Buongiorno.
A seguito di commissione di reato da parte di un soggetto privo di documento ma che non rifiuta di fornire le proprie generalità, si può proseguire, oltre che al deferimento all'A.G. competente, ad identificazione secondo l'art. 4 tulps che cita "L'autorità di pubblica sicurezza ha facoltà di ordinare che le persone pericolose o sospette e coloro che non sono in grado o si rifiutano di provare la loro identità siano sottoposti a rilievi segnaletici." ? In tal caso, se la procedura indicata è corretta, occorre anche notiziare il P.M.?
Invece, secondo l'art. 651 C.P. riguardo il rifiuto di indicare le proprie generalità il fotosegnalamento (oltre ai vari passaggi previsti) avverrà sempre secondo l'art. 4 tulps?
Grazie per eventuali chiarimenti.
Segnalibri