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Discussione: Sottoposizione a rilievi fotodattiloscopici per identificazion

  1. #1
    Maresciallo L'avatar di Amon1
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    Predefinito Sottoposizione a rilievi fotodattiloscopici per identificazion

    Buongiorno.
    A seguito di commissione di reato da parte di un soggetto privo di documento ma che non rifiuta di fornire le proprie generalità, si può proseguire, oltre che al deferimento all'A.G. competente, ad identificazione secondo l'art. 4 tulps che cita "L'autorità di pubblica sicurezza ha facoltà di ordinare che le persone pericolose o sospette e coloro che non sono in grado o si rifiutano di provare la loro identità siano sottoposti a rilievi segnaletici." ? In tal caso, se la procedura indicata è corretta, occorre anche notiziare il P.M.?
    Invece, secondo l'art. 651 C.P. riguardo il rifiuto di indicare le proprie generalità il fotosegnalamento (oltre ai vari passaggi previsti) avverrà sempre secondo l'art. 4 tulps?

    Grazie per eventuali chiarimenti.
    Con l'intelligenza si vincono le battaglie, con la fede si vincono le guerre.

  2. #2

    Predefinito

    Il fotosegnalamento avviene in due casi:
    1) ai fini della sola identificazione di un soggetto che non è in grado di fornire le proprie generalità o sulle quali si nutre sospetto, e questo ai sensi dell'art. 4 TULPS;
    2) ai fini della sottoposizione a indagine per la commissione di un reato, e questo ai sensi del 349 CPP.
    In entrambi i casi il soggetto viene portato negli uffici di PS dotati di gabinetto per fotosegnalamento e qui trattenuto per il tempo strettamente necessario alle operazioni e comunque per un tempo non superiore alle 12 ore, prorogabili di altre 12 in caso di accertamento dell'identità per gravi delitti quali quello di terrorismo. Dell'accompagnamento e delle relative operazioni va dato conto nel relativo verbale. Ora, è capitato che alcune procure abbiano preteso la redazione del verbale di fermo per identificazione, con relativa notizia al PM di turno: questa sarebbe la procedura corretta poiché il soggetto viene comunque momentaneamente privato della liberà personale e la ratio normativa affondava le sue radici in tempi in cui l'accompagnamento per identificazione era una rarità; adesso che gli accompagnati si sono moltiplicati a dismisura, le procure hanno stabilito accordi per i quali il PM va noviziato solo se il fermo per identificazione si protrae oltre le 12 ore (evento che in realtà non mi è mai capitato di vedere nei miei pochissimi anni di servizio....).
    Nel caso di rifiuto di declinare le proprie generalità, trattandosi comunque di un reato (sebbene contravvenzione) io non esiterei a fotosegalare il soggetto ai sensi del 349 CPP.
    Ultima modifica di Kojak; 12-10-19 alle 19: 09
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  3. #3
    Maresciallo L'avatar di bonovoxx
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    Nel caso di Amon credo che abbia fornito oralmente le proprie generalità ma fosse privo di documento. In quel caso la valutazione è rimessa all'operatore, col 4 tulps se vi sono fondati sospetti sulla falsità delle generalità fornite può portarlo senz'altro in ufficio per identificazione, tuttavia nemmeno si può portare in ufficio chiunque sia privo di documento (non essendoci alcun obbligo di portare al seguito documenti di identità).
    Sta alla valutazione dell'operatore sulla effettiva pericolosità/sospetti a carico del soggetto sottoposto a controllo.

  4. #4

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    La commissione di un reato implica l'esatta individuazione del suo autore: il semplice declinare le generalità non è a mio avviso sufficiente a offrire tale garanzia per cui, dovendo redigere a suo carico atti di polizia giudiziaria che avranno un prosieguo nelle sedi opportune, non avrei dubbio alcuno nell'accompagnarlo in ufficio e fotosegnalarlo.
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  5. #5
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    Citazione Originariamente Scritto da Amon1 Visualizza Messaggio
    Buongiorno.
    A seguito di commissione di reato da parte di un soggetto privo di documento ma che non rifiuta di fornire le proprie generalità, si può proseguire, oltre che al deferimento all'A.G. competente, ad identificazione secondo l'art. 4 tulps che cita "L'autorità di pubblica sicurezza ha facoltà di ordinare che le persone pericolose o sospette e coloro che non sono in grado o si rifiutano di provare la loro identità siano sottoposti a rilievi segnaletici." ? In tal caso, se la procedura indicata è corretta, occorre anche notiziare il P.M.?
    Invece, secondo l'art. 651 C.P. riguardo il rifiuto di indicare le proprie generalità il fotosegnalamento (oltre ai vari passaggi previsti) avverrà sempre secondo l'art. 4 tulps?

    Grazie per eventuali chiarimenti.
    no; nel caso di specie devi fotosegnalarlo ai sensi dell'art. 349 cpp e devi notiziare il pm come da normativa vigente (salvo specifici accordi in singole realtà territoriali riguardo questo ultimo aspetto).

    stessa cosa per il 651, essendo anch'essa attività di polizia giudiziaria (e non di pubblica sicurezza), il fotosegnalamento lo fai ai sensi del 349 suindicato.
    quando si tratta di rimboccarsi le maniche e incominciare a cambiare,vi è un prezzo da pagare,ed è allora che la stragrande maggioranza preferisce lamentarsi piuttosto che fare

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