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Discussione: Rifiuto generalità ed esibizione documento di un soggetto noto

  1. #1
    Maresciallo L'avatar di Amon1
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    Predefinito Rifiuto generalità ed esibizione documento di un soggetto noto

    Buongiorno.
    Nel caso in cui un soggetto noto all'Ufficio operante (dati anagrafici facilmente recuperabili) si rifiuti di fornire un documento d'identità ad esplicita richiesta degli operatori o di declinare le proprie generalità, si procede con 650 c.p. o si attua comunque l'accompagnamento coattivo per identificazione?
    Grazie
    Con l'intelligenza si vincono le battaglie, con la fede si vincono le guerre.

  2. #2

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    Si può procedere anche direttamente.
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  3. #3
    Maresciallo L'avatar di bonovoxx
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    651 c.p. no? Comunque secondo me andrebbe comunque fatta identificazione 349 e elezione di domicilio relativa a quello specifico procedimento

  4. #4
    Tenente L'avatar di Pol
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    Citazione Originariamente Scritto da bonovoxx Visualizza Messaggio
    651 c.p. no? Comunque secondo me andrebbe comunque fatta identificazione 349 e elezione di domicilio relativa a quello specifico procedimento
    A primo impatto ho pensato anche io il 651, ma se è soggetto noto sottoposto ad obbligo di documento di identificazione da parte dell'autorità di PS dovrebbe applicarsi il 650;
    Per soggetto noto ho pensato fosse sottinteso sia sottoposto ad obbligo di documento e per questo Amon ha scritto 650;
    Idem il 650 se il rifiuto avviene a seguito di identificazione causa accertamento di violazione penalmente rilevante
    "chi ha paura muore ogni giorno, chi non ha paura muore una volta sola" - P.Borsellino

  5. #5
    Caporale L'avatar di Verdinho
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    L’obbligo è quello di fornire le proprie generalità... non a presentare un documento... salvo quanto diversamente disposto dall’autorità di PS .
    18(8a)...39° Fiume Brembo...e ora...Mar. RF CC

  6. #6
    Maresciallo L'avatar di Amon1
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    Citazione Originariamente Scritto da Verdinho Visualizza Messaggio
    L’obbligo è quello di fornire le proprie generalità... non a presentare un documento... salvo quanto diversamente disposto dall’autorità di PS .
    Come scritto nel mio primo messaggio: "si rifiuti di fornire un documento d'identità ad esplicita richiesta degli operatori o di declinare le proprie generalità", intendevo appunto il rifiuto di fornire un documento e le generalità (ci stava meglio la e in effetti) quindi rifiuto di farsi identificare.
    Posto che per l'ipotetico soggetto non sussistano obblighi particolari dovuti a ragioni di P.S., in casi analoghi ho avuto modo di capire che quasi tutti procedono con 651 senza 349 cpp.
    Con l'intelligenza si vincono le battaglie, con la fede si vincono le guerre.

  7. #7
    Soldato
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    Citazione Originariamente Scritto da Amon1 Visualizza Messaggio
    Buongiorno.
    Nel caso in cui un soggetto noto all'Ufficio operante (dati anagrafici facilmente recuperabili) si rifiuti di fornire un documento d'identità ad esplicita richiesta degli operatori o di declinare le proprie generalità, si procede con 650 c.p. o si attua comunque l'accompagnamento coattivo per identificazione?
    Grazie
    Le generalità devono essere declinate, in ogni caso per l'applicazione del 650 o 651 cp il soggetto, per forza di cosa, deve essere identificato.

  8. #8
    Caporale L'avatar di Verdinho
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    Il 650 cp non è attinente... l’inosservanza al provvedimento dell’autorità si applica per altre casistiche
    18(8a)...39° Fiume Brembo...e ora...Mar. RF CC

  9. #9
    Tenente L'avatar di Pol
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    aghi per curiosità come mai ti sei fissato sul 650 ?
    Ad applicare per mancata esibizione si può eh sia chiaro, ma sono casi davvero di nicchia e non penso tu ti riferissi a quelli
    "chi ha paura muore ogni giorno, chi non ha paura muore una volta sola" - P.Borsellino

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