli o per corruzione.

    Le decisioni di riforma, pronunciate dai Consigli di leva sul conto di iscritti di leva, sono revocabili per determinazione del ministro per la difesa entro il termine di due anni, quando, in seguito a nuova visita, sia accertato che le cause che le motivarono non sussistono o siano cessate.

    Dopo tale termine, le decisioni di riforma, quando ne siano cessate le cause, sono revocabili dietro esplicita richiesta dell'interessato, fino a quando egli abbia compiuto il quarantacinquesimo anno di età, se trattasi di riformato della leva di terra e fino al trentanovesimo anno di età, se trattasi di riformato della leva di mare.

    Le decisioni di riforma pronunciate per corruzione o per reati di procurata e simulata infermità, di cui all'art. 134, sono revocabili in ogni tempo.

    Le decisioni di ammissione all'eventuale dispensa dal compiere la ferma di leva sono annullabili per determinazione del ministro per la difesa, sentito il parere della Commissione di cui all'art. 30, fino alla chiusura della leva successiva a quella in cui furono pronunciate. Trascorso tale termine, oltre ai casi di revoca di cui all'art. 140, sono annullabili solo quelle di esse che siano state pronunciate in base a documenti falsi o infedeli o per corruzione."



    Tra le righe c'è ne una che mi incuriosisce non poco ed è quella che cita:

    Dopo tale termine, le decisioni di riforma, quando ne siano cessate le cause, sono revocabili dietro esplicita richiesta dell'interessato, fino a quando egli abbia compiuto il quarantacinquesimo anno di età, se trattasi di riformato della leva di terra e fino al trentanovesimo anno di età, se trattasi di riformato della leva di mare.

    Qualcuno di vecchia data può delucidarmi su tale frase? Significa che fino a 45 anni può revocare la sua riforma facendo una semplice richiesta?

    Grazie, CF

  2. #2
    Utente Expert Marina L'avatar di Charlie 2
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    Se la legge è ancora valida si ma, siccome, la leva è sospesa, non avrà alcun effetto, ovvero potrebbe essere stata abrogata con l'introduzione della legge sui militari volontari.
    Chi semina raccoglie, ma chi raccoglie si china......... è a quel punto è un attimo......

  3. #3

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    Vi aggiorno per chi fosse interessato: Entro il 45° anno di età è possibile richiedere l'annullamento della riforma durante la visita di Leva. Per farlo è abbastanza semplice :

    1) Recarsi all'ASL e prenotare una visita per farsi accertare che il problema che scaturì la riforma non è più in essere. Attenzione, deve essere accertata da un medico della ASL;

    2) Con il foglio bisogna recarsi al proprio Centro Documentale Militare e compilare una domanda;

    3) E da cosa mi hanno confermato direttamente loro, l'annullamento viene effettuato;

    Ciao spero di essere stato utile!

    Buona giornata.

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