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Discussione: Nave Sea Watch a Lampedusa

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  1. #11
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    In questo caso non mi interessa chi dice, ma cosa dice. E sicuramente il soggetto in questione sapeva benissimo quello che ho scritto, dato che suona un po' come Einstein che afferma che 4-2=3, quindi c'è da chiedersi perché lo abbia detto.
    Ma mi armerò di infinita pazienza e un manuale di diritto costituzionale, così almeno stabiliamo definitivamente che 4-2=2 e non 3.
    "Aderendo all'Unione europea, l'Italia ha accettato le condizioni di appartenenza fissate dal Trattato: ha accettato, in particolare, che le "leggi" europee entrassero direttamente nel proprio ordinamento, senza l'intermediazione del legislatore nazionale. La Corte di giustizia ha poi precisato che l'effetto diretto comporta la prevalenza del diritto europeo su quello interno; sicché le norme europee non solo entrano direttamente nel nostro ordinamento, ma prevalgono sulle norme interne contrastanti."
    ancora
    "L'unica fonte che disciplina l'adesione dell'Italia è la legge di autorizzazione alla ratifica del Trattato di Roma (e di tutti quelli successivi), nonché l'ordine di esecuzione in essa contenuta. Ma come sappiamo, la legge di autorizzazione è una legge meramente formale, e l'ordine di esecuzione una semplice fomrula stereotipata; e poi comunque sono fonti primarie subcostituzionali: bastano a disporre una "cessione di sovranità"? La Corte costituzionale ha risposto di sì, appellandosi all'art. 11 Cost. e, in particolare, a quell'inciso in cui si dice che l'Italia "onsente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni"."
    ancora
    "con la riforma del titolo V è stato finalmente introdotto, nell'art. 117.1 Cost., un esplicito riferimento agli "obblighi comunitari"."
    Ora, cercati il caso Granital (era il 1972, sono passati quasi 50anni).
    Una volta letto del caso Granital, si prosegue dicendo
    "con la ratifica e l'ordine di esecuzione del Trattato, il legislatore italiano ha riconosciuto la competenza delle istituzioni europee a emanare norme giuridiche in determinate materie e che queste norme si impongano direttamente nell'ordinamento italiano, non perché abbiano "forza di legge", ma oper la "forza" che ad esse conferisce il Trattato che segna la "ripartizione di competenza"."
    ancora
    "I conflitti tra norme che eventulamente sorgano vanno risulti dal giudice italiano applicando il criterio della competenza. Il giudice deve accertare se, in base al Trattato, sia competente sulla materia l'ordinamento europeo o quello italiano. La norma interna, se non competente, non viene né abrogata né dichiarata illegittima, ma semplicemente "non applicata". Resta valida e efficace, applicabile eventualmente ad altri casi: ma per il caso specifico il giudice la ritiene non competente ed applica invece la norma europea."
    Quindi, visto che ti piace la corretta terminologia il giudice di fatto neanche "disapplica" la norma (disapplicare prevede un giudizio di illegittimità dell'atto stesso da parte del giudice. Un giudice ordinario può disapplicare il regolamento amministrativo viziato, poi spetterà al giudice amministrativo annullarlo ad esempio), semplicemente "non-applica" la norme in quanto non competente. Questa è la conclusione che come ti ho detto prima non è piaciuta per niente alla Corte di giustizia, visto che bisogna garantire un certo livello di certezza del diritto, e non delegare al singolo giudice ogni volta di interpretare e risolvere. Ma da noi i politici sono troppo impegnati a varare Decreti per recepire norme europee e adattarrle come si comanda all'ordinamento, quindi delegano ai giudici il doverlo fare, salvo poi addirittura criticarli quando fanno il loro lavoro.
    Dopodiché devi sapere che le norme Europee si dividiono in self-executing e non self-executing: la norma self-executing va applicata dal giudice direttamente a discapito della norma italiana. Nelle norme non self-executing, solo a quel punto, va sollevata la questione di legittimità costituzionale della legge davanti alla Corte per lesione dell'art. 11 Cost.
    Le cose come puoi vedere, sono molto più complesse di quanto si vuole svendere, e quanto detto non va neanche un po' oltre alla superficie della questione.
    Ribadisco: ritieni davvero di essere in grado di giudicare l'operato di un Giudice? Immagino quindi che tutto ciò che ho scritto suoni di una banalità indefinita, trita e ritrita, conosciuta dai più.
    Te la rigiro: quindi il GIP è un cretino? Un Magistrato in servizio e non sa nemmeno cosa può e non può fare. Quando mi verrà riportata una spiegazione a fondamento giuridico per cui quell'ordinanza è infondata e le valutazioni in diritto sono errate, sarò disposto a ascoltare. Per ora l'unica aria che tira è quella di propaganda, e a me la propaganda non interessa, mi interessano i tecnicismi. La legge non è una cosa che ci si sveglia la mattina e si pensa di conoscere, o la si studia o la si lascia a chi del mestiere. Inutile stare a fare fisime su vocaboli come "sentenza" e "ordinanza" quando non ci sono le conoscenze di base della materia, e nonostante qualche "conoscenza di base" io la abbia, mai mi sognerei nel più recondito dei miei sogni di poter giudicare l'operato di un Magistrato nell'applicazione delle leggi, non ne ho i mezzi, punto.
    Ultima modifica di Baer; 05-07-19 alle 02: 28

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